LEGGE 3 ottobre 2001, n.366
Delega
al Governo per la riforma del diritto societario.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie
di cui all'articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria
e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente
legge, realizzerà il necessario coordinamento con le
altre disposizioni
vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa, novellando, ove
possibile, le disposizioni del codice
civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento,
perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni
dalla
data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche
in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1
o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta
giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei
decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive
e
integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
alla
presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
Art. 2
Princìpi generali in materia
di società di capitali
1. La riforma del sistema delle società di
capitali di cui ai capi V,
VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del
codice civile e alla
normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita,
la
crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro
accesso
ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare
il carattere imprenditoriale delle società e definire
con chiarezza e
precisione i compiti e le responsabilità degli organi
sociali;
c)
semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle
esigenze delle
imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia
statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze
delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e
delle
modalità di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di
vincoli
automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello
societario;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e
di
libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due
modelli
societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e
l'altro
alla società per azioni, ivi compresa la variante della società
in
accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in
quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g)
disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi
associativi,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori
sociali e dei
terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di
trasparenza
e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art. 3
Società a responsabilità
limitata
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità
limitata
è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un
autonomo ed organico complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul
principio della rilevanza centrale del socio e
dei rapporti contrattuali tra
i soci;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la
libertà di forme organizzative, nel rispetto del
principio di certezza nei
rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, confermando in
materia di omologazione i princìpi di cui
all'articolo 32 della legge 24
novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli
adempimenti non necessari, nel
rispetto del principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di tutela dei
creditori sociali precisando altresì le
modalità del controllo notarile in
relazione alle modifiche dell'atto
costitutivo;
b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo
e
determinare la misura minima del capitale in coerenza con la
funzione
economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti
tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione
del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza
delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in
natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
dei
terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle
strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli
strumenti
di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento
alle azioni
di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina
del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del
recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell'integrità
del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali; prevedere,
comunque, la nullità delle clausole di
intrasferibilità non collegate alla
possibilità di esercizio del
recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il
collocamento
di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il
divieto di
appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni
caso la
sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
h) stabilire
i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo
legale dei conti;
i)
prevedere norme inderogabili in materia di formazione e
conservazione del
capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che
siano idonee a
tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una
semplificazione
delle procedure.
Art. 4
Società per azioni
1. La
disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi
della rilevanza
centrale dell'azione, della circolazione della
partecipazione sociale e della
possibilità di ricorso al mercato del
capitale di rischio. Essa, garantendo
comunque un equilibrio nella tutela
degli interessi dei soci, dei creditori,
degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di
base unitario e le
ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole
caratterizzate da
un maggiore grado di imperatività in considerazione del
ricorso al mercato
del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma
1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando
peraltro
limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società
che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili
dirette
almeno a:
1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal
controllo
contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire
l'azione sociale di responsabilità da parte di una
minoranza dei soci,
rappresentativa di una quota congrua del capitale
sociale idonea al fine di
evitare l'insorgenza di una eccessiva
conflittualità tra i soci;
3)
fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela
della
minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o,
nei
casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di
altro
organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei
doveri
degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a
promuovere l'efficienza e la
correttezza della gestione dell'impresa
sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi
del
giudizio di omologazione, confermando i princìpi di cui all'articolo
32
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che nell'atto costitutivo non
sia richiesta l'indicazione della
durata della società;
e) che sia
consentita la costituzione della società da parte di un
unico socio,
prevedendo adeguate garanzie per i creditori.
3. In particolare, riguardo
alla disciplina della costituzione, la
riforma è diretta a:
a)
semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del
principio di
certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo
obbligatorio
dell'atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase
costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta
a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con
le
caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno
specifico affare, determinandone condizioni, limiti
e modalità di
rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti
finanziari di
partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di
pubblicità;
disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti
detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla
disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una
disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni
elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione
che sia garantita l'effettiva formazione
del capitale sociale; consentire ai
soci di regolare l'incidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla
base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in
natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a
tutela dei
terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle
obbligazioni, la
riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di
emettere azioni senza indicazione del
valore nominale, determinandone la
disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della
circolazione delle
azioni alla legislazione speciale e alle previsioni
relative alla
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c)
prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali
e salve in
ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti,
la
possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti
finanziari
non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti
patrimoniali e
amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di
obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo
all'autonomia statutaria
di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei
patti parasociali, la
riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con
adeguato spazio all'autonomia statutaria,
il procedimento assembleare anche
relativamente alle forme di pubblicità e
di controllo, agli adempimenti per
la partecipazione, alle modalità di
discussione e di voto;
b) disciplinare
i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le
esigenze di tutela dei
soci e quelle di funzionalità e certezza
dell'attività sociale, individuando
le ipotesi di invalidità, i soggetti
legittimati alla impugnativa e i termini
per la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di modifica e
integrazione delle deliberazioni
assunte, e l'eventuale adozione di strumenti
di tutela diversi dalla
invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le
società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti a cinque
anni la durata temporale massima e, per
le società di cui al comma 2,
lettera a), ne assicuri il necessario grado di
trasparenza attraverso forme
adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche
con adeguato spazio all'autonomia statutaria e
salve le disposizioni di leggi
speciali, i quorum costitutivi e
deliberativi dell'assemblea, in relazione
all'oggetto della deliberazione,
in modo da bilanciare la tutela degli
azionisti e le esigenze di
funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria
di stabilire il numero delle convocazioni.
8.
Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei
controlli
sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire
all'autonomia statutaria un adeguato spazio con
riferimento all'articolazione
interna dell'organo amministrativo, al suo
funzionamento, alla circolazione
delle informazioni tra i suoi componenti e
gli organi e soggetti deputati al
controllo; precisare contenuti e limiti
delle deleghe a singoli
amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da
leggi speciali, la possibilità
che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza per la nomina alla
carica;
c) definire le competenze dell'organo amministrativo con
riferimento
all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa
sociale;
d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra
i
seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente
che prevede un organo di amministrazione,
formato da uno o più componenti, e
un collegio sindacale;
2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio
di gestione e
di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al
consiglio di
sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla
gestione
sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei
consiglieri
di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione
di
responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che preveda la
presenza di un consiglio di
amministrazione, all'interno del quale sia
istituito un comitato preposto
al controllo interno sulla gestione, composto
in maggioranza da
amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di
indipendenza, al
quale devono essere assicurati adeguati poteri di
informazione e di
ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza,
il Governo
favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme
di
autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta
statutaria, si
applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero
1);
f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla
lettera
d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società che non
si
avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei
conti,
avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina
previsti
dalla normativa vigente per il collegio sindacale;
g)
disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo
amministrativo,
in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto
di interesse e
precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.
9. Riguardo alla
disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma
è diretta a:
a)
semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per
l'autonomia
statutaria di demandare alla competenza dell'organo
amministrativo modifiche
statutarie attinenti alla struttura gestionale
della società che non incidono
sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento
di capitale, del diritto di
opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque
adeguati controlli interni
sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni e consentendo, con la
precisazione di limiti temporali, la delega agli
amministratori per
escludere il diritto di opzione, opportunamente
differenziando la
disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli
negoziati nei
mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della
riduzione del capitale;
eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale
del capitale
determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei
creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo
statuto
possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del
socio
dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della
società;
individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso
adeguati
alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità
del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art. 5
Società cooperative
1. La
riforma della disciplina delle società cooperative di cui al
titolo VI del
libro V del codice civile e alla normativa connessa è
ispirata ai princìpi
generali previsti dall'articolo 2, in quanto
compatibili, nonché ai seguenti
princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale
delle
cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci
cooperatori;
b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
con
riferimento alle società che, in possesso dei requisiti
richiamati
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in
favore dei
soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria
attività,
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e
renderla
riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta,
conformemente ai princìpi della disciplina
vigente, favorendo il
perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone
i relativi
istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori
alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo
interno sulla gestione;
e) riservare l'applicazione delle disposizioni
fiscali di carattere
agevolativo alle società cooperative costituzionalmente
riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale
insieme
formato da più società cooperative, anche appartenenti a
differenti
categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed
emanando
disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte,
configuri
una gestione unitaria;
g) prevedere che alle società cooperative
si applichino, in quanto
compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme
dettate rispettivamente per la società per azioni e per la
società a
responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche
dell'impresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato
numero di
soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società
cooperative diverse da
quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai
seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate
per le società per azioni si
applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui
partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni.
La disciplina
dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul
piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli
scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa
prospettiva
disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei
soci
finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché
il
ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi
spazi
possibili all'autonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di
incentivare il ricorso al mercato dei
capitali, salve in ogni caso la
specificità dello scopo mutualistico e le
riserve di attività previste dalle
leggi vigenti, la possibilità, i limiti
e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari, partecipativi e non
partecipativi, dotati di diversi
diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano
l'apertura della compagine sociale
e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche
attraverso la valorizzazione delle assemblee
separate e un ampliamento
della possibilità di delegare l'esercizio del
diritto di voto, sia pure nei
limiti imposti dalla struttura della società
cooperativa e dallo scopo
mutualistico;
d) prevedere che gli statuti
stabiliscano limiti al cumulo degli
incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli
stessi possano essere anche non
soci;
e) consentire che la regola generale del voto capitario possa
subire
deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio
cooperatore
e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la
possibilità per le società cooperative di
trasformarsi, con procedimenti
semplificati, in società lucrative, fermo il
disposto di cui all'articolo 17
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'obbligo di devolvere il
patrimonio in essere alla data di
trasformazione, dedotti il capitale versato
e rivalutato, ed i dividendi
non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di
cui all'articolo 11, comma
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g)
prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato
dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto
dall'articolo 70,
comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo i consorzi
agrari, nonché le banche popolari, le
banche di credito cooperativo e gli
istituti della cooperazione bancaria in
genere, ai quali continuano ad
applicarsi le norme vigenti salva
l'emanazione di norme di mero coordinamento
che non incidano su profili di
carattere sostanziale della relativa
disciplina.
Art. 6
Disciplina del bilancio
1.
La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti
princìpi e
criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla
normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della
relativa
disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del
principio
di competenza, occorre tenere conto degli effetti della
fiscalità
differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del
patrimonio netto
che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine
alla loro
formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica
disciplina in relazione al trattamento delle
operazioni denominate in valuta,
degli strumenti finanziari derivati, dei
pronti contro termine, delle
operazioni di locazione finanziaria e delle
altre operazioni
finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società,
in
considerazione della loro vocazione internazionale e del
carattere
finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato
princìpi
contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi
in cui è ammesso il ricorso ad uno schema
abbreviato di bilancio e la
redazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le
innovazioni di cui alle lettere precedenti la
disciplina fiscale sul reddito
di impresa e fissare opportune disposizioni
transitorie per il trattamento
delle operazioni in corso alla data di
entrata in vigore di tali
innovazioni.
Art. 7
Trasformazione, fusione,
scissione
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione
e
scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto
concerne
le società di capitali, delle direttive comunitarie;
b) disciplinare
possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni
e delle fusioni
eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio
successivo
alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le
fusioni tra società, una delle quali abbia
contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, non comportano
violazione del divieto di acquisto e di
sottoscrizione di azioni proprie,
di cui, rispettivamente, agli articoli 2357
e 2357-quater del codice
civile, e del divieto di accordare prestiti e di
fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui
all'articolo 2358
del codice civile;
e) introdurre disposizioni dirette a
semplificare e favorire la
trasformazione delle società di persone in società
di capitali.
Art. 8
Scioglimento e
liquidazione
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione
delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti
princìpi e
criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure,
con particolare riguardo a
quelle relative all'accertamento delle cause di
scioglimