Legge 2 aprile 2007, n. 40
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91
.............. omissis .................
1. é nullo qualunque patto,
anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali,
con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o
parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche,
sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione
del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità
del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità é stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti
mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi
in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i
limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
1. In caso di mutuo,
apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di
intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore
l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
Portabilità del mutuo; surrogazione
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari é fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 é sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) é aggiunta la seguente:
"i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) é aggiunta la seguente:
"o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica
e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite
dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma
3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle
contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle
somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal
sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria
superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono
soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso é il secondo grado in
cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
secondo ciclo";
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono
soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli
articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i
fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla
fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove é ubicata la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore é soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore é tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non é necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di
consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite
affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello
nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con
le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito
alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie
dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla
sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16
marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) é altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel
rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e
costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 é aggiunto il
seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati é parametrato al solo danno emergente e
tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.