DECRETO 14 dicembre 2006 n.310
Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.
A d o t t a
Art. 1.
Definizioni
Art. 2.
Attività cedibili
1. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite possono essere cedute le seguenti categorie di attività e gli eventuali contratti accessori con
finalità di
copertura dei rischi finanziari insiti nelle medesime attività:
a) crediti ipotecari residenziali, ove l'importo dei crediti in
essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda
l'80% del valore dell'immobile;
b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo dei crediti in
essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il
60% del valore dell'immobile;
c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti
dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del
rischio di credito e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini:
1. le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i
Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri
organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un
coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;
2. le amministrazioni, pubbliche di paesi diversi dagli Stati
ammessi ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato,
gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non
economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati ammessi ai
quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai
sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. Tali
crediti e titoli possono essere ceduti nei limiti del 10 per cento
del valore nominale delle attività presenti nel patrimonio separato;
d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti
requisiti:
1. i relativi crediti cartolarizzati siano costituiti, in
misura non inferiore al 95 per cento, da crediti e da titoli di cui
alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
2. siano soggetti ad una ponderazione del rischio non superiore
al 20% ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato.
2. Per i crediti di cui alle lettere a) e b), devono essere decorsi
i termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai
sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle
analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi.
3. La successiva integrazione delle attività rientranti nel
patrimonio separato, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all'art. 3, é effettuata con le modalità stabilite dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, mediante:
1. la cessione di ulteriori attività rientranti nelle categorie
di cui al comma 1;
2. la costituzione di depositi presso banche aventi sede legale
in uno Stato ammesso o in Stati ai quali si applichi la ponderazione
dello zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo
standardizzato;
3. la cessione di titoli emessi dalle medesime banche con
scadenza residua non superiore ad un anno.
4. La successiva integrazione delle attività rientranti nel
patrimonio separato, mediante le attività di cui ai numeri 2 e 3 del
comma 3, può avvenire nei limiti del 15% del valore nominale delle attività facenti parte nel patrimonio separato.
Art. 3.
Rapporto massimo tra obbligazioni bancarie garantite e attività
cedute
1. Fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6 della legge 30 aprile
1999, n. 130, la banca cedente e la banca emittente devono assicurare
in via continuativa, per l'intera durata dell'operazione, che:
1. il valore nominale complessivo delle attività facenti parte
del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle
obbligazioni bancarie garantite in essere;
2. il valore attuale netto delle attività facenti parte del
patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione
gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi e gli
oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi
finanziari stipulati in relazione all'operazione, sia almeno pari al
valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
3. gli interessi e gli altri proventi generati dalle
attività
facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i
costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie
garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati
di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione
all'operazione.
Art. 4.
Caratteristiche della garanzia
1. La garanzia prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del patrimonio separato, é irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata ed autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941, comma 1 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2 (Escussione preventiva), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.
2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all'adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.
3. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. Nei limiti dei poteri attribuiti dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente comma.
4. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la società
cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato,
all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei
titoli limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del
periodo di sospensione. Per le somme pagate la società cessionaria
esercita il regresso nei confronti della banca.
Art. 5.
Esclusione
1. Nei confronti della società cessionaria non si applicano le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 aprile 1999, recante determinazione dei requisiti patrimoniali
degli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della
Direttiva 2006/48/CE, le attività cedibili di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) c) e d) sono individuate come segue:
a) crediti ipotecari residenziali soggetti ad una ponderazione
del 50% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche
emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;
b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo del credito in
essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il
60 per cento del valore dell'immobile;
c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti
dagli stessi e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini: le
amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri,
gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi
pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi una ponderazione
non superiore al 20% secondo le norme sui requisiti patrimoniali
delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;
d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti
requisiti:
1. il rimborso non é subordinato ad altri titoli emessi
nell'ambito della medesima operazione;
2. i relativi crediti cartolarizzati sono costituiti, in misura non inferiore al 95%, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: Padoa-Schioppa
Visto, il Guardasigilli Mastella
Registrato alla Corte dei conti il
19 gennaio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 48