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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE C.I.C.R. 25 luglio 2000

Organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

(G.U. n. 199, 26 agosto 2000, Serie Generale)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "testo unico bancario"), che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario sono tenuti ad iscriversi anche nell'elenco speciale;
Visto l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "testo unico della finanza"), che riconosce agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario la possibilità di esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia sentita la Consob, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera a) del testo unico della finanza, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lettera c) del medesimo testo unico della finanza;
Visti gli articoli 2, comma 6, e 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), secondo i quali, rispettivamente: i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario;
Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità;
Considerato il rilievo che l'autonomia degli intermediari finanziari assume nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze gestionali;
Considerato che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura, rende necessario approntare presidi organizzativi atti a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;
Sulla proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:

[Articolo unico]

La Banca d'Italia, tenendo anche conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati e dei principi definiti in sede internazionale, emana istruzioni aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati:

con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario si dotino di strutture organizzative adeguate all'attività svolta e, in particolare, di unità di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;

in relazione all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela anche con riferimento a gruppi di clienti e, nel caso di acquisto di crediti, nei confronti dei debitori ceduti;

in relazione all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative funzionali alla scelta degli investimenti e al loro costante monitoraggio anche in relazione alle prospettive di smobilizzo;

in relazione all'attività di intermediazione in cambi, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative e strumenti anche informatici idonei a gestire i rischi derivanti da tale operatività;

in relazione all'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito e, più in generale, di trasferimento di fondi, la Banca d'Italia indica le cautele che gli intermediari sono tenuti ad osservare;

in relazione all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento, ove consentiti ai sensi del testo unico della finanza, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato, in particolare quelli connessi all'operatività nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;

in relazione all'attività di cartolarizzazione dei crediti, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché la società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa dalla società cessionaria, nonché l'intermediario finanziario incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento si dotino di strutture organizzative che consentano - nell'ambito dei rispettivi compiti - di assicurare la separatezza patrimoniale e la corretta esecuzione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

in relazione ai rischi non quantificabili (operativi, legali, ecc.), la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di metodi di rilevazione e controllo adeguati all'operatività svolta.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti degli intermediari finanziari con la clientela. Requisiti minimi possono altresì essere stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.