DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 31 luglio 2001, n.372
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;
Visto, in particolare, l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che esercitano professionalmente l'attivitą di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le relative disposizioni applicative, individuando le attivitą che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di onorabilitą;
Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gią concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 1095/varie/412 del 26 giugno 2001;
Art. 1.
Esercizio in via professionaledell'attivitą di cambiavalute
1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano, anche su base stagionale, l'attivitą di cambiavalute in via professionale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'Ufficio italiano dei cambi indica le modalitą di iscrizione.
2. Non costituisce esercizio in via professionale dell'attivitą di cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
Art. 2.
Attivitą esercitabili congiuntamente con quella di cambiavalute
1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all'attivitą di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad attivitą ad essa strumentali o connesse, attivitą connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attivitą numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali attivitą.
Art. 3.
Requisiti di onorabilitą
1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilitą determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. I titolari di ditte individuali nonche' coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attivitą di cambiavalute costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilitą determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Art. 4.
Iscrizione d'ufficio dei cambiavalute gią autorizzati dalla Banca d'Italia
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia a operare come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia trasmette all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono all'Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle condizioni previste negli articoli 1 e 3.
Art. 4.
Abilitazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197
1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, mantengono tale abilitazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 luglio 2001Note: - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 106, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 385/1993, e' il seguente:
"1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle
attivitą di assunzione di partecipazioni, di concessione
ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e'
riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito
elenco tenuto dall'UIC".
- Il testo degli articoli 108 e 109 del citato decreto
legislativo n. 385/1993 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 108 (Requisiti di onorabilitą dei partecipanti).
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilitą dei partecipanti al capitale
degli intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per
il tramite di societą controllate, societą fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del
codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria
da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o
quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea".
"Art. 109 (Requisiti di professionalitą e di
onorabilitą degli esponenti aziendali). - 1. Con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
requisiti di professionalitą e di onorabilitą dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalitą indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143 ("Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio"), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1991, n. 197, e' il seguente:
"2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite
la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societą e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in
presenza delle quali altri intermediari possono, su
richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad
effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art.
1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto
prevalente o svolgere in via trasparente una o piu' delle
seguenti attivitą: concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria;
assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito".
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59"), e' il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivitą e le funzioni
relative ai rapporti con autoritą di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
- Il testo dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attivitą di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri") e', rispettivamente, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autoritą sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitą di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato
decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle
premesse.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1999, n.
82, concerne il regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti di onorabilitą dei
partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1999, n. 81, concerne il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalitą e di onorabilitą dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 155 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 385/1993, si vedano le
premesse al presente provvedimento.
Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda
in nota alle premesse.