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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

    DECRETO 5 agosto 2004
Organizzazione e governo societario.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
              Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);
  Visto  l'art.  53,  comma  1,  lettera d), TUB che attribuisce alla Banca  d'Italia,  in  conformità  delle  deliberazioni  del CICR, il compito  di  emanare  disposizioni  di  carattere  generale aventi ad oggetto  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i controlli interni;
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  lettera  d),  TUB  che,  al  fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario complessivamente  considerato  o  suoi  componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Visto l'art. 107, comma 2, TUB che attribuisce alla Banca d'Italia, in  conformità  delle  deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli  intermediari  iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad  oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Considerata   la   disciplina   dell'amministrazione   e  controllo contenuta  nel  libro V del codice civile, che consente alle società di  scegliere statutariamente tra un sistema che prevede un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale (modello tradizionale), un sistema  che  prevede  un  consiglio  di  gestione  e un consiglio di sorveglianza  (modello  dualistico)  e  un  sistema  che  prevede  un consiglio  di  amministrazione, all'interno del quale é istituito un comitato  preposto  al  controllo  interno  sulla  gestione  (modello monistico);
  Considerata  la  disciplina  dei  controlli  contenuta nel medesimo libro  V  del codice civile che reca la distinzione soggettiva tra il controllo  sull'amministrazione  e il controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
  Visti  gli  articoli 52,  comma  1,  e 112, comma 1, TUB in base ai quali  lo  statuto  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco  speciale,  indipendentemente  dal  sistema  di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i compiti e i poteri necessari ai fini della comunicazione  alla Banca d'Italia delle irregolarità nella gestione e  delle  violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria o l'attività degli intermediari finanziari;
  Visto  l'art.  114-quater  TUB,  in  base al quale agli istituti di moneta  elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, gli articoli 52 e 53 del testo unico stesso;
  Avute  presenti  le  delibere del Comitato interministeriale per il credito  ed  il  risparmio  del 25 luglio 2000 e del 23 marzo 2004 in materia  di  organizzazione  amministrativa  e  contabile e controlli interni   delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale, nonché la delibera del 4 marzo 2003 in materia di vigilanza regolamentare degli IMEL;
  Considerata    la    rilevanza    della   variabile   organizzativa nell'assicurare   la   competitività  dell'intermediario  e  la  sua capacità  di  gestire  i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione  sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità nel tempo;
  Ravvisata  la  necessità  di  dettare  disposizioni  in materia di compiti   e   poteri   degli   organi  sociali  delle  banche,  degli intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale e degli IMEL, per   finalità   di   sana   e  prudente  gestione  e  nel  rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti vigilati;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 TUB;
                              Decreta:
  L'assetto organizzativo e l'articolazione di compiti e poteri degli organi sociali delle banche e dei gruppi bancari devono essere idonei a  perseguire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi in  un  contesto  di trasparenza dei comportamenti. In tale ottica le banche  (di  seguito  anche:  le  società)  si  dotano  di un assetto organizzativo e di corporate governance tale per cui:
  -  il  modello  di  amministrazione e controllo prescelto garantisca l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Tale modellodeve  essere  coerente  con:  la struttura proprietaria e il grado di apertura  della  società  al  mercato  del  capitale  di rischio; 
  - le dimensioni,    la    complessità    e    le   strategie   aziendali;l'organizzazione   della   banca   e   del  gruppo  in  cui  essa  é eventualmente inserita;
  -  i compiti gestionali, esecutivi e di controllo siano ripartiti in modo  da favorire la dialettica interna alla società, assicurando il bilanciamento dei poteri dei diversi organi sociali;
  -  i  flussi  informativi siano idonei a consentire a ciascun organo sociale  e ai suoi componenti di disporre, anche a livello di gruppo, delle   informazioni   necessarie   allo   svolgimento   effettivo  e consapevole dei compiti loro affidati;
  -  la gestione dei rischi da parte degli organi aziendali competenti sia consapevole e coerente con le strategie prescelte;    
  -  i  poteri e le responsabilità per ogni livello decisionale siano precisamente  definiti,  anche  mediante un chiaro sistema di deleghe interne;
   -  la  composizione  degli  organi  sociali  sia quantitativamente e qualitativamente  adeguata  alle  esigenze  gestionali e di controllo proprie  della  singola  banca  e  tale  da  consentire  l'efficiente assolvimento dei compiti;
   -   i   meccanismi   di   remunerazione  e  di  incentivazione  degli amministratori  e  del  management  non incoraggino scelte gestionali incoerenti  con  gli  interessi aziendali e con le strategie di lungo periodo della banca;
   -  il  sistema  di controllo contabile sia adeguato alla dimensione, alla  complessità  operativa  e alla situazione tecnica della banca, con  riguardo sia alla professionalità e all'esperienza del revisore prescelto  sia  al  raccordo  e  coordinamento  di  quest'ultimo  con l'organo e le funzioni di controllo.
  Con  riferimento  ai modelli di amministrazione e controllo diversi dal  tradizionale, al fine di perseguire l'efficacia e l'effettività delle funzioni di controllo affidate agli organi societari nonché la sostanziale  equivalenza  dei  compiti  e  dei poteri finalizzati all'assolvimento della funzione di referente dell'Autorità di vigilanza, le banche dovranno:
 -   adottare    idonee    cautele,    statutarie,   regolamentari   e organizzative,  volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per  la  correttezza  e la regolarità della gestione derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo;
 -   attribuire  espressamente  agli  organi  di controllo i compiti e poteri,  anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria, necessari  al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le  irregolarità  nella  gestione  della banca e le violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
  -  assicurare  una  composizione  degli organi sociali, per numero e professionalità,  che  consenta, nel rispetto delle peculiarità dei modelli   organizzativi   alternativi,  l'efficace  assolvimento  dei compiti gestori e di controllo.
  La  Banca  d'Italia  emana istruzioni per l'attuazione del presente decreto,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le  banche  e  le società capogruppo di gruppi bancari predispongano un progetto concernente il proprio assetto complessivo di governo societario.
  Per  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale previsto  dall'art.  107  del testo unico bancario e per gli IMEL, la Banca  d'Italia  può  emanare, tenuto conto delle peculiarità delle singole  categorie  di intermediari, istruzioni di vigilanza conformi ai principi generali stabiliti con il presente decreto.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 5 agosto 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco