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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che  delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in  vigore,  un  decreto  legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa',  associazioni  od  enti privi di personalita' giuridica che
non  svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  14,  comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa
 Art. 1. 
                              Soggetti

  1.  Il  presente  decreto  legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
  2.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di  personalita  giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
  3.  Non  si  applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo,  fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alla premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica,  tra l'altro, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la  denominazione di decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11 e 14 della
          legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei
          seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo
          K.3  del  Trattato  sull'Unione  europea: Convenzione sulla
          tutela  degli interessi finanziari delle Comunita' europee,
          fatta   a  Bruxelles  il  26 luglio  1995,  del  suo  primo
          Protocollo  fatto  a  Dublino  il  27 settembre  1996,  del
          Protocollo    concernente    l'interpretazione    in    via
          pregiudiziale,  da  parte  della  Corte  di Giustizia delle
          Comunita'   europee,  di  detta  Convenzione,  con  annessa
          dichiarazione,  fatto  a  Bruxelles  il  29 novembre  1996,
          nonche'  della  Convenzione  relativa  alla lotta contro la
          corruzione  nella  quale  sono  coinvolti  funzionari delle
          Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
          fatta  a  Bruxelles  il  26 maggio 1997 e della Convenzione
          OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di pubblici ufficiali
          stranieri  nelle  operazioni economiche internazionali, con
          annesso,  fatta  a  Parigi  il  17 dicembre 1997. Delega al
          Governo    per    la   disciplina   della   responsabilita'
          amministrativa  delle persone giuridiche e degli enti privi
          di personalita' giuridica):
              "Art.  11  (Delega  al  Governo per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica)  .  -1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e  delle societa' associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione   dei  reati  di  cui  agli  articoli  316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e  commesso  con  abuso  della  qualita'  di  operatore del
          sistema, del codice penale;
                b) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
                c) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
                d) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio  1965,  n.  963, dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1985,  n.  431,  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, dal decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                e) prevedere  che  i  soggetti  di cui all'alinea del
          presente  comma  sono  responsabili  in  relazione ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma  nei  casi  in  cui  l'autore abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
                f) prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
                g) prevedere  una  sanzione amministrativa pecuniaria
          non  inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a
          lire   tre   miliardi   stabilendo   che,   ai  fini  della
          determinazione  in  concreto della sanzione, si tenga conto
          anche   dell'ammontare  dei  proventi  del  reato  e  delle
          condizioni  economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
          altresi'  che,  nei casi di particolare tenuita' del fatto,
          la  sanzione  da  applicare  non sia inferiore a lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
                h) prevedere  che  gli  enti rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
                i) prevedere  la  confisca  del profitto o del prezzo
          del reato, anche nella forma per equivalente;
                l) prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
                  1)  chiusura  anche temporanea dello stabilimento o
          della sede commerciale;
                  2)   sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;
                  3)  interdizione  anche  temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
                  4)  divieto  anche temporaneo di contrattare con la
          pubblica amministrazione;
                  5)    esclusione    temporanea   da   agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
                  6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
                  7) pubblicazione della sentenza;
                m) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere g), i ) e l) si applicano soltanto nei casi e
          per  i  tempi  espressamente  considerati e in relazione ai
          reati  di  cui  alle  lettere  a  ),  b),  c) e d) commessi
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo previsto dal presente articolo;
                n) prevedere    che    la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
          alla  meta'  ed  escludere  l'applicabilita'  di una o piu'
          delle  sanzioni  di  cui  alla  lettera  l)  in conseguenza
          dell'adozione  da  parte dei soggetti di cui all'alinea del
          presente   comma  di  comportamenti  idonei  ad  assicurare
          un'efficace    riparazione    o   reintegrazione   rispetto
          all'offesa realizzata;
                o) prevedere  che  le sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
                p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere  g)  e i) e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera  l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate, nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche  nell'ipotesi  in cui le sanzioni di cui alla lettera
          l)  sono  state  applicate in sede cautelare ai sensi della
          lettera o);
                q) prevedere  che le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
                r) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere  g),  i  ) e l) si prescrivono decorsi cinque
          anni  dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a
          ),  b)  c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione e'
          regolata dalle norme del codice civile;
                s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
                t) prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento  del  recesso  determinato  a  norma degli articoli
          2289,  secondo  comma,  e 2437 del codice civile; prevedere
          altresi'  che  la liquidazione della quota possa aver luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che  in  tal  caso  il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
          prevista  dalla  lettera l), numero 3), debba richiedere al
          presidente  del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle  attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
          compresa  la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
          la   finanza   pubblica   derivanti  dall'attuazione  della
          presente   lettera   si   provvede  mediante  gli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  per liti ed arbitraggi previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
                u) prevedere  che l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q  ),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
                v) prevedere   che  il  riconoscimento  del  danno  a
          seguito  dell'azione  di  risarcimento spettante al singolo
          socio  o  al  terzo  nei confronti degli amministratori dei
          soggetti  di  cui all'alinea del presente comma, di cui sia
          stata   accertata  la  responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
          sia  vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza di
          nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
                z) prevedere  che le disposizioni di cui alla lettera
          v)  si  applicano  anche  nell'ipotesi  in  cui l'azione di
          risarcimento  del  danno e' proposta contro l'azionista, il
          socio  o  l'associato  ai  soggetti  di  cui all'alinea del
          presente  comma  che sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
              2.  Ai  fini  del  comma 1, per "persone giuridiche" si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
              3.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.".
              "Art. 14 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei
          decreti  legislativi  di  cui  agli  articoli  11 e 12 sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  almeno  novanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista  per  l'esercizio  delle  deleghe.  Le Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  esprimono  il  loro
          parere  entro  sessanta  giorni  dalla data di trasmissione
          degli  schemi  medesimi.  Decorso  tale  termine, i decreti
          legislativi  possono  essere adottati anche in mancanza del
          parere.".
                               Art. 2.
                       Principio di legalita'

  1.  L'ente  non  puo'  essere  ritenuto  responsabile  per un fatto
costituente   reato  se  la  sua  responsabilita'  amministrativa  in
relazione  a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste  da  una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
                               Art. 3.
                        Successione di leggi

  1.  L'ente  non  puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo  una  legge  posteriore  non  costituisce  piu'  reato  o  in
relazione   al   quale   non  e'  piu'  prevista  la  responsabilita'
amministrativa  dell'ente,  e,  se  vi  e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
  2.  Se  la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive  sono  diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.
                               Art. 4.
                      Reati commessi all'estero

  1.  Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale   rispondono   anche   in   relazione  ai  reati  commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
  2.  Nei  casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
          codice penale:
              "Art.  7  (Reati  commessi  all'estero).  -  E'  punito
          secondo  la  legge italiana il cittadino o lo straniero che
          commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
                1) delitti contro la personalita' dello Stato;
                2) delitti  di contraffazione del sigillo dello Stato
          e di uso di tale sigillo contraffatto;
                3) delitti  di falsita' in monete aventi corso legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano;
                4) delitti  commessi da pubblici ufficiali a servizio
          dello  Stato,  abusando  dei  poteri  o  violando  i doveri
          inerenti alle loro funzioni;
                5) ogni   altro   reato   per   il   quale   speciali
          disposizioni   di   legge   o   convenzioni  internazionali
          stabiliscono    l'applicabilita'    della    legge   penale
          italiana.".
              "Art.  8  (Delitto  politico commesso all'estero). - Il
          cittadino  o lo straniero che commette in territorio estero
          un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
          1  dell'articolo  precedente,  e'  punito  secondo la legge
          italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
              Se  si  tratta  di  delitto  punibile  a  querela della
          persona  offesa,  occorre,  oltre  tale richiesta, anche la
          querela.
              Agli  effetti  della  legge penale, e' delitto politico
          ogni  delitto,  che  offende  un  interesse  politico dello
          Stato,   ovvero  un  diritto  politico  del  cittadino.  E'
          altresi'  considerato  delitto  politico  il delitto comune
          determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.".
              "Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
          cittadino,  che,  fuori  dei casi indicati nei due articoli
          precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
          quale   la  legge  italiana  stabilisce  l'ergastolo  o  la
          reclusione  non  inferiore nel minimo a tre anni, e' punito
          secondo   la  legge  medesima,  sempre  che  si  trovi  nel
          territorio dello Stato.
              Se  si  tratta di delitto per il quale e' stabilita una
          pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
          il  colpevole  e'  punito  a  richiesta  del Ministro della
          giustizia,  ovvero  a  istanza  o  a  querela della persona
          offesa.
              Nei   casi  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti,
          qualora  si  tratti  di  delitto  commesso  a  danno  delle
          Comunita'  europee, di uno Stato estero o di uno straniero,
          il  colpevole  e'  punito  a  richiesta  del Ministro della
          giustizia,  sempre  che l'estradizione di lui non sia stata
          conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
          Stato in cui egli ha commesso il delitto.".
              "Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). -
          Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7
          e  8,  commette in territorio estero, a danno dello Stato o
          di  un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
          stabilisce  l'ergastolo,  o la reclusione non inferiore nel
          minimo  a  un  anno,  e'  punito secondo la legge medesima,
          sempre  che  si  trovi nel territorio dello Stato, e vi sia
          richiesta  del  Ministro  della giustizia, ovvero istanza o
          querela della persona offesa.
              Se  il  delitto  e'  commesso  a  danno delle Comunita'
          europee,  di  uno  Stato  estero  o  di  uno  straniero, il
          colpevole  e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
          del Ministro della giustizia, sempre che:
                1) si trovi nel territorio dello Stato;
                2) si  tratti di delitto per il quale e' stabilita la
          pena  dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore
          nel minimo a tre anni;
                3) l'estradizione  di  lui  non  sia stata conceduta,
          ovvero  non  sia stata accettata dal Governo dello Stato in
          cui  egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
          cui egli appartiene.".
                               Art. 5.
                      Responsabilita' dell'ente

  1.  L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
    a) da  persone  che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
    b) da  persone  sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
  2. L'ente  non  risponde  se  le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
                               Art. 6.
 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

  1.   Se   il   reato  e'  stato  commesso  dalle  persone  indicate
nell'articolo  5,  comma  1, lettera a), l'ente non risponde se prova
che:
    a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della  commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
    b)  il  compito  di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli  di  curare  il  loro  aggiornamento  e'  stato affidato a un
organismo  dell'ente  dotato  di  autonomi  poteri di iniziativa e di
controllo;
    c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
    d)  non  vi  e'  stata  omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).
  2.  In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
    a)  individuare  le  attivita'  nel  cui  ambito  possono  essere
commessi reati;
    b)  prevedere  specifici  protocolli  diretti  a  programmare  la
formazione  e  l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
    c)  individuare  modalita'  di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati;
    d)    prevedere    obblighi   di   informazione   nei   confronti
dell'organismo  deputato  a vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli;
    e)  introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
  3.  I  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  possono essere
adottati,  garantendo  le  esigenze  di cui al comma 2, sulla base di
codici  di  comportamento  redatti dalle associazioni rappresentative
degli  enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto
con  i  Ministeri  competenti,  puo'  formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
  4.  Negli  enti  di  piccole  dimensioni  i  compiti indicati nella
lettera   b),   del  comma  1,  possono  essere  svolti  direttamente
dall'organo dirigente.
  5.  E'  comunque  disposta  la  confisca del profitto che l'ente ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
                               Art. 7.
Soggetti  sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
                              dell'ente

  1.  Nel  caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e'  responsabile  se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
  2.  In  ogni  caso,  e'  esclusa  l'inosservanza  degli obblighi di
direzione  o  vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha  adottato  ed  efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione  e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
  3.  Il  modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione  nonche'  al  tipo  di  attivita'  svolta, misure
idonee  a  garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge  e  a  scoprire  ed  eliminare  tempestivamente  situazioni  di
rischio.
  4. L'efficace attuazione del modello richiede:
    a)  una  verifica  periodica  e l'eventuale modifica dello stesso
quando  sono  scoperte  significative  violazioni  delle prescrizioni
ovvero    quando   intervengono   mutamenti   nell'organizzazione   o
nell'attivita';
    b)  un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
                               Art. 8.
              Autonomia delle responsabilita' dell'ente

  1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
    a)  l'autore  del  reato  non  e'  stato  identificato  o  non e'
imputabile;
    b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
  2.  Salvo  che  la  legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti  dell'ente  quando  e'  concessa  amnistia  per un reato in
relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
  3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
                               Art. 9.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
    a) la sanzione pecuniaria;
    b) le sanzioni interdittive;
    c) la confisca;
    d) la pubblicazione della sentenza.
  2. Le sanzioni interdittive sono:
    a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
    b)  la  sospensione  o  la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    c)  il  divieto  di  contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    d)  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
    e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
                              Art. 10.
                 Sanzione amministrativa pecuniaria

  1.  Per  l'illecito  amministrativo  dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
  2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
  3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
  4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
                              Art. 11.
         Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

  1.  Nella  commisurazione  della  sanzione  pecuniaria  il  giudice
determina  il  numero  delle  quote  tenendo conto della gravita' del
fatto,    del   grado   della   responsabilita'   dell'ente   nonche'
dell'attivita'  svolta  per  eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
  2.  L'importo  della  quota  e' fissato sulla base delle condizioni
economiche   e   patrimoniali  dell'ente  allo  scopo  di  assicurare
l'efficacia della sanzione.
  3.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.
                              Art. 12.
             Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

  1.  La  sanzione  pecuniaria  e'  ridotta  della  meta'  e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
    a)  l'autore  del  reato  ha  commesso  il  fatto  nel prevalente
interesse  proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
    b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
  2.  La  sanzione  e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
    a)  l'ente  ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
    b)  e'  stato  adottato e reso operativo un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere  del  precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
  4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.
                              Art. 13.
                        Sanzioni interdittive

  1.  Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i  quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
    a)  l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti  sottoposti  all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione  del  reato  e'  stata  determinata  o agevolata da gravi
carenze organizzative;
    b) in caso di reiterazione degli illeciti.
  2.  Le  sanzioni  interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
  3.  Le  sanzioni  interdittive  non  si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.
                              Art. 14.
            Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

  1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo  conto  dell'idoneita'  delle  singole  sanzioni  a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
  2.  Il  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni.   L'interdizione   dall'esercizio   di  un'attivita'
comporta  la  sospensione  ovvero  la  revoca  delle  autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
  3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
  4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando   l'irrogazione   di   altre   sanzioni  interdittive  risulta
inadeguata.
                              Art. 15.
                       Commissario giudiziale

  1.  Se  sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva  che  determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente,
il  giudice,  in  luogo  dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione  dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
    a)  l'ente  svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessita'  la  cui  interruzione puo' provocare un grave pregiudizio
alla collettivita';
    b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto   delle  sue  dimensioni  e  delle  condizioni  economiche  del
territorio    in    cui    e'    situato,   rilevanti   ripercussioni
sull'occupazione.
  2.  Con  la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il
giudice  indica  i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della  specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
  3.  Nell'ambito  dei  compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario  cura  l'adozione  e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione  e  di controllo idonei a prevenire reati della specie
di  quello  verificatosi.  Non  puo'  compiere  atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
  4.  Il  profitto  derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene
confiscato.
  5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere   disposta   quando   l'interruzione  dell'attivita'  consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
                              Art. 16.
          Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

  1.  Puo'  essere  disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita'  ed  e'  gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette    anni,    alla    interdizione    temporanea   dall'esercizio
dell'attivita'.
  2.  Il  giudice  puo'  applicare  all'ente,  in  via definitiva, la
sanzione  del  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero  del  divieto  di  pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato  condannato  alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  di  reati  in  relazione  ai  quali  e'  prevista la sua
responsabilita'   e'   sempre   disposta   l'interdizione  definitiva
dall'esercizio  dell'attivita'  e  non  si  applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
                              Art. 17.
               Riparazione delle conseguenze del reato

  1.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  pecuniarie, le sanzioni
interdittive  non  si  applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura  del  dibattimento  di  primo  grado, concorrono le seguenti
condizioni:
    a)  l'ente  ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
    b)  l'ente  ha  eliminato  le  carenze  organizzative  che  hanno
determinato  il  reato  mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi  idonei  a  prevenire  reati  della  specie  di  quello
verificatosi;
    c)  l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.
                              Art. 18.
              Pubblicazione della sentenza di condanna

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando   nei   confronti   dell'ente  viene  applicata  una  sanzione
interdittiva.
  2.  La  sentenza  e'  pubblicata una sola volta, per estratto o per
intero,  in  uno  o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza
nonche'  mediante  affissione  nel  comune  ove  l'ente  ha  la  sede
principale.
  3.  La  pubblicazione  della  sentenza  e'  eseguita,  a cura della
cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
                              Art. 19.
                              Confisca

  1.  Nei  confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna,  la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per  la  parte  che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
  2.  Quando  non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
                              Art. 20.
                            Reiterazione

  1.  Si  ha  reiterazione  quando  l'ente,  gia'  condannato  in via
definitiva  almeno  una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette   un   altro   nei  cinque  anni  successivi  alla  condanna
definitiva.
                              Art. 21.
                       Pluralita' di illeciti

  1.  Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati  commessi  con  una  unica  azione od omissione ovvero commessi
nello  svolgimento  di  una medesima attivita' e prima che per uno di
essi  sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la  sanzione  pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino  al  triplo.  Per  effetto  di  detto aumento, l'ammontare della
sanzione  pecuniaria  non  puo'  comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli  illeciti  ricorrono  le  condizioni  per  l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.
                              Art. 22.
                            Prescrizione

  1.  Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
  2.  Interrompono  la  prescrizione  la richiesta di applicazione di
misure   cautelari  interdittive  e  la  contestazione  dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
  3.  Per  effetto  della  interruzione  inizia  un  nuovo periodo di
prescrizione.
  4.   Se   l'interruzione  e'  avvenuta  mediante  la  contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre  fino  al  momento  in  cui  passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
                              Art. 23.
              Inosservanza delle sanzioni interdittive

  1.  Chiunque,  nello  svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata  applicata  una  sanzione  o  una misura cautelare interdittiva
trasgredisce  agli  obblighi  o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2.   Nel   caso   di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
  3.  Se  dal  reato  di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante,  si  applicano  le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale
                              Art. 24.
Indebita  percezione  di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un  ente  pubblico  o  per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
    frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

  1.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis,  316-ter,  640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in  danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
  2.  Se,  in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente  ha  conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato
un  danno  di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
  3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
          Nota all'art. 24:
              -  Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter,
          640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:
              "Art.  316-bis  (Malversazione  a danno dello Stato). -
          Chiunque,  estraneo  alla  pubblica amministrazione, avendo
          ottenuto  dallo  Stato  o  da  altro  ente pubblico o dalle
          Comunita'  europee  contributi, sovvenzioni o finanziamenti
          destinati  a favorire iniziative dirette alla realizzazione
          di  opere  o  allo  svolgimento  di  attivita'  di pubblico
          interesse,  non  li  destina  alle  predette  finalita', e'
          punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.".
              "Art.  316-ter  (Indebita  percezione  di  erogazioni a
          danno  dello  Stato).  -  Salvo che il fatto costituisca il
          reato   previsto   dall'art.   640-bis,  chiunque  mediante
          l'utilizzo   o  la  presentazione  di  dichiarazioni  o  di
          documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
          l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
          per  se'  o  per  altri,  contributi,  finanziamenti, mutui
          agevolati  o  altre  erogazioni dello stesso tipo, comunque
          denominate,  concessi  o erogati dallo Stato, da altri enti
          pubblici  o  dalle  Comunita'  europee  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.
              Quando  la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari o
          inferiore  a  lire  sette  milioni settecentoquarantacinque
          mila  si  applica  soltanto  la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  di  denaro  da dieci a cinquanta
          milioni  di  lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
          il triplo del beneficio conseguito.".
              "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' a ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          centomila a due milioni.
              La  pena  e'  della  reclusione  da uno a cinque anni e
          della multa da lire seicentomila a tre milioni:
                1) se  il  fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un  altro  ente  pubblico  o  col pretesto di far esonerare
          taluno dal servizio militare;
                2) se  il fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa  il  timore  di  un pericolo immaginario o l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
              Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa
          (120;   336   c.p.p.),   salvo  che  ricorra  taluna  delle
          circostanze  previste  dal  capoverso precedente o un'altra
          circostanza aggravante.".
              "Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
          a  sei  anni  e  si  procede  d'ufficio  se il fatto di cui
          all'art.  640  riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati   ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque  denominate,  concessi  o  erogati  da parte dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.".
              "Art.   640-ter   (Frode   informatica).   -  Chiunque,
          alterando  in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
          informatico  o  telematico o intervenendo senza diritto con
          qualsiasi  modalita'  su  dati,  informazioni  o  programmi
          contenuti  in un sistema informatico o telematico o ad esso
          pertinenti,  procura  a se' o ad altri un ingiusto profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre  anni  e  con  la  multa  da  lire centomila a lire due
          milioni.
              La  pena  e'  della  reclusione  da uno a cinque anni e
          della  multa  da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
          una  delle  circostanze  previste dal numero 1) del secondo
          comma  dell'art.  640,  ovvero  se il fatto e' commesso con
          abuso della qualita' di operatore del sistema.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  che  ricorra  taluna  delle  circostanze  di  cui al
          secondo comma o un'altra circostanza aggravante.".
                               Art. 25
                      Concussione e corruzione

  1.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318,  321  e  322,  commi  1  e  3,  del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
  2.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319,  319-ter,  comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
  3.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317,  319,  aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2,  e  321  del  codice  penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
  4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1  a  3,  si  applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
  5.  Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3,  si  applicano  le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
          Nota all'art. 25:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 317, 318, 319,
          319-bis,  319-ter,  320,  321,  322  e  322-bis  del codice
          penale:
              "Art.  317  (Concussione).  -  Il  pubblico ufficiale o
          l'incaricato  di  un pubblico servizio, che, abusando della
          sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
          dare  o  a  promettere  indebitamente  a  lui o a un terzo,
          denaro  od  altra  utilita', e' punito con la reclusione da
          quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).".
              "Art.  318  (Corruzione  per  un  atto d'ufficio). - Il
          pubblico  ufficiale,  che,  per  compiere  un  atto del suo
          ufficio,  riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra
          utilita',  una  retribuzione  che  non  gli e' dovuta, o ne
          accetta  la  promessa,  e'  punito con la reclusione da sei
          mesi a tre anni.
              Se  il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un
          atto  d'ufficio  da  lui  gia'  compiuto,  la pena e' della
          reclusione fino a un anno.".
              "Art.  319  (Corruzione per un atto contrario ai doveri
          d'ufficio).  -  Il  pubblico ufficiale, che, per omettere o
          ritardare  o  per  aver  omesso o ritardato un atto del suo
          ufficio,  ovvero  per  compiere o per aver compiuto un atto
          contrario  ai  doveri  di ufficio, riceve, per se' o per un
          terzo,  denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
          e' punito con la reclusione da due a cinque anni.".
              "Art.  319-bis  (Circostanze  aggravanti). - La pena e'
          aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il
          conferimento  di  pubblici impieghi o stipendi o pensioni o
          la  stipulazione  di  contratti  nei  quali sia interessata
          l'amministrazione   alla   quale   il   pubblico  ufficiale
          appartiene.".
              "Art.  319-ter  (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
          fatti  indicati  negli articoli 318 e 319 sono commessi per
          favorire  o  danneggiare  una  parte in un processo civile,
          penale   o   amministrativo,   si  applica  la  pena  della
          reclusione da tre a otto anni.
              Se  dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
          reclusione  non  superiore  a cinque anni, la pena e' della
          reclusione  da  quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
          condanna   alla   reclusione  superiore  a  cinque  anni  o
          all'ergastolo  la  pena  e' della reclusione da sei a venti
          anni.".
              "Art.  320  (Corruzione  di  persona  incaricata  di un
          pubblico  servizio).  -  Le  disposizioni  dell'art. 319 si
          applicano  anche  all'incaricato  di  un pubblico servizio;
          quelle  di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona
          incaricata  di  un  pubblico  servizio,  qualora rivesta la
          qualita' di pubblico impiegato.
              In  ogni  caso,  le  pene  sono  ridotte  in misura non
          superiore a un terzo.".
              "Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite
          nel  primo  comma  dell'art.  318, nell'art. 319, nell'art.
          319-bis,  nell'art.  319-ter  e  nell'art. 320 in relazione
          alle   suddette  ipotesi  degli  articoli  318  e  319,  si
          applicano  anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale
          o  all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra
          utilita'.".
              "Art.  322  (Istigazione  alla  corruzione). - Chiunque
          offre  o promette denaro od altra utilita' non dovuti, a un
          pubblico  ufficiale  o  a  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per
          indurlo  a  compiere  un  atto  del  suo ufficio, soggiace,
          qualora  l'offerta  o  la  promessa non sia accettata, alla
          pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un
          terzo.
              Se  l'offerta  o  la  promessa  e' fatta per indurre un
          pubblico  ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
          a  omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,   qualora   l'offerta   o  la  promessa  non  sia
          accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
          terzo.
              La  pena  di  cui al primo comma si applica al pubblico
          ufficiale  o  all'incaricato  di  un  pubblico servizio che
          riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una
          promessa  o  dazione di denaro o altra utilita' da parte di
          un privato per le finalita' indicate dall'art. 318.
              La  pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
          ufficiale  o  all'incaricato  di  un  pubblico servizio che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita'  da  parte di un privato per le finalita' indicate
          dall'art. 319.".
              "Art.  322-bis  (Peculato,  concussione,  corruzione  e
          istigazione  alla  corruzione  di membri degli organi delle
          Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
          di  Stati  esteri).  -  Le disposizioni degli articoli 314,
          316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
          anche:
                1) ai   membri   della  Commissione  delle  Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee;
                2) ai  funzionari e agli agenti assunti per contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee   o   del  regime  applicabile  agli  agenti  delle
          Comunita' europee;
                3) alle  persone  comandate  dagli  Stati membri o da
          qualsiasi  ente  pubblico  o  privato  presso  le Comunita'
          europee,  che  esercitino  funzioni corrispondenti a quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
                4) ai  membri  e agli addetti a enti costituiti sulla
          base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
                5) a  coloro  che,  nell'ambito di altri Stati membri
          dell'Unione   europea,   svolgono   funzioni   o  attivita'
          corrispondenti  a  quelle  dei  pubblici  ufficiali e degli
          incaricati di un pubblico servizio.
              Le  disposizioni  degli  articoli  321  e  322, primo e
          secondo  comma,  si  applicano  anche  se il denaro o altra
          utilita' e' dato, offerto o promesso:
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo;
                2) a  persone  che  esercitano  funzioni  o attivita'
          corrispondenti  a  quelle  dei  pubblici  ufficiali e degli
          incaricati  di  un  pubblico  servizio nell'ambito di altri
          Stati  esteri  o  organizzazioni  pubbliche internazionali,
          qualora  il  fatto  sia  commesso  per procurare a se' o ad
          altri   un  indebito  vantaggio  in  operazioni  economiche
          internazionali.
              Le  persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti,  e  agli incaricati di un pubblico servizio
          negli altri casi.".
                              Art. 26.
                           Delitti tentati

  1.  Le  sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla  meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
  2.   L'ente   non  risponde  quando  volontariamente  impedisce  il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
                              Art. 27.
               Responsabilita' patrimoniale dell'ente

  1.  Dell'obbligazione  per  il  pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
  2.  I  crediti  dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente  relativi  a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del  codice  di  procedura  penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale  fine,  la  sanzione  pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
                              Art. 28.
                      Trasformazione dell'ente

  1.   Nel   caso   di   trasformazione  dell'ente,  resta  ferma  la
responsabilita'  per  i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.
                              Art. 29.
                          Fusione dell'ente

  1.  Nel  caso  di  fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta  risponde  dei  reati  dei  quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.
                              Art. 30.
                         Scissione dell'ente

  1.  Nel  caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente  scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
  2.  Gli  enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono  solidalmente  obbligati  al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute  dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla  quale  la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore  effettivo  del  patrimonio  netto trasferito al singolo ente,
salvo  che  si  tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
  3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte,  il  ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.
                              Art. 31.
    Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

  1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del   giudizio,  il  giudice,  nella  commisurazione  della  sanzione
pecuniaria  a  norma  dell'articolo 11,  comma  2,  tiene conto delle
condizioni   economiche   e  patrimoniali  dell'ente  originariamente
responsabile.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione  e  l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione  interdittiva  possono  chiedere  al giudice la sostituzione
della  medesima  con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione  o  della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  17,  e ricorrano le
ulteriori  condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  c) del medesimo
articolo.
  3.  Se  accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di  condanna,  sostituisce  la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
  4.  Resta  salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione  successiva  alla  conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
                              Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

  1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario  della scissione per reati commessi successivamente alla
data  dalla  quale  la  fusione  o  la scissione ha avuto effetto, il
giudice  puo'  ritenere  la  reiterazione,  a norma dell'articolo 20,
anche  in  rapporto  a  condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti  alla  fusione  o  dell'ente  scisso  per reati commessi
anteriormente a tale data.
  2.  A  tale  fine,  il  giudice  tiene  conto  della  natura  delle
violazioni  e  dell'attivita'  nell'ambito  della  quale  sono  state
commesse   nonche'   delle  caratteristiche  della  fusione  o  della
scissione.
  3.  Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo'  essere  ritenuta,  a  norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato  trasferito,  anche  in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del  quale  e'  stato  commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.
                              Art. 33.
                         Cessione di azienda

  1.  Nel  caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio  della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
  2.   L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  alle  sanzioni
pecuniarie  che  risultano  dai  libri  contabili obbligatori, ovvero
dovute  per  illeciti  amministrativi  dei  quali egli era comunque a
conoscenza.
  3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
                              Art. 34.
                Disposizioni processuali applicabili

  1.  Per  il  procedimento  relativo  agli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in
quanto  compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
          Nota all'art. 34:
              -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:
          "Norme  di  attuazione  di  coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale".
                              Art. 35.
          Estensione della disciplina relativa all'imputato

  1.  All'ente  si  applicano  le  disposizioni  processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
                              Art. 36.
                   Attribuzioni del giudice penale

  1.  La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene  al  giudice  penale  competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
  2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   si  osservano  le  disposizioni  sulla  composizione  del
tribunale  e  le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
                              Art. 37.
                      Casi di improcedibilita'

  1.  Non  si  procede  all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   quando   l'azione  penale  non  puo'  essere  iniziata  o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.
                              Art. 38.
               Riunione e separazione dei procedimenti

  1.  Il  procedimento  per  l'illecito  amministrativo  dell'ente e'
riunito  al  procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
  2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
    a) e'  stata  ordinata  la  sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
    b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con  l'applicazione  della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  ovvero  e'  stato emesso il decreto penale di
condanna;
    c) l'osservanza   delle   disposizioni   processuali   lo   rende
necessario.
          Nota all'art. 38:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 71 e 444 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
          dell'imputato).  -  1.  Se,  a  seguito  degli accertamenti
          previsti   dall'art.  70,  risulta  che  lo  stato  mentale
          dell'imputato   e'   tale   da   impedirne   la   cosciente
          partecipazione  al  procedimento,  il  giudice  dispone con
          ordinanza  che  questo  sia  sospeso,  sempre che non debba
          essere  pronunciata  sentenza  di  proscioglimento o di non
          luogo a procedere.
              2.  Con  l'ordinanza  di  sospensione il giudice nomina
          all'imputato  un curatore speciale designando di preferenza
          l'eventuale rappresentante legale.
              3.  Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
          il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore
          nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
              4.  La sospensione non impedisce al giudice di assumere
          prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70,
          comma  2.  A  tale  assunzione  il  giudice procede anche a
          richiesta  del  curatore  speciale,  che  in  ogni  caso ha
          facolta'  di  assistere  agli  atti  disposti sulla persona
          dell'imputato,  nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
          assistere.
              5.   Se  la  sospensione  interviene  nel  corso  delle
          indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 70, comma 3.
              6.   Nel   caso  di  sospensione,  non  si  applica  la
          disposizione dell'art. 75 comma 3.".
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta.".
                              Art. 39.
                      Rappresentanza dell'ente

  1.   L'ente   partecipa  al  procedimento  penale  con  il  proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
  2.  L'ente  che  intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando  nella  cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
    a) la  denominazione  dell'ente  e  le generalita' del suo legale
rappresentante;
    b) il  nome  ed  il  cognome  del difensore e l'indicazione della
procura;
    c) la sottoscrizione del difensore;
    d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
  3.  La  procura,  conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'  depositata  nella
segreteria  del  pubblico  ministero  o nella cancelleria del giudice
ovvero  e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
  4.  Quando  non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.
          Nota all'art. 39:
              -  Si  riporta  i  testo  dell'art.  100  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  100  (Difensore delle altre parti private). - 1.
          La  parte  civile,  il  responsabile  civile  e  la persona
          civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria  stanno in
          giudizio  col  ministero di un difensore, munito di procura
          speciale  conferita  con  atto pubblico o scrittura privata
          autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
              2.  La  procura  speciale  puo' essere anche apposta in
          calce  o  a  margine della dichiarazione di costituzione di
          parte   civile,   del   decreto   di   citazione   o  della
          dichiarazione   di   costituzione   o   di  intervento  del
          responsabile  civile  e  della persona civilmente obbligata
          per  la  pena  pecuniaria.  In tali casi l'autografia della
          sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
              3.  La  procura  speciale si presume conferita soltanto
          per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
          e' espressa volonta' diversa.
              4.    Il    difensore   puo'   compiere   e   ricevere,
          nell'interesse  della  parte  rappresentata, tutti gli atti
          del   procedimento   che   dalla  legge  non  sono  a  essa
          espressamente  riservati.  In  ogni  caso non puo' compiere
          atti  che  importino disposizione del diritto in contesa se
          non ne ha ricevuto espressamente il potere.
              5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1
          per  ogni  effetto  processuale si intende eletto presso il
          difensore.".
                              Art. 40.
                        Difensore di ufficio

  1.  L'ente  che  non  ha  nominato  un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
                              Art. 41.
                        Contumacia dell'ente

  1.  L'ente  che  non  si  costituisce  nel  processo  e' dichiarato
contumace.
                              Art. 42.
        Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

  1.  Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente  responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli  enti  risultanti  da  tali  vicende modificative o beneficiari
della  scissione,  che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.
                              Art. 43.
                       Notificazioni all'ente

  1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
  2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al  legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
  3.  Se  l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di  cui  all'articolo  39  o  in  altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria,  le  notificazioni  sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
  4.  Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora  le  ricerche  non  diano  esito  positivo,  il  giudice,  su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
          Nota all'art. 43:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 154 e 161 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  154  (Notificazioni  alla  persona  offesa, alla
          parte  civile,  al  responsabile  civile  e  al  civilmente
          obbligato  per  la  pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni
          alla  persona  offesa  dal  reato  sono  eseguite  a  norma
          dell'art.  157,  commi  1,  2,  3,  4 e 8. Se sono ignoti i
          luoghi  ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante
          deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli
          atti  notizia  precisa  del  luogo di residenza o di dimora
          all'estero,   la   persona   offesa  e'  invitata  mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  a  dichiarare o
          eleggere  domicilio  nel  territorio  dello  Stato.  Se nel
          termine  di venti giorni dalla ricezione della raccomandata
          non  viene  effettuata  la  dichiarazione  o  l'elezione di
          domicilio  ovvero  se  la stessa e' insufficiente o risulta
          inidonea,  la  notificazione  e' eseguita mediante deposito
          dell'atto nella cancelleria.
              2.   La   notificazione   della   prima   citazione  al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria e' eseguita con le forme stabilite per
          la prima notificazione all'imputato non detenuto.
              3.  Se  si  tratta  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          persone   giuridiche   o  di  enti  privi  di  personalita'
          giuridica,  le  notificazioni  sono  eseguite  nelle  forme
          stabilite per il processo civile.
              4.  Le notificazioni alla parte civile, al responsabile
          civile  e  alla  persona  civilmente  obbligata per la pena
          pecuniaria  costituiti  in  giudizio sono eseguite presso i
          difensori.  Il  responsabile civile e la persona civilmente
          obbligata  per  la pena pecuniaria, se non sono costituiti,
          devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
          in  cui  si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
          giudice  competente.  In  mancanza  di tale dichiarazione o
          elezione  o  se  la  stessa e' insufficiente o inidonea, le
          notificazioni   sono   eseguite   mediante  deposito  nella
          cancelleria.".
              "Art.  161  (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
          per  le  notificazioni).  -  1.  Il  giudice,  il  pubblico
          ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
          con  l'intervento  della persona sottoposta alle indagini o
          dell'imputato  non  detenuto  ne'  internato, lo invitano a
          dichiarare  uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1,
          ovvero   a   eleggere   domicilio   per  le  notificazioni,
          avvertendolo  che, nella sua qualita' di persona sottoposta
          alle  indagini  o  di  imputato, ha l'obbligo di comunicare
          ogni  mutamento  del domicilio dichiarato o eletto e che in
          mancanza  di  tale  comunicazione  o nel caso di rifiuto di
          dichiarare  o eleggere domicilio, le notificazioni verranno
          eseguite    mediante    consegna    al   difensore.   Della
          dichiarazione  o  della  elezione  di domicilio, ovvero del
          rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale.
              2.  Fuori  del  caso  previsto  dal comma 1, l'invito a
          dichiarare   o   eleggere   domicilio   e'   formulato  con
          l'informazione  di  garanzia o con il primo atto notificato
          per  disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'imputato e'
          avvertito  che deve comunicare ogni mutamento del domicilio
          dichiarato   o  eletto  e  che  in  caso  di  mancanza,  di
          insufficienza  o di inidoneita' della dichiarazione o della
          elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
          luogo in cui l'atto e' stato notificato.
              3.  L'imputato  detenuto che deve essere scarcerato per
          causa  diversa  dal proscioglimento definitivo e l'imputato
          che  deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di
          misure  di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della
          dimissione   ha   l'obbligo  di  fare  la  dichiarazione  o
          l'elezione  di  domicilio  con  atto ricevuto a verbale dal
          direttore  dell'istituto.  Questi  lo  avverte  a norma del
          comma  1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito
          registro    e    trasmette    immediatamente   il   verbale
          all'autorita'   che  ha  disposto  la  scarcerazione  o  la
          dimissione.
              4.  Se  la  notificazione  nel  domicilio determinato a
          norma  del  comma  2  diviene impossibile, le notificazioni
          sono  eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso
          modo  si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
          la  dichiarazione  o l'elezione di domicilio mancano o sono
          insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
          caso  fortuito  o  forza maggiore,  l'imputato non e' stato
          nella  condizione  di  comunicare  il  mutamento  del luogo
          dichiarato  o  eletto,  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 157 e 159.".
SEZIONE III
P r o v e
                              Art. 44.
             Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

  1. Non puo' essere assunta come testimone:
    a) la  persona  imputata  del  reato  da  cui  dipende l'illecito
amministrativo;
    b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di  cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
  2.  Nel  caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo'  essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
                              Art. 45.
                 Applicazione delle misure cautelari

  1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita'  dell'ente  per un illecito amministrativo dipendente
da  reato  e  vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto  il  pericolo  che  vengano  commessi  illeciti della stessa
indole  di  quello  per  cui  si  procede, il pubblico ministero puo'
richiedere   l'applicazione  quale  misura  cautelare  di  una  delle
sanzioni  interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a  favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'
depositate.
  2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche   le  modalita'  applicative  della  misura.  Si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
  3.  In  luogo  della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'
nominare  un  commissario  giudiziale a norma dell'articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
          Nota all'art. 45:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  292 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
              2.   L'ordinanza   che   dispone  la  misura  cautelare
          contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
                a) le  generalita' dell'imputato o quanto altro valga
          a identificarlo;
                b) la    descrizione    sommaria    del   fatto   con
          l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
                c) l'esposizione  delle specifiche esigenze cautelari
          e  degli  indizi  che  giustificano  in  concreto la misura
          disposta,  con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
          sono  desunti  e  dei  motivi  per  i  quali  essi assumono
          rilevanza,  tenuto  conto  anche  del tempo trascorso dalla
          commissione del reato;
                c-bis)  l'esposizione  dei  motivi  per  i quali sono
          stati  ritenuti  non  rilevanti  gli elementi forniti dalla
          difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della
          custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
          e  specifiche  ragioni  per  le  quali  le  esigenze di cui
          all'art.  274  non  possono  essere  soddisfatte  con altre
          misure;
                d) la fissazione della data di scadenza della misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta  al  fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
                e) la data e la sottoscrizione del giudice.
              2-bis.  L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
          dell'ausiliario   che   assiste   il  giudice,  il  sigillo
          dell'ufficio  e,  se  possibile, l'indicazione del luogo in
          cui probabilmente si trova l'imputato.
              2-ter.   L'ordinanza   e'  nulla  se  non  contiene  la
          valutazione   degli   elementi   a   carico   e   a  favore
          dell'imputato,   di  cui  all'art.  358,  nonche'  all'art.
          327-bis.
              3.  L'incertezza  circa  il  giudice  che  ha emesso il
          provvedimento  ovvero circa la persona nei cui confronti la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.".
                              Art. 46.
                   Criteri di scelta delle misure

  1.  Nel  disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica  idoneita'  di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
  2.  Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
  3.   L'interdizione   dall'esercizio   dell'attivita'  puo'  essere
disposta  in  via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
  4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
                              Art. 47.
          Giudice competente e procedimento di applicazione

  1.  Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle  modifiche  delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che  procede.  Nel  corso  delle  indagini provvede il giudice per le
indagini  preliminari.  Si  applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  2.  Se  la  richiesta  di  applicazione  della  misura cautelare e'
presentata  fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e  i  difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice,  possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
  3.  Nell'udienza  prevista  dal  comma  2,  si  osservano  le forme
dell'articolo  127,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6 e 10, del codice di
procedura  penale;  i  termini  previsti  ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
          Note all'art. 47:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
              "Art.  91  (Giudice  competente  in  ordine alle misure
          cautelari).  -  1.  Nel  corso  degli  atti  preliminari al
          dibattimento,   i   provvedimenti   concernenti  le  misure
          cautelari  sono adottati, secondo la rispettiva competenza,
          dal  pretore,  dal  tribunale, dalla corte di assise, dalla
          corte  di  appello o dalla corte di assise di appello; dopo
          la  pronuncia  della  sentenza  e  prima della trasmissione
          degli  atti  a  norma dell'art. 590 del codice, provvede il
          giudice  che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del
          ricorso  per  cassazione, provvede il giudice che ha emesso
          il provvedimento impugnato.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giomo  dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le  disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
                              Art. 48.
                        Adempimenti esecutivi

  1.  L'ordinanza  che dispone l'applicazione di una misura cautelare
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
                              Art. 49.
                 Sospensione delle misure cautelari

  1.  Le  misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di  sanzioni  interdittive  a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice,  sentito  il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta,  determina  una  somma  di  denaro  a  titolo di cauzione,
dispone  la  sospensione  della  misura  e  indica  il termine per la
realizzazione  delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
  2.  La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di  una  somma  di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta'  della  sanzione  pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui  si  procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
  3.  Nel  caso  di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e  la  somma  depositata  o  per  la  quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
  4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca  la  misura  cautelare  e  ordina  la restituzione della somma
depositata  o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.
                              Art. 50.
            Revoca e sostituzione delle misure cautelari

  1.  Le  misure  cautelari  sono  revocate  anche  d'ufficio  quando
risultano  mancanti,  anche  per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita'  previste  dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
  2.  Quando  le  esigenze  cautelari  risultano  attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla   sanzione   che  si  ritiene  possa  essere  applicata  in  via
definitiva,  il  giudice,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
dell'ente,  sostituisce  la  misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone  l'applicazione  con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
                              Art. 51.
                Durata massima delle misure cautelari

  1.  Nel  disporre  le  misure  cautelari il giudice ne determina la
durata,  che  non puo' superare la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
  2.  Dopo  la  sentenza  di condanna di primo grado, la durata della
misura  cautelare  puo'  avere  la stessa durata della corrispondente
sanzione  applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della  misura  cautelare  non  puo'  superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
  3.  Il  termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
  4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.
                              Art. 52.
  Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

  1.  Il  pubblico  ministero  e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono  proporre  appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure  cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
  2.  Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero  e  l'ente,  per  mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso  per  cassazione  per  violazione  di  legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
          Nota all'art. 52:
              -  Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  322-bis  (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
          dall'art.  322,  il pubblico ministero, l'imputato e il suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate   e   quella  che  avrebbe  diritto  alla  loro
          restituzione,  possono proporre appello contro le ordinanze
          in  materia  di sequestro preventivo e contro il decreto di
          revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
              1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
          il  tribunale  del capoluogo della provincia nella quale ha
          sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              2.    L'appello    non    sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 310.".
              "Art.  325  (Ricorso  per  cassazione).  - 1. Contro le
          ordinanze  emesse  a norma degli articoli 322-bis e 324, il
          pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore, la
          persona  alla quale le cose sono state sequestrate e quella
          che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge.
              2.  Entro  il  termine previsto dall'art. 324, comma 1,
          contro  il  decreto  di  sequestro  emesso dal giudice puo'
          essere  proposto  direttamente  ricorso  per cassazione. La
          proposizione  del  ricorso rende inammissibile la richiesta
          di riesame.
              3.  Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3
          e 4.
              4.   Il   ricorso   non   sospende  l'esecuzione  della
          ordinanza.".
                              Art. 53.
                        Sequestro preventivo

  1.  Il  giudice  puo'  disporre  il  sequestro delle cose di cui e'
consentita  la  confisca  a  norma  dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni  di  cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
          Note all'art. 53:
              - Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo). - 1.
          Quando  vi  e' pericolo che la libera disponibilita' di una
          cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le
          conseguenze  di  esso  ovvero  agevolare  la commissione di
          altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
          competente   a   pronunciarsi  nel  merito  ne  dispone  il
          sequestro   con   decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio
          dell'azione  penale  provvede  il  giudice  per le indagini
          preliminari.
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca.
              2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del  codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
          di cui e' consentita la confisca.
              3.  Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
          del  pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
          mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con
          decreto  motivato,  che  e'  notificato  a coloro che hanno
          diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi e' richiesta di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonche' gli
          elementi  sui  quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
          e'  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del
          deposito nella segreteria.
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e'  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il
          provvedimento  del  giudice,  il  sequestro e' disposto con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima  dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
          procedono  ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico  ministero  del luogo in cui il sequestro e' stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del  decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
          sequestro,  se  disposto dallo stesso pubblico ministero, o
          dalla  ricezione  del  verbale,  se  il  sequestro e' stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
              3-ter.   Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
          osservati  i  termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
          giudice  non  emette  l'ordinanza  di convalida entro dieci
          giorni    dalla    ricezione    della    richiesta.   Copia
          dell'ordinanza  e'  immediatamente  notificata alla persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.".
              "Art.   322   (Riesame   del   decreto   di   sequestro
          preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal
          giudice  l'imputato  e  il  suo  difensore, la persona alla
          quale  le  cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
          diritto  alla  loro restituzione possono proporre richiesta
          di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
              2.  La  richiesta  di riesame non sospende l'esecuzione
          del provvedimento.".
              "Art.   323   (Perdita   di   efficacia  del  sequestro
          preventivo).  -  1. Con la sentenza di proscioglimento o di
          non  luogo  a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione,
          il  giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite
          a  chi  ne  abbia  diritto,  quando  non  deve  disporre la
          confisca  a  norma  dell'art.  240  del  codice  penale, il
          provvedimento e' immediatamente esecutivo.
              2.  Quando  esistono piu' esemplari identici della cosa
          sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il
          giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
          luogo  a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina
          che  sia  mantenuto  il  sequestro  di  un solo esemplare e
          dispone la restituzione degli altri esemplari.
              3.  Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti
          del  sequestro  permangono  quando  e'  stata  disposta  la
          confisca delle cose sequestrate.
              4.  La  restituzione  non  e'  ordinata  se  il giudice
          dispone,  a  richiesta del pubblico ministero o della parte
          civile,  che  sulle  cose  appartenenti  all'imputato  o al
          responsabile  civile  sia mantenuto il sequestro a garanzia
          dei crediti indicati nell'art. 316.".
              - Per   il   testo  dell'art.  322-bis  del  codice  di
          procedura penale vedi note all'art. 52.
                              Art. 54.
                       Sequestro conservativo

  1.  Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o si
disperdano  le  garanzie  per il pagamento della sanzione pecuniaria,
delle  spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario
dello  Stato,  il  pubblico  ministero,  in  ogni  stato  e grado del
processo  di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e  immobili  dell'ente  o  delle  somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 316, comma 4, 317,
318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
          Nota all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318, 319
          e 320 del codice di procedura penale:
              "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). -
          1.  Se  vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
          disperdano   le   garanzie  per  il  pagamento  della  pena
          pecuniaria  delle  spese  di  procedimento  e di ogni altra
          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
          in  ogni  stato  e  grado del processo di merito, chiede il
          sequestro   conservativo   dei   beni   mobili  o  immobili
          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
          in cui la legge ne consente il pignoramento.
              2.  Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
          si   disperdano   le  garanzie  delle  obbligazioni  civili
          derivanti  dal  reato,  la  parte  civile  puo' chiedere il
          sequestro   conservativo   dei  beni  dell'imputato  o  del
          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
              3.  Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del pubblico
          ministero giova anche alla parte civile.
              4.  Per  effetto  del  sequestro i crediti indicati nei
          commi  1  e  2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
          altro  credito  non  privilegiato  di  data  anteriore e ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".
              "Art.  317  (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
          Il  provvedimento  che  dispone il sequestro conservativo a
          richiesta  del  pubblico  ministero o della parte civile e'
          emesso con ordinanza del giudice che procede.
              2.  Se  e'  stata  pronunciata sentenza di condanna, di
          proscioglimento  o  di  non  luogo  a procedere, soggetta a
          impugnazione,  il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
          siano  trasmessi  al giudice dell'impugnazione, dal giudice
          che  ha  pronunciato  la  sentenza  e, successivamente, dal
          giudice   che  deve  decidere  sull'impugnazione.  Dopo  il
          provvedimento  che dispone il giudizio e prima che gli atti
          siano  trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
          per le indagini preliminari.
              3.  Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario
          con  le forme prescritte dal codice di procedura civile per
          l'esecuzione  del  sequestro conservativo sui beni mobili o
          immobili.
              4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza
          di  proscioglimento  o di non luogo a procedere non e' piu'
          soggetta    a    impugnazione.   La   cancellazione   della
          trascrizione  del  sequestro di immobili e' eseguita a cura
          del  pubblico  ministero.  Se  il  pubblico  ministero  non
          provvede,   l'interessato   puo'   proporre   incidente  di
          esecuzione.".
              "Art.   318   (Riesame   dell'ordinanza   di  sequestro
          conservativo).   -   1.  Contro  l'ordinanza  di  sequestro
          conservativo  chiunque  vi  abbia  interesse  puo' proporre
          richiesta  di  riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
          324.
              2.  La  richiesta  di riesame non sospende l'esecuzione
          del provvedimento.".
              "Art.  319  (Offerta di cauzione). - 1. Se l'imputato o
          il  responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
          crediti  indicati  nell'art.  316,  il  giudice dispone con
          decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
          stabilisce  le  modalita'  con  cui la cauzione deve essere
          prestata.
              2.  Se  l'offerta  e'  proposta  con  la  richiesta  di
          riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando
          ritiene  la  cauzione  proporzionata  al  valore delle cose
          sequestrate.
              3.  Il  sequestro  e'  altresi' revocato dal giudice se
          l'imputato  o  il  responsabile  civile offre, in qualunque
          stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.".
              "Art.  320  (Esecuzione  sui beni sequestrati). - 1. Il
          sequestro  conservativo  si converte in pignoramento quando
          diventa  irrevocabile  la sentenza di condanna al pagamento
          di  una  pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la
          sentenza  che  condanna l'imputato e il responsabile civile
          al  risarcimento del danno in favore della parte civile. La
          conversione  non  estingue il privilegio previsto dall'art.
          316, comma 4.
              2.  Salva  l'azione per ottenere con le forme ordinarie
          il  pagamento  delle  somme  che  rimangono  ancora dovute,
          l'esecuzione  forzata  sui  bei  sequestrati ha luogo nelle
          forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
          ricavato  dalla  vendita dei beni sequestrati e sulle somme
          depositate  a  titolo di cauzione e non devolute alla cassa
          delle  ammende,  sono  pagate, nell'ordine, le somme dovute
          alla  parte  civile a titolo di risarcimento del danno e di
          spese   processuali,   le  pene  pecuniarie,  le  spese  di
          procedimento  e  ogni  altra  somma dovuta all'erario dello
          Stato.".
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
                              Art. 55.
              Annotazione dell'illecito amministrativo

