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LEGGE 17 agosto 2005, n.166

Istituzione  di  un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di
pagamento.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1.
                      (Sistema di prevenzione)
1.  E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema  di  prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle
carte di pagamento.
2.  Con  il  termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che  si  identificano  con le carte di credito e le carte di debito e
con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
3.  Partecipano  al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi  sulle  carte di pagamento, le societa', le banche e gli
intermediari  finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti   commerciali   di  accettazione  di  dette  carte,  di  seguito
denominati   "societa'   segnalanti",  individuati  nel  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I
dati    e   le   informazioni   alimentano   un   apposito   archivio informatizzato.
5.  Titolare  dell'archivio  informatizzato  e responsabile della sua gestione  e'  l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  che,  nell'ambito  del Dipartimento  del  tesoro, esercita funzioni di competenza statale in
materia  di  prevenzione,  sul  piano amministrativo, delle frodi sui mezzi  di  pagamento,  e  che puo' designare anche ulteriori soggetti
responsabili  ai  sensi  dell'articolo  29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6.  Il  personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7.  Nell'ambito  del  sistema  di  prevenzione  opera,  senza nuovi o maggiori  oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con
funzioni  consultive,  per  la  trattazione  delle  problematiche  di settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

      

                               Art. 2.
           (Dati che alimentano l'archivio informatizzato)
1. L'archivio informatizzato e' alimentato da:
a)  dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli  esercizi  commerciali nei cui confronti e' stato esercitato il
diritto  di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente
denunciate all'autorita' giudiziaria;
b)  dati  identificativi  degli  eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);
c)   dati  identificativi  delle  transazioni  non  riconosciute  dai titolari  delle  carte  di  pagamento  ovvero dagli stessi denunciate
all'autorita' giudiziaria;
d)   dati   identificativi   relativi   agli   sportelli   automatici fraudolentemente manomessi.

      

                               Art. 3.
(Informazioni  relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato)
1.   Le  singole  societa'  segnalanti  comunicano  altresi',  previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti
vendita  e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni  sono  conservate  nell'archivio per il tempo necessario
alle  predette  societa'  ad  accertare  l'effettiva  sussistenza del rischio di frode.
2.  Decorso  il  periodo  di  cui  al  comma 1, e' fatto obbligo alla societa'  segnalante  di comunicare al titolare dell'archivio l'esito
del monitoraggio.
3.  I  risultati  di  specifico  interesse,  corredati  dei necessari elementi  conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal decreto di cui all'articolo 7, agli  uffici  del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno  competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla
prevenzione  e  repressione  dei  reati  commessi  mediante  carte di credito o altri mezzi di pagamento.

      

                               Art. 4.
(Accesso   all'archivio   informatizzato   da  parte  delle  societa' segnalanti)
1.   Relativamente  ai  dati  di  cui  all'articolo  2,  le  societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione
dei  dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa'.
2.  Relativamente  alle  informazioni  di  cui all'articolo 3 e fermo restando  l'obbligo  di  notifica  di  cui  al  comma  1 dello stesso
articolo   3,  le  societa'  segnalanti  hanno  accesso  all'archivio informatizzato   per   l'immissione   delle   informazioni   di  loro
competenza.  L'accesso  alla consultazione delle informazioni fornite dalle  altre  societa'  puo' essere autorizzato di volta in volta dal
titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.

      

                               Art. 5.
               (Scambio di dati con la Banca d'Italia)
1.   L'Ufficio   centrale  antifrode  dei  mezzi  di  pagamento  puo' richiedere   alla   Banca  d'Italia  l'accesso  all'archivio  di  cui
all'articolo  10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo  36  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
per  la  consultazione  dei  dati  sulle  carte di pagamento rubate o                               smarrite.
2.   La   Banca  d'Italia,  nell'esercizio  della  funzione  prevista dall'articolo  146  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui
all'articolo 1, comma 4.

      

                               Art. 6.
                     (Disposizioni finanziarie)
1.   Per   la   realizzazione  dell'archivio  informatizzato  di  cui all'articolo  1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000 euro per
l'anno  2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      

                               Art. 7.
(Termini,  modalita'  e  condizioni  per  la  gestione del sistema di prevenzione)
1.  Con  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno, della giustizia,   delle  attivita'  produttive,  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  e  previo  esame  congiunto  con la Banca d'Italia, sono precisate  le  competenze  e  l'organizzazione  dell'Ufficio centrale
antifrode  dei  mezzi  di  pagamento,  sono  stabiliti  i  criteri di individuazione  delle  societa'  segnalanti  e  sono  specificate  le
singole  voci  da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
2.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 1 sono stabilite le modalita'  relative  all'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  in
possesso  dell'Ufficio  centrale  antifrode dei mezzi di pagamento da parte   del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici
competenti  delle  Forze  di  polizia  di  cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i  termini  e  le  modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi
previsti  devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri  che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3,
gli  obblighi  delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato,  la  composizione  e  le  regole di funzionamento del
gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio  informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati
e  delle  informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio.
4.  Il  decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione  dello  scambio  dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode
dei   mezzi  di  pagamento  e  la  Banca  d'Italia  ai  fini  di  cui all'articolo 5.
5.  Per  il  personale  eventualmente  assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo  1  sono  organizzati  corsi di formazione, nell'ambito
dell'ordinaria  programmazione  dei  percorsi  formativi,  secondo le modalita'  stabilite  nel  decreto  di  cui  al  comma  1 senza oneri
aggiuntivi per lo Stato.
6.  Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge  30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento,
di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.

      

                               Art. 8.
(Modifica  all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1.  All'articolo  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, dopo le parole:
"diversi  dalla  moneta"  sono  inserite  le seguenti: "nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo".

      

                               Art. 9.
                         (Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.  Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
7, comma 1.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

      Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e delle finanze
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli