Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 01/04/1998 PAG. 0017 - 0023
Documento 398L0007
Atti modificati:
387L0102 (Modifica)
Testo:
DIRETTIVA 98/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitΰ europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, θ opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo nell'insieme della Comunitΰ europea;
considerando che l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 87/102/CEE (4) dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;
considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, θ auspicabile elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;
considerando che l'allegato II della direttiva 87/102/CEE ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1 bis, paragrafo 2 della stessa direttiva stabilisce le spese escluse dal calcolo del costo totale del credito al consumatore;
considerando che, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano normative che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica, hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;
considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;
considerando che, poichι nessuno Stato membro si θ avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva 87/102/CEE, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri, tale articolo θ ormai superato;
considerando che θ necessaria l'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale;
considerando che si ritiene che un anno sia costituito da 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi uguali; che si ritiene che un mese uguale sia costituito da 30,41666 giorni;
considerando che θ auspicabile che i consumatori possano riconoscere i termini usati in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale»;
considerando che θ opportuno studiare senza indugio in quale misura occorra un'ulteriore armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo, affinchι sia offerta al consumatore europeo una migliore possibilitΰ di comparare i tassi annui effettivi globali offerti dagli istituti nei vari Stati membri, garantendo cosμ il funzionamento armonioso del mercato interno,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 87/102/CEE θ modificata come segue:
a) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1, lettera a) θ sostituito dal seguente:
- nella versione greca della direttiva:
«Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.»;
- nella versione inglese della direttiva:
«The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.».
b) All'articolo 1 bis, il paragrafo 3 θ soppresso.
c) All'articolo 1 bis, il paragrafo 5 θ soppresso.
d) Il testo dell'articolo 3 θ sostituito dal seguente:
«Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicitΰ ingannevole (*), nonchι le norme e i principi applicabili alla pubblicitΰ sleale, qualsiasi pubblicitΰ o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiari la propria disponibilitΰ a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non θ possibile avvalersi di altre modalitΰ.
(*) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/55/CE (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18.»
e) Il testo dell'allegato II θ sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
f) Il testo dell'allegato III θ sostituito dall'allegato II della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre due anni dopo la sua entrata in vigore e ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitΰ di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addμ 16 febbraio 1998.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. CUNNINGHAM
(1) GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8 e
GU C 137 del 3.5.1997, pag. 9.
(2) GU C 30 del 30.1.1997, pag. 94.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 108), posizione comune del Consiglio del 7 luglio 1997 (GU C 284 del 19.9.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997. Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997.
(4) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata dalla direttiva 90/88/CEE (GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
EQUAZIONE DI BASE CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO
>SPAZIO PER TABELLA>
Significato delle lettere e dei simboli:
>SPAZIO PER TABELLA>
Osservazioni:
a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, nι sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
b) La data iniziale θ quella del primo prestito.
c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo θ espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno θ composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali θ costituito da 30,41666 giorni (vale a dire >NUM>365/
>DEN>12
).
d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica θ maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica θ aumentata di uno.
e) Gli Stati membri provvedono affinchι i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato III.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
ESEMPI DI CALCOLO
A. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DEL CALENDARIO [1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI)]
Primo esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU il 1° gennaio 1994.
Essa θ rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato il 1° luglio 1995, ossia 1 anno e ½ o 546 giorni (365 + 181) dopo la data del prestito.
L'equazione diventa: 1 000 = >SPAZIO PER TABELLA>
ossia:
>SPAZIO PER TABELLA>
Questo importo θ arrotondato al 13 % (o al 12,96 % se si preferiscono due cifre decimali).
Secondo esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto θ di 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, θ effettuato il 1° luglio 1995.
L'equazione diventa: >SPAZIO PER TABELLA>
ossia:
>SPAZIO PER TABELLA>
arrotondato al 16,9 %.
Terzo esempio
La somma prestata θ 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
Essa θ risolvibile algebricamente e porta a i = 0,1306623, arrotondato al 13,1 % (o al 13,07 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).
Quarto esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU il 1° gennaio 1994 e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:
>SPAZIO PER TABELLA>
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.
Il risultato θ i = 0,13226, arrotondato al 13,2 % (o al 13,23 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).
B. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD (1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)
Primo esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU.
Essa θ rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito (ossia 1,5 Χ 365 = 547,5 giorni, 1,5 Χ 365,25 = 547,875 giorni, 1,5 Χ 366 = 549 giorni, 1,5 Χ 12 = 18 mesi, o 1,5 Χ 52 = 78 settimane).
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
ossia:
>SPAZIO PER TABELLA>
Quest'importo θ arrotondato al 12,9 % (o al 12,92 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).
Secondo esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto θ pari a 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, θ effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito.
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
ossia:
>SPAZIO PER TABELLA>
Quest'importo θ arrotondato al 16,9 % (o al 16,85 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).
Terzo esempio
La somma prestata θ 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
Essa θ risolvibile algebricamente e porta a i = 0,13066, arrotondato al 13,1 % (o al 13,07 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).
Quarto esempio
La somma prestata θ S = 1 000 ECU e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:
>SPAZIO PER TABELLA>
L'equazione diventa:
>SPAZIO PER TABELLA>
L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.
Il risultato θ i = 0,13185, arrotondato al 13,2 % (o al 13,19 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).»
Fine del documento