Legge 25 giugno 1999, n. 205
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1999
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 8.
(Assegni bancari e postali).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza
autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre
1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla
gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a),
sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e
postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto
temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera
b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di
pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari
e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni
di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di
revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche
sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio
informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di
coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è
stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione
di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa
abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per
l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la
pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da
determinare in misura non superiore a due anni.