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DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 luglio
2000, n. 287
Regolamento di attuazione dell'articolo 6
della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di
mediazione creditizia
(G.U. n. 243, 17 ottobre 2000, Serie
Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina
dell'attività di mediazione creditizia;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione
delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
1. Ai
sensi del presente regolamento si intendono:
a) per
"legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per
"testo unico bancario", il decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
e successive modifiche e integrazioni;
c) per
"UIC", l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per
"albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
e) per
"mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui
all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;
f) per
"intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
Art.
2.
Attività
di mediazione creditizia
1. E'
mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui
che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente
mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. I
mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna
delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di
banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni
forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di
pagamento o di titoli di credito.
3. Non
integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività
svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata
sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari
finanziari, da parte di:
a) soggetti
iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini
o da consigli professionali;
b) fornitori
di beni o servizi.
4. In
conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per
l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la
licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art.
3.
Albo
1. L'albo
dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'attività
di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è
riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione
creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona
giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche
iscritte nell'albo.
3. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC
procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'UIC
procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità
previste nel comma 3.
Art.
4.
Requisiti
per l'iscrizione nell'albo
1. Possono
iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in
possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio
in Italia;
b) diploma di
scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3
febbraio 1989, n. 39;
c) onorabilità
ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
2. Possono
altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le
stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che
rispondano ai seguenti requisiti:
a) oggetto
sociale comprendente la mediazione creditizia;
b) possesso
dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;
c) possesso
dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
d) svolgimento
dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti
all'albo.
Art.
5.
Domanda
di iscrizione nell'albo
1. La
domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità
stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede
all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Nella
domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve
dichiarare:
a) il cognome,
il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale;
b) la
residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il
domicilio fiscale;
c) il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) il possesso
del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui
alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
3. Nella
domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale
rappresentante deve dichiarare:
a) la
denominazione o la ragione sociale;
b) la sede
principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
c) il numero
di codice fiscale;
d) gli estremi
dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società
svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative
domande in allegato.
4. Alla
domanda di cui al comma 3 sono allegate:
a) copia
dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro
delle imprese;
b) le
dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23
del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. L'UIC
ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.
6. Gli
iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli
elementi informativi forniti in sede di iscrizione.
Art.
6.
Cancellazione
e sospensione dall'albo
1. La
cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è
disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da
parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla
contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta
trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
2. La
cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione
dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Di
tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante
pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito
della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle
modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione
dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi
5 e 6.
5. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può
disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte
dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio
per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta
la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua
efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
6. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può
disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte
dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non
definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La
sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In
caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la
sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di
cancellazione.
7. La
sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché
con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di
disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle
modalità ivi indicate.
Art.
7.
Disposizioni
in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
1. Ai
controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del
testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo
periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Art.
8.
Disposizioni
transitorie
1. Gli
agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio
1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti
comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di
mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in
possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1,
lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da
presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione
nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio
1989, n. 39.
2. Fino
alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui
al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività.Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.