DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n.297
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data
9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per
inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di
accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;
Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla
Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento
entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare
esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19
dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi
comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le
politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del
lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività
sportive;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 é sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 é così
modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) é aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere
da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche
possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali
soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi
interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità, qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
3) al comma 3, la
lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate
nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o
della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate
operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c)
l'articolo 59 é così modificato:
1) la lettera b) del comma 1 é sostituita
dalla seguente:
«b) per "società finanziarie" si intendono le
società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 é sostituita dalla seguente:
«c)
per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in
via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività
delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e
nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche
informatici.»;
3) dopo il comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni
del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di
moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) é sostituita
dalla seguente:
«b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle
società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando
nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e
abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;
e)
l'articolo 61 é così modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del
comma 2» sono soppresse;
2) il comma 2 é abrogato;
f) l'articolo 65 é così
modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al
comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) società che,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una
banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando
siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un
gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;
g) l'articolo 66 é così
modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare
la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione,
anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La
Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed
i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della
vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3.
La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle
lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «,
aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;
h) l'articolo 67 é così
modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare
la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni
del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le
partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui
al presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità
di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
società o
enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono
possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità qualora,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti
particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la
restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché
il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri
elementi del patrimonio.»;
3) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base
consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca,
della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c)
del comma 1 dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, é aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del
presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.»;
i)
all'articolo 68, dopo il comma 3, é aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La
Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati
comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le
capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;
l) l'articolo 69 é così
modificato:
1) la rubrica é sostituita dalla seguente:
«Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;
2) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1.
La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di
vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento,
nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine
all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in più Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca
d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società
finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano
una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie,
finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c)
sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il
venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata
verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del
sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il
gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le
competenti autorità monetarie.»;
m) l'articolo 107 é così modificato:
1) il
comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformità alle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale
disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico
sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le
materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività
la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il
regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni
del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti
dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei
rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis é sostituito dal seguente:
«4-bis.
La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere
nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la
distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di
norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n)
dopo l'articolo 116, é inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di
rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi
per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che ne
facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le
riguardano. Gli oneri connessi alla comunicazione sono proporzionati all'entità
del finanziamento.».
Art. 2.
Modifiche al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 é così modificato:
1) al
comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse
materie»;
2) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi
interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare
valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;
b)
l'articolo 7 é così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le
attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la
distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e
34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei
soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti
attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del
risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività
finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b),
del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti
a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati,
direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del
risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una
società
di gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, é aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b),
é iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica
alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata.
Copia della predetta comunicazione é trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;
d) l'articolo 12 é così modificato:
1) il comma 1 é sostituito dal
seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla
società posta al vertice del
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni
riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo,
aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove
lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle
stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la
Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 é sostituito dal
seguente:
«2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di
direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione
delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle
società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 é sostituito dal
seguente: «3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio,
nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica,
di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, é inserito il seguente:
«3-bis.
Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può
impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i
soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b).»;
6) il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia
e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:
a) effettuare
ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati,
direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento
da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, é aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Nell'esercizio
della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i
provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
Art. 3.
Modifica dell'articolo 14
del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di
assistenza a terra negli aeroporti
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 18, é sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale).
- 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento
delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a
terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a
governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a
mezzo di opportune forme di concertazione.».
Art. 4.
Misure conseguenti a
pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee
1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, é sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
Art. 5.
Agenzia nazionale per i giovani
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, é costituita, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani,
con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà
sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita
presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente
soppressa.
Art. 6.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 1,
2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o
minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 é autorizzata la spesa di
euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere
si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno
2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.