Legge 15 dicembre 1990, n. 386
(in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 296).
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
Art. 1. Emissione di assegno senza autorizzazione.
1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno.
Art. 2. Emissione di assegno senza provvista.
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non
viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire
cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.
Art. 3. Clausola penale.
1. Nei casi previsti dall'art. 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in
tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per
il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.
Art. 4. Competenza per territorio.
1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.
Art. 5. Pene accessorie.
1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali
per un periodo da uno a due anni.
2. Nei casi previsti dall'art. 1, e in quelli previsti dall'art. 2 qualora venga inflitta la pena detentiva,
la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.
Art. 6. Rilascio di assegni e responsabilità del dipendente dell'istituto trattario.
1. Il primo comma dell'art. 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto
dall'art. 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: <<All'atto del rilascio
di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione
dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha
riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche
non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista>>.
2. Il secondo comma dell'art. 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
introdotto dall'art. 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: <<Il dipendente
che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione
di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva
o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza
provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi
a due anni>>.
Art. 7. Violazione del divieto di emissione.
1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'art. 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione
dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale.
2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'art. 5, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.
3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere
assegni bancari e postali per un periodo di due anni.
Art. 8. Condizione di procedibilità.
1. Nei casi previsti dall'art. 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta
giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle
spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani
del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo
ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
2. Nei casi previsti dall'art. 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico
ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso
di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento
dell'importo dovuto.
Art. 9. Revoca dell'autorizzazione.
1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto
o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni
ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.
3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.
4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.
5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.
6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni
per ogni assegno.
Art. 10. Pagamento dopo la revoca.
1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione
ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'art. 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.
2. É vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza
del termine stabilito dal comma 4 dell'art. 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti
previsti dal comma 5 dello stesso art. 9.
Art. 11. Disposizioni transitorie.
1. Non si procede per i reati previsti dall'art. 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente
legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi,
della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo
del comma 1 dell'art. 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza
del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione
dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.
2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni
decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. Disposizioni abrogate.
1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-bis delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736 e successive modificazioni e integrazioni. É altresì abrogato il secondo comma dell'art. 139
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.