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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2001

Operazione   di   cartolarizzazione   degli   immobili   degli   enti
previdenziali,  nonche'  emissione dei titoli da parte della Societa'
veicolo.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001, n. 410 (nel seguito
indicato  come  il  "decreto-legge  n.  351"),  recante  disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visti  i  decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione   dell'art.   1  del  decreto-legge  n.  351  ed  elencati
all'allegato  1  al decreto di cui al paragrafo seguente (nel seguito
indicati  come  i  "decreti  dell'Agenzia  del  demanio"),  che hanno
individuato  i  beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali
ivi indicati (nel seguito indicati come gli "enti previdenziali");
  Visto  il  decreto  emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione
del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  concernente  il trasferimento a titolo
oneroso, alla societa' di cartolarizzazione indicata in tale decreto,
di  parte dei beni immobili individuati dai decreti del l'Agenzia del
demanio,   l'immissione   della  societa'  di  cartolarizzazione  nel
possesso  giuridico dei beni immobili trasferiti, nonche' la gestione
degli  stessi  (nel  seguito  indicato  come  il  "primo  decreto del
Ministro dell'economia");

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   prezzo   iniziale,   a   titolo  definitivo  ed  irripetibile,
corrisposto   dalla   societa'   di  cartolarizzazione  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze per conto degli enti previdenziali, e'
allocato  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze tra gli enti
previdenziali  secondo  le  percentuali  specificate nell'allegato 1.
Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato
dalla  societa'  di  cartolarizzazione  a  fronte  dell'emissione dei
titoli  dalla  stessa effettuata per l'importo di euro 2.300 milioni,
al  netto  delle  commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico
della   societa'   di   cartolarizzazione   per  un  importo  massimo
complessivo  pari  ad  euro 5.700.000 nonche' delle somme di euro 200
milioni  e  di  euro  100  milioni trattenute dalla predetta societa'
rispettivamente  quale fondo di riserva e quale fondo di liquidita' a
garanzia  del  rimborso  dei  titoli  stessi.  La  somma  di euro 200
milioni,  trattenuta  dalla societa' di cartolarizzazione quale fondo
di riserva, e' pagata al Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto degli enti previdenziali, a titolo di ulteriore quota di prezzo
iniziale,  al  raggiungimento di vendite complessivamente pari a euro
400  milioni  al  31  marzo  2002 e a euro 1.100 milioni al 30 giugno
2002,  secondo  le modalita' specificate contrattualmente nell'ambito
dell'operazione  di  cartolarizzazione  di cui al comma 2 dell'art. 2
del  decreto-legge  n.  351. Ove non venga corrisposta, in tutto o in
parte,  alle  date sopra indicate, la somma di euro 200 milioni viene
liquidata   dalla   societa'   di   cartolarizzazione   al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, per conto degli enti previdenziali,
unitamente  al  prezzo  differito  di  cui  al  successivo art. 2 del
presente  decreto.  Il Ministero dell'economia e delle finanze alloca
tale   somma  tra  gli  enti  previdenziali  secondo  le  percentuali
specificate nell'allegato 1.
                               Art. 2.

  La  residua  parte  del  prezzo  da  corrispondersi  da parte della
societa' di cartolarizzazione, a titolo di prezzo differito, ai sensi
dell'ultimo  capoverso  dell'art.  3  del  primo decreto del Ministro
dell'economia,  e'  allocata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  tra  gli  enti  previdenziali  secondo  i  criteri riportati
nell'allegato  2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze puo'
richiedere  alla societa' di cartolarizzazione di anticipare in tutto
o  in  parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito,
ove  la societa' di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale
anticipato   pagamento   mediante  collocamento  di  nuovi  titoli  o
assunzione  di  nuovi  finanziamenti  da  stabilirsi  con  successivo
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che
cio'  non  determini  una diminuzione del rating attribuito ai titoli
emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.
                               Art. 3.

  Ciascuno  degli enti previdenziali accende un conto corrente presso
la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  nel  quale  sono  versate dal
Ministero dell'economia e delle finanze le somme corrisposte da parte
della societa' di cartolarizzazione a titolo di prezzo a fronte degli
immobili  trasferiti. Sulla giacenza media di tali conti il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze corrisponde semestralmente agli enti
previdenziali  un  importo  determinato  sulla  base  di  un tasso di
interesse  pari  a  quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto
"disponibilita'  del  Tesoro  per  il servizio di Tesoreria" ai sensi
della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e'
posto  a  carico della unita' previsionale di base 7.1.4.1 "Interessi
sul  risparmio  postale  ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560,
dello  stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze.
                               Art. 4.

  I  beni  immobili  a  carattere commerciale facenti parte del piano
straordinario  di  dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
marzo  1997,  n. 79, trasferiti alla societa' di cartolarizzazione ai
sensi  dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono
alienati   con  le  modalita'  e  secondo  le  procedure  individuate
nell'allegato 3, nel rispetto del diritto di prelazione eventualmente
spettante  agli  aventi  diritto ai sensi della normativa vigente, da
esercitarsi  nei  termini e con le modalita' individuate nel medesimo
allegato 3. Agli effetti del presente decreto e del primo decreto del
Ministro dell'economia, dagli immobili di cui al precedente capoverso
sono  escluse  le unita' immobiliari ad uso abitativo o con contratto
di locazione ad uso abitativo.
  I    restanti   beni   immobili   trasferiti   alla   societa'   di
cartolarizzazione,  diversi da quelli a carattere commerciale facenti
parte  del  piano  straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, sono alienati con le modalita' e
secondo  le  procedure  individuate nell'allegato 4, nel rispetto del
diritto  di  opzione  e  di  prelazione  eventualmente  spettanti  ai
relativi  conduttori ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi
nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo allegato 4.
                               Art. 5.

  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'ambito
dell'operazione  di  cartolarizzazione  di cui al comma 2 dell'art. 2
del  decreto-legge  n.  351,  per  conto  e nell'interesse degli enti
previdenziali,  (i)  stipula  la  convenzione tra i creditori, e (ii)
rilascia  dichiarazioni  in  relazione  al  medesimo  Ministero, alla
Repubblica  italiana,  agli enti previdenziali ed agli immobili dagli
stessi  trasferiti  alla  societa'  di cartolarizzazione ai sensi del
primo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  assume  l'impegno di
indennizzare la societa' di cartolarizzazione e i soggetti incaricati
del  collocamento  dei titoli emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 2
del  decreto-legge  n.  351  secondo quanto indicato nell'allegato 5.
L'eventuale  indennizzo  alla  societa'  di cartolarizzazione avviene
mediante   il  trasferimento  di  immobili  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali, ovvero mediante il pagamento, da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro
per conto degli enti previdenziali.
  In relazione ai beni immobili a carattere commerciale facenti parte
del  piano  straordinario  di  dismissione  di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1
del   primo   decreto   del   Ministro  dell'economia,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   garantisce   alla  societa'  di
cartolarizzazione il valore minimo complessivo di euro 1.556.411.321.
In  relazione  ai  beni  immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del
primo  decreto  del  Ministro  dell'economia,  diversi  da  quelli  a
carattere  commerciale  facenti  parte  del  piano  straordinario  di
dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
il  Ministero  dell'economia e delle finanze garantisce alla societa'
di   cartolarizzazione   il   valore   minimo   complessivo  di  euro
3.543.093.135.
                               Art. 6.

  Le  caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della societa'
di  cartolarizzazione per finanziare il pagamento del prezzo dei beni
immobili  alla  stessa  trasferiti  ai  sensi  del  primo decreto del
Ministro  dell'economia,  sono  indicate nell'allegato 6. Tali titoli
non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
                               Art. 7.

  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze ed il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali vigilano, anche nell'interesse dei
portatori  dei  titoli  emessi dalla societa' di cartolarizzazione ai
sensi  del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, sull'operato
degli  enti  previdenziali,  in  relazione alle attivita' agli stessi
affidate  ai  sensi  dell'art.  4  del  primo  decreto  del  Ministro
dell'economia.
                               Art. 8.

  Per   consentire   lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  nel
contratto  di  gestione  di  cui  all'art.  4  del  primo decreto del
Ministro  dell'economia,  la  societa'  di  cartolarizzazione,  fermi
restando  gli  eventuali  obblighi  di  legge,  conferisce  procura a
ciascun  ente  previdenziale,  in persona del suo presidente e legale
rappresentante  nonche'  dei  soggetti  individuati  dallo  stesso  o
dall'organo  amministrativo,  anche  al di fuori dei vincoli previsti
dalle norme gerarchico-amministrative dell'ente stesso.
                               Art. 9.

  L'allegato  4  al  primo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e'
modificato  in  conformita'  a  quanto  riportato  nell'allegato 7 al
presente decreto.
                              Art. 10.

  Gli  enti previdenziali versano sull'apposito conto corrente acceso
dalla  societa'  di  cartolarizzazione  presso  la Tesoreria centrale
dello  Stato,  ai  sensi  del l'art. 5 del primo decreto del Ministro
dell'economia,   le  somme  riscosse  per  conto  della  societa'  di
cartolarizzazione  a fronte delle vendite perfezionate e il 10% delle
somme  riscosse  a  fronte  dei  contratti di locazione relativi agli
immobili   a   carattere   commerciale   facenti   parte   del  piano
straordinario  di  dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
marzo  1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto
del Ministro dell'economia.
  I  soggetti  incaricati  della  vendita  degli immobili a carattere
commerciale  facenti  parte del piano straordinario di dismissione di
cui  all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai
sensi  dell'art.  1  del  primo  decreto  del Ministro dell'economia,
versano  le  somme  riscosse  a fronte delle vendite perfezionate sul
conto  di cui al precedente comma, e le somme ricevute in relazione a
vendite  da  perfezionarsi, ivi incluse le somme riscosse a fronte di
contratti preliminari di compravendita o quali depositi cauzionali in
relazione  alla  partecipazione  a vendite all'incanto, sull'apposito
conto  aperto  dalla societa' di cartolarizzazione presso un istituto
di credito.
  La  societa' di cartolarizzazione puo' utilizzare un conto corrente
diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da
aprirsi  presso  un  primario  istituto  di  credito, nel caso in cui
all'indebitamento  a  medio  termine  non garantito e non subordinato
della  Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a "AA
-"  da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's Investors Service
Ltd. ovvero a "AA -" da Fitch Ratings Ltd.
                              Art. 11.
  Gli enti previdenziali forniscono, in relazione a se stessi ed agli
immobili  dai  medesimi trasferiti alla societa' di cartolarizzazione
ai  sensi  dell'art.  1 del primo decreto del Ministro dell'economia,
tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2
dell'art.   1   del   decreto-legge   n.   351,  per  il  buon  esito
dell'operazione di cartolarizzazione.
                              Art. 12.
  In  relazione  alle  agevolazioni previste all'art. 6, commi 8 e 9,
del  decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104,  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, per conto degli enti previdenziali,
sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche italiane
ed  estere  per  la  stipula  ed  il  rinnovo  delle  convenzioni per
l'erogazione  dei  mutui  di cui al predetto art. 6, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, da concludersi entro la
data  del 28 febbraio 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
seleziona  le  offerte  piu'  vantaggiose  tra quelle formulate dalle
predette  banche,  con  riferimento  alle condizioni di finanziamento
offerte  nonche'  all'entita'  del  credito  complessivamente messo a
disposizione.
  Ai  sensi  del  comma  9  dell'art.  6  del  decreto legislativo 16
febbraio  1996,  n.  104,  resta a carico degli enti previdenziali la
differenza  tra  il  tasso  di  interessi previsto nelle sopra citate
convenzioni  e il tasso di interessi fissato nel comma 8 del medesimo
art. 6.
                              Art. 13.
  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze provvede, per conto
della  societa'  di  cartolarizzazione,  alla  copertura  dei  rischi
connessi  alla  variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui
all'art. 6, al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del
rating previsto per i medesimi titoli, indicato nell'allegato 6.
                              Art. 14.
  A fronte dell'attivita' di vendita affidata agli enti previdenziali
ai  sensi dell'art. 4 del primo decreto del Ministro dell'economia, i
predetti  enti  percepiscono  dalla societa' di cartolarizzazione una
commissione   trimestrale   pari   ad  una  percentuale,  fissata  in
conformita'  all'allegato  8,  delle somme dagli stessi incassate per
tale    attivita'    per    conto    della   medesima   societa'   di
cartolarizzazione.  Tale  commissione e' per la prima volta liquidata
nel mese di giugno 2002.
                              Art. 15. (*)

  L'Agenzia   per  il  territorio  e'  incaricata  di  effettuare  le
attivita'  previste  al comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.
Con  riferimento  ai  beni  immobili  a carattere commerciale facenti
parte  del  piano  straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione   in   forza   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia,  le predette attivita' sono svolte dall'Agenzia per il
territorio  su  proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli  enti  previdenziali  pubblici  e  sono  completate entro il 10
gennaio  2002. Per gli immobili  che  abbiano  gia'  formato  oggetto 
di  valutazione nella vigenza,  e  secondo  le modalita', del contratto 
stipulato, ai sensi del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  tra 
l'Osservatorio sul patrimonio  immobiliare  degli  enti  previdenziali  
pubblici  ed  il consorzio G6, resta in vigore la valutazione gia' 
effettuata. Con  riferimento  agli altri beni immobili trasferiti
alla  societa'  di  cartolarizzazione  in forza del primo decreto del
Ministro dell'economia, le attivita' previste al comma 9, dell'art. 3
del   decreto-legge  n.  351  sono  completate  dall'Agenzia  per  il
territorio entro il 30 marzo 2002. A tale fine gli enti previdenziali
forniscono   la   documentazione   necessaria   all'Agenzia   per  il
territorio.
  Per  le  finalita' di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge
n.  351,  l'Agenzia  per  il territorio fornisce in via telematica al
Consiglio  nazionale  del notariato, secondo le modalita' da definire
con   apposita   convenzione,   e   per  esso  ai  consigli  notarili
distrettuali,  le informazioni relativi agli immobili trasferiti alla
societa'  di  cartolarizzazione, presenti nei sistemi informativi del
catasto e della conservatoria.
  La  societa'  di  cartolarizzazione  stipula  con  l'Agenzia per il
territorio  una  convenzione  per  l'espletamento delle formalita' di
regolarizzazione  relative ai beni immobili alla stessa trasferiti in
forza  del  primo  decreto  del  Ministro  dell'economia,  alla quale
ciascun ente previdenziale ha facolta' di aderire per i beni immobili
da  esso  rispettivamente  gestiti.  Gli immobili trasferiti ai sensi
dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia e non ancora
valutati  sono  alienati  successivamente  all'identificazione  degli
immobili di pregio, da effettuarsi, ai sensi del comma 13 dell'art. 3
del decreto-legge n. 351, entro il 31 gennaio 2002.
______________
(*) articolo modificato con D.M. 15 marzo 2002
                              Art. 16.

  I  pagamenti  da  parte  della societa' di cartolarizzazione o suoi
incaricati  a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e
dalla vendita dei beni immobili ad essa trasferiti ai sensi del primo
decreto  del Ministro dell'economia e del presente decreto, avvengono
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato all'allegato 9.
                              Art. 17.

  Il  trasferimento  di  beni  immobili  effettuato  alla societa' di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia  si intende comprensivo degli accessori e pertinenze di
detti  beni, ancorche' gli stessi non siano espressamente individuati
nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19,
del  decreto-legge  n.  351,  i  notai,  in  occasione  degli atti di
rivendita  degli  immobili,  provvedono  a  curare  le  formalita' di
trascrizione,  di intavolazione e catastali anche in relazione a tali
accessori e pertinenze.
                              Art. 18.
  Le  parole  "dal  1  gennaio  2002" riportate nell'ultimo capoverso
dell'art.  1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono cosi'
sostituite: "dal 1 febbraio 2002".
                              Art. 19.
  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio
della   propria  funzione  di  vigilanza  sugli  enti  previdenziali,
sottoscrive, anche nell'interesse degli enti previdenziali, l'accordo
di risoluzione del contratto stipulato in data 25 gennaio 2000 con il
soggetto  incaricato  delle  vendite degli immobili facenti parte del
piano   straordinario   di   dismissione   di   cui  all'art.  7  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, impegnando gli enti previdenziali
a  corrispondere  a  tale soggetto un importo pari all'incentivo gia'
previsto  nel predetto contratto, subordinatamente al raggiungimento,
entro il 31 dicembre 2002, degli obbiettivi di vendita ivi pattuiti.
                              Art. 20.
  Il  capo  del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  e in caso di sua assenza o impedimento, il direttore
della   Direzione  II  del  Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
dell'economia   e   delle  finanze,  sono  delegati  a  sottoscrivere
disgiuntamente  i  contratti,  i  documenti e tutti gli atti relativi
all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2001


                                     Il Ministro dell'economia
                                          e delle finanze
                                              Tremonti


 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
          Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio  di  controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 76
                                                           Allegato 1

         Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale
               di cui all'art. 1 del presente decreto

    Il  prezzo  iniziale, ivi inclusa la quota differita dello stesso
da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 1, e' ripartito secondo le seguenti percentuali:

      ENPALS                         |                         1,45%;
      INAIL                          |                        24,12%;
      INPDAI                         |                        19,10%;
      INPDAP                         |                        44,85%;
      INPS                           |                         7,80%;
      IPSEMA                         |                         0,81%;
      IPOST                          |                         1,87%.
                                                           Allegato 2

          Criteri per la ripartizione del prezzo differito
               di cui all'art. 2 del presente decreto

    Il  prezzo  differito  e'  allocato dal Ministero dell'economia e
delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie
degli  immobili trasferiti da ciascun ente previdenziale, nonche' dei
costi,  delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili
riferiti a ciascun ente previdenziale.
    Al  fine  della  allocazione  del prezzo differito, e' tenuta dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze una contabilita' separata
delle   tipologie  degli  immobili  trasferiti  e  dei  costi,  delle
tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto
o  nell'interesse di ciascun ente previdenziale nonche' di ogni altro
dato  ed  elemento  che possa essere rilevante ai fini del calcolo di
cui sopra.
                                                           Allegato 3

Procedure  per  la  vendita dei beni immobili a carattere commerciale
facenti  parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia  e  modalita'  di  esercizio  dell'eventuale diritto di
              prelazione in relazione a detti immobili.

    1.  I  beni  immobili  a  carattere commerciale facenti parte del
piano   straordinario   di   dismissione   di   cui  all'art.  7  del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  trasferiti  alla societa' di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia  (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini
del  presente  allegato,  gli  "immobili  ),  sono  venduti  mediante
l'esperimento  di procedure competitive articolate in due fasi. Nella
prima  fase,  ciascun  immobile e' offerto in vendita in blocco in un
lotto  singolo  (ciascuno  un "Lotto singolo"), mentre, nella seconda
fase,  gli  immobili  sono  offerti  in  vendita  in  lotti aggregati
(ciascuno un "Lotto aggregato").
    Le  aste  sono  gestite  da  notai.  Di  ciascuna  asta  e'  data
pubblicita' tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente,
tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalita' di
svolgimento  dell'asta,  la descrizione dei lotti singoli o dei lotti
aggregati  offerti  in  vendita  nonche'  l'indicazione  del deposito
cauzionale  richiesto,  del  prezzo base d'asta e delle misura minima
dei  rialzi.  In  caso di offerta di lotti aggregati, l'avviso d'asta
specifica  anche  il  prezzo  base d'asta per ciascuno degli immobili
facenti parte del lotto aggregato.
    2.  Gli  immobili  non  venduti  in lotti singoli nel corso della
prima  fase,  sono  organizzati  in  lotti  aggregati  ed  offerti in
vendita,  nella  seconda  fase,  in piu' turni successivi di aste. La
composizione  del  Lotto  aggregato  e' variata all'esito di ciascuna
delle aste della seconda fase, in caso di mancata aggiudicazione.
    Nella  seconda fase, per i primi due turni di aste il prezzo base
d'asta  e'  rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei
singoli  immobili,  quali  determinati  in  relazione alle aste della
prima  fase,  scontata di una percentuale del 25%; per il terzo turno
di  aste,  il  prezzo  base d'asta e' pari a quello fissato per i due
turni  precedenti,  ridotto  del 10%. Per i turni successivi di aste,
gli immobili sono offerti in vendita senza prezzo base d'asta.
    3.  I  soggetti  interessati  a  partecipare all'asta forniscono,
entro  i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi
indicata  e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
richiesto,  e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento
entro   il   giorno   lavorativo   antecedente   la  data  dell'asta.
Nell'ipotesi  di  offerte  di pari importo, in caso di lotto singolo,
ovvero  con  riferimento  alle due offerte d'importo piu' elevato, in
caso  di lotto aggregato, i soggetti interessati presentano ulteriori
offerte  segrete in aumento secondo le modalita' indicate nell'avviso
d'asta.
    Ciascun   lotto   singolo  o  aggregato  e'  aggiudicato  in  via
provvisoria  all'offerente  che abbia presentato l'offerta di importo
piu'  elevato.  Si  procede  ad aggiudicazione anche quando sia stata
presentata  una sola offerta. L'aggiudicazione diviene definitiva (i)
ad  esito  dell'asta,  solo nel caso in cui non sussistano diritti di
prelazione in relazione al lotto offerto in vendita; ovvero (ii) alla
data   di  scadenza  del  termine  per  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione,  senza  che  lo  stesso sia stato esercitato, ovvero alla
data  in  cui  i  titolari  del  diritto  di  prelazione  vi  abbiano
rinunciato.
    4. In relazione ai lotti singoli, e ai lotti aggregati offerti in
vendita  nei  turni  di aste che non prevedono un prezzo base d'asta,
subito  dopo  l'aggiudicazione  provvisoria, gli immobili aggiudicati
sono   offerti   in   prelazione   agli  aventi  diritto,  al  prezzo
dell'aggiudicazione  provvisoria,  con  l'indicazione  che gli aventi
diritto  dovranno  fornire  prova  dell'avvenuta  costituzione  di un
deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di offerta in prelazione.
    In  relazione  ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di
aste  che  prevedono  un  prezzo base d'asta, con un congruo anticipo
rispetto  alla  data  stabilita per l'asta gli immobili facenti parte
del lotto aggregato sono offerti in prelazione agli aventi diritto ad
un  prezzo  pari  al  prezzo  base  d'asta  di  ciascun immobile, con
l'indicazione   che   gli   aventi  diritto  dovranno  fornire  prova
dell'avvenuta  costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del
prezzo base d'asta.
    L'esercizio  dei  diritti  di  prelazione,  di  cui ai precedenti
paragrafi,  avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'offerta
in  prelazione,  pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso
di  esercizio  della  prelazione  da  parte  dell'avente  diritto, la
stipula  del  contratto  definitivo  di  compravendita  e l'integrale
pagamento  del  prezzo  di  acquisto,  avvengono  entro trenta giorni
successivi  alla  data  di  scadenza del predetto periodo di sessanta
giorni, pena la decadenza dal diritto di prelazione.
    In  relazione  ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di
aste  che  prevedono  un  prezzo  base  d'asta,  almeno entro la data
stabilita  per  l'asta  e'  resa nota ai soggetti interessati, con le
modalita'  specificate nell'avviso d'asta, la composizione definitiva
di  ciascun  lotto  aggregato a seguito dell'esercizio del diritto di
prelazione  da  parte  di  qualsiasi  avente diritto. Gli immobili in
relazione ai quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sono
esclusi  dal  lotto  aggregato  ed  il  prezzo  base d'asta del lotto
aggregato  e'  automaticamente ridotto dell'importo corrispondente al
prezzo base d'asta dei singoli immobili cosi' esclusi.
    5.  Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva
e'  stipulato dall'aggiudicatario il relativo contratto definitivo di
compravendita  ed e' pagato il prezzo di acquisto. La mancata stipula
del  contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o
il  mancato  pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la
decadenza  dal  diritto  di  acquisto  e  dal  diritto di ottenere la
restituzione del deposito cauzionale versato.
                                                           Allegato 4

Procedure  per  la vendita dei beni immobili trasferiti alla societa'
di   cartolarizzazione  ai  sensi  del  primo  decreto  del  Ministro
dell'economia,  diversi  da  quelli  a  carattere commerciale facenti
parte  del  piano  straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge   28 marzo  1997,  n.  79,  e  modalita'  di  esercizio
dell'eventuale  diritto  di  opzione  e  di prelazione in relazione a
                           detti immobili.

    1.  I  beni  immobili,  diversi da quelli a carattere commerciale
facenti  parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia  (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini
del  presente  allegato,  gli  "immobili"),  in  relazione  ai  quali
sussista  un  diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da
parte  del  conduttore,  della piena proprieta' ovvero del diritto di
usufrutto, ove non siano stati offerti in opzione agli aventi diritto
prima  del  26 settembre  2001,  sono  offerti in opzione agli aventi
diritto  entro  il mese di giugno 2002. Per gli immobili gia' offerti
in  opzione  agli  aventi  diritto  prima  del  26 settembre 2001, in
relazione  ai quali non si sia verificata la decadenza dal diritto di
opzione,  e'  inviata entro il mese di giugno 2002, una comunicazione
di sollecito.
    Il  diritto  di opzione e' esercitato dagli aventi diritto, entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  delle  comunicazioni  di  cui  al
precedente  paragrafo,  pena  la decadenza dal diritto di opzione. La
stipula  del  contratto  definitivo  di  compravendita o dell'atto di
acquisto  del  diritto  di  usufrutto,  ed il pagamento integrale del
relativo  prezzo,  avvengono,  a  pena  di  decadenza  dal diritto di
acquisto,  entro  novanta  giorni  dall'invio  della comunicazione di
esercizio del diritto di opzione.
    2.  Gli  immobili in relazione ai quali il diritto di opzione non
sia  stato  esercitato  ovvero  sia stato esercitato limitatamente al
diritto  di  usufrutto  (nel  qual  caso le aste di seguito descritte
hanno  ad  oggetto  la  vendita della sola nuda proprieta) o si siano
verificate  decadenze dal diritto di opzione, ovvero gli immobili che
risultino  liberi nonche' quelli ad uso non abitativo o oggetto di un
contratto  di locazione ad uso non abitativo (di seguito definiti gli
"immobili  disponibili") sono venduti mediante l'esperimento di aste.
Nell'ambito  di ogni asta, ciascun immobile disponibile e' offerto in
vendita singolarmente.
    3.  Per  ciascun  immobile disponibile, la prima asta e' esperita
(i)  entro  centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per
l'esercizio  del  diritto  di  opzione  o di decadenza dal diritto di
opzione,  ovvero  (ii) entro centottanta giorni dalla data di stipula
dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ovvero, (iii) per gli
immobili  disponibili  liberi  o ad uso non abitativo o oggetto di un
contratto  di locazione ad uso non abitativo, entro il mese di giugno
2002.
    4.  Le  aste  sono gestite da notai ovvero da funzionari preposti
dagli enti previdenziali che gestiscono la vendita degli immobili. Di
ciascuna  asta  e'  data  pubblicita'  tramite la pubblicazione di un
avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla
data,  luogo  e  modalita'  di  svolgimento dell'asta, la descrizione
degli  immobili  disponibili, le modalita' per l'accesso agli stessi,
nonche'  il  deposito  cauzionale richiesto e l'eventuale prezzo base
d'asta,  con  l'indicazione  della  misura  minima dei rialzi e delle
modalita' con le quali gli stessi possono essere effettuati.
    5.  Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione
ai  quali  il  diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano
verificate  decadenze  dal  diritto di opzione, il prezzo base d'asta
per la prima asta e' pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili
disponibili.
    Ove  l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai
quali  il  diritto  di  opzione sia stato esercitato limitatamente al
diritto  di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non
abitativo  o  oggetto  di  un  contratto  di  locazione  ad  uso  non
abitativo,  il prezzo base d'asta per la prima asta (per la sola nuda
proprieta'  nel  caso  dei primi), e' pari al prezzo di mercato degli
immobili disponibili (o della nuda proprieta' degli stessi, a seconda
del caso).
    Gli  immobili disponibili che non siano venduti nella prima asta,
sono  offerti  in  vendita  nelle  aste  successive senza prezzo base
d'asta.
    6.  I  soggetti  interessati  a  partecipare all'asta forniscono,
entro  i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi
indicata  e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
richiesto,  e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento
entro  il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. I soggetti
interessati  presentano  offerte  palesi  in  aumento  alla  data  di
svolgimento dell'asta.
    7.  L'immobile disponibile e' aggiudicato all'offerente che abbia
presentato  l'offerta  di  importo  piu'  elevato.  Nel  caso  in cui
sussistano  diritti  di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata in
via  provvisoria,  e  diviene definitiva alla scadenza del periodo di
sessanta  giorni  successivi  alla  data  dell'offerta in prelazione,
laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione.
    8. L'offerta in prelazione degli immobili disponibili agli aventi
diritto    avviene   entro   tre   giorni   lavorativi   dalla   data
dell'aggiudicazione provvisoria.
    L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  avviene entro sessanta
giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. Per i
soli  immobili  disponibili ad uso non abitativo ovvero oggetto di un
contratto  di  locazione  ad  uso  non  abitativo, ai fini del valido
esercizio   della   prelazione,   gli   aventi   diritto  forniscono,
contestualmente  all'esercizio  della prelazione, prova dell'avvenuta
costituzione  di  un  deposito  cauzionale  pari al 10% del prezzo di
offerta in prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte
dell'avente   diritto,   la   stipula   del   relativo  contratto  di
compravendita  o  dell'atto  di  acquisto  dell'usufrutto, unitamente
all'integrale  pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i venti
giorni  successivi  alla comunicazione di esercizio della prelazione,
ovvero,  nel  caso  di  immobili  disponibili  ad uso non abitativo o
oggetto  di  un contratto ad uso non abitativo, entro i trenta giorni
successivi  alla comunicazione di esercizio della prelazione, pena la
decadenza dal diritto di acquisto.
    9.   In   caso   di  aggiudicazione  definitiva  di  un  immobile
disponibile, la stipula del contratto di compravendita o dell'atto di
acquisto   dell'usufrutto,  unitamente  all'integrale  pagamento  del
relativo   prezzo,   avvengono   entro   venti   giorni   dalla  data
dell'aggiudicazione  definitiva.  La mancata stipula del contratto di
compravendita  o  dell'atto  di  acquisto  dell'usufrutto  per  causa
imputabile  all'acquirente,  o  il  mancato  pagamento  integrale del
prezzo  di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e
dal  diritto  di  ottenere  la  restituzione  del deposito cauzionale
versato.
                                                           Allegato 5

Elenco   delle  dichiarazioni  da  rilasciarsi  e  degli  impegni  da
assumersi  da  parte  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,
              nell'interesse degli enti previdenziali.

    Nei  confronti della societa' di cartolarizzazione e dei soggetti
incaricati   del  collocamento  dei  titoli  da  emettersi  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 351:
      (a)  dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di
stipula  del  contratto  di  garanzia  ed  indennizzo  e  degli altri
documenti  relativi  all'operazione di cartolarizzazione dei quali il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze sia parte, e di assunzione
dei   relativi   obblighi,   (ii)  all'adempimento  di  tutto  quanto
necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti,
per  la  stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri
documenti  dell'operazione  dei  quali  il  Ministero dell'economia e
delle  finanze  sia  parte  e per l'assunzione dei relativi obblighi;
(iii)   alla   capacita',   potere   di   rappresentanza   e   debita
autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia
ed  indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,
(iv)  alla  natura  privatistica degli obblighi assunti dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze ai sensi del contratto di garanzia e
indennizzo   e  degli  altri  documenti  relativi  all'operazione  di
cartolarizzazione  dei quali sia parte, (v) alla inopponibilita' alla
societa'  di cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla
propria  natura  pubblicistica,  (vi)  alla  piena  conoscenza  degli
obblighi assunti dalla societa' di cartolarizzazione e dell'ordine di
priorita'  previsti  per i pagamenti da parte della societa' stessa o
suoi  incaricati  a  valere  sui  flussi  di  cassa rinvenienti dalla
gestione e dalla vendita dei beni immobili trasferiti;
      (b)  in relazione a ciascun ente previdenziale, dichiarazioni e
garanzie  in  merito (i) all'esistenza e allo status di ente pubblico
con  personalita'  giuridica  autonoma  dello  stesso,  (ii) alla non
sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione a carico dello
stesso,  (iii)  ai  poteri  dell'ente  previdenziale  di stipulare il
rispettivo contratto di gestione e di assumere e dare esecuzione agli
obblighi  dallo  stesso  derivanti,  (iv)  all'adempimento  da  parte
dell'ente previdenziale di tutto quanto necessario per la stipula del
contratto  di  gestione  e  l'assunzione  e l'esecuzione dei connessi
obblighi,  (v)  alla  capacita',  poteri  di  rappresentanza e debita
autorizzazione  della  persona  che  sottoscrive  per conto dell'ente
previdenziale  il  contratto  di  gestione,  (vi)  al  fatto  che  la
conclusione  e l'esecuzione del contratto di gestione non confliggono
con  norme  di  legge  od  altri  obblighi,  atti  o giudizi relativi
all'ente  previdenziale, (vii) alla natura di atto di diritto privato
della gestione degli immobili e alla non opponibilita' di immunita' o
privilegi,    (viii)    alla    veridicita'   e   correttezza   delle
rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2000
dell'ente   previdenziale   nonche'   al  fatto  che  detto  bilancio
consuntivo  del  2000  e  il  bilancio preventivo del 2001 sono stati
redatti  in  conformita'  ai  rilevanti principi contabili, (ix) alla
conformita' di tali bilanci con le norme applicabili e (x) al mancato
sopravvenire,  successivamente  a  tali bilanci, di fatti che possano
influire  negativamente  sulla  capacita'  dell'ente previdenziale di
adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di gestione;
      (c)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito (i) al fatto che il
prospetto  informativo,  anche  preliminare, predisposto in relazione
all'operazione  di  cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni
rilevanti  in  relazione  ai titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2
del  decreto-legge  n.  351,  e occorrenti al fine di consentire agli
investitori di valutare la condizione di ciascun ente previdenziale e
le  caratteristiche  degli  immobili  di  ciascun  ente previdenziale
trasferiti   alla   societa'   di   cartolarizzazione,  e  (ii)  alla
veridicita' e correttezza delle informazioni fornite per iscritto dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e dagli enti previdenziali
alla  societa'  di  cartolarizzazione  e  ai  soggetti incaricati del
collocamento  dei  titoli  da  emettersi  ai  sensi  dell'art.  2 del
decreto-legge n. 351;
    Nei confronti della societa' di cartolarizzazione:
      (d)  in  relazione  ai  beni  immobili  trasferiti  dagli  enti
previdenziali  ai  sensi  dell'art.  1 del primo decreto del Ministro
dell'economia,   dichiarazioni   e   garanzie   in  merito  (i)  alla
correttezza  e  veridicita' delle informazioni relative agli immobili
riportate  nei  decreti  dell'Agenzia del demanio e nel primo decreto
del  Ministro dell'economia, (ii) alla legittima titolarita' dei beni
immobili  in  capo  agli  enti previdenziali fino al trasferimento in
favore   della   societa'   di  cartolarizzazione  e  all'assenza  di
iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  sugli  immobili stessi,
(iii)   al   fatto   che  gli  immobili  sono  stati  inseriti  nelle
dichiarazioni  fiscali  degli enti previdenziali, (iv) all'assenza di
diritti  di  opzione  o  di  prelazione  di  terzi  in relazione agli
immobili,   ad  eccezione  dei  diritti  previsti  dalla  legge,  (v)
all'assenza,  nei  contratti  di locazione relativi agli immobili, di
clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di disdetta da parte
del  locatore,  (vi)  alle  percentuali,  rispetto al totale dei beni
immobili  trasferiti  alla societa' di cartolarizzazione ai sensi del
primo    decreto   del   Ministro   dell'economia,   degli   immobili
rispettivamente  offerti  in  opzione ai conduttori e in relazione ai
quali  i  conduttori  hanno  manifestato l'intenzione di acquistare e
degli  immobili,  diversi  da  quelli a carattere commerciale facenti
parte  del  piano  straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, pronti per essere venduti;
      (e)  impegno  ad  informare  la  societa'  di cartolarizzazione
dell'eventuale   non   correttezza   e   veridicita',  sotto  profili
rilevanti,  delle  dichiarazioni  e  garanzie  rilasciate o di propri
inadempimenti;
      (f)  in  relazione  alle  dichiarazioni e garanzie prestate dal
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del  secondo
paragrafo dell'art. 5 del presente decreto, impegno a trasferire alla
societa'  di  cartolarizzazione  nuovi  immobili, ovvero a pagare una
somma  di  denaro,  nella  misura  e secondo le modalita' fissate nel
contratto  di  garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui il soggetto
nominato  dalla  societa'  di  cartolarizzazione  per  effettuare una
valutazione  dei  beni immobili a carattere commerciale facenti parte
del  piano  straordinario  di  dismissione  di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79, trasferiti ai sensi del primo
decreto  del  Ministro  dell'economia,  e  degli  altri beni immobili
trasferiti  ai  sensi  del  primo decreto del Ministro dell'economia,
stimi  che il valore di una o di entrambe le categorie di immobili e'
inferiore  al  valore  dichiarato dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
      (g)  impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione,
nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia
e  indennizzo,  nell'ipotesi  in  cui  la  vendita di uno o piu' beni
immobili  sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave
inadempimento  di  un ente previdenziale all'obbligo di cooperare con
il  subappaltatore  incaricato  della gestione delle vendite, laddove
questi debba essere nominato;
      (h)  impegno  a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione
da  qualunque  danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal
Ministero  dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e
veritiere,  (ii)  l'inadempimento  di  obblighi assunti dal Ministero
dell'economia  e delle finanze, (iii) procedure promosse da terzi nei
confronti  della societa' di cartolarizzazione in relazione a fatti o
omissioni   degli   enti   previdenziali,  antecedenti  la  data  del
trasferimento  degli immobili in forza del primo decreto del Ministro
dell'economia,  che  non  siano  indennizzabili  da  parte degli enti
previdenziali  ai  sensi  dei  rispettivi contratti di gestione, (iv)
sentenze  emesse  a  carico  della  societa'  di cartolarizzazione in
relazione  a  fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti
la  data  del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto
del  Ministro  dell'economia,  che  non siano indennizzabili da parte
degli  enti  previdenziali  ai  sensi  dei  rispettivi  contratti  di
gestione,  (v)  procedure  promosse  da  terzi  nei  confronti  della
societa'  di  cartolarizzazione  in relazione a danni derivanti dalla
violazione  delle procedure per la vendita (e l'offerta in prelazione
ai  rispettivi  conduttori)  degli immobili commerciali facenti parte
del  piano  straordinario  di  dismissione  di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  trasferiti  alla societa' di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia,  laddove detti danni non siano indennizzabili da parte
del  soggetto  gestore  di  dette  vendite  ai  sensi  del rispettivo
contratto  stipulato  con  la  societa'  di cartolarizzazione, e (vi)
mancato  pagamento  da  parte  degli  enti previdenziali di imposte e
tasse   relative   ai  beni  immobili  trasferiti  alla  societa'  di
cartolarizzazione   in   forza   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia,  e  che  siano  maturate  antecedentemente la data del
trasferimento;
      (i)  impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione,
mediante  il  trasferimento  di  immobili  o il pagamento di somme di
denaro,  nella  misura,  secondo  le  modalita' e subordinatamente ai
limiti  minimi  fissati  nel  contratto  di garanzia e indennizzo, da
qualsiasi    danno   connesso   a   (i)   l'accertamento   giudiziale
dell'illegittimita'   o   dell'inefficacia  del  trasferimento,  alla
societa'  di  cartolarizzazione,  di  qualsiasi immobile ai sensi del
primo  decreto  del  Ministro  dell'economia,  (ii) l'evizione, anche
parziale,  di  qualsiasi  immobile,  (iii) l'impossibilita' legale di
vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso  alla  normativa  vigente  e  (iv)  l'impossibilita' legale di
vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso alla normativa ambientale;
      (j)   impegno  a  tenere  indenni  i  soggetti  incaricati  del
collocamento  dei  titoli  da  emettersi  ai  sensi  dell'art.  2 del
decreto-legge n. 351 da qualunque danno connesso alla non correttezza
o  non  veridicita',  sotto  profili  rilevanti,  delle  informazioni
riportate  nel  prospetto  informativo,  anche  preliminare, relativo
all'operazione di cartolarizzazione.
                                                           Allegato 6

