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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Circolare 16 aprile 1999, n 1.

Attività finanziarie di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.

 

La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all'esercizio dell'attività degli agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati "collaboratori esterni"), né impone particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilità dell'intermediario.

Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attività di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attività e confusione di ruoli si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le modalità con le quali l'attività finanziaria può essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo ai principi generali di prudenza, oltre, che a quanto previsto dal codice civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attività finanziaria (decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385).

In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano:

  1. limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso
  2. non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;
  3. svolgere una mera attività di trasferimento all'intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazioni di servizi di pagamento, il collaboratore esterno, con cadenza almeno giornaliera, è tenuto a trasmettere all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati.
  4. ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Ciò non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria.

Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro può non avvenire "alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (cfr. art.2094 del codice civile), si ritiene, altresì, necessario che i collaboratori esterni soddisfino gli stessi requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attività di natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di comportamento nei confronti della clientela previste per l'esercizio dell'attività finanziaria, devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.109 del testo unico.

Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto a :

  1. verificare, sotto la propria responsabilità, che l'attività svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che precedono;
  2. interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilità;
  3. disciplinare, formalmente, ferme restando le responsabilità dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione, le incombenze a carico dei collaboratori esterni rivenienti dalla legge n.197/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministro: CIAMPI