Classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Vista
la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie";
Visti
i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre 1997 recanti la
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini
della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari;
Avute
presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo
decreto legislativo;
Sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
DECRETA:
Art. 1.
1. Ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e
dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito
in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto
rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Art. 2.
1. La
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove
necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del
rischio.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
22 settembre 1998