MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2002, n.217
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni
bancarie.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 153), recante la disciplina
civilistica e fiscale delle fondazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153;
Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 che dispone che l'Autorita' di vigilanza detta, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;
Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Autorita' di vigilanza in data 5 agosto 1999 e 22 maggio 2001 in materia di statuti delle
fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Vista la nota del 1 agosto 2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Titolo I
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Art. 2.
Attivita' istituzionale
1. Le fondazioni svolgono la loro attivita' istituzionale
esclusivamente nei settori ammessi. L'attivita' istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo
statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo' definire uno
specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attivita' della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. "settori rilevanti"), anche
appartenenti a piu' di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello
statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato
dall'organo di indirizzo e non puo' essere modificata per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. Le fondazioni
comunicano tempestivamente all'Autorita' di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti
non sono efficaci prima che l'Autorita' di vigilanza ne abbia accertato la conformita' alla legge e al presente regolamento;
restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni caso il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera
c) del decreto legislativo n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio
di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del
decreto legislativo n. 153.
4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, puo' essere diretta solo a
uno o piu' dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto
destinato al singolo settore rilevante. L'Autorita' di vigilanza puo' segnalare i settori ammessi nei quali e' meno presente
l'attivita' complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle
fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un'equilibrata cura dei
settori ammessi nel quadro dell'attivita' complessiva delle fondazioni.
5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.
Titolo II
GLI ORGANI
Art. 3.
Organo di indirizzo
1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di
origine associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni e' composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e
qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo e' composto da soggetti di
chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la
cui presenza non e', comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalita'"). Restano fermi per tutti i componenti i
requisiti di cui all'articolo 4.
2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, citta'
metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.
3. Le personalita' sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali
operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalita' possono
altresi' essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.
4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralita' di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione
dell'organo. A nessun soggetto puo' essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.
5. Non e' consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo.
6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee puo' essere attribuito il potere di designare fino alla meta' dei
componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo e' composta secondo quanto previsto dal comma 1.
7. Ai soggetti ai quali e' attribuito il potere di designazione non puo' essere imposto di designare un numero di persone superiore a
quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica,
sotto la propria responsabilita', la regolarita' della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e
di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o
impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorita' di vigilanza puo' comunque
esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e
secondo le modalita' ivi previsti.
8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo
componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla
designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto
prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4.
Requisiti di professionalita' e onorabilita'
1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono
essere in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' indicati nei rispettivi statuti.
2. I requisiti di professionalita' sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attivita' senza scopo di lucro della
fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalita' indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di
controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma
4 del decreto legislativo n. 153.
3. I requisiti di onorabilita' sono requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli
statuti specificano i requisiti di onorabilita'.
Art. 5.
Incompatibilita'
1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le societa' con un
patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro.
L'incompatibilita' sussiste comunque con riferimento alle societa' di gestione del risparmio di
cui all'articolo 8.
2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare
componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai
destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si considerano portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e
prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne
rappresentino in concreto gli interessi.
3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilita' indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorita' di vigilanza; in particolare, i
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o
collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.
Titolo III
IL PATRIMONIO
Art. 6.
Finalita'
1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attivita'
coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e
moralita'.
2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditivita', le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o
collegati ad attivita' che contribuiscono al perseguimento delle loro finalita' istituzionali e in particolare allo sviluppo del
territorio.
3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo
e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa
redditivita'.
Titolo IV
LE PARTECIPAZIONI BANCARIE
Art. 7.
Partecipazioni bancarie di controllo
1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153,
o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a piu' fondazioni, anche se queste
non siano legate da accordi.
2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 8.
Societa' di gestione del risparmio
1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle
societa' bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in
caso di controllo indiretto, la societa' bancaria conferitaria, quale societa' finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con
mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una societa' di gestione del risparmio di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalita' e indipendenza e nel
rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r.
affidataria").
2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria e' assunta non piu' tardi del mese di marzo 2003 al fine
del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003.
3. In caso di controllo congiunto di piu' fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la societa' bancaria
conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che puo' essere scelta anche di comune accordo,
nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.
4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo e' comunque dismessa entro il 15 giugno
2006. Alla scadenza di tale data l'Autorita' di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalita' di cui all'articolo 25,
comma 3 del decreto legislativo n. 153.
5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla societa' bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel
rispetto dei principi di pubblicita' e di parita' concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi; i soggetti invitati devono rispondere,
anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio
viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e della qualita' complessiva del servizio offerto.
6. Qualora la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha
promosso la costituzione o della quale essa o la societa' bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura
competitiva e' rivolta alla ricerca di uno o piu' soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal
regolamento indicato nel comma 1.
7. Ove la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, puo'
costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non
rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per
l'affidamento dell'incarico.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni
dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di
quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.
2. Al fine di assicurare la rapidita' del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di
prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorita' di vigilanza le fondazioni
richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.
4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, e' stato nominato un
numero di consiglieri sufficiente per la validita' della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto
dallo statuto, purche' si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione
entro il termine massimo previsto e purche' la designazione sia
regolare e sussistano le condizioni per la nomina.
5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene
computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.
6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo
di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove
sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 5.
7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle
incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del
presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.
8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attivita'
all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. E' compresa nell'ordinaria
amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento
programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a
150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorita' di vigilanza in considerazione delle dimensioni della
fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole
deliberazioni e' cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie.
9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazioni possono
effettuare gli interventi che l'Autorita' di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilita' bancaria e le operazioni di
straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorita' di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorita' di vigilanza puo' adottare i provvedimenti
previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne ricorrano i presupposti e con le modalita' ivi previste.
11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento gia'
concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far
sorgere legittimi affidamenti di terzi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103