COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL
CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE C.I.C.R. 25 luglio 2000
Organizzazione amministrativa, contabile e
controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia
(G.U. n. 199, 26 agosto 2000, Serie
Generale)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 (di seguito "testo unico bancario"), che attribuisce, tra
l'altro, alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il compito di
dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi
ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, che stabilisce
le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario sono
tenuti ad iscriversi anche nell'elenco speciale;
Visto l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(di seguito "testo unico della finanza"), che riconosce agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario la possibilità di esercitare professionalmente nei
confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca
d'Italia sentita la Consob, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera
a) del testo unico della finanza, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lettera c) del medesimo testo unico
della finanza;
Visti gli articoli 2, comma 6, e 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n.
130 (contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), secondo i
quali, rispettivamente: i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di
cassa e pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale; alla società cessionaria e alla società
emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del
testo unico bancario;
Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la
competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in
modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad
assicurarne e a mantenerne la stabilità;
Considerato il rilievo che l'autonomia degli intermediari finanziari assume
nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze
gestionali;
Considerato che la polifunzionalità degli intermediari finanziari,
determinando il cumularsi di rischi di diversa natura, rende necessario
approntare presidi organizzativi atti a fronteggiare le differenti tipologie
di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari
medesimi;
Sulla proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
[Articolo
unico]
La Banca
d'Italia, tenendo anche conto delle disposizioni applicabili agli altri
intermediari vigilati e dei principi definiti in sede internazionale, emana
istruzioni aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento
ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi
indicati:
con riguardo
ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte
ad assicurare che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario si dotino di
strutture organizzative adeguate all'attività svolta e, in particolare,
di unità di controllo, di auditing e di riscontro
amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed
efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;
in relazione
all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la
Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari
definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei
rischi di credito assunti nei confronti della clientela anche con
riferimento a gruppi di clienti e, nel caso di acquisto di crediti, nei
confronti dei debitori ceduti;
in relazione
all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia emana
disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di strutture
organizzative funzionali alla scelta degli investimenti e al loro costante
monitoraggio anche in relazione alle prospettive di smobilizzo;
in relazione
all'attività di intermediazione in cambi, la Banca d'Italia emana
istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino
di strutture organizzative e strumenti anche informatici idonei a gestire
i rischi derivanti da tale operatività;
in relazione
all'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito e,
più in generale, di trasferimento di fondi, la Banca d'Italia indica le
cautele che gli intermediari sono tenuti ad osservare;
in relazione
all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento, ove
consentiti ai sensi del testo unico della finanza, la Banca d'Italia emana
istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino
di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi
di mercato, in particolare quelli connessi all'operatività nel comparto
degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;
in relazione
all'attività di cartolarizzazione dei crediti, la Banca d'Italia emana
disposizioni affinché la società cessionaria o la società emittente
titoli, se diversa dalla società cessionaria, nonché l'intermediario
finanziario incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento si dotino di strutture organizzative che
consentano - nell'ambito dei rispettivi compiti - di assicurare la
separatezza patrimoniale e la corretta esecuzione di ciascuna operazione
di cartolarizzazione;
in relazione
ai rischi non quantificabili (operativi, legali, ecc.), la Banca d'Italia
emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di
metodi di rilevazione e controllo adeguati all'operatività svolta.
La Banca
d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare
la correttezza e la trasparenza dei rapporti degli intermediari finanziari
con la clientela. Requisiti minimi possono altresì essere stabiliti ove
connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo
svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.La presente
delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.