Cassazione civile - Sez. I - 12 aprile 2000, n. 4654 - Pres. Finocchiaro - Est. Macioce - P.M. Maccarone (conf.) - Fall. COGELI s.r.l. c. Banca Carige s.p.a. ( ed altri) (Conferma App. Genova 9 settembre 1997)
La Corte (omissis).
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi
dell'art. 335 codice di procedura civile.
Con il primo motivo la ricorrente curatela denunzia l'errata
qualificazione ed interpretazione date dalla Corte di Genova al
contratto 4 maggio 1992 tra le parti, sì da pervenire alla
violazione degli artt. 1325 - 1362 - 1363 - 1367 - 1370 codice
civile ed all'erronea applicazione della legge 52/91.
Nell'ampia trattazione, la curatela premette le ragioni per le
quali la controversia doveva ritenersi "decisa"
dall'individuazione della causa contrattuale (causa vendendi) o
mandato in rem propriam); espone le clausole contrattuali
indicandone le obbligazioni più rilevanti; censura la decisione
della Corte di Genova di attribuire al contratto una preminente
funzione di scambio; denunzia, in particolare:
A) il rilievo
attribuito alla collocazione tipografica "centrale"
delle cessioni, nel mentre centrale doveva ritenersi il ruolo dei
"servizi" (di incasso ed amministrazione) attribuiti al
factor;
B) la mancata constatazione del valore della cessione
strumentale alle operazioni di incasso, e della sua natura di
cessione pro solvendo (con previsione eccezionale dell'ipotesi
pro soluto);
C) l'incongruo rilievo dato all'obbligo del
fornitore di rimettere al factor l'incasso eventuale dei terzi
debitori;
D) l'errata enfasi dei poteri del factor di determinare
l'entità delle cessioni, poteri solo apparentemente
incompatibili con la veste di mandatario;
E) l'irrilevante
sottolineatura - alla luce di Cass. 9650/90 - della
incompatibilità tra cessione e mendato all'incasso, là dove,
nella specie, la prima sarebbe strumento per poter espletare il
mandato;
F) infine, il rilievo che - pur fugacemente - la Corte
di merito avrebbe dato alla legge 52/91, trattandosi di fonte di
norme inapplicabili, nonché la erroneità della affermazione per
la quale dalla mera "facoltà" di procedere ad
anticipazioni sarebbe stato lecito argomentare per la prevalenza
della causa di finanziamento.
Con il secondo motivo, poi, la curatela denunzia vizio di
motivazione nell'avere la Corte di merito ricondotto le
previsioni contrattuali di anticipazione facoltativa dei crediti
da parte del factor ad una ipotesi nella quale - con palese
contraddizione - sarebbero convissuti erogazione finanziaria e
pagamento di corrispettivi di vendita.
Ritiene il Collegio che, all'esito dell'esame congiunto delle due
censure imposto dalla evidente loro connessione (entrambe
attingenti l'interpretazione del contratto, affetta sia da
violazione di legge sia da contraddittorietà di motivazione),
emerga la totale infondatezza di entrambe.
La curatela ricorrente - ben consapevole della organicità ed
ampiezza argomentativa dell'approccio usato dalla Corte di Genova
nell'interpretazione del contratto 4 maggio 1992 inter partes -
apparentemente dispiega entrambe le possibili linee d'attacco
avverso tale interpretazione, da un canto intitolando il primo
mezzo alla violazione dei canoni ermeneutici imposti dal codice
civile all'interprete e dall'altro indicando, nel secondo motivo,
le pretese contraddizioni argomentative: ma - sol che si ponga
attenzione al contenuto delle censure del primo mezzo (sopra
sintetizzate nei punti da A ad F per la prima) - dovrà
rilevarsi, come del resto denunziato dalla controricorrente, che
si tratta di doglianze prevalentemente appuntate sui risultati
della interpretazione e che, quanto al secondo mezzo, non
evidenziano alcuna effettiva carenza dell'iter argomentativo
seguito.
Ed invero, l'unica censura nel corpo del primo motivo che appare
corrispondere alla violazione di un canone ermeneutico richiamato
nella rubrica del motivo stesso (l'art. 1362, primo comma, codice
civile) - e cioè quella afferente il preteso abnorme rilievo
dato alla collocazione tipografica "centrale" del
momento della cessione in massa dei crediti (e non dei servizi di
incasso e contabilizzazione dei crediti ceduti) - è in realtà
del tutto infondata.
