pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera a) stabilisce di provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari;
Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio;
Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Considerata l'esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell'esame delle operazioni sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno;
1. L'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della
dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei
soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione
ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,
ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o
al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per
caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra
circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal
soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a
sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle
operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche
di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare,
l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata
dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se
ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o
comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elenienti a sua
disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2,
comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio
italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei
segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto
disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche
per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei
cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni
applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui
al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di
cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati
contenuti nei propri archivi;
b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di
grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe
dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti
di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle
analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove
necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui
all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di
rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le
segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in
loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate
ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica,
alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla
criminalita' organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti
e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli
appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche
i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei
regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di
finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo'
demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di
indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli
organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano
l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare
dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I
predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano
dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e
situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per
prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere
l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non
possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per
l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia
agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del
presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6,
posti in essere in conformita' del presente articolo e per le
finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun
tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle
segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal
presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto
dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di
attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate
procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di
riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei
riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e
di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei
cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative
all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in
materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di
cui all'articolo 11 della presente legge, nonche' con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a
condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza
delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo
avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o
telematiche.".
1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di
denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice
di procedura penale, l'identita' delle persone e degli intermediari
di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche
qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere
rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato,
lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i
quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di
atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le
segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro
autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del
personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3,
comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni,
anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di
ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio
unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni
applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano
dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore
nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure
per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone
che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono
indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la
diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale
rappresentante o del loro delegato.
Art. 3-ter (Commissione di indirizzo). - 1. Per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo sulle attivita' svolte dall'Ufficio italiano
dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del
presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale,
organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi
nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e' istituita
presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal
direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della
Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un
rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e
giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a
dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione
partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti
della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle
informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali
componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le
modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo
dell'attivita' svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo
scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attivita' stessa e
di formulare le eventuali proposte dirette a rendere piu' efficace il
perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di
provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al
comma 1, una relazione semestrale sull'attivita' svolta e fornisce,
inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle
funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a
scambi di informazioni con le autorita' di altri Stati che perseguono
le medesime finalta'.".
1. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e'
sostituito dal seguente:
" 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita'
preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte
degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di
valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri
selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di
segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse
tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo
scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito
di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati
concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario
abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere
i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui
all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di
criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana, che
gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,
qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di
fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i
necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.".
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.
3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana di soggetti operanti all'estero e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.