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Cassazione civile - Sez. I - 12 aprile 2000, n. 4654 - Pres. Finocchiaro - Est. Macioce - P.M. Maccarone (conf.) - Fall. COGELI s.r.l. c. Banca Carige s.p.a. ( ed altri) (Conferma App. Genova 9 settembre 1997)

La Corte (omissis).
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 codice di procedura civile.
Con il primo motivo la ricorrente curatela denunzia l'errata qualificazione ed interpretazione date dalla Corte di Genova al contratto 4 maggio 1992 tra le parti, sì da pervenire alla violazione degli artt. 1325 - 1362 - 1363 - 1367 - 1370 codice civile ed all'erronea applicazione della legge 52/91.
Nell'ampia trattazione, la curatela premette le ragioni per le quali la controversia doveva ritenersi "decisa" dall'individuazione della causa contrattuale (causa vendendi) o mandato in rem propriam); espone le clausole contrattuali indicandone le obbligazioni più rilevanti; censura la decisione della Corte di Genova di attribuire al contratto una preminente funzione di scambio; denunzia, in particolare: 
A) il rilievo attribuito alla collocazione tipografica "centrale" delle cessioni, nel mentre centrale doveva ritenersi il ruolo dei "servizi" (di incasso ed amministrazione) attribuiti al factor; 
B) la mancata constatazione del valore della cessione strumentale alle operazioni di incasso, e della sua natura di cessione pro solvendo (con previsione eccezionale dell'ipotesi pro soluto); 
C) l'incongruo rilievo dato all'obbligo del fornitore di rimettere al factor l'incasso eventuale dei terzi debitori; 
D) l'errata enfasi dei poteri del factor di determinare l'entità delle cessioni, poteri solo apparentemente incompatibili con la veste di mandatario; 
E) l'irrilevante sottolineatura - alla luce di Cass. 9650/90 - della incompatibilità tra cessione e mendato all'incasso, là dove, nella specie, la prima sarebbe strumento per poter espletare il mandato; 
F) infine, il rilievo che - pur fugacemente - la Corte di merito avrebbe dato alla legge 52/91, trattandosi di fonte di norme inapplicabili, nonché la erroneità della affermazione per la quale dalla mera "facoltà" di procedere ad anticipazioni sarebbe stato lecito argomentare per la prevalenza della causa di finanziamento.
Con il secondo motivo, poi, la curatela denunzia vizio di motivazione nell'avere la Corte di merito ricondotto le previsioni contrattuali di anticipazione facoltativa dei crediti da parte del factor ad una ipotesi nella quale - con palese contraddizione - sarebbero convissuti erogazione finanziaria e pagamento di corrispettivi di vendita.
Ritiene il Collegio che, all'esito dell'esame congiunto delle due censure imposto dalla evidente loro connessione (entrambe attingenti l'interpretazione del contratto, affetta sia da violazione di legge sia da contraddittorietà di motivazione), emerga la totale infondatezza di entrambe.
La curatela ricorrente - ben consapevole della organicità ed ampiezza argomentativa dell'approccio usato dalla Corte di Genova nell'interpretazione del contratto 4 maggio 1992 inter partes - apparentemente dispiega entrambe le possibili linee d'attacco avverso tale interpretazione, da un canto intitolando il primo mezzo alla violazione dei canoni ermeneutici imposti dal codice civile all'interprete e dall'altro indicando, nel secondo motivo, le pretese contraddizioni argomentative: ma - sol che si ponga attenzione al contenuto delle censure del primo mezzo (sopra sintetizzate nei punti da A ad F per la prima) - dovrà rilevarsi, come del resto denunziato dalla controricorrente, che si tratta di doglianze prevalentemente appuntate sui risultati della interpretazione e che, quanto al secondo mezzo, non evidenziano alcuna effettiva carenza dell'iter argomentativo seguito.
Ed invero, l'unica censura nel corpo del primo motivo che appare corrispondere alla violazione di un canone ermeneutico richiamato nella rubrica del motivo stesso (l'art. 1362, primo comma, codice civile) - e cioè quella afferente il preteso abnorme rilievo dato alla collocazione tipografica "centrale" del momento della cessione in massa dei crediti (e non dei servizi di incasso e contabilizzazione dei crediti ceduti) - è in realtà del tutto infondata.
