LEGGE
17 agosto 2005,
n.166
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sistema di prevenzione)
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle
carte di pagamento.
2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e
con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli
intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito
denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I
dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in
materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori soggetti
responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con
funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.
Art. 2.
(Dati che alimentano l'archivio informatizzato)
1. L'archivio informatizzato e' alimentato da:
a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti e' stato esercitato il
diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente
denunciate all'autorita' giudiziaria;
b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);
c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate
all'autorita' giudiziaria;
d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.
Art. 3.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato)
1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti
vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario
alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
2. Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto obbligo alla societa' segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito
del monitoraggio.
3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla
prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.
Art. 4.
(Accesso all'archivio informatizzato da parte delle societa' segnalanti)
1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione
dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa'.
2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso
articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro
competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta in volta dal
titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.
Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia)
1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui
all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui
all'articolo 1, comma 4.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000 euro per
l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)
1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le
tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le
singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in
possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici
competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi
previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3,
gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del
gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati
e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.
5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito
dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri
aggiuntivi per lo Stato.
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento,
di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole:
"diversi dalla moneta" sono inserite le seguenti: "nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo".
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
7, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli