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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 Novembre 2007

Criteri  di  iscrizione  dei  confidi  nell'elenco  speciale previsto dall'articolo 107,  comma  1,
del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito:
testo unico);
  Visto,  in  particolare,  il  comma 4-bis  dell'art.  155 del testo unico,   introdotto   dall'art.   13,   comma 32,  del  decreto-legge
30 settembre  2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo  il  quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la  Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di  attivita'  finanziaria  e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali
sono  individuati  i  confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco  speciale  previsto  dall'art.  107,  comma 1,  del testo
unico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del 13 maggio 1996, recante   i  criteri  di  iscrizione  degli  intermediari  finanziari
nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;
  Ritenuto  opportuno  che  i  confidi  siano dotati di una struttura organizzativa adeguata all'operativita' che intendono svolgere;
  Sentita la Banca d'Italia;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) testo unico, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    b) confidi,   i   soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma 1,  del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326 ed iscritti ai sensi  dell'art.  155,  comma 4 del testo unico nell'apposita sezione
dell'elenco generale;
    c) elenco speciale, l'elenco di cui all'art. 107 del testo unico;
    d) elenco   generale,   l'apposita  sezione  dell'elenco  di  cui all'art. 155, comma 4, del testo unico.          

                               Art. 2.
           Requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale

  1.  Sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione  nell'elenco speciale i confidi  che  abbiano  un  volume  di  attivita'  finanziaria  pari o
superiore a settantacinque milioni di euro.
  2.   I  confidi,  all'atto  della  domanda  di  iscrizione,  devono possedere  i  requisiti  prudenziali  e organizzativi stabiliti dalla
Banca  d'Italia tenendo conto della particolare natura dell'attivita' svolta  da  tali  intermediari.  In  caso  di  mancato  possesso  dei
requisiti  o  di  mancata  adozione  di  una  delle  forme societarie previste  dall'art.  106  del  testo  unico, il confidi e' cancellato
dall'elenco generale.
  3.  Le condizioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 sono accertate con  riferimento  ai  dati  dell'ultimo  bilancio  approvato e devono
essere   mantenute   per   i   sei   mesi  successivi  alla  chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
  4.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  con  proprio provvedimento gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati
di  cui ai commi 1 e 2. Nell'individuazione delle componenti, sia dei mezzi  patrimoniali  che  dei  volumi  di  attivita'  finanziaria, fa
riferimento  alla  disciplina  che regola la redazione dei bilanci ai sensi  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo
del  patrimonio  di  vigilanza  dei  soggetti  sottoposti a controlli prudenziali. 

                               Art. 3.
                      Disposizioni transitorie

  1.  I confidi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di cui all'art. 2 abbiano un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, ma non possiedano i requisiti prudenziali e organizzativi di cui all'art. 2,
comma 2,  si  adeguano  a  tali  requisiti  e richiedono l'iscrizione nell'elenco  speciale  entro dodici mesi dalla predetta data. Decorso
tale  termine,  i  confidi  che  non  rispettino i predetti requisiti riconducono,  nei  successivi  diciotto  mesi, il volume di attivita'
finanziaria  al  di sotto della soglia quantitativa di settantacinque milioni  di  euro  o,  in caso contrario, sono cancellati dall'elenco
generale.

                                       Art. 4.
                          Entrata in vigore

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Roma, 9 novembre 2007

                                          Il Ministro: Padoa Schioppa