  1.  Il  pubblico  ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo   dipendente   da   reato  commesso  dall'ente  annota
immediatamente,  nel  registro  di cui all'articolo 335 del codice di
procedura  penale,  gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
  2.  L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo
difensore  che  ne  faccia  richiesta  negli  stessi limiti in cui e'
consentita  la  comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.
          Nota all'art. 55:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  335 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  335  (Registro  delle notizie di reato). - 1. Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
              2.  Se  nel  corso  delle  indagini preliminari muta la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni  previste  dai  commi 1 e 2 sono comunicate alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa   e   ai   rispettivi  difensori,  ove  ne  facciano
          richiesta.
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato,  il  segreto  sulle iscrizioni per un periodo non
          superiore a tre mesi e non rinnovabili.".
                              Art. 56.
Termine   per   l'accertamento   dell'illecito  amministrativo  nelle
                        indagini preliminari

  1.  Il  pubblico  ministero  procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo   negli   stessi  termini  previsti  per  le  indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
  2.  Il  termine  per  l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
                              Art. 57.
                      Informazione di garanzia

  1.  L'informazione  di  garanzia  inviata  all'ente  deve contenere
l'invito  a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche'  l'avvertimento  che  per  partecipare  al  procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
                              Art. 58.
                            Archiviazione

  1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a
norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di  archiviazione  degli  atti, comunicandolo al procuratore generale
presso  la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti  indispensabili  e,  qualora  ritenga  ne  ricorrano  le
condizioni,    contesta   all'ente   le   violazioni   amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
                              Art. 59.
             Contestazione dell'illecito amministrativo

  1.  Quando  non  dispone  l'archiviazione,  il  pubblico  ministero
contesta  all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione  dell'illecito  e' contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
  2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione,  in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che puo'
comportare   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative,  con
l'indicazione  del  reato  da  cui  l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
          Nota all'art. 59:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  405 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
          -  1.  Il  pubblico  ministero,  quando non deve richiedere
          l'archiviazione   esercita   l'azione   penale,  formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
          ministero  richiede  il  rinvio  a  giudizio entro sei mesi
          dalla  data  in  cui  il  nome  della persona alla quale e'
          attribuito  il reato e' iscritto nel registro delle notizie
          di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
          dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
              3.   Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
          richiesta  di  procedimento, il termine decorre dal momento
          in cui queste pervengono al pubblico ministero.
              4.  Se  e'  necessaria l'autorizzazione a procedere, il
          decorso  del termine e' sospeso dal momento della richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero.".
                              Art. 60.
                    Decadenza dalla contestazione

  1.  Non  puo'  procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59
quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e'
estinto per prescrizione.
                              Art. 61.
            Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

  1.  Il  giudice  dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo  a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o  gli  elementi  acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque  non  idonei  a  sostenere  in  giudizio  la responsabilita'
dell'ente.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
  2.  Il  decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio  nei  confronti  dell'ente, contiene, a pena di nullita', la
contestazione  dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione,  in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da
cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.
          Nota all'art. 61:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  426 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  426 (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza
          contiene:
                a) l'intestazione  in  nome  del  popolo  italiano  e
          l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
                b) le    generalita'   dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
          le generalita' delle altre parti private;
                c) l'imputazione;
                d) l'esposizione  sommaria  dei  motivi di fatto e di
          diritto su cui la decisione e' fondata;
                e) il  dispositivo,  con l'indicazione degli articoli
          di legge applicati;
                f) la data e la sottoscrizione del giudice.
              2.  In  caso di impedimento del giudice, la sentenza e'
          sottoscritta  dal  presidente del tribunale previa menzione
          della causa della sostituzione.
              3.  Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3,
          la  sentenza  e'  nulla  se  manca o e' incompleto nei suoi
          elementi  essenziali  il  dispositivo  ovvero  se  manca la
          sottoscrizione del giudice.".
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
                              Art. 62.
                         Giudizio abbreviato

  1.  Per  il  giudizio  abbreviato  si osservano le disposizioni del
titolo  I  del  libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
  2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
  3.  La  riduzione  di  cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura  penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  4.  In  ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito  amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
          Note all'art. 62:
              - Il  titolo  I del libro sesto del codice di procedura
          penale, reca: "Giudizio Abbreviato".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 555, 557, 558 e
          442 del codice di procedura penale:
              "Art.  555 (Udienza  di  comparizione  a  seguito della
          citazione  diretta). - 1. Almeno  sette  giorni prima della
          data  fissata  per  l'udienza  di  comparizione,  le  parti
          devono,   a   pena   di   inammissibilita',  depositare  in
          cancelleria  le  liste  dei  testimoni, periti o consulenti
          tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 di cui
          intendono chiedere l'esame.
              2. Prima    della   dichiarazione   di   apertura   del
          dibattimento,  l'imputato  o  il  pubblico  ministero  puo'
          presentare  la  richiesta  prevista dall'art. 444, comma 1;
          l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato
          o presentare domande di oblazione.
              3. Il  giudice,  quando  il  reato  e'  perseguibile  a
          querela,  verifica se il querelante e' disposto a rimettere
          la querela e il querelato ad accettare la remissione.
              4. Se  deve  procedersi  al giudizio, le parti, dopo la
          dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti
          che  intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;
          inoltre,  le  parti  possono  concordare  l'acquisizione al
          fascicolo   per  il  dibattimento  di  atti  contenuti  nel
          fascicolo    del    pubblico   ministero,   nonche'   della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva.
              5. Per  tutto cio' che non e' espressamente previsto si
          osservano  le  disposizioni contenute nel libro settimo, in
          quanto compatibili.".
              "Art.  557 (Procedimento  per decreto). - 1. Con l'atto
          di  opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il
          decreto  di  citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
          abbreviato  o  l'applicazione  della pena a norma dell'art.
          444 o presenta domanda di oblazione.
              2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
          non  puo'  chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
          della   pena   su  richiesta,  ne'  presentare  domanda  di
          oblazione.  In  ogni  caso,  il  giudice  revoca il decreto
          penale di condanna.
              3. Si  osservano le disposizioni del titolo V del libro
          sesto, in quanto applicabili.".
              "Art.    558 (Convalida    dell'arresto    e   giudizio
          direttissimo). 1. Gli  ufficiali  o  gli  agenti di polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno   avuto   in   consegna   l'arrestato   lo  conducono
          direttamente  davanti  al  giudice  del dibattimento per la
          convalida  dell'arresto  e  il  contestuale giudizio, sulla
          base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
          tal  caso  citano  anche  oralmente  la  persona offesa e i
          testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza
          quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
              2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto  o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
          danno  immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza
          che  il  giudice  fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
          Non  si  applica  la  disposizione  prevista dall'art. 386,
          comma 4.
              3. Il  giudice  al  quale  viene presentato l'arrestato
          autorizza  l'ufficiale  o l'agente di polizia giudiziaria a
          una  relazione  orale  e  quindi  sente  l'arrestato per la
          convalida dell'arresto.
              4. Se  il  pubblico ministero ordina che l'arrestato in
          flagranza  sia  posto  a sua disposizione a norma dell'art.
          386,  lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
          di  arresto,  per  la  convalida e il contestuale giudizio,
          entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene
          udienza,  la  fissa  a richiesta del pubblico ministero, al
          piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
          Si  applicano  al  giudizio  di  convalida  le disposizioni
          dell'art. 391, in quanto compatibili.
              5. Se   l'arresto   non   e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce  gli  atti  al  pubblico  ministero. Il giudice
          procede  tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono.
              6. Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
              7. L'imputato  ha  facolta'  di chiedere un termine per
          preparare  la  difesa non superiore a cinque giorni. Quando
          l'imputato  si  avvale di tale facolta', il dibattimento e'
          sospeso  fino  all'udienza  immediatamente  successiva alla
          scadenza del termine.
              8. Subito  dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
          formulare   richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero  di
          applicazione  della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso il
          giudizio   si   svolge  davanti  allo  stesso  giudice  del
          dibattimento.  Si  applicano le disposizioni dell'art. 452,
          comma 2.
              9. Il  pubblico  ministero puo', altresi', procedere al
          giudizio  direttissimo  nei  casi  previsti  dall'art. 449,
          commi 4 e 5.".
              "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione il
          giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:
              1-bis. Ai  fini della deliberazione il giudice utilizza
          gli  atti  contenuti  nel  fascicolo  di  cui all'art. 416,
          comma 2,  la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e
          le prove assunte nell'udienza.
              2. In   caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina   tenendo   conto  di  tutte  le  circostanze  e'
          diminuita   di   un  terzo.  Alla  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita  quella  della  reclusione  di anni trenta. Alla
          pena  dell'ergastolo  con  isolamento  diurno,  nei casi di
          concorso  di  reati  e  di  reato continuato, e' sostituita
          quella dell'ergastolo.
              3. La  sentenza  e' notificata all'imputato che non sia
          comparso.
              4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.
                              Art. 63.
              Applicazione della sanzione su richiesta

  1.  L'applicazione  all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa
se  il  giudizio  nei  confronti  dell'imputato  e'  definito  ovvero
definibile  a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui  al  titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
  2.  Nei  casi  in  cui  e' applicabile la sanzione su richiesta, la
riduzione  di  cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale   e'  operata  sulla  durata  della  sanzione  interdittiva  e
sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  3.  Il  giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
          Note all'art. 63:
              - Per  il  testo  dell'art. 444 del codice di procedura
          penale si vedranno le note dell'art. 38.
              - Il  titolo II del libro sesto del codice di procedura
          penale,  reca:  "Applicazione della pena su richiesta delle
          parti".
                              Art. 64.
                      Procedimento per decreto

  1.  Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la
sola  sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo   nel   registro  di  cui  all'articolo  55  e  previa
trasmissione  del  fascicolo,  richiesta  motivata  di  emissione del
decreto  di  applicazione  della  sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
  2.  Il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  l'applicazione  di una
sanzione  pecuniaria  diminuita  sino  alla  meta' rispetto al minimo
dell'importo applicabile.
  3.  Il  giudice,  quando  non  accoglie  la  richiesta, se non deve
pronunciare  sentenza  di esclusione della responsabilita' dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
  4.  Si  osservano  le  disposizioni  del titolo V del libro sesto e
dell'articolo   557   del  codice  di  procedura  penale,  in  quanto
compatibili.
          Note all'art. 64:
              - Il  titolo V  del libro sesto del codice di procedura
          penale, reca: "Procedimento per decreto".
              - Per  il  testo  dell'art. 557 del codice di procedura
          penale, si vedano le note all'art. 62.
SEZIONE VII
Giudizio
                              Art. 65.
 Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

  1.  Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
puo'  disporre  la  sospensione  del  processo  se  l'ente  chiede di
provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere
stato  nell'impossibilita'  di  effettuarle  prima.  In  tal caso, il
giudice,  se  ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di  denaro  a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.
                              Art. 66.
       Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

  1.  Se  l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,
il  giudice  lo  dichiara  con  sentenza,  indicandone  la  causa nel
dispositivo.  Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente
o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
                              Art. 67.
                  Sentenza di non doversi procedere

  1.  Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi
previsti  dall'articolo  60  e  quando  la  sanzione  e'  estinta per
prescrizione.
                              Art. 68.
                Provvedimenti sulle misure cautelari

  1.  Quando  pronuncia  una delle sentenza di cui agli articoli 66 e
67,   il  giudice  dichiara  la  cessazione  delle  misure  cautelari
eventualmente disposte.
                              Art. 69.
                        Sentenza di condanna

  1.  Se  l'ente  risulta  responsabile  dell'illecito amministrativo
contestato  il  giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo
condanna al pagamento delle spese processuali.
  2.  In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza
deve  sempre  indicare  l'attivita'  o  le  strutture  oggetto  della
sanzione.
                              Art. 70.
         Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

  1.  Nel  caso  di  trasformazione,  fusione  o  scissione dell'ente
responsabile,  il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e'
pronunciata  nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione
o  fusione  ovvero  beneficiari  della  scissione,  indicando  l'ente
originariamente responsabile.
  2.  La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile  ha  comunque  effetto  anche  nei  confronti degli enti
indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
                              Art. 71.
Impugnazioni    delle    sentenze   relative   alla   responsabilita'
                      amministrativa dell'ente

  1.  Contro  la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse
da  quelle  interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e
nei  modi  stabiliti  per  l'imputato  del  reato  dal  quale dipende
l'illecito amministrativo.
  2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive,
l'ente  puo'  sempre  proporre appello anche se questo non e' ammesso
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
  3.  Contro  la  sentenza  che riguarda l'illecito amministrativo il
pubblico  ministero  puo'  proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
                              Art. 72.
                    Estensione delle impugnazioni

  1.  Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende
l'illecito  amministrativo  e  dall'ente,  giovano,  rispettivamente,
all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente
personali.
                              Art. 73.
                      Revisione delle sentenze

  1.  Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del  codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.
          Note all'art. 73:
              - Il  titolo IV  del libro nono del codice di procedura
          penale, reca: "Revisione".
              - Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646
          e 647 del codice di procedura penale:
              "Art.            643 (Riparazione           dell'errore
          giudiziario). - 1. Chi  e'  stato  prosciolto  in  sede  di
          revisione,  se  non  ha  dato  causa per dolo o colpa grave
          all'errore  giudiziario,  ha  diritto  a  una  ripartizione
          commisurata  alla  durata  della eventuale espiazione della
          pena   o   internamento  e  alle  conseguenze  personali  e
          familiari derivanti dalla condanna.
              2. La  riparazione  si  attua mediante pagamento di una
          somma  di  denaro  ovvero,  tenuto  conto  delle condizioni
          dell'avente  diritto  e della natura del danno, mediante la
          costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su
          sua  domanda,  puo'  essere  accolto in un istituto a spese
          dello Stato.
              3. Il  diritto  alla ripartizione e' escluso per quella
          parte   della   pena  detentiva  che  sia  computata  nella
          determinazione  della pena da espiare per un reato diverso,
          a norma dell'art. 657, comma 2.".
              "Art.  644 (Ripartizione  in caso di morte). - 1. Se il
          condannato   muore,   anche   prima   del  procedimento  di
          revisione,  il  diritto alla riparazione spetta al coniuge,
          ai  discendenti  e  ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli
          affini  entro  il  primo  grado  e  alle  persone legate da
          vincolo di adozione con quella deceduta.
              2. A  tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata
          a  titolo  di  riparazione una somma maggiore di quella che
          sarebbe   stata   liquidata  al  prosciolto.  La  somma  e'
          ripartita  equitativamente  in  ragione  delle  conseguenze
          derivate dall'errore a ciascuna persona.
              3. Il  diritto alla riparazione non spetta alle persone
          che  si  trovino  nella  situazione  di indegnita' prevista
          nell'art. 463 del codice civile.".
              "Art.  645 (Domanda di riparazione). - 1. La domanda di
          riparazione  e' proposta, a pena di inammissibilita', entro
          due  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della sentenza di
          revisione  ed  e'  presentata  per  iscritto, unitamente ai
          documenti  ritenuti  utili,  personalmente  o  per mezzo di
          procuratore  speciale,  nella  cancelleria  della  corte di
          appello che ha pronunciato la sentenza.
              2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare
          la  domanda  nello  stesso  termine,  anche  per  mezzo del
          curatore  indicato  nell'art.  638  ovvero  giovarsi  della
          domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata
          soltanto  da  alcuna  delle  predette  persone, questa deve
          fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.".
              "Art.    646 (Procedimento   e   decisione). - 1. Sulla
          domanda di riparazione la corte di appello decide in camera
          di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.
              2. La   domanda,   con   il   provvedimento  che  fissa
          l'udienza,  e'  comunicata  al  pubblico  ministero  ed  e'
          notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro
          presso  l'Avvocatura  dello Stato che ha sede nel distretto
          della  corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi
          diritto che non hanno proposto la domanda.
              3. L'ordinanza  che decide sulla domanda di riparazione
          e'  comunicata  al  pubblico ministero e notificata a tutti
          gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
              4. Gli   interessati   che,   dopo   aver  ricevuto  la
          notificazione   prevista  dal  comma 2,  non  formulano  le
          proprie  richieste  nei  termini  e  nelle  forme  previsti
          dall'art.  127, comma 2, decadono dal diritto di presentare
          la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del
          procedimento stesso.
              5. Il  giudice,  qualora  ne  ricorrano  le condizioni,
          assegna  all'interessato  una  provvisionale  a  titolo  di
          alimenti.".
              "Art.      647 (Risarcimento      del      danno      e
          riparazione). - 1. Nel   caso   previsto   dall'art.   630,
          comma 1,   lettera d),  lo  Stato,  se  ha  corrisposto  la
          riparazione,  si surroga, fino alla concorrenza della somma
          pagata,  nel  diritto  al  risarcimento dei danni contro il
          responsabile.".
SEZIONE IX
Esecuzione
                              Art. 74.
                       Giudice dell'esecuzione

