LEGGE 28
dicembre 2005, n.262
Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, é inserita la seguente sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1.
Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti
sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione
richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un
quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con
scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile,
almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione é espresso dalla lista
di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di
voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro
espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo
148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di
amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le
quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma,
del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il
consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi
deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di
onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento
emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e
monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 é sostituito dai seguenti:
"2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di
un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale é nominato dall'assemblea
tra i sindaci eletti dalla minoranza";
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono
inserite le seguenti: "ovvero agli amministratori della società e ai
soggetti di cui alla lettera b)", e dopo le parole: "di natura
patrimoniale" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
"4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e
l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei
membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per
il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni
dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza é il membro del
consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma
3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza é dichiarata
dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi
dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB,
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque
notizia dell'esistenza della causa di decadenza";
b) dopo l'articolo 148 é inserito il seguente:
"Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento
della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione
e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al
presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere
presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del
codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e
alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione
della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura
organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice
civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente
capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e
il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e
controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo
V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal
regolamento di cui al primo periodo";
c) all'articolo 149: 1) al comma 1, dopo la lettera c) é inserita la
seguente:
"c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo
societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione
di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società,
mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi";
2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e
d)";
d) all'articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate";
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del
collegio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun
membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci,
che può essere esercitato da almeno due membri";
e) all'articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli
organi di amministrazione e di controllo delle società controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del
consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun
membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci,
che può essere esercitato da almeno due membri";
f) all'articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli
organi di amministrazione e di controllo delle società controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del
comitato" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun
membro del comitato";
g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) é sostituita dalla seguente:
"a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e
del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo
periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149,
comma 3".
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2400 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione
dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e
di controllo da essi ricoperti presso altre società";
b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: "2400,
terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto";
c) all'articolo 2409-septiesdecies, é aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e
prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre
società".
Art. 3.
(Azione di responsabilità)
1. Al codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2393:
1) dopo il secondo comma é inserito il seguente:
"L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti";
2) il quarto comma é sostituito dal seguente:
"La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui é proposta, purché sia presa con
il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori";
b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo"
sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: "dal quarto comma
dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma
dell'articolo 2393".
2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "2393, quinto e sesto comma".
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
Art. 4.
(Delega di voto)
1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".
Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, é
inserito il seguente:
"Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 é data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non é ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".
Capo III
DISCIPLINA DELLE SOCIETA' ESTERE
Art. 6.
(Trasparenza delle società estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV,
titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma
1, lettera h), della presente legge, é aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la
trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni
contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i
cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della
situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché
le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano
collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di
collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché
delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i
terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di
scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto
appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò
abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti
di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di
un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di
ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e
sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio,
comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza
dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione
del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o
giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle
società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla
lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita
l'operatività della società stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il
risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta
causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi
delle società o in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione
dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive
di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali
che falsificano la contabilità e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere
individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in
ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi
soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e
organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti
presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle
lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali é
consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno
degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le
ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di
assicurare la completa e corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6,
la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle
misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali
controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di
esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il
bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le
regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi
contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, é sottoscritto dagli organi di
amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità
e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società
italiana é altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della
medesima sul bilancio della società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana controllante é corredato da una
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra
loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione é altresì sottoscritta dal
direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. é allegato ad essa il parere espresso dall'organo di
controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, é sottoposto a revisione ai sensi
dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del
bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non
operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi
di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato
di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia
incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque
conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera
controllata.
5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del
comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso
dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi
alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il
bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di
cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le
quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, é corredato da
una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra
loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione é altresì sottoscritta dal
direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. é allegato ad essa il parere espresso dall'organo di
controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il
bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di
cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero
che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate
da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di
cui all'articolo 165-ter, comma 3, é corredato da una relazione degli
amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società
estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate
o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti
soggetti. La relazione é altresì sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. é allegato
ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). - 1. La
CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità
indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla
presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente
sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei
riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità
straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche
sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione
della presente sezione". 2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é inserito il seguente:
"Art. 193-bis. - (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro che sottoscrivono
il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le
relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3,
165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la
revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a
responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in
relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti
dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies,
comma 1, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 193, comma 1".
