dal Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia luglio 2001
OGGETTO:
Cessione di rapporti giuridici
Il decreto legislativo n. 342 del 4.8.99 ha
modificato - tra l'altro - l'art. 58 del T.U. bancario
relativo alla cessione di rapporti giuridici, estendendo i
benefici civilistici ivi previsti per le banche ai soggetti
non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del medesimo T.U. bancario.
In relazione a ciò, alcuni intermediari hanno
chiesto chiarimenti al nostro Istituto in ordine alla
procedura da seguire nel caso in cui gli stessi si rendano
cessionari di rapporti giuridici.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che
nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari
non bancari le operazioni di "cessione di rapporti giuridici"
(riguardanti cioé le cessioni di aziende, rami di aziende e
rapporti giuridici individuabili in blocco) rilevano sotto il
profilo degli effetti che le stesse possono comportare sulla
struttura tecnico-organizzativa degli intermediari coinvolti.
Assumono pertanto rilevanza per l'Organo di
Vigilanza tutte le operazioni della specie in cui partecipino
intermediari non bancari, in qualità sia di cedenti sia di
cessionari, ed indipendentemente dalla circostanza che gli
stessi rientrino nel perimetro della vigilanza consolidata.
In tale ottica, si ravvisa l'esigenza che le SIM,
le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 TUB che intendano porre in
essere operazioni di cessione - che per importo o per
tipologia di attività ceduta siano rilevanti per
l'intermediario - comunichino preventivamente tale
circostanza al nostro Istituto, al ricorrere delle condizioni
indicate in allegato.
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione
preventiva tutte le ipotesi in cui l'operazione rientra
nell'ambito di una specifica disciplina in relazione alla
quale é prevista un'informativa preliminare ovvero una
richiesta di autorizzazione all'Organo di Vigilanza (cfr.
punto 5 dell'allegato).
ALLEGATO
1. Definizioni
Per "cessioni di rapporti giuridici" si intendono
le cessioni di:
- "azienda": il complesso di beni come definito dall'art.
2555 del codice civile;
- "ramo d'azienda": le succursali e, in genere, ogni insieme
omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili
rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di
una specifica struttura organizzativa;
- "rapporti giuridici individuabili in blocco": i crediti, i
debiti e i contratti che presentano un comune elemento
distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma
tecnica, nei settori economici di destinazione, nella
tipologia della controparte, nell'area territoriale e in
qualunque altro elemento comune che consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
2. Comunicazione preventiva
Gli intermediari che intendono acquisire o cedere
rapporti giuridici sono tenuti a comunicare tale circostanza
alla Banca d'Italia, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) le SIM, le SGR e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale la cui attività prevalente consiste
nell'emissione e gestione di carte di credito e di debito
ovvero nell'intermediazione in cambi, qualora il prezzo
convenuto per la cessione superi il 10% del patrimonio di
vigilanza;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
la cui attività prevalente consiste nella concessione di
finanziamenti o nell'assunzione di partecipazioni, qualora
il totale delle attività oggetto di trasferimento sia
superiore al 10% "del volume di attività finanziaria"
(per la definizione di tale aggregato cfr. cap. I, par.
3.2 delle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale).
Sono altresì tenuti alla comunicazione preventiva
gli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco
speciale, ove intendano acquisire rapporti giuridici relativi
ad attività diverse da quelle precedentemente svolte (es. un
intermediario finanziario che opera esclusivamente nel
leasing e intenda acquisire rapporti giuridici relativi
all'attività di factoring).
3. Procedura
L'intenzione di porre in essere un'operazione di
cessione di rapporti giuridici deve essere comunicata alla
Banca d'Italia tempestivamente e comunque almeno 30 giorni
prima della realizzazione dell'operazione stessa.
Nella citata comunicazione l'intermediario indica i
motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire,
nonché gli effetti dell'operazione sulla propria situazione
tecnica ed organizzativa.
La procedura di comunicazione non prevede il
rilascio di una specifica autorizzazione. Restano nondimeno
applicabili, qualora ne ricorrano i presupposti, i
provvedimenti specifici che la Banca d'Italia può adottare
nei confronti di singoli intermediari a fini di stabilità.
4. Pubblicità
Gli intermediari cessionari che intendono avvalersi
dei vantaggi stabiliti dal citato art. 58, commi 3 e 4 del
Testo Unico bancario - oltre alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal
comma 2 del citato art. 58 - daranno notizia della cessione
al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione
(ad es.: invio dell'estratto conto).
5. Esenzioni
Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva tutti i casi in cui l'operazione rientra
nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di
un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una
specifica informativa preventiva.
Si indicano, di seguito, le principali ipotesi di
esenzione:
- fusioni o scissioni di SGR;
- operazioni di cartolarizzazione di crediti ex L. 130/99;
- acquisizione di un'attività per il cui esercizio il
soggetto cessionario debba richiedere un'autorizzazione;
- progetti di ristrutturazione di gruppi bancari.