MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO
22 Dicembre 2003
Iniziative
a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di
garanzia per il credito al consumo.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61; Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione; Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;
Decreta:
Art. 1.
1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno
finanziario 2003 é pari a Euro 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da
Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società finanziarie da queste
controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale
accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia
concessa non può superare l'importo di Euro 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.
3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono
verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori.
Art. 2.
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno
specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1,
comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel
rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi.
Inoltre l'IPI é autorizzato a utilizzare, nel limite di Euro 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la
realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonché per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle
attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente
comma l'IPI é autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.
2. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in
materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di
ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i
reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonché misure
idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.
3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti,
l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione
provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonché
di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste
ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.
4. Il Ministro delle attività produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera
dei deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di
garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.
Art. 3. 1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 16.629.951,61 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori». Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.
Roma, 22 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 24