dal Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia dicembre 2000
OGGETTO
Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 TUB.
L'art. 58 del testo unico bancario (TUB) prevede
che la Banca d'Italia emani istruzioni in materia di cessione
a banche di aziende, rami d'azienda e beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco. Inoltre, la Banca d'Italia
puo' stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione.
Le vigenti istruzioni di vigilanza (Titolo III,
Capitolo 5) sottopongono all'obbligo di autorizzazione le
operazioni in cui la somma delle attivita' e delle passivita'
oggetto della cessione superi il 10% del patrimonio di
vigilanza della banca cessionaria.
Cio' premesso, si ravvisa l'esigenza che, con
riferimento alle operazioni in cui anche il cedente sia una
banca, tale criterio debba essere integrato avendo riguardo
alla rilevanza della cessione medesima rispetto agli assetti
tecnici e gestionali della banca cedente.
Pertanto, fermo restando quanto gia' previsto nelle
richiamate istruzioni di vigilanza, sono sottoposte ad
autorizzazione anche le cessioni in cui il valore globale
delle attivita' cedute sia superiore al 50% del totale delle
attivita' di bilancio della banca cedente.
Ove ricorrano le condizioni sopra descritte, la
banca cedente dovra' richiedere l'autorizzazione seguendo la
procedura prevista nel par. 3, Sez. II, del citato capitolo
delle istruzioni di vigilanza, indipendentemente
dall'eventuale richiesta della banca cessionaria.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca
d'Italia verifichera' che non vengano meno le condizioni di
sana e prudente gestione in capo all'azienda cedente.
Per quanto riguarda le cessioni in cui il cedente
sia una banca di credito cooperativo e il cessionario una
banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari"), verra'
altresi' valutata la coerenza dell'operazione con i principi
contenuti nelle specifiche norme del TUB concernenti le ban-
che di credito cooperativo e, in particolare, nell'art. 36.
Resta ferma l'esigenza che la Banca d'Italia sia
tempestivamente informata in merito alle operazioni di
cessione che comunque comportino un significativo riassetto
dell'azienda cedente.