La Corte di Genova, infatti, avrebbe violato il richiamato canone
se si fosse limitata al "senso letterale delle parole":
ma nessuna disapplicazione del parametro legale in discorso è
ipotizzabile le volte in cui l'interprete, con razionale
consecuzione di argomenti, abbia preso le mosse dal rilievo
letterale di una previsione per poi passare - come ha fatto
motivatamente la Corte di merito - all'esame complessivo delle
clausole contrattuali, del comportamento delle parti, delle
espressioni generali adottate in formulari standardizzati ed alla
consapevole enucleazione - nell'ambito di un dibattito dottrinale
e giurisprudenziale ben tenuto presente e nella ribadita
atipicità dello schema contrattuale del factoring - della causa
contrattuale prevalente nella specie (pagg. da 14 a 19 della
sentenza).
E con tale scelta di argomenti i Giudici di merito, lungi dal
violare, hanno invece consapevolmente applicato i canoni di cui
agli artt. 1362 - 1363 - 1364 - 1366 - 1369 codice civile.
Ma la ricorrente curatela - al di fuori della testè indicata, ed
infondata, invocazione - non illustra nel corpo del motivo per
qual ragione sarebbero stati violati per disapplicazione gli
altri canoni ermeneutici né se ed in qual passaggio
l'applicazione degli stessi avrebbe violato il necessario
criterio di gradualità reciproca, più volte ed anche di recente
ricordato da questa Corte (cass. 4241/99 - 11878/98): anzi, è la
stessa lettura della memoria finale (pag. 2) a chiarire con la
persuasività propria della "ammissione" come, in
realtà, parte ricorrente abbia inteso ricollegare alla
menzionata violazione degli artt. 1325 - 1362 - 1363 - 1367 -
1370 codice civile nulla più che l'addebito di una motivazione
scorretta, inadeguata, "addirittura clamorosamente
contraddittoria".
Ditalché, e fatta eccezione per la censura sul "rilievo
testuale" sopra disattesa, non può che prendersi atto della
reale portata delle doglianze - tutte ed esclusivamente
riconducibili alla esposizione di vizi della motivazione -
esaminandole per quel che, nella sostanza, denunziano.
Ebbene, a criterio del Collegio tutte le censure analiticamente
sviluppate, da un canto hanno di mira soltanto la persuasività e
giustezza dei risultati della contestata interpretazione, alla
quale infatti contrappongono il proprio "modello"
argomentativo, dall'altro omettono di farsi carico di contestare
la logicità e completezza di altri argomenti spesi dalla Corte
di merito, per entrambi i versi, pertanto, disvelando la loro
totale inammissibilità.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che il ricorso intero si
fonda sulla dichiarata preferibilità della propria ricostruzione
della causa contrattuale (ricondotta a negozio atipico a
preponderante causa gestoria): l'opzione interpretativa è basata
su cinque distinte ragioni testuali, enucleabili dal contratto
(pagg. 17 e 18 del ricorso), contrapposte dialetticamente a
quelle adottate in sentenza, ed alla stregua delle quali sarebbe
scorretto ricondurre a contratto di scambio l'intento dei
patiscenti. In particolare il ricorso esamina la previsione
contrattuale sulla facoltà del factor di anticipare al fornitore
l'ammontare dei crediti ceduti ed afferma la incompatibilità
(concettuale e pratica) di una tale previsione di
"facoltà" con la pretesa finalità di assicurare un
finanziamento all'impresa.
Appare pertanto palese che non solo l'invocazione delle
violazioni contenuta in rubrica deve sostanzialmente intendersi
come denunzia dei vizi della motivazione ma che la stessa
denunzia - lungi dall'evidenziare, come dovrebbe, singole
omissioni, specifiche illogicità e vistose contraddizioni
dell'argomentare - critica "unicamente la individuazione del
contenuto del contratto, sostenendosi che specifiche clausole di
questo deporrebbero per un contenuto diverso da quello ritenuto
dalla Corte" (come notato da questa Corte, nella sent.
4755/98 invocata in modo del tutto pertinente dalla Banca
Carige).
Sotto il secondo profilo, poi, le generiche e
"propositive" censure omettono totalmente di farsi
carico della logica nella quale la pronunzia impugnata ha
condotto la sua disamina, quella, più volte ribadita da questa
Corte, della necessità di ricostruire il contratto di factoring
tenendo ben ferma la atipicità della species, sì che la
assegnazione di una causa negoziale non potrebbe non avvenire che
nell'ottica della individuazione della prevalenza di cause
contrattuali (secondo la Corte di merito quelle, affiancabili,
vendendi e di finanziamento) e della subvalenza di altre (a
criterio dei Giudici di Genova quella di mandato, pag. 17).
E che tal ottica sia corretta appare al Collegio incontestabile
alla luce delle affermazioni di questa Corte.
È stato infatti ricordato che il nucleo fondamentale e costante
del factoring è costituito da una convenzione complessa, per la
quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti
di cui l'impresa è o diverrà titolare, acquisto effettuato
generalmente pro soluto; è anche prevista - nelle più varie
forme - una commissione, cosiccome è generalmente prevista tanto
l'anticipazione all'Impresa dei crediti ceduti quanto l'attività
"gestoria" o di servizi da parte del factor, con
prestazione di consulenza e collaborazione contabile (S.U.
198/92).
Ed è stato altresì puntualizzato che "secondo le clausole
standardizzate dalla prassi del contratto di factoring, la
gestione della totalità dei crediti di una impresa, attuata
mediante lo strumento della cessione dei crediti, costituisce
l'elemento costante del factoring, pur non costituendone
l'elemento esclusivo, unendosi di solito ad esso - nella
atipicità del contratto e come elemento funzionale
caratterizzante - un'operazione di finanziamento all'impresa e,
talora, un'operazione di "assicurazione" (Cass.
8497/94).
E se la sentenza impugnata, all'esito della attenta e motivata
disamina dei dati letterali, sistematici, teleologici e
comportamentali, ha ritenuto la compresenza di tutti e tre gli
elementi ma la prevalenza delle ragioni del finanziamento e dei
trasferimenti dei crediti su quella della gestione, ne consegue
la totale inammissibilità delle censure che neanche avvertono la
esistenza di tale ponderazione finale riducendosi nella ampia ed
articolata, ma affatto inutile, contrapposizione della propria
valutazione interpretativa. E di tale completa incomprensione
sono significativi indici tanto la evidenza data (nel secondo
mezzo) alla pretesa contraddizione nel collocare ermeneuticamente
le anticipazioni (che, al di là delle improprietà
terminologiche della pronunzia - sono state esattamente ritenute
partecipi della natura delle cause contrattuali compresenti)
quanto la totale pretermissione del più significativo degli
elementi ermeneutici indicati dalla Corte territoriale. La
sentenza infatti, dopo la disamina degli elementi testuali
(letterali e sistematici), ha cura di evidenziare (pag. 15) il
ruolo decisivo - nell'assegnare prevalenza alla ragione del
finanziamento - assunto dal comportamento successivo delle parti:
dall'immediato scambio di lettere integrative sull'entità e sul
tasso di interesse delle anticipazioni all'ammontare
successivamente raggiunto (e ricordato essere pari a lire un
miliardo).
Ebbene, la ricorrente curatela non si è fatta carico di addurre
specifiche e persuasive ragioni di illogicità e irragionevolezza
per le quali la Corte di merito avrebbe errato nell'indicare i
fatti o nel trarre decisivo argomento dagli stessi nell'ottica,
in ricorso neanche menzionata, di cui all'art. 1362, secondo
comma, codice civile, avendo di contro essa ricorrente formulato
(pag. 28) una apodittica censura di non condivisibilità
dell'argomento stesso perché l'attuazione della facoltà
anticipatoria non attesterebbe prevalenza.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso principale va,
dunque, respinto.
Dalla reiezione del ricorso principale discende, poi,
l'assorbimento del ricorso incidentale (che, se pur in difetto di
espresso condizionamento ad esso impresso dalla Banca Carige nel
controricorso 30 gennaio 1998 deve ritenersi, come dalla Carige
rammentato in memoria, difettare alcun residuo interesse in caso
di reiezione dell'impugnazione principale).
(omissis).