La Corte di Genova, infatti, avrebbe violato il richiamato canone se si fosse limitata al "senso letterale delle parole": ma nessuna disapplicazione del parametro legale in discorso è ipotizzabile le volte in cui l'interprete, con razionale consecuzione di argomenti, abbia preso le mosse dal rilievo letterale di una previsione per poi passare - come ha fatto motivatamente la Corte di merito - all'esame complessivo delle clausole contrattuali, del comportamento delle parti, delle espressioni generali adottate in formulari standardizzati ed alla consapevole enucleazione - nell'ambito di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale ben tenuto presente e nella ribadita atipicità dello schema contrattuale del factoring - della causa contrattuale prevalente nella specie (pagg. da 14 a 19 della sentenza).
E con tale scelta di argomenti i Giudici di merito, lungi dal violare, hanno invece consapevolmente applicato i canoni di cui agli artt. 1362 - 1363 - 1364 - 1366 - 1369 codice civile.
Ma la ricorrente curatela - al di fuori della testè indicata, ed infondata, invocazione - non illustra nel corpo del motivo per qual ragione sarebbero stati violati per disapplicazione gli altri canoni ermeneutici né se ed in qual passaggio l'applicazione degli stessi avrebbe violato il necessario criterio di gradualità reciproca, più volte ed anche di recente ricordato da questa Corte (cass. 4241/99 - 11878/98): anzi, è la stessa lettura della memoria finale (pag. 2) a chiarire con la persuasività propria della "ammissione" come, in realtà, parte ricorrente abbia inteso ricollegare alla menzionata violazione degli artt. 1325 - 1362 - 1363 - 1367 - 1370 codice civile nulla più che l'addebito di una motivazione scorretta, inadeguata, "addirittura clamorosamente contraddittoria".
Ditalché, e fatta eccezione per la censura sul "rilievo testuale" sopra disattesa, non può che prendersi atto della reale portata delle doglianze - tutte ed esclusivamente riconducibili alla esposizione di vizi della motivazione - esaminandole per quel che, nella sostanza, denunziano.
Ebbene, a criterio del Collegio tutte le censure analiticamente sviluppate, da un canto hanno di mira soltanto la persuasività e giustezza dei risultati della contestata interpretazione, alla quale infatti contrappongono il proprio "modello" argomentativo, dall'altro omettono di farsi carico di contestare la logicità e completezza di altri argomenti spesi dalla Corte di merito, per entrambi i versi, pertanto, disvelando la loro totale inammissibilità.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che il ricorso intero si fonda sulla dichiarata preferibilità della propria ricostruzione della causa contrattuale (ricondotta a negozio atipico a preponderante causa gestoria): l'opzione interpretativa è basata su cinque distinte ragioni testuali, enucleabili dal contratto (pagg. 17 e 18 del ricorso), contrapposte dialetticamente a quelle adottate in sentenza, ed alla stregua delle quali sarebbe scorretto ricondurre a contratto di scambio l'intento dei patiscenti. In particolare il ricorso esamina la previsione contrattuale sulla facoltà del factor di anticipare al fornitore l'ammontare dei crediti ceduti ed afferma la incompatibilità (concettuale e pratica) di una tale previsione di "facoltà" con la pretesa finalità di assicurare un finanziamento all'impresa.
Appare pertanto palese che non solo l'invocazione delle violazioni contenuta in rubrica deve sostanzialmente intendersi come denunzia dei vizi della motivazione ma che la stessa denunzia - lungi dall'evidenziare, come dovrebbe, singole omissioni, specifiche illogicità e vistose contraddizioni dell'argomentare - critica "unicamente la individuazione del contenuto del contratto, sostenendosi che specifiche clausole di questo deporrebbero per un contenuto diverso da quello ritenuto dalla Corte" (come notato da questa Corte, nella sent. 4755/98 invocata in modo del tutto pertinente dalla Banca Carige).
Sotto il secondo profilo, poi, le generiche e "propositive" censure omettono totalmente di farsi carico della logica nella quale la pronunzia impugnata ha condotto la sua disamina, quella, più volte ribadita da questa Corte, della necessità di ricostruire il contratto di factoring tenendo ben ferma la atipicità della species, sì che la assegnazione di una causa negoziale non potrebbe non avvenire che nell'ottica della individuazione della prevalenza di cause contrattuali (secondo la Corte di merito quelle, affiancabili, vendendi e di finanziamento) e della subvalenza di altre (a criterio dei Giudici di Genova quella di mandato, pag. 17).
E che tal ottica sia corretta appare al Collegio incontestabile alla luce delle affermazioni di questa Corte.
È stato infatti ricordato che il nucleo fondamentale e costante del factoring è costituito da una convenzione complessa, per la quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui l'impresa è o diverrà titolare, acquisto effettuato generalmente pro soluto; è anche prevista - nelle più varie forme - una commissione, cosiccome è generalmente prevista tanto l'anticipazione all'Impresa dei crediti ceduti quanto l'attività "gestoria" o di servizi da parte del factor, con prestazione di consulenza e collaborazione contabile (S.U. 198/92).
Ed è stato altresì puntualizzato che "secondo le clausole standardizzate dalla prassi del contratto di factoring, la gestione della totalità dei crediti di una impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, costituisce l'elemento costante del factoring, pur non costituendone l'elemento esclusivo, unendosi di solito ad esso - nella atipicità del contratto e come elemento funzionale caratterizzante - un'operazione di finanziamento all'impresa e, talora, un'operazione di "assicurazione" (Cass. 8497/94).
E se la sentenza impugnata, all'esito della attenta e motivata disamina dei dati letterali, sistematici, teleologici e comportamentali, ha ritenuto la compresenza di tutti e tre gli elementi ma la prevalenza delle ragioni del finanziamento e dei trasferimenti dei crediti su quella della gestione, ne consegue la totale inammissibilità delle censure che neanche avvertono la esistenza di tale ponderazione finale riducendosi nella ampia ed articolata, ma affatto inutile, contrapposizione della propria valutazione interpretativa. E di tale completa incomprensione sono significativi indici tanto la evidenza data (nel secondo mezzo) alla pretesa contraddizione nel collocare ermeneuticamente le anticipazioni (che, al di là delle improprietà terminologiche della pronunzia - sono state esattamente ritenute partecipi della natura delle cause contrattuali compresenti) quanto la totale pretermissione del più significativo degli elementi ermeneutici indicati dalla Corte territoriale. La sentenza infatti, dopo la disamina degli elementi testuali (letterali e sistematici), ha cura di evidenziare (pag. 15) il ruolo decisivo - nell'assegnare prevalenza alla ragione del finanziamento - assunto dal comportamento successivo delle parti: dall'immediato scambio di lettere integrative sull'entità e sul tasso di interesse delle anticipazioni all'ammontare successivamente raggiunto (e ricordato essere pari a lire un miliardo).
Ebbene, la ricorrente curatela non si è fatta carico di addurre specifiche e persuasive ragioni di illogicità e irragionevolezza per le quali la Corte di merito avrebbe errato nell'indicare i fatti o nel trarre decisivo argomento dagli stessi nell'ottica, in ricorso neanche menzionata, di cui all'art. 1362, secondo comma, codice civile, avendo di contro essa ricorrente formulato (pag. 28) una apodittica censura di non condivisibilità dell'argomento stesso perché l'attuazione della facoltà anticipatoria non attesterebbe prevalenza.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso principale va, dunque, respinto.
Dalla reiezione del ricorso principale discende, poi, l'assorbimento del ricorso incidentale (che, se pur in difetto di espresso condizionamento ad esso impresso dalla Banca Carige nel controricorso 30 gennaio 1998 deve ritenersi, come dalla Carige rammentato in memoria, difettare alcun residuo interesse in caso di reiezione dell'impugnazione principale).
(omissis).