Prima
classificazione delle operazioni creditizie, per categorie omogenee, ai fini
della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista
la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie";
Visto
l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la prima
classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge";
Avuto
presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione della prima
rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi
praticati nel corso del trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli
intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le
seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di
factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a
medio/lungo termine.
Art. 2.
1. La
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove
necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del
rischio.
2. Il
periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e' quello compreso tra
il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.
Il
presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
23 settembre 1996