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MINISTERO DELLE ATTIVITA'  PRODUTTIVE


DECRETO 22 Dicembre 2003
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorità   garante  delle  concorrenza  e  del  mercato,  siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto,  altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta  in  volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorità garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 133223  del  18 dicembre  2003  che, in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad  iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61;
  Ritenuto  di  poter  favorire  l'accesso  al  credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un
fondo  di  garanzia  la  cui  gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione;
  Sentite  le  Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il  loro  parere  nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella
seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle  sanzioni  amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza  e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»,  la cui consistenza in termini di competenza per l'anno
finanziario  2003  é  pari  a  Euro  16.629.951,61, sono destinate a iniziative  dirette  a  sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto  di  beni  durevoli  da  parte dei nuclei familiari con un reddito   complessivo   (ISEE),  determinato  ai  sensi  del  decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
  2.  Il  Fondo  interviene  accordando  una garanzia pari al 50% del finanziamento  concesso  ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da
Banche  iscritte  all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n. 385, ovvero da società finanziarie da queste
controllate  ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale
accettazione  delle  modalità  di  gestione  del  Fondo  di  cui  al successivo  art.  2,  comma 2.  In ogni caso il valore della garanzia
concessa  non  può superare l'importo di Euro 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.
  3.  I  limiti  del  reddito  complessivo (ISEE) e l'importo massimo della  garanzia  concedibile  di  cui  ai precedenti commi 1 e 2 sono
verificati  almeno  una  volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto  del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori.      
      
                               Art. 2.
  1.   Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono  assegnate all'Istituto  per  la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno
specifico  Fondo  di garanzia, con propria contabilità separata, per il  sostegno  dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1,
comma  1.  L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel
rispetto  della  vigente  normativa in materia di appalto di servizi.
Inoltre  l'IPI  é  autorizzato  a  utilizzare,  nel  limite  di Euro 500.000,00,  lo  stanziamento  di  cui  al comma 1 dell'art. 1 per la
realizzazione  del  sistema  informativo  per  la  gestione del fondo nonché per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle
attività  di  controllo  e  monitoraggio  della  gestione  e  per la selezione  del  soggetto  terzo. Ai fini dell'attuazione del presente
comma  l'IPI  é  autorizzato  ad  apportare  le  eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.
  2.  Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  approvate,  su  proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo  che  dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in
materia  di  semplificazione  del procedimento e della documentazione amministrativa:  il  criterio cronologico di esame delle richieste di
ammissione  alla  garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti  che  siano  stati  condannati con sentenza definitiva per i
reati  di  associazione  di  tipo  mafioso,  riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonché misure
idonee  a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.
  3.  Con  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero delle attività produttive   e   l'IPI   sono   disciplinati  i  reciproci  rapporti,
l'attività   di   controllo   e   monitoraggio  e  le  modalità  di trasferimento  delle  risorse  di  cui  all'art.  1.  La  convenzione
provvede,  altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese  relative  alle attività di cui al precedente comma 1, nonché
di  quelle  relative  allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio  della  gestione  del Fondo; gli oneri riferiti a queste
ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.
  4.  Il  Ministro  delle  attività produttive trasmette annualmente alle  competenti  commissioni  parlamentari del Senato e della Camera
dei  deputati,  in  base  all'attività  di  controllo e monitoraggio svolta   dall'IPI,  una  relazione  sull'operatività  del  Fondo  di
garanzia  in  base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.

        
      
                               Art. 3.
  1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 16.629.951,61 sarà  utilizzato  lo  stanziamento  esistente  sul  capitolo n. 1650
«Fondo    derivante    dalle    sanzioni    amministrative   irrogate dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori».
  Il  presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.
    Roma, 22 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 24