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)
... omissis ... (*)
____________
(*) abrogato con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI
Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti
bancari)
1. All'articolo 53 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 é sostituito dal seguente: "4. Le banche devono rispettare
le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni
del CICR, per le attività di rischio nei confronti di: a) soggetti che,
direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque
il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più
componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della
società capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso
le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto
conto:
a) dell'entità del patrimonio della banca;
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei
soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi
connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione alle altre attività bancarie".
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o
presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le
controllano o sono ad esse collegate";
b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".
Art. 9.
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento
collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché
nella gestione di portafogli su base individuale)
... abrogato...
________________
articolo abrogato dalla Legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006)
Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)
... abrogato...
________________
articolo abrogato dalla Legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006)
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori
professionali e obblighi informativi)
1. All'articolo 2412 del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma é inserito il
seguente: "Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli
importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni
emesse da altre società, anche estere".
b) il settimo comma é abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 30, il comma 9 é sostituito dal seguente:
"9. Il presente
articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo";
b) la
lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 é abrogata;
c) dopo l'articolo 100 é
inserito il seguente:
"Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti
finanziari) - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo
100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti
finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li
trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21,
rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta
fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2.
Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo
contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano
investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di
questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto
agli obblighi indicati dal presente comma";
d) all'articolo 118, il comma 2
é sostituito dal seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli
strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".
3. Nella
parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 é aggiunto
il seguente:
"Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché,
in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti
di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5,
comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di
assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di
cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10,
comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla
gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del
comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si
applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società
incaricate della revisione contabile presso le società che controllano
l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano
reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione.
Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti
di propria competenza".
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata "direttiva".
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di
conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre
conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa
comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo
1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale
competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare
l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da
pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati
alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione
con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformità della disciplina esistente
in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con
le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f)
individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari,
da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione
dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica
l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla
cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si
applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il
collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti
finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un
prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e
i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta
al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei
casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la
propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca
un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la
responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di
informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni
d'investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai
quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie
imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione
delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di
pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la
responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere
che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la
completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la
comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere
di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative
misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti
materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in
cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di
depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli
emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità
competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la
pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un
avviso il quale precisi in che modo il prospetto é stato reso disponibile e
dove può essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltà di
autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni
penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione
dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo
di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile,
di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere,
per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni
amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere
l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a
giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o
arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura
interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da
esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e
prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la
responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone
fisiche responsabili delle violazioni.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI,
DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE
SOCIETARIA
Art. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo
periodo é inserito il seguente:
"Per le operazioni di finanziamento,
comunque denominate, é pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato
secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122".
Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) ... abrogato...(*)
b) all'articolo 31: 1) il
comma 4 é sostituito dal seguente:
"4. é istituito l'albo unico dei
promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali
rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha
personalità giuridica ed é ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione
territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria
autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura
necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede
all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e
sotto la vigilanza della medesima";
2) al comma 5, secondo periodo, le
parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;
3) il comma 6 é
sostituito dal seguente:
"6. La CONSOB determina, con regolamento, i
principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4
e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività
delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti
abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilità;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente,
dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB,
dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai
provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di
comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente
l'attività svolta dai promotori finanziari;
i) all'attività dell'organismo di
cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori
finanziari";
c) all'articolo 62: 1) dopo il comma 1 é inserito il
seguente:
"1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano
quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 é
deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima";
2)
dopo il comma 2 é inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento può
stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia
prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più
società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in
segmento distinto del mercato";
3) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
"3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di
trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del
sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate
dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare
affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un
mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui
all'articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere
quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione
e coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società
finanziarie, il cui patrimonio é costituito esclusivamente da
partecipazioni";
d) all'articolo 64: 1) al comma 1, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunica immediatamente le
proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione é sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma
1-bis, lettera a)";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La CONSOB:
a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni,
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene
la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;
b) può
chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i
fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle
negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un
mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB
determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi.
L'ammissione dei suddetti strumenti é subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato";
e) all'articolo 74, dopo il comma 1 é
inserito il seguente:
"1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione";
f)
all'articolo 94 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La CONSOB
determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati
regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e
individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato";
g)
all'articolo 114:
1) il comma 5 é sostituito dal seguente:
"5. La CONSOB
può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché
ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo
120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi
pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente";
2) il comma 8 é
sostituito dal seguente:
"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche
o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli
strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli
emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate
ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in
modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di
interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si
riferisce";
h) all'articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) é sostituita
dalla seguente: "b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai
componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle
società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera
a)";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "nella lettera a)"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b), al fine di
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia";
3) al comma 2, le
parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti:
"dalle lettere a), b) e c)"; i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e
società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni
dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni
non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità
degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia
significativamente inferiore alle attività della società incorporata.
2. Fermi
restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio
regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di
finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti
interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con
proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione
cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che
promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili";
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 é
aggiunto il seguente:
"Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite
al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini
per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di
legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli
emittenti quotati";
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo
124 é inserita la seguente sezione: "Sezione I-bis. Informazioni
sull'adesione a codici di comportamento.
Art. 124-bis. - (Obblighi di
informazione relativi ai codici di comportamento). - 1. Le società di cui al
presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti
dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da
società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria
degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le
ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. - (Vigilanza
sull'informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli
ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono
sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla
veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti,
diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni
in caso di violazione";
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo
l'articolo 154 é inserita la seguente sezione:
"Sezione V-bis. Redazione
dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità
di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le
comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato,
contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione
scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone
adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del
bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni
altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente
articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione,
allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel
corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione é
resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le
disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano
anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in
relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al
rapporto di lavoro con la società";
o) all'articolo 190, comma 2, dopo la
lettera d), é aggiunta la seguente: "d-bis) ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di
assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste
dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2";
p) all'articolo 191, al comma 1, le
parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e
5-bis";
q) all'articolo 193, il comma 1 é sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 é applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se
le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima".
_______________
lettera abrogata dalla Legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006)
Art. 15.
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari)
1. Al codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2434, dopo le parole: "dei
direttori generali" sono inserite le seguenti: ", dei dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari";
b) all'articolo
2635, primo comma, dopo le parole: "i direttori generali," sono
inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,";
c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le
parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,".
2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: "i direttori generali" sono inserite le seguenti: ", i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari".
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale"
sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari";
b) all'articolo 35-bis,
primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle
seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari";
c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le
parole: "direttori generali," sono inserite le seguenti:
"dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,".
Art. 16.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti
aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, é
inserito il seguente:
"Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in materia
di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). -
1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di
dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società
controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno
quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante
invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che
lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di
stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l'adozione del
piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalità e le clausole di
attuazione del piano, specificando se la sua attuazione é subordinata al
verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati
determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui
all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità
per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi
per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di
disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti,
con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il
successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.
3. La CONSOB
definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi
indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità
di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani
di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al
comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società,
anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli
altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti
che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione".
Art. 17.
(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola:
"156," é inserita la seguente: "160";
b) l'articolo 159 é
sostituito dal seguente:
"Art. 159. - (Conferimento e revoca
dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o
della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del
codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e
del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo
speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere
del collegio sindacale.
2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere
dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le
modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di
revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate
dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento
dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da
parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate
dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in
mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.
4.
L'incarico ha durata di sei esercizi, é rinnovabile una sola volta e non può
essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione
del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere
sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono
trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b).
La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di
conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti
l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la
società cui é affidato l'incarico non é tecnicamente idonea ad esercitarlo,
in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già
assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di
revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una
giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno
effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al
terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
6. La CONSOB
dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi
una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi
irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione
ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma
2, lettera a). Il provvedimento di revoca é notificato alla società di
revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito
alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra
società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento
dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano
ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di
conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i
criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di
revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere
subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la
misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi
aggiuntivi da parte della società di revisione;
b) la documentazione da inviare
unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini
di trasmissione;
c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione
agli interessati dei provvedimenti da essa assunti; d) i termini entro i quali
gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il
registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1,
2, 5 e 6. 8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
c)
all'articolo 160, il comma 1 é sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di
assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione,
l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in
una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua
altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una
società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la
società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la
quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società
che controllano la società di revisione, le società che sono da essa
controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;
determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono
compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di
pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti
alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per
la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire
altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per
prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità
appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano
nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere
l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.