Caratteristiche  dei  titoli  da emettersi da parte della societa' di
                          cartolarizzazione

SERIE 1
    Importo: fino a nominali euro 1.000.000.000.
    Cedole   e   date   di  pagamento:  trimestrali  (mesi  di marzo,
giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 mar-zo
2002.
    Taglio minimo: euro 1.000.
    Tasso  d'interesse:  Euribor  3 mesi, maggiorato di un margine di
0,17% p.a.
    Natura   dei   titoli:   al   portatore,   a   ricorso   limitato
(l'obbligazione  di  pagamento  sorge  a  carico  della  societa'  di
cartolarizzazione  solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga
delle  somme  necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo
l'ordine  di  priorita'  dei  pagamenti  riportato nell'allegato 8 al
presente decreto.
    Rimborso:  per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di
pagamento  che  cade  nel  mese  di dicembre  2002, e ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8
al presente decreto.
    Scadenza  stimata:  alla  data  di  pagamento  che  cade nel mese
di dicembre 2002.
    Scadenza  legale:  alla  data  di  pagamento  che  cade  nel mese
di dicembre  2005,  fermo  restando  che  qualora  i titoli non siano
integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati
entro  la  data  di  pagamento  che  cade  nel mese di dicembre 2015,
decorso  il  quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno
perenti.
    Rating  atteso:  AAA  da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da
Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
    Quotazione:  e'  prevista  la  quotazione dei titoli presso uno o
piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
    Rimborso  facoltativo:  la  societa'  di  cartolarizzazione ha la
facolta'  di  rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non
in  parte)  ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di
una  modifica  dell'attuale  regime  fiscale  relativo  al patrimonio
separato  o  ai  contratti  di  copertura  finanziaria,  (ii)  di una
modifica  dell'attuale  regime fiscale relativo ai titoli emessi (con
esclusione  delle  eventuali  modifiche  connesse  alla  proposta  di
direttiva  europea  in  materia  tassazione del risparmio), ovvero ai
flussi  di  pagamenti  dovuti  dalla societa' di cartolarizzazione in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione
di   ritenute   sui   flussi  monetari  ricevuti  dalla  societa'  di
cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.
    Possibilita' di nuove emissioni: la societa' di cartolarizzazione
potra'   riaprire   l'operazione   di   cartolarizzazione,   mediante
l'emissione  di  nuovi  titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti,
per anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento
del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i
quali  costituiranno  patrimonio separato unitamente ai beni immobili
trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in
esecuzione  del  contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che
cio'  non  determini  una diminuzione del rating attribuito ai titoli
emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili
trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.
    Scadenza  anticipata:  qualora  si  verifichino  inadempimenti da
parte  della  societa'  di  cartolarizzazione,  ovvero  la stessa sia
assoggettata  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione,  ovvero
l'esecuzione   degli  obblighi  dalla  stessa  assunti  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione   divenga   illegittima,   il
Rappresentante   dei  portatori  dei  titoli  avra'  la  facolta',  o
l'obbligo, se cosi' richiesto da determinate percentuali di portatori
dei   titoli  di  entrambe  le  serie  ovvero  da  una  deliberazione
straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare
la  societa'  emittente  decaduta dal beneficio del termine; nel qual
caso  tutti  i  titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata
senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.
    Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli:  Sanpaolo Fiduciaria
S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.
    I  portatori  dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli ometta di tutelare i loro
interessi.  I  titoli  conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori  dei  titoli,  nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione  del  Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
    Legge regolatrice: legge italiana.
    Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE 2
    Importo: fino a nominali euro 1.300.000.000.
    Cedole:     trimestrali     (mesi     di marzo, giugno, settembre
e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002.
    Taglio minimo: euro 1.000.
    Tasso  d'interesse:  Euribor  3 mesi, maggiorato di un margine di
0,22% p.a.
    Natura   dei   titoli:   al   portatore,   a   ricorso   limitato
(l'obbligazione  di  pagamento  sorge  a  carico  della  societa'  di
cartolarizzazione  solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga
delle  somme  necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo
l'ordine  di  priorita'  dei  pagamenti  riportato nell'allegato 8 al
presente decreto.
    Rimborso:  per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di
pagamento  che  cade  nel mese di dicembre 2003 (ovvero dicembre 2002
nei  casi  indicati  nel  regolamento  dei titoli), e ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti riportato nell'allegato 8
al presente decreto.
    Scadenza  stimata:  alla  data  di  pagamento  che  cade nel mese
di dicembre 2003.
    Scadenza  legale:  alla  data  di  pagamento  che  cade  nel mese
di dicembre  2005,  fermo  restando  che  qualora  i titoli non siano
integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati
entro  la  data  di  pagamento  che  cade  nel mese di dicembre 2015,
decorso  il  quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno
perenti.
    Rating  atteso:  AAA  da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da
Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
    Quotazione:  e'  prevista  la  quotazione dei titoli presso uno o
piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
    Rimborso  facoltativo:  la  societa'  di  cartolarizzazione ha la
facolta'  di  rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non
in  parte)  ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di
una  modifica  dell'attuale  regime  fiscale  relativo  al patrimonio
separato  o  ai  contratti  di  copertura  finanziaria,  (ii)  di una
modifica  dell'attuale  regime fiscale relativo ai titoli emessi (con
esclusione  delle  eventuali  modifiche  connesse  alla  proposta  di
direttiva  europea in materia di tassazione del risparmio), ovvero ai
flussi  di  pagamenti  dovuti  dalla societa' di cartolarizzazione in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione
di   ritenute   sui   flussi  monetari  ricevuti  dalla  societa'  di
cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.
    Possibilita' di nuove emissioni: la societa' di cartolarizzazione
potra'  riaprire l'operazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o
l'assunzione  di  nuovi  finanziamenti,  per anticipare in tutto o in
parte,  in  una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito e per
finanziare  l'acquisto  di  nuovi  immobili,  i  quali  costituiranno
patrimonio  separato  unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi
del  primo  decreto  del  Ministro  dell'economia e in esecuzione del
contratto  di  garanzia  e  indennizzo,  a  condizione  che  cio' non
determini  una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per
finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti
ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.
    Scadenza  anticipata:  qualora  si  verifichino  inadempimenti da
parte  della  societa'  di  cartolarizzazione,  ovvero  la stessa sia
assoggettata  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione,  ovvero
l'esecuzione   degli  obblighi  dalla  stessa  assunti  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione   divenga   illegittima,   il
Rappresentante   dei  portatori  dei  titoli  avra'  la  facolta',  o
l'obbligo, se cosi' richiesto da determinate percentuali di portatori
dei   titoli  di  entrambe  le  serie  ovvero  da  una  deliberazione
straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare
la  societa'  emittente  decaduta dal beneficio del termine; nel qual
caso  tutti  i  titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata
senza alcuna priorita' di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.
    Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli:  Sanpaolo Fiduciaria
S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.
    I  portatori  dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli ometta di tutelare i loro
interessi.  I  titoli  conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori  dei  titoli,  nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione  del  Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
    Legge regolatrice: legge italiana.
    Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
                                                           Allegato 7

Modifiche  relative  all'allegato  4  al  primo  decreto del Ministro
                            dell'economia

    L'allegato   4  al  primo  decreto  del  Ministro  dell'economia,
contenente  l'elenco  descrittivo degli impegni da assumersi da parte
di  ciascuno  degli  enti  previdenziali nell'ambito del contratto di
gestione  degli  immobili  con  la  societa' di cartolarizzazione, e'
modificato come segue:
      1.  al  punto  (b)  (ii),  le parole "il valore economico" sono
sostituite dalle parole "lo stato di conservazione";
      2.  al punto (b) (v), le parole "rilasciata a suo nome ai sensi
dell'art.  4  del  presente decreto" sono sostituite dalle parole "da
rilasciarsi  a suo nome ai sensi di un successivo decreto da emanarsi
da  parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
      3.  il  contenuto  del  punto  (b)  (xiv)  e'  sostituito dalle
seguenti  parole "astenersi dal rinnovare i contratti di locazione ad
uso  non abitativo, relativi agli immobili commerciali che sono stati
inclusi  nel piano straordinario di dismissione di cui all'articolo 7
del decreto legislativo del 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi
del  presente  decreto,  salvo che i canoni annui del contratto siano
superiori al 6% del prezzo base d'asta del relativo immobile";
      4. i punti (t) e (u) sono eliminati.
                                                           Allegato 8

Commissione  da  corrispondersi  agli enti previdenziali in relazione
alla   vendita   dei   beni  immobili  trasferiti  alla  societa'  di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia,  diversi  da  quelli  a  carattere commerciale facenti
parte  del  piano  straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del
                 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

    Rapporto  tra  ricavi  di vendita periodici Commissione [espressa
come  percentuale  effettivamente  incassati  (al netto dei ricavi di
vendita incassati) dell'IVA] e ricavi di vendita periodici previsti.

    Inferiore al 70%....                       |                   0%
    Tra il 70% e il 90%....                    |                   1%
    Tra il 90% ed il 100%....                  |                   2%
    Tra il 100% ed il 110%....                 |                 2,3%
    Oltre il 110%....                          |                 2,5%
                                                           Allegato 9

                  Ordine di priorita' dei pagamenti

    1)  Ai  sensi  del Contratto per la gestione dei pagamenti ("Cash
Management  Agreement"),  il  Gestore  dei pagamenti ("Cash Manager")
fara'  in  modo che, a ciascuna data di pagamento degli interessi (la
"Data  di  pagamento")  antecedente  la  notifica  di  un  avviso  di
decadenza dal beneficio del termine ("Trigger Event") in relazione ai
titoli  (i  "Titoli")  emessi  per  finanziare il trasferimento degli
immobili  (gli  Immobili")  alla  societa'  di  cartolarizzazione (di
seguito   definita   l'"Emittente"),   i   seguenti  pagamenti  siano
effettuati  dall'Emittente  secondo  l'ordine di priorita' di seguito
specificato  (in ogni caso, solo nei limiti dei fondi disponibili per
effettuare  pagamenti  sui  Titoli  da  parte dell'Emittente ("Issuer
Available  Funds")  -  come calcolati alla data di determinazione (la
"Data  di  determinazione")  antecedente tale Data di pagamento - e a
condizione  e  nei  limiti  in  cui  i  pagamenti  aventi un grado di
priorita' piu' elevato siano stati effettuati per intero):
      (i)  Primo  (senza  un  ordine  di  priorita'  tra  di  loro, e
proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento (1) di qualunque
commissione,   costo,   spesa  e  imposta  necessari  per  preservare
l'esistenza  dell'Emittente  o  per  mantenerne  lo  stato ovvero per
rispettare  la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli
ovvero  necessari  in  relazione alla valutazione degli Immobili e ai
servizi  prestati  dai  notai  ai  sensi  di  legge, (2) di qualunque
ulteriore  commissione,  costo  e  spesa  relativi  alla  quotazione,
all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per
provvedere  a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei
titoli  (i  "Portatori  dei titoli") o alle altre parti dei contratti
relativi    all'operazione   di   cartolarizzazione   (i   "Documenti
dell'Operazione") ai sensi di qualunque Documento dell'Operazione;
      (ii)  Secondo  (senza  un  ordine  di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente  agli  importi  dovuti),  il pagamento di qualsiasi
somma  dovuta  al  Rappresentante  dei  Portatori  dei  Titoli,  alla
Societa'   per   i  servizi  amministrativi  dell'Emittente  ("Issuer
Corporate  Servicer"),  al  Gestore dei pagamenti, all'Amministratore
dell'Operazione   ("Programme   Administrator"),  alla  Banca  Agente
("Agent  Bank"),  al  Mandatario  finanziario  principale ("Principal
Paying   Agent")   ed   al   Mandatario   finanziario  lussemburghese
("Luxembourg  Paying  Agent"),  al  Mandatario  finanziario  italiano
("Italian  Paying  Agent"),  alla  Banca  del  conto  di  riscossione
("Collection  Account  Holder"), alla Banca dei conti dell'operazione
("Transaction  Accounts  Bank") e al perito da nominarsi ai sensi del
Contratto di garanzia e indennizzo;
    (iii)  Terzo  (senza  un  ordine  di  priorita'  tra  di loro, ma
proporzionalmente  agli  importi  dovuti),  il pagamento di qualsiasi
somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori
degli  immobili  (gli  "Enti  Gestori")  ai  sensi  dei  contratti di
gestione  degli  immobili e al gestore delle vendite degli immobili a
carattere  commerciale  facenti  parte  del  piano  straordinario  di
dismissione  di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi
rimborso  dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione
degli immobili;
      (iv)  Quarto,  il pagamento delle somme dovute alle Controparti
di  copertura  ("Hedging  Counterparties")  ai sensi degli Accordi di
copertura  finanziaria ("Hedging Agreements") (ma non le somme dovute
in caso di risoluzione degli Accordi di copertura finanziaria);
      (v)  Quinto,  il  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo di
interessi sui Titoli;
      (vi)  Sesto,  la  ricostituzione  della  Riserva  di liquidita'
("Liquidity  Reserve"),  nei  limiti  di quanto necessario ("Required
Liquidity   Amount"),  ed  il  pagamento  del  saldo  necessario  per
ricostituire l'Importo per le spese ("Expense Amount");
    (vii)  Settimo  (senza  un  ordine  di  priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente all'importo dovuto), il pagamento di:
        (A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in
caso  di  risoluzione  del relativo accordo di copertura finanziaria,
eccetto  nel  caso  in  cui  la  risoluzione  sia  imputabile  ad  un
inadempimento della controparte di copertura,
e
        (B)  qualsiasi  somma  dovuta  per  il rimborso, alla data di
pagamento  in  questione, del capitale dei titoli secondo il seguente
ordine:  (i)  i  titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli
stessi,  (ii)  e  successivamente,  i  titoli  della  Serie 2 fino al
completo  rimborso  degli  stessi,  fermo  restando  che,  ove si sia
verificata  una  decadenza  dal  beneficio  del  termine  connessa  a
risultati  insufficienti  nelle  vendite degli immobili rispetto alle
previsioni  di  vendita  ("Non-Performance Trigger"), qualunque somma
dovuta  a  titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e
della  Serie  2  sara'  pagata  senza  un  ordine  di  priorita',  in
proporzione all'ammontare dovuto;
    (viii)  Ottavo,  il  pagamento  di  qualsiasi  somma  dovuta alla
controparte  di  copertura ai sensi del relativo accordo di copertura
finanziaria  in  caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso
in  cui  tale  risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della
controparte di copertura;
      (ix)  Nono,  una  volta  che i titoli siano stati completamente
rimborsati,  il  pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze
del  Prezzo  di  trasferimento  iniziale  differito (per la parte non
ancora  corrisposta) ("Deferred Inizial Transfer Price") ed il prezzo
di trasferimento differito ("Deferred Transfer Price").
    2)  A  seguito  della  comunicazione  di  un evento decadenza dal
beneficio  del  termine  ("Trigger Event"), l'ordine di priorita' dei
pagamenti  descritto  non  cambiera', se non per il fatto che nessuna
ulteriore somma sara' versata a credito della riserva di liquidita' e
che qualunque pagamento per il rimborso del capitale, degli interessi
e  delle  altre  somme dovute in relazione a ciascuna serie di titoli
sara'  effettuato  senza  un ordine di priorita' tra le stesse, ma in
proporzione  all'ammontare dovuto in relazione a ciascuna serie, come
segue:
      (i)  Primo  (senza  un  ordine  di  priorita'  tra  di  loro, e
proporzionalmente  agli importi dovuti) il pagamento (1) di qualunque
commissione,   costo,   spesa  e  imposta  necessari  per  preservare
l'esistenza  dell'Emittente  o  per  mantenerne  lo  stato ovvero per
rispettare  la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli
ovvero  necessari  in  relazione alla valutazione degli immobili e ai
servizi  prestati  dai  notai  ai  sensi  di  legge, (2) di qualunque
ulteriore  commissione,  costo  e  spesa  relativi  alla  quotazione,
all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per
provvedere  a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei
titoli  o  alle altre parti dei documenti dell'operazione ai sensi di
qualunque documento dell'operazione;
      (ii)  Secondo  (senza  un  ordine  di priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente  agli  importi  dovuti)  il  pagamento di qualsiasi
somma  dovuta  al  rappresentante  dei  portatori  dei  titoli,  alla
societa'  per i servizi amministrativi dell'emittente, al gestore dei
pagamenti,  all'amministratore dell'operazione, alla banca agente, al
mandatario   finanziario  principale  ed  al  mandatario  finanziario
lussemburghese,  al  mandatario  finanziario italiano, alla Banca del
conto  di  riscossione,  alla  Banca  dei  conti dell'operazione e al
perito da nominarsi ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo;
      (iii)  Terzo  (senza  un  ordine  di  priorita' tra di loro, ma
proporzionalmente  agli  importi  dovuti)  il  pagamento di qualsiasi
somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori
ai  sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle
vendite  degli  immobili  a  carattere  commerciale facenti parte del
piano   straordinario   di   dismissione   di   cui  all'art.  7  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di
gestione  delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori
ai sensi dei contratti di gestione degli immobili;
      (iv)  Quarto,  il pagamento delle somme dovute alle controparti
di  copertura ai sensi degli accordi di copertura finanziaria (ma non
le  somme  dovute  in  caso di risoluzione degli accordi di copertura
finanziaria);
      (v)  Quinto,  il  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo di
interessi sui titoli;
      (vi)  Sesto  (senza  un  ordine  di  priorita'  tra di loro, ma
proporzionalmente all'importo dovuto) il pagamento di:
        (A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in
caso  di  risoluzione  del relativo accordo di copertura finanziaria,
eccetto  nel  caso  in  cui  la  risoluzione  sia  imputabile  ad  un
inadempimento della controparte di copertura,
e
        (B)  qualsiasi  somma  dovuta  per  il rimborso, alla data di
pagamento  in  questione, del capitale dei titoli secondo il seguente
ordine:  (i)  i  titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli
stessi,  (ii)  e  successivamente  i  titoli  della  Serie  2 fino al
completo  rimborso  degli  stessi,  fermo  restando  che,  ove si sia
verificata  una  decadenza  dal  beneficio  del  termine  connessa  a
risultati  insufficienti  nelle  vendite degli immobili rispetto alle
previsioni  di  vendita  ("Non-Performance Trigger"), qualunque somma
dovuta  a  titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e
della  Serie  2  sara'  pagata  senza  un  ordine  di  priorita',  in
proporzione all'ammontare dovuto;
    (vii)  Settimo,  il  pagamento  di  qualsiasi  somma  dovuta alla
controparte  di  copertura ai sensi del relativo accordo di copertura
finanziaria  in  caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso
in  cui  tale  risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della
controparte di copertura;
    (viii)  Ottavo,  una volta che i titoli siano stati completamente
rimborsati,  il  pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze
il  prezzo  di  trasferimento  iniziale  differito  (per la parte non
ancora corrisposta) ed il prezzo di trasferimento differito.