IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di
seguito: testo unico);
Visto, in particolare, il comma
4-bis dell'art. 155 del testo unico, introdotto
dall'art. 13, comma 32, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo
il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a
chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107, comma 1, del testo unico;
Visto il decreto del Ministro
del tesoro del 13 maggio 1996, recante i
criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107,
comma 1, del testo unico bancario;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 9 novembre 2007, recante i
criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico bancario;
Viste le comunicazioni pervenute da parte
delle Associazioni di categoria Fedart Fidi,
Fincredit-Confapi, Federfidi/Confesercenti, Federconfidi, Federascomfidi -
Confcommercio;
Considerate le oggettive difficolta' incontrate dai confidi
per il riassetto organizzativo
necessario all'iscrizione nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico bancario;
Ritenuta l'opportunita' di concedere ai confidi un ulteriore
lasso temporale per gli adempimenti necessari
all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107,
comma 1, del testo unico bancario, anche in considerazione del
sostegno dagli stessi fornito al sistema delle PMI;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e' prorogato al 31
dicembre 2009.
2. Lo stesso termine si applica
ai confidi per i quali si verifichino le
condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto di cui al comma 1,
con riferimento al bilancio approvato
dell'esercizio 2008.
Roma, 5 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti