DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1950, N. 895
Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI,
SALARI E DELLE PENSIONI
Articolo 1
Casi di inapplicabilità
Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso per prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.
Articolo 2
Notificazione di atti
Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione
presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell’ispettore
generale capo dell’ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore
generale, così come stabilito dall’art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme
stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull’ordinamento dell’Avvocatura
generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.
Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto
del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l’ufficiale incaricato di tale pagamento possa
non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia
degli atti anche al detto ufficiale.
Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all’Amministrazione interessata, dalla
quale attenderà le istruzioni.
Articolo 3
Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento
Gli atti di sequestro o di pignoramento devono indicare l’emolumento
che si vuol colpire.
Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.
Articolo 4
Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili
Le quote sequestrabili o pignorabili sono calcolate sull’emolumento
al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per gli altri titoli previsti da
norme di legge, comprese le ritenute per il contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni
anteriori a quello del sequestro o pignoramento.
Articolo 5
Compiti dell’Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento
Il capo dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato, ricevuti gli atti di cui all’art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle
Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli articoli 9 e 10 del testo
medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per l’esecuzione
delle sentenze, dei provvedimenti e degli atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.
Articolo 6
Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento
Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall’art. 2 del testo unico l’ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall’articolo stesso, all’uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato o della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E DEI
SALARIATI DELLO STATO
Articolo 7
Effetti delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli
Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato al ruolo del personale diplomatico e consolare, ovvero al ruolo degli addetti commerciali all’estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che dispone detto passaggio.
Articolo 8
Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi
Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all’articolo 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l’obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell’art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Articolo 9
Contributi fissi a favore del Fondo
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10 del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e l’anzianità nel servizio stesso. Ove il pagamento del salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà sempre trattenuto sull’importo lordo di ciascun pagamento.
Articolo 10
Recupero sui prestiti dei contributi non percetti
Se all’atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l’impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell’art. 7 del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all’art. 17 o all’art. 18 del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.
Articolo 11
Uffici che eseguono le trattenute per contributi
Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell’art. 17 del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.
Articolo 12
Contributi per i segretari comunali
Il contributo prescritto nell’art. 18 del testo unico a carico
di ciascun Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di
segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l’ultimo censimento
ufficiale.
Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della
liquidazione fatta per l’anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel
numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.
Il Comune si rivale verso il segretario comunale dell’importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno,
mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia
superiore a quello che servì di base alla liquidazione.
Se per servizio presso Comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario
comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all’importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la
trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più
rimane a carico del Comune.
Articolo 13
Determinazione delle quote cedibili
Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Articolo 14
Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote
di stipendio o di salario, l’interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello
predisposto dall’amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità dell’interessato;
b) la qualifica e l’Amministrazione dalla quale dipende;
c) l’ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell’art. 12 del testo
unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d’affitto di
case popolari o economiche o per altre cause, con l’indicazione dei creditori.
Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall’ufficio incaricato della emissione dell’ordine per il pagamento dello
stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l’identità ovvero deve
essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.
È vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati
negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo,
a norma degli articoli 17 e 18 del testo unico medesimo.
Articolo 15
Certificato di sana costituzione fisica del cedente
L’impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito
verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di avere sana costituzione fisica, mediante certificato
rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di
servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione da cui dipende.
Per i dipendenti dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica
possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.
Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio
sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può
essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell’ufficio che trasmette gli atti
per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.
Il sanitario, dopo avere accertato l’identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di
rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della
tariffa stabilita dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da
parte dei medici provinciali.
Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su
apposito modello a stampa predisposto dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell’Ispettorato
sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti
di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di
medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.
Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al
capo dell’ufficio dal quale dipende l’interessato.
Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all’Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.
Articolo 16
Casi di revisione dell’accertamento sanitario
L’impiegato o il salariato ovvero l’Amministrazione del
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel
certificato:
a) all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;
b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dai medici militari;
c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.
Articolo 17
Conto del residuo debito per cessione preesistente
L’impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell’art. 15 del testo unico e
intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all’istituto
cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest’ultimo.
L’istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito
modulo a stampa predisposto dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di
autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale
ne effettua il pagamento.
I due esemplari del conto debbono, dall’interessato, essere prodotti all’Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell’art. 15 del
testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo.
La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario
precedente.
Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o
sia stata da questo riscattata.
Articolo 18
Domande di prestito ad istituti autorizzati
Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati
nell’art. 15 del testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all’istituto mutuante, su apposito modello
predisposto dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Dalla domanda devono risultare:
a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente;
b) l’Amministrazione dalla quale dipende;
c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l’importo costante di
ciascuna quota espressa in unità di lire e l’ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l’importo
lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell’ufficio dal
quale l’interessato dipende.
Articolo 19
Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell’ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:
a) l’esattezza delle generalità;
b) la data di nascita;
c) la data di prima nomina all’impiego;
d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni
chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l’indicazione dell’eventuale
decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori;
e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva;
f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell’art. 6 del testo unico;
g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione
anche temporanea dello stipendio o del salario;
h) la forma del trattamento di quiescenza.
I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un
esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel precedente art. 14, sono, dall’ufficio dal
quale dipende il richiedente, spediti direttamente all’istituto cui la domanda è diretta.
Articolo 20
Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati
L’istituto mutuante, riceve gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari
della domanda precisando:
a) l’ammontare lordo del prestito;
b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l’estinzione del prestito,
che devono essere di eguale misura;
c) il saggio annuo dell’interesse;
d) l’ammontare complessivo degli interessi dovuti per l’intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e
da trattenersi anticipatamente sull’importo del prestito.
Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l’importo dei diritti del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, l’ammontare del residuo debito per precedente cessione ed ogni altro eventuale
debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell’istituto
mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell’istituto stesso, che restituisce gli atti all’ufficio dal
quale li ha ricevuti.
Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.
Articolo 21
Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati
Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento
all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i
due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo
debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all’art. 15 del testo unico, i due
esemplari dello stato di tale debito.
La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data
del ricevimento degli atti al completo.
Articolo 22
Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per
controllare l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle
spese accessorie.
Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e
contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l’importo delle spese di amministrazione e quello del
premio compensativo del rischio ai sensi dell’art. 27 del testo unico.
La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l’espresso richiamo alle
disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l’istituto mutuante deve trattenere
sull’importo del mutuo e versate al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione.
La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l’indicazione analitica delle somme
spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall’art. 41 del testo unico.
Articolo 23
Provvedimenti dopo la concessione della garanzia
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:
a) trasmette in piego raccomandato all’istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l’Ufficio del
registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa
situazione accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all’ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro
originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all’articolo 14, con
invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione dell’importo e della data
di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di cessazione della
ritenuta per eventuale cessione precedente;
c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate
dall’importo del mutuo e delle disposizioni impartire circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle ritenute medesimo all’ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del
salario, ove sia esso distinto dall’ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del contratto all’ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l’istituto mutuante;
f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.
I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.
Articolo 24
Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell’istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell’articolo precedente.
Articolo 25
Domanda per ottenere prestito sul Fondo
Per ottenere il prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato, l’interessato deve farne domanda all’Ispettorato Generale per il credito ai dipendenti dello
Stato su apposito modello, dando le indicazioni prescritte nell’art. 18 e comprovando lo stipendio o il salario di cui è
fornito, la sana costituzione fisica e l’eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma degli
articoli 14, 15, 16 e 17.
Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.
Articolo 26
Attestazione del capo dell’ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto
Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio
dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell’art. 19 e riferisce succintamente circa le
condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.
La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio
all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro
cinque giorni dalla data del ricevimento.
Articolo 27
Istruttoria della domanda di prestito diretto
L’ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.
Articolo 28
Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo
Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità
dei prestiti.
Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è
data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.
Articolo 29
Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta
Della deliberazione del Comitato amministrativo che respinge la domanda o che l’accoglie per una somma inferiore
a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.
Nel primo caso sono restituiti all’interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario, affinché egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di
cui all’art. 15 del testo unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20; nel secondo caso, ove l’interessato dichiari
di accettare il mutuo nella minore somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare,
si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.
Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta in parte senza l’accettazione dell’interessato, il
Comitato amministrativo non può essere chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano
trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute
necessità nuove.
Articolo 30
Liquidazione ed ammortamento del prestito
L’ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l’ammortamento si considera iniziato dal primo
giorno del terzo mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l’importo lordo del prestito;
b) l’importo degli interessi calcolati per l’intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al
saggio del 4,50%;
c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull’importo lordo del prestito;
d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell’importo lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del
4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;
e) l’interesse al saggio del 4,50% per l’anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di
emissione del mandato e quella dell’inizio dell’ammortamento del prestito;
f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell’ammortamento del
nuovo prestito;
g) l’importo di ogni altro eventuale credito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d),
e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico. Gli elementi di ogni
liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.
Articolo 31
Somministrazione del prestito Estinzione della precedente cessione
L’importo delle somme indicate nel secondo comma dell’articolo
precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall’ammontare lordo del prestito e la somministrazione del
residuo importo netto si effettua con l’emissione di un ordinativo di pagamento.
Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell’articolo 15 del
testo unico tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell’istituto
creditore.
Articolo 32
Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute
La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato deve essere comunicata all’ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente.
La comunicazione deve essere fatta mediante la lettera raccomandata e deve contenere:
a) l’indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell’art. 30;
b) l’importo netto del prestito concesso e gli estremi dell’ordinativo di pagamento;
c) il numero e l’importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l’ammortamento del
prestito e la relativa decorrenza;
d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l’eventuale precedente cessione in corso.
Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all’ufficio che cura l’esecuzione del pagamento dello
stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall’ufficio ordinatore.
Articolo 33
Comunicazione della cessione consentita da un segretario di Comuni consorziati
Nel caso di cessione da parte di un segretario di più Comuni consorziati, la comunicazione della cessione ed ogni
altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al Comune sede del consorzio.
La responsabilità incombente al sindaco nella ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 30 del testo unico fa carico al
sindaco del Comune sede del consorzio.
Articolo 34
Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti
Gli istituti indicati nell’art. 15 del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario
direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o
intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso
con le clausole “non all’ordine” e “non trasferibile”.
I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi
abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente
causa.
Articolo 35
Obbligo di segnalazione per fatti che aggravano i rischi del Fondo
Il capo dell’ufficio dal quale il cedente dipende ha l’obbligo di segnalare senza indugio all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Articolo 36
Obblighi dell’Amministrazione terza debitrice ceduta
La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l’Amministrazione
dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di
stipendio o di salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della
suddetta Amministrazione a norma dell’art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.
Nel caso in cui l’impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa
Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell’art. 1 del testo
unico, l’ufficio che aveva l’obbligo di curare l’esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio,
comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta
mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti
fatti al cessionario.
Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all’Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all’art. 15 del testo unico, anche al
cessionario.
Articolo 37
Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia
Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell’impiegato o del salariato e previo consenso dell’istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.
Articolo 38
Trattamento di quiescenza con forma assicurativa – Cautele speciali
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte
in una forma assicurativa, l’impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo
verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all’Istituto assicuratore
operazioni di prestito o riscatto e non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell’importo
lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario.
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all’Istituto
assicuratore a mezzo di lettera raccomandata.
Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l’impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso
cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima
estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell’importo lordo del mutuo.
Articolo 39
Volontaria estinzione anticipata del prestito
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell’art. 38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell’art. 15 del testo unico medesimo possono consentire l’estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l’abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art. 38 del testo unico.
Articolo 40
Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell’art. 40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.
Articolo 41
Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell’art. 35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
Articolo 42
Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l’ufficio
che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all’Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello
stipendio o del salario indicando, in quest’ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.
Indipendentemente dall’obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell’art. 35 del testo unico,
l’ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.
Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui il cedente
dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all’ufficio tenuto alla
liquidazione della pensione, ovvero all’istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perché si
possa disporre per l’esecuzione, fin dall’inizio, delle ulteriori ritenute sull’assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma dell’art. 43 del testo unico l’Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero
l’istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l’indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere
che l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull’indennità o sul
capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Articolo 43
Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente
Nel caso di cui all’art. 44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all’atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Articolo 44
Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell’impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell’assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
Articolo 45
Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi
Nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 43 del testo
unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all’atto del pagamento della somma
spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo.
La stessa norma si applica nel caso dell’art. 44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui
l’estinzione anticipata del mutuo.
Articolo 46
Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto
Al nome dell’impiegato o del salariato al quale è stato
concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l’importo del mutuo, la decorrenza dell’ammortamento, l’importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo
delle mensilità da ritenere;
c) l’indicazione dell’ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario.
In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole
ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all’art.
36, primo comma, del testo unico.
Articolo 47
Apertura di nuovo conto per riduzione definitiva della quota di ammortamento
Se debbasi effettuare in via definitiva la riduzione della quota
mensile di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla
chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi nel modo previsto nel secondo comma
dell’art. 38 del testo unico.
Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto.
I successivi versamenti vengono su detto conto annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi e
per il resto in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si considerano come tempestivamente versate al
Fondo tutte le quote o parti di quote regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei cedenti.
Detti interessi sono conteggiati al saggio originario della concessione del prestito.
Articolo 48
Apertura di conto per cessione riscattata
Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale
al nome del debitore nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l’ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;
c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto
medesimo;
d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all’istituto cessionario per effetto del riscatto.
Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell’articolo
precedente.
Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell’art. 32 del testo unico.
Articolo 49
Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia
Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
soddisfi l’obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario,
si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell’articolo
precedente.
Il debito iniziale è costituito dall’importo del primo pagamento ed è aumentato dall’importo degli eventuali successivi
pagamenti.
I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel
secondo comma dell’articolo precedente.
L’interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello della data dell’ordinativo di pagamento ed è
conteggiato a norma del terzo comma dell’art. 32 del testo unico.
Articolo 50
Chiusura di conto per decesso del debitore – Conto rischi
Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato
aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti mensili, cessi dal
servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che risultino pervenuti da parte dell’amministrazione,
ente od ufficio terzo debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del decesso,
ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato.
Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto
individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo.
Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che
ha per somma iniziale l’importo del credito come sopra eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali
successivi versamenti con l’osservanza dei criteri indicati nell’art. 47 per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e
negli articoli 48 e 49 per i casi ivi indicati.
Articolo 51
Versamenti di somme dovute al Fondo
Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato sono pagate dalle Amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla
Tesoreria centrale, recanti l’indicazione dell’accreditamento al conto corrente infruttifero che il Fondo tiene presso detta
Tesoreria.
Tali somme, sia dalle predette Amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere
pagate a mezzo vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale per l’accreditamento al detto conto corrente, o con
vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo
ovvero all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all’Ispettorato generale
assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.
L’Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di
riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria centrale per l’accreditamento al suddetto conto
corrente del Fondo.
Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai conti
dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.
I contributi al Fondo dovuti dai Comuni per i rispetti segretari comunali debbono essere versati alla Sezione di
tesoreria provinciale a termini dell’art. 20 del testo unico.
Articolo 52
Titoli per procedimenti esecutivi nei casi di morosità dei Comuni
Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i Comuni che risultino morosi verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattisi dei contributi stabiliti nell’articolo 18 del testo unico, il titolo base dell’ordine di ritenuta e dell’ingiunzione al pagamento, a norma dell’art. 31 del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece si tratti di quote di stipendio del segretario per ammortamento di prestiti, il titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta, appositamente inviata all’intendente di finanza dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.
Articolo 53
Atti d’ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma
Agli effetti della procedura coattiva prevista nell’art. 45
del testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.
Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della
notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.
Articolo 54
Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo
Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o
trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all’Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato, debitamente motivate e documentate.
Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa
debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato.
Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra Amministrazione dello Stato, basterà un certificato
dell’Amministrazione che li ha ricevuti, la quale ne dichiari la presentazione e regolarità e ne riporti gli elementi
essenziali. Nell’ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato
devono essere indicati il capitolo di bilancio, il numero e la data dell’ordinativo.
Articolo 55
Ordinativi di pagamento perenti
Gli ordinativi di pagamento emessi dall’Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell’esercizio
finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Tesoreria centrale e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all’Ispettorato
stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilità del relativo importo e iscrive
le corrispondenti partite al conto creditori e debitori diversi.
Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a domanda
degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.
Articolo 56
Gestione dei titoli di proprietà del Fondo
I titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono affidati in custodia all’incaricato del servizio delle riscossioni, che tiene all’uopo il registro di consistenza sotto il controllo della Ragioneria centrale dell’Ispettorato generale, la quale esercita anche la vigilanza sulle riscossioni di interessi e di capitali, rimborsabili per ammortamento o sorteggio.
TITOLO III
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Articolo 57
Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell’art.
1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso
cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all’ente mutuante una dichiarazione circa lo
stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell’art. 14 del presente
regolamento.
Detta dichiarazione è rilasciata dall’Amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende.
Articolo 58
Conto del residuo debito per cessione preesistente
Gli impiegati e i salariati di cui all’articolo precedente che
hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario
con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà
essere estinto con la nuova cessione.
Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro
dieci giorni dalla richiesta.
Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo
debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.
Se l’impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l’Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione
nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.
Articolo 59
Obblighi dell’Amministrazione terza debitrice ceduta
La notificazione della cessione costituisce l’Amministrazione
dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di
salario cedute.
Nel caso in cui l’impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni
contemplate dall’art. 1 del testo unico, quella che aveva l’obbligo di curare l’esecuzione della cessione, e sia
consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all’altra Amministrazione, ai fini
della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle
ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
Articolo 60
Calcolo delle quote cedute – Casi di riduzione degli emolumenti
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol
fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di
cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano
trascurando le frazioni di lire.
Articolo 61
Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti
Per gli effetti dell’art. 43 del testo unico richiamato nell’art. 55 del testo medesimo, l’Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all’istituto cessionario ovvero all’istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest’ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell’art. 43 del testo unico, l’Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente,ovvero l’istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l’indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l’istituto cessionario, ovvero l’istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario,indichi la somma da trattenersi sull’indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Articolo 62
Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul
Fondo indennità impiegati
Il cessionario di quote di stipendio o di salario ha facoltà di
compiere in sostituzione dell’impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell’assegno
di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.
Il cessionario può far valere, ai sensi dell’art. 14 del
regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge2 ottobre 1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell’indennità
o parte dell’indennità che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per le indennità agli impiegati istituito col
decreto, nel caso che la risoluzione del rapporto d’impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.
Articolo 63
Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi
Per le cessioni consentite ai sensi dell’art. 57 del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilità del rapporto d’impiego o di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Articolo 64
Notificazione di atti riguardanti i personali di cui all’articolo precedente
Gli atti di cessione di cui all’articolo precedente nonché i
sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di
ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.
Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o
stabilimenti devono informare l’Amministrazione centrale competente.
TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHÉ LE QUOTE PER
SOTTOSCRIZIONI A PRESTITI NAZIONALI
Articolo 65
Notificazione delle deleghe
Le notificazioni all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato delle deleghe previste negli articoli 59 e 65 del testo unico possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dalla dichiarazione relativa allo stipendio o al salario del delegante, rilasciata dall’ufficio competente a norma dell’art. 14.
TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI E SULLE PENSIONI
Articolo 66
Assenso per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione
Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell’art. 70 del testo unico, l’interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell’Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione.
Disposizioni generali e transitorie
Articolo 67
Fascicolo personale per ogni dipendente statale con emolumenti colpiti da vincoli
Per ogni impiegato o salariato dipendente da Amministrazione
dello Stato, in confronto del quale siano intervenuti atti di sequestro o di pignoramento, di cessione o di
delegazione a pagamento sopra lo stipendio o il salario, l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende
nota in apposita rubrica e in uno schedario.
Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.
Articolo 68
Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate
Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.
Articolo 69
Trasmissione degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori
Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un
impiegato o di un salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l’ufficio che fino a quel momento
ha provveduto al pagamento dello stipendio, del salario o della pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli
consentiti dalla legge deve trasmettere l’estratto conto a quello che dovrà provvedere in seguito.
Qualora l’impiegato, il salariato o il pensionato dello Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l’Ufficio provinciale
del tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l’estratto del conto di cui al comma
precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.
Articolo 70
Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo
Il rimborso dei contributi previsto nell’art. 74 del testo
unico, quando sia dovuto ad un dipendente da Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da
uno degli enti indicati nell’art. 9 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e
dello stipendio o del salario percepito dall’impiegato o dal salariato, rilasciato dall’Amministrazione che lo aveva
alle proprie dipendenze.
Per i segretari comunali e per i dipendenti da istituti governativi di istruzione di cui all’art. 10 del testo unico, la prova
dell’avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti e dei
loro eredi. In mancanza di tale prova l’Amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle
risultanze delle proprie scritture.
Articolo 71
Riservatezza
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato e gli uffici che intervengono nell’esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie
riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all’infuori del cedente o del cessionario, anche se
investiti di speciale rappresentanza.
Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell’istituto
cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.
(1) Ora Ministero della Sanità.