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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 Giugno 2004
Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito  al  consumo,  di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003.
        

            CAPO I
DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
      

                       IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Visti,  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  148  della  legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  il  quale  ha  previsto  che le entrate derivanti   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a  vantaggio dei consumatori ed il comma 2 il quale stabilisce che le entrate  in  questione  siano  riassegnate  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle attività produttive per essere  destinate  alle iniziative in questione, individuate di volta in  volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorità garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 133223  del  18 dicembre  2003  che, in attuazione di quanto disposto dall'art.  148,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad  iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61;
  Visto  il  proprio decreto del 22 dicembre 2003 con cui, sentite le Commissioni   parlamentari   competenti,   detto   importo   di  Euro 16.629.951,61 é stato destinato al miglioramento delle condizioni di accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione é stata  attribuita  all'Istituto  per la Promozione Industriale (IPI), ente strumentale di questa amministrazione;
  Visto il decreto del 22 dicembre 2003 con cui il Direttore generale per  l'armonizzazione  del  mercato  e  la  tutela dei consumatori ha
impegnato a favore dell'IPI il suddetto importo di Euro 16.629.951,61 sul  capitolo  1650  «Fondo  derivante  dalle sanzioni amministrative irrogate  dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del proprio decreto in data 22 dicembre che  prevede  che con successivo decreto del Ministro delle attività produttive,  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  siano  approvate,  su  proposta  dell'IPI, le modalità di gestione  del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali  in  materia  di  semplificazione  del  procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste  di  ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia  dei  soggetti  che  siano  stati  condannati  con  sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego  di  danaro,  beni  o altra utilità di provenienza illecita; nonché  misure  idonee  a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo;
  Vista la proposta formulata dall'IPI;


                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
    a) «Ministero» il Ministero delle attività produttive;
    b) «IPI», l'Istituto per la Promozione Industriale;
    c) «Fondo»,  il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito  al  consumo  dei  soggetti  beneficiari, così come previsto
dall'art.  2,  comma  1  del  decreto  del  Ministro  delle attività produttive  del  22 dicembre  2003  ed istituito dall'IPI con propria
contabilità separata;
    d) «nucleo familiare», il nucleo familiare, composto dal soggetto beneficiario,   dai   soggetti  con  i  quali  convive  e  da  quelli
considerati a suo carico ai fini IRPEF, così come definito dall'art. 2,  comma  2  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    e) «ISEE»,  l'Indicatore  della Situazione Economica Equivalente, così  come  determinato  ai  sensi  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
    f) «soggetti  beneficiari»,  i cittadini appartenenti a un nucleo familiare  con  un  reddito  complessivo  ISEE  non superiore ad Euro
15.000,00  che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per  i  reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego
di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
    g)  «soggetti  richiedenti», le banche e società finanziarie che hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e
hanno   ricevuto  dall'IPI  le  istruzioni  necessarie  ai  fini  del collegamento  telematico  con  il  gestore,  secondo  quanto previsto
all'art. 2;
    h) «credito  al  consumo»,  la  concessione da parte dei soggetti richiedenti  di  credito  sotto  forma  di dilazione di pagamento, di
finanziamento  o  di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di  una  persona  fisica  che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale  o  professionale eventualmente svolta (consumatore), così  come  definito  dall'art. 121, comma 1 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
    i) «erogazione»,  in  caso  di  credito  al consumo richiesto dal soggetto   beneficiario   direttamente   ai   soggetti   richiedenti,
l'accredito    dell'importo   nelle   disponibilità   del   soggetto beneficiario  stesso;  in  caso  di  credito al consumo richiesto dal
soggetto  beneficiario  al  soggetto  richiedente  tramite  l'impresa venditrice,  la  consegna  del  bene  di consumo durevole al soggetto
beneficiario stesso da parte dell'impresa venditrice;
    j) «TAEG»  (tasso  annuo  effettivo globale), il costo totale del credito  a  carico del consumatore espresso in percentuale annua, con
due  cifre  decimali,  del  credito  concesso,  così  come  definito dall'art.  122  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il
TAEG  comprende  gli  interessi  e  tutti  gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;
    k) «gestore»,  la  banca  individuata  nel rispetto della vigente normativa  in  materia  di  appalti  pubblici  di servizi, incaricata
dall'IPI  di  provvedere,  sulla  base  di apposita convenzione, alla gestione  amministrativa e tecnica del Fondo, alla liquidazione delle
perdite,  alle  procedure di recupero dei crediti per conto dell'IPI, all'attività  di  rendicontazione  dell'operatività e alla gestione
finanziaria  della  liquidità  del  Fondo;  il gestore non può, per tutta la durata della convenzione, presentare richieste di ammissione
alla garanzia del Fondo.    
         
CAPO I DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
Art. 2. Soggetti richiedenti 1. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le società finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione di cui al presente provvedimento e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore.
                               Art. 3.
      Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare alla richiesta di credito al consumo presentata
                      ai soggetti richiedenti.
  1.  I  soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo  alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti,
anche  tramite  l'impresa  venditrice  dei  beni  di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:
    a) apposita  dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato 1, attestante l'assenza di
condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma 1, lettera f);
    b) valida  attestazione,  rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai  comuni,  dai  centri  autorizzati  di assistenza fiscale o dalle
amministrazioni  pubbliche  alle quali é presentata la dichiarazione sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini  della  determinazione dell'ISEE,
riportante  il  contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
    c) dichiarazione  di  impegno,  redatta  secondo lo schema di cui all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente
il  credito  al  consumo  per l'acquisto di beni di consumo durevoli; tale  dichiarazione  non  é dovuta nel caso di operazioni effettuate
dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.
      
                               Art. 4.
                       Operazioni ammissibili
  1.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  le operazioni di credito al consumo che presentano i seguenti requisiti:
    a) sono richieste dai soggetti richiedenti;
    b) sono  concesse  a  fronte  dell'acquisto  di  beni  di consumo durevoli;
    c) sono  regolate  ad  un  TAEG non superiore al «TAEG credito al consumo»,  rilevato  dalla  Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino
Statistico,  Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari,  Tav.  19,  Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro
alle     famiglie:     nuove     operazioni;     pagina     internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione),   relativo   al  mese
precedente a quello di erogazione del credito al consumo;
    d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle rate non può essere inferiore a 12 né superiore a 48;
    e) sono  erogate,  a  pena  di  inefficacia della garanzia, entro quindici  giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8,
comma 3.
  2. Non sono ammissibili le richieste relative a: 
    a) crediti  al  consumo  concessi precedentemente alla ammissione alla garanzia del Fondo;
    b) soggetti  beneficiari  appartenenti  a  nuclei  familiari  che abbiano  in  essere un'operazione di credito al consumo garantita dal
Fondo a favore di un loro componente;
    c)  soggetti  beneficiari  appartenenti  a nuclei familiari per i quali   risulti   che   ad  un  loro  componente  sia  stata  inviata
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.
                               Art. 5.
              Natura e misura della garanzia del Fondo
  1.  La  garanzia  del Fondo é diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed é concessa:
    a) per   un  importo  massimo  garantito  non  superiore  al  50% dell'operazione   di   credito   al   consumo  erogata  dai  soggetti
richiedenti e comunque non superiore a 1.500,00 euro;
    b) nei  limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera precedente,  in  misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione -
per  capitale  e  interessi  contrattuali  e  di  mora - dei soggetti richiedenti  nei  confronti  dei  soggetti  beneficiari  calcolato al
novantesimo   giorno   successivo  alla  data  della  intimazione  di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.
CAPO II AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO
                               Art. 6.
                        Modalità telematiche
  1.  L'ammissione  delle  operazioni  di  credito  al  consumo  alla garanzia del Fondo, avviene con modalità esclusivamente telematiche,
stabilite  dall'IPI  e  comunicate  ai  soggetti  richiedenti secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3.
  2.  Analogamente,  fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III «Attivazione  della  garanzia  del  Fondo»,  ogni comunicazione tra i
soggetti  richiedenti  e  il  gestore  avviene  esclusivamente con le medesime modalità telematiche.
                               Art. 7.
Richieste  di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata
  1. I soggetti richiedenti:
    a) trasmettono   al  gestore  le  richieste  di  ammissione  alla garanzia  del  Fondo,  previa  verifica  della  completezza  e  della
rispondenza  formale  al presente regolamento della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari;
    b)  comunicano  al  gestore entro sette giorni lavorativi dal suo verificarsi,  a  pena di sospensione della facoltà ad operare con il
Fondo,  la  mancata  erogazione  ovvero  l'estinzione  anticipata del credito al consumo.
                               Art. 8.
                 Ammissione delle richieste al Fondo
  1.  Il  gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni richiesta di ammissione:
    a) la completezza dei dati trasmessi;
    b) il  rispetto  dell'importo  massimo  garantibile  per soggetto beneficiario;
    c) che   non   siano  in  essere  garanzie  concesse  a  soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
    d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di
cui all'art. 11, comma 1;
    e) la sussistenza di disponibilità impegnabili sul Fondo. 
  2.  Il  gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle risorse  disponibili  del  Fondo,  una  quota  del credito al consumo
garantito;  l'ammontare  di tale quota é periodicamente determinato, in  relazione  all'incidenza  delle  insolvenze  e  delle perdite sui
crediti  ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore Generale dell'IPI.
  3.  Il  gestore  comunica,  in tempo reale, ai soggetti richiedenti l'ammissione  dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi
che  ne  hanno  determinato  la non ammissione, indicando altresì il numero  di  posizione  progressivo  assegnato  all'operazione secondo
l'anno,  il  mese,  il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore della richiesta.
  4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.
                               Art. 9.
  Disponibilità di risorse del Fondo e elenco soggetti richiedenti
  1.  La  garanzia del Fondo é concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili.
  2.  L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del sito intemet www.ipi.it:
    a) la  situazione  delle  disponibilità  del Fondo, evidenziando specificamente,  se  imminente,  la  data  prevista  di  chiusura dei
termini per esaurimento delle risorse;
    b) l'elenco  aggiornato  dei  soggetti  richiedenti  ai  quali  i soggetti  beneficiari  possono  rivolgersi per accedere alla garanzia
del Fondo.
  3.  In  caso  di  esaurimento  delle disponibilità impegnabili del Fondo l'IPI ne dà immediata comunicazione al Ministero, che provvede
a  pubblicare  il  relativo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse
finanziarie  a  seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI comunica  al Ministero la data dalla quale é possibile presentare le
relative  richieste.  Il  Ministero provvede a pubblicare il relativo avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana almeno
venti giorni prima del termine iniziale.
                              Art. 10.
                        Controlli e verifiche
  1.  Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in base  alla  convenzione  prevista  dall'art.  2, comma 3, del decreto
ministeriale   22 dicembre   2003,   i  soggetti  richiedenti  devono conservare  per  cinque  anni  dalla  data della comunicazione di cui
all'art. 8, comma 3:
    a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
    b) la  documentazione relativa al credito al consumo concesso, in particolare:
      i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione e  di  erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di
interesse praticato e del tasso di mora;
      ii) piano di ammortamento con le relative scadenze.
  2.  La  garanzia  del  Fondo  non é dovuta nel caso in cui vengano accertate,  in  sede  di  verifica  e  controllo, irregolarità nella
documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi avrebbero  potuto  rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7,
comma 1, lettera a).
CAPO III ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO
                              Art. 11.
Avvio   delle  procedure  di  recupero  nei  confronti  del  soggetto beneficiario
  1.  In  caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti    devono    inviargli    l'intimazione   del   pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi  contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro centottanta giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi  per  tale  la  data  della  prima  rata  rimasta, anche
parzialmente, insoluta.
  2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.
                              Art. 12.
                        Attivazione del Fondo
  1.  Trascorsi  novanta giorni dalla data di invio della intimazione di  cui  all'art. 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento
degli  importi  dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
  2.  La  richiesta  di  attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  invio  della intimazione di cui all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine é causa di
inefficacia della garanzia del Fondo.
  3. Alla richiesta devono essere allegati:
    a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:
      i) la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma1;
      ii) la  data  di  avvio delle procedure di recupero del credito con  indicazioni  sugli  atti  intrapresi  e  sulle  eventuali  somme
recuperate;
      iii) l'ammontare   dell'esposizione,  rilevato  al  novantesimo giorno  successivo  alla  data  della intimazione di pagamento di cui
all'art.  11,  comma  1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
      iv) copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
    b)  copia  del  contratto  di finanziamento contenente le date di concessione  e  di  erogazione del credito al consumo e l'indicazione
del  tasso  di  interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;
    c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.
  4.  La  garanzia del Fondo é inefficace in caso non sia verificata la  rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con
i  dati  forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di ammissione  al  Fondo  e in caso non siano stati rispettati i termini
previsti all'art. 12, commi 1 e 2.
  5.   Entro   novanta   giomi   dal   ricevimento   della   completa documentazione  di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto
dell'ordine  cronologico  di invio delle richieste e subordinatamente all'esistenza  di  disponibilità  del  Fondo,  liquida  ai  soggetti
richiedenti,   nel  limite  dell'importo  massimo  garantito  di  cui all'art.   5,   comma   1,   lettera  a),  un  importo  pari  al  50%
dell'ammontare  dell'esposizione  rilevato come previsto all'art. 12, comma 3, lettera a), sub. iii).
  6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di attivazione   del   Fondo  richiedesse  ai  soggetti  richiedenti  il
completamento   della   documentazione   prevista,  ivi  compresa  la rettifica  o  integrazione  di  dichiarazioni  erronee  o incomplete,
ovvero  i  chiarimenti  necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  decorre dalla data in cui
arrivano  i  dati,  le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.  Le  richieste  di attivazione del Fondo sono respinte dal
gestore  qualora  le  rettifiche  o integrazioni ovvero i chiarimenti inerenti  la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino
al  gestore  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla data della richiesta del gestore stesso.
                              Art. 13.
                         Surrogazione legale
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1203  del  codice civile, a seguito della liquidazione  della  perdita  al  soggetto  richiedente,  il  gestore
acquisisce  il  diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme  pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto
dell'IPI  e  invia allo stesso, entro novanta giomi dalla conclusione delle  procedure  una  relazione sulle attività di recupero svolte e
l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.
          
CAPO IV VERSAMENTI AL FONDO E APERTURA DEI TERMINI
                              Art. 14.
                         Versamenti al Fondo
  1.  I  soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione «una  tantum» pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo
ammessa  alla  garanzia  che  l'IPI  é autorizzato ad utilizzare per remunerare il soggetto gestore del Fondo.
  2.  Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di  ogni  anno,  il  gestore  richiede  ai  soggetti  richiedenti  il
pagamento  della  commissione  relativa  alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto
trimestre.
  3.  Il  mancato  versamento  delle  commissioni  di  cui  al  comma precedente  22  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta  del  gestore  é  motivo  di  inefficacia  delle  garanzie rilasciate  nel  trimestre  di  riferimento  e  di sospensione per il
soggetto richiedente della facoltà ad operare con il Fondo.
                              Art. 15.
                        Apertura dei termini
  La  data di apertura dei termini per la presentazione delle domande da  parte  delle  soggetti richiedenti é comunicata dall'IPI a mezzo
stampa, sul sito del Ministero www.minindustria.it e sul proprio sito www.ipi.it
    Roma, 14 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano
        
                                                           Allegato 1
    Il/la sottoscritto/a ................, nato/a ................... prov. ............. il ............ e residente in ..................
prov. ............, via e n. civ. ............., tel. ............... e-mail ........................... codice fiscale ..................,
consapevole  della  responsabilità penale a cui può andare incontro in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
                              Dichiara
di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione  di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni
o   altra   utilità   di   provenienza   illecita,   di   cui   agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

      Data ......................
                                   Firma (1) ........................

    (1) Sottoscrivere  la  presente  dichiarazione  con  le modalità previste  dall'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

        
                                                           Allegato 2
    Il/la sottoscritto/a ................, nato/a ................... prov. ............. il ............ e residente in ..................
prov. ............, via e n. civ. ............., tel. ............... e-mail ........................... codice fiscale ..................,
avendo richiesto alla banca/società finanziaria .................... un credito al consumo per un importo complessivo di Euro .........,..
e per il quale la predetta banca/società finanziaria richiede, a sua volta,  l'ammissione  al  Fondo di Garanzia per il credito al consumo
istituito  dall'IPI  ai  sensi  del  decreto ministeriale 22 dicembre 2003,  si  impegna  ad  utilizzare  il credito che gli sarà concesso
integralmente per l'acquisto di beni di consumo durevoli. 
      Data .......................
                                    Firma ...........................