  1.   Competente   a   conoscere   dell'esecuzione   delle  sanzioni
amministrative   dipendenti   da   reato   e'   il  giudice  indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
  2.  Il  giudice  indicato  nel  comma  1  e'  pure competente per i
provvedimenti relativi:
    a) alla   cessazione  dell'esecuzione  delle  sanzioni  nei  casi
previsti dall'articolo 3;
    b) alla  cessazione  dell'esecuzione  nei  casi di estinzione del
reato per amnistia;
    c) alla  determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
    d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
  3.  Nel  procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui  all'articolo  666  del  codice  di  procedura  penale, in quanto
applicabili.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2,  lettere b) e d) si
osservano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  667, comma 4, del
codice di procedura penale.
  4.    Quando    e'    applicata    l'interdizione    dall'esercizio
dell'attivita',  il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare
il  compimento  di  atti  di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione  dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
          Note all'art. 74:
              - Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  665  (Giudice  competente).  -  1. Salvo diversa
          disposizione    di    legge,    competente    a   conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato.
              2. Quando e' stato proposto appello se il provvedimento
          e'  stato confermato o riformato soltanto in relazione alla
          pena,  alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
          e'  competente  il  giudice  di  primo grado; altrimenti e'
          competente il giudice di appello.
              3.  Quando  vi e' stato ricorso per cassazione e questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la   corte  ha  annullato  senza  rinvio  il  provvedimento
          impugnato,  e'  competente il giudice di primo grado, se il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero  a  norma  dell'art.  569, e il giudice indicato nel
          comma  2  negli  altri  casi.  Quando  e' stato pronunciato
          l'annullamento  con  rinvio,  e'  competente  il giudice di
          rinvio.
              4.  Se  l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
          da  giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
          il   provvedimento   divenuto   irrevocabile   per  ultimo.
          Tuttavia,  se  i provvedimenti sono stati emessi da giudici
          ordinari  e giudici speciali, e' competente in ogni caso il
          giudice ordinario.
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi   dal   tribunale   in  composizione  monocratica  e
          collegiale,  l'esecuzione  e'  attribuita  in  ogni caso al
          collegio.".
              "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione  procede a richiesta del pubblico ministero
          dell'interessato o del difensore.
              2.  Se la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto  delle  condizioni di legge ovvero costituisce mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con
          decreto  motivato,  che  e'  notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente  del collegio, designato il difensore di ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio e ne fa dare avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e del pubblico ministero. L'interessato che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto   o   internato   in   luogo   posto  fuori  della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza  dal  magistrato  di  sorveglianza  del luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.
              6.   Il   giudice   decide  con  ordinanza.  Questa  e'
          comunicata  o  notificata  senza  ritardo  alle  parti e ai
          difensori,  che possono proporre ricorso per cassazione. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni sulle
          impugnazioni   e  quelle  sul  procedimento  in  camera  di
          consiglio davanti alla Corte di cassazione.
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a   meno   che   il   giudice   che  l'ha  emessa  disponga
          diversamente.
              8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente, l'avviso
          previsto  dal  comma  3  e' notificato anche al tutore o al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente  del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
              9.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
              "Art.  667  (Dubbio sull'identita' fisica della persona
          detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
          della  persona  arrestata  per esecuzione di pena o perche'
          evasa    mentre   scontava   una   condanna,   il   giudice
          dell'esecuzione  la  interroga e compie ogni indagine utile
          alla  sua  identificazione  anche  a  mezzo  della  polizia
          giudiziaria.
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui   confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne  ordina
          immediatamente   la   liberazione.  Se  l'identita'  rimane
          incerta,  ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
          liberazione  del  detenuto e invita il pubblico ministero a
          procedere a ulteriori indagini.
              3.  Se  appare  evidente  che  vi e' stato un errore di
          persona  e  non  e'  possibile provvedere tempestivamente a
          norma  dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero   del   luogo   dove  l'arrestato  si  trova.  Il
          provvedimento  del  pubblico  ministero  ha  effetto lino a
          quando  non  provvede  il  giudice competente, al quale gli
          atti sono immediatamente trasmessi.
              4.  Il  giudice  dell'esecuzione  provvede in ogni caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero  e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico  ministero.  l'interessato  e il difensore; in tal
          caso  si  procede  a  norma dell'art. 666. L'opposizione e'
          proposta,  a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
              5.  Se  la  persona  detenuta deve essere giudicata per
          altri   reati,   l'ordinanza  e'  comunicata  all'autorita'
          giudiziaria precedente.".
                              Art. 75.
                Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

  1.   Le   condanne   al  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  sono  eseguite  nei modi stabiliti per l'esecuzione delle
pene pecuniarie.
  2.  Per  il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per
la   sospensione  della  riscossione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  si  osservano  le  disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  come  modificato  dall'articolo  7  del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
          Nota all'art. 75:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 19 e 19-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602  (Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito)   come   modificato   dall'art.   7   del  decreto
          legislativo   26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino  della
          disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
              "Art.  19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,
          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un
          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il
          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla
          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza
          fidejussoria o fidejussione bancaria.
              2.  La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
          a  pena  di  decadenza,  prima  dell'inizio della procedura
          esecutiva.
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a) il  debitore  decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
          ciascun mese.
              4-bis.  Se,  in  caso di decadenza del contribuente dal
          beneficio   della   dilazione,  il  fidejussore  non  versa
          l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
          di   apposito   invito,   contenente   l'indicazione  delle
          generalita'  del  fidejussore  stesso,  delle somme da esso
          dovute  e  dei  presupposti  di  fatto  e  di diritto della
          pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
          forzata  nei  suoi  confronti sulla base dello stesso ruolo
          emesso a carico del debitore.".
              "Art.   19-bis.   (Sospensione  della  riscossione  per
          situazioni  eccezionali.). - 1. Se si verificano situazioni
          eccezionali,  a  carattere  generale  o relative ad un'area
          significativa  del  territorio, tali da alterare gravemente
          lo  svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
          la  riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
          mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".
                              Art. 76.
       Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

  1.  La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese
dell'ente  nei  cui  confronti  e'  stata  applicata  la sanzione. Si
osservano  le  disposizioni  di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.
          Nota all'art. 76:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  694  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  694  (Spese  per  la pubblicazione di sentenze e
          obbligo  di inserzione). - 1. Il direttore o vice direttore
          responsabile  di  un  giornale o periodico deve pubblicare,
          senza  diritto  ad anticipazione e a rifusione di spese non
          piu'  tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha
          ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione,
          la  sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di
          lui  o  contro  altri  per  pubblicazione  avvenuta nel suo
          giornale.
              2.  Fuori  di  questo  caso, quando l'inserzione di una
          sentenza  penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il
          direttore  o  vice  direttore  responsabile  del giornale o
          periodico   designato   deve  eseguirla,  a  richiesta  del
          pubblico  ministero o della persona obbligata o autorizzata
          a   provvedervi,   previa  anticipazione  delle  spese  per
          l'importo  e  nei  modi  stabiliti dalle disposizioni sulla
          tariffa penale.
              3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o
          per   intero  puo'  essere  eseguita  anche  in  foglio  di
          supplemento  dello  stesso formato, corpo e carattere della
          parte  principale  del  giornale  o  periodico, da unirsi a
          ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente
          riprodotto.
              4.  Se  il  direttore  o il vice direttore responsabile
          contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in
          solido con l'editore e con il proprietario della tipografia
          al  pagamento  a  favore  della  cassa delle ammende di una
          somma fino a lire tre milioni"."
                              Art. 77.
               Esecuzione delle sanzioni interdittive

  1.  L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una
sanzione  interdittiva  e'  notificata  all'ente  a cura del pubblico
ministero.
  2.  Ai  fini  della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
                              Art. 78.
               Conversione delle sanzioni interdittive

  1.  L'ente  che  ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo  17,  entro  venti  giorni  dalla notifica dell'estratto
della   sentenza,  puo'  richiedere  la  conversione  della  sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
  2.  La  richiesta  e'  presentata al giudice dell'esecuzione e deve
contenere  la  documentazione  attestante l'avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all'articolo 17.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della richiesta, il
giudice  fissa  l'udienza  in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle  parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
  4.  Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le
sanzioni   interdittive,   determinando   l'importo   della  sanzione
pecuniaria  in  una  somma  non  inferiore a quella gia' applicata in
sentenza  e  non  superiore  al  doppio della stessa. Nel determinare
l'importo   della   somma  il  giudice  tiene  conto  della  gravita'
dell'illecito   ritenuto  in  sentenza  e  delle  ragioni  che  hanno
determinato   il   tardivo   adempimento   delle  condizioni  di  cui
all'articolo 17.
                              Art. 79.
      Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

  1.   Quando  deve  essere  eseguita  la  sentenza  che  dispone  la
prosecuzione  dell'attivita'  dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
  2.   Il   commissario   riferisce   ogni   tre   mesi   al  giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione
e,   terminato   l'incarico,   trasmette  al  giudice  una  relazione
sull'attivita'   svolta  nella  quale  rende  conto  della  gestione,
indicando  altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
  3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
  4.  Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.
          Nota all'art. 79:
              - Per  il  testo  dell'art. 667 del codice di procedura
          penale, si vedano le note all'art. 74.
                              Art. 80.
          Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

  1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
  2.  Nell'anagrafe  sono  iscritti,  per  estratto,  le sentenze e i
decreti   che  hanno  applicato  agli  enti  sanzioni  amministrative
dipendenti   da   reato   appena   divenuti  irrevocabili  nonche'  i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non
piu'   soggetti   ad   impugnazione   che   riguardano   le  sanzioni
amministrative.
  3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni
dal  giorno  in  cui  hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la
sanzione  pecuniaria  o dieci anni se e' stata applicata una sanzione
diversa  sempre  che  nei  periodi  indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.
                              Art. 81.
                      Certificati dell'anagrafe

  1.  Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto
legislativo,  in  ordine  all'illecito  amministrativo  dipendente da
reato   ha   diritto  di  ottenere,  per  ragioni  di  giustizia,  il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli
enti   incaricati  di  pubblici  servizi  quando  il  certificato  e'
necessario  per  provvedere  ad  un  atto  delle  loro  funzioni,  in
relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
  2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia,
il  predetto  certificato  dell'ente  sottoposto  a  procedimento  di
accertamento   della  responsabilita'  amministrativa  dipendente  da
reato.
  3.  L'ente  al  quale  le  iscrizioni  si riferiscono ha diritto di
ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
  4.  Nel  certificato  di  cui  al  comma  3  non  sono riportate le
iscrizioni  relative  alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.
                              Art. 82.
         Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

  1.  Sulle  questioni  relative  alle  iscrizioni  e  ai certificati
dell'anagrafe  e'  competente  il  tribunale  di  Roma, che decide in
composizione   monocratica   osservando   le   disposizioni   di  cui
all'articolo 78.
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
                              Art. 83.
                        Concorso di sanzioni

  1.  Nei  confronti  dell'ente  si  applicano  soltanto  le sanzioni
interdittive  stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse   disposizioni  di  legge  prevedono,  in  conseguenza  della
sentenza  di  condanna  per  il  reato,  l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
  2.  Se,  in  conseguenza  dell'illecito,  all'ente  e'  stata  gia'
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a  quella  interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata  della  sanzione  gia'  sofferta  e'  computata  ai fini della
determinazione  della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.
                              Art. 84.
      Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

  1.  Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza  irrevocabile  di  condanna  sono  comunicati,  a cura della
cancelleria  del  giudice  che  li  ha  emessi,  alle  autorita'  che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
                              Art. 85.
                     Disposizioni regolamentari

  1.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di  pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative  al
procedimento   di   accertamento   dell'illecito  amministrativo  che
concernono:
    a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
    b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
    c) le  altre  attivita'  necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
  2.  Il  parere  del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
          Nota all'art. 85:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".