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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DECRETO 4 aprile 2001

Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui
all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385.


IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia (di seguito "testo unico") emanato con decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico, 
secondo il quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca 
d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attivita' 
finanziarie indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabili-
sce che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la
Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' 
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimo-
nio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanzia-
ri che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia;

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito 
"decreto"), concernente i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del testo
unico;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni 
sulla cartolarizzazione dei crediti" che ha ricondotto gli intermedia-
ri che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito
degli intermediari finanziari di cui al titolo V del testo unico;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile
1999, n. 130, il quale prevede che "alla societa' cessionaria e
alla societa' emittente titoli si applicano le disposizioni contenute
nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art. 106, 
commi 2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme sanzio-
natorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico".

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130 
secondo il quale "I servizi indicati nel comma 3 lettera c), del 
presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico 
bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla 
legge e al prospetto informativo".

Considerata l'opportunita' di adeguare le norme per l'iscri-
zione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico al
fine di includervi le societa' per la cartolarizzazione e i 
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei 
servizi di cassa e di pagamento, secondo quanto previsto dalla legge
30 aprile 1999, n. 130;

Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto, dopo le parole "gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale" sono inserite
le parole: "ivi comprese le societa' per la cartolarizzazione";

Art. 2.

All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti lettere:
"e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
f) per societa' per la cartolarizzazione:
1)le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti
sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una 
pluralita' di crediti, previste dall'art. 3 della legge;
2)le societa' emittenti titoli indicate dall'art. 3 della
legge;
g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti
pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati
e tali da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli
stessi;
h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto
generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."

Art. 3.
All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti
lettere:
"f) le societa' per la cartolarizzazione;
g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'
art. 2, comma 3, lettera c) della legge;
h) le altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai sensi
di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."

Art. 4.

Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto e' aggiunto il seguente
comma:
"5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a
4 non si tiene conto delle societa' indicate all'art. 2, comma 2,
lettere f) e h)".

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Visco