1-ter. La
società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i
soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti
della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa
collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono
fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di
revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono
sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi
relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b)
progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di
valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in
materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e
gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per
l'investimento o servizi bancari d'investimento;
h) prestazione di difesa
giudiziale;
i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati
alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava
direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di
indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento
adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. L'incarico di responsabile della
revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla
medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa
persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei
bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa
collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per
conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni
dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla
revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i
componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale é
stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o
ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di
amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di
revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle
medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla
revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci,
amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società
di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la
controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di
controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione
contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno
un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di
revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può
essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle
revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti
o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.
1-octies. La
violazione dei divieti previsti dal presente articolo é punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla
CONSOB";
d) all'articolo 161, comma 4, le parole: "a copertura dei
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile" sono
sostituite dalle seguenti: "o avere stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva
della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare
della garanzia o della copertura assicurativa é stabilito annualmente dalla
CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento";
e) all'articolo 162:
1) al
comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello svolgimento di
tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società,
sia dei responsabili della revisione";
2) il comma 2 é sostituito dal
seguente:
"2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce,
sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione
contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie,
amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
b) può
richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) può eseguire
ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai
membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di
revisione";
3) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
"3-bis. Le
società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro
conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro
dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati";
f) all'articolo
163:
1) il comma 1 é sostituito dai seguenti:
"1. La CONSOB, quando
accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo
conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società di revisione una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b)
intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione
contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una
revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare gli
incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
d) vietare
alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo
non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l'irregolarità consista nella
violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione
prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità
dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della
società di revisione";
2) al comma 2 é aggiunta, in fine, la seguente
lettera: "c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo
160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la
CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili
della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la
cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto
dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
g)
all'articolo 165, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
"1-bis. La
società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata é
interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A
questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate
della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può
chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società
appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché
procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime
società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e
gli organi di controllo della società capogruppo e della società
interessata";
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo
l'articolo 165 é aggiunto il seguente:
"Art. 165-bis. - (Società che
controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente
sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che
controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste
ultime a comune controllo.
2. Alla società incaricata della revisione contabile
della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma
1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente
articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società
sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono
significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei
criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITA' DI VIGILANZA
Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITà
Art. 19.
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia é parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia é istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.(*)
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore é disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d'Italia é adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia é adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, é ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. .. omissis ... (*)
13. .. omissis ... (*)
14. .. omissis ... (*)
____________
(*) commi modificati o abrogati con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.
303
Art. 20.
(Coordinamento dell'attività delle Autorità)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorità)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA'
Art. 23.
(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui é ammesso derogarvi.
Art. 24.
(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.(*)
2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui é ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. (*)
6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le
Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei
danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa
grave.(*)
____________
(*) commi modificati o aggiunti con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.
303
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITA'
Art. 25.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le
parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti:
"sentite la CONSOB e la Banca d'Italia";
b) all'articolo 117, comma 8,
primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le
seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le
parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ",
adottate d'intesa con la CONSOB";
c) all'articolo 127, comma 3, dopo le
parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa
con la CONSOB".
2. .. omissis ... (*)
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto
2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarietà e" sono soppresse.
____________
(*) comma abrogato con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. All'articolo 145 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
1 é sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui é applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o
l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato";
b)
il comma 2 é abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144,
commi 3 e 4, é pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo é pubblicato per
estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che
applica la sanzione é ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla notifica";
d) il comma 8 é
sostituito dal seguente:
"8. Copia del decreto é trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il
provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino
previsto dall'articolo 8".
3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi. 4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo é delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di
procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in
favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità,
dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori
o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli
altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con
la clientela;
b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli
investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o
degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le
procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento
degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i
presupposti;(*)
c) salvaguardia dell'esercizio
del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche
per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo
riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto
ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare
disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
2. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei
limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati
dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che
disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti
l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto
danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di
risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti
dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà
di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario
responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in
rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa
ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a
norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo
esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni
irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);
e) attribuzione
della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono
fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori
professionali, e determinazione della sua misura massima;
g) attribuzione del
potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo é
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei
risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro
riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione
dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice
di comportamento degli operatori finanziari.
____________
(*) lettera modificata con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303
Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato é stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
Art. 29.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari)
1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, é aggiunto il seguente:
"Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento".
TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False comunicazioni sociali)
1. L'articolo 2621 del codice civile é
sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo
ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con
l'arresto fino a due anni. La punibilità é estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi. La punibilità é esclusa se le falsità o le omissioni non alterano
in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità
é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In
ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di
cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
2. L'articolo 2622
del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 2622. - (False
comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto
integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena
per i fatti previsti al primo comma é da uno a quattro anni e il delitto é
procedibile d'ufficio. La pena é da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al
terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento
si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore
allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT
ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di
entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La
punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma é estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma é
esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é comunque
esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso
il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di
cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
3. é istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata "Commissione", alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione é organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
6. La
Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei
risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al
Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio é equiparato
ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d)
ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge.
Art. 31.
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del
codice civile, prima dell'articolo 2630 é inserito il seguente:
"Art.
2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore
o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi
previsti dall'articolo 2391, primo comma, é punito con la reclusione da uno a
tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a
terzi".
2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".
Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito)
1. L'articolo 218 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, é sostituito dal seguente:
"Art. 218. - (Ricorso
abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i
liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono
o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli
articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena é aumentata nel
caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte
IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,
capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio
di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a tre anni".
Art. 33.
(Istituzione del reato di mendacio bancario)
1. All'articolo 137 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, al comma 2 é premesso il seguente:
"1-bis. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di
credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle
quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie
o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, é
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro
10.000".
Art. 34.
(Falso in prospetto)
1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é inserito il seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per
la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari
del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo
idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, é punito con la reclusione
da uno a cinque anni".
2. L'articolo 2623 del codice civile é abrogato.
Art. 35.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V,
titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:
"Art.
174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni
quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con
l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo
a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma
1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso
con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società
assoggettata a revisione, la pena é aumentata fino alla metà.
3. La stessa
pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché
agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società
assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art.
174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i
responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di
revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con
azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che
emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per
denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette
l'utilità".
Art. 36.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate)
1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é inserito il seguente:
"Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole
previste nei codici di comportamento delle società quotate). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di
controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i
quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle
stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano
divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei
medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio é pubblicato, a spese degli
stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione
nazionale".
Art. 37.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione
e controllo)
1. All'articolo 193 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il
comma 3-bis é sostituito dal seguente:
"3-bis. Salvo che il fatto
costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis,
comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio
della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale é
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio é dichiarata
altresì la decadenza dall'incarico".
Art. 38.
(Abusive attività finanziarie)
1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".
Art. 39.
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2625, dopo il secondo comma é inserito il seguente: "La pena é
raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
b) all'articolo 2635, dopo il secondo
comma é inserito il seguente: "La pena é raddoppiata se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58";
c) all'articolo 2638, é aggiunto, in fine, il seguente
comma: "La pena é raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge
29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) é inserito il seguente:
"1-bis)
raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima
delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad
eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni".
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
Art. 40.
(Sanzioni accessorie)
1. Il Governo é delegato ad adottare, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie
alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro
V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12
agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione delle
sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a
tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri
indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
b)
previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle
cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti
operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi
ricoperti presso società;
c) previsione della sanzione accessoria
dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o
dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della
pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della
violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e
nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari
presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali
lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca
del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo,
ovvero di beni di valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad
irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare
la sanzione principale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di
emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, é soppressa. 2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
Art. 42.
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. ... omissis ... (*).
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.
5bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di
attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro il 31 marzo
2007 (*)
____________
(*) comma abrogato o modificato con D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303
Art. 43.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 44.
(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo é prorogato di novanta giorni. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli