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Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 13 agosto,
n. 189)
Determinazione,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi
Il Ministro del tesoro:
Vista la legge
7 marzo 1996, n. 108, recante «disposizioni in materia di usura» ed in
particolare l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il
Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» che
dovra’ essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore
di fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno
dell'usura;
Visto
l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del
tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di
cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di
onorabilita’ e di professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi;
Considerata
la necessita’ di provvedere in merito; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Requisito patrimoniale.
Il livello
minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a),
della legge 7 marzo 1996, n. 108, e’ fissato in L. 20.000.000.
Art. 2.
Requisiti di onorabilita’.
Le cariche
esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo
speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:
1)
si trovino in stato di interdizione legale ovvero
di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
2)
siano stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, cosi’ come successivamente modificate e integrate, salvi
gli effetti della riabilitazione;
3)
siano stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
a)
a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
c)
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
d)
alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo.
Art. 3.
Requisiti di professionalita’.
La carica
di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonche’ le cariche di
presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato
previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo
del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una
adeguata esperienza per uno o piu’ periodi, complessivamente non inferiori a
due anni, mediante esercizio di attivita’ professionale in consorzi o in
cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni
economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore
giuridico, economico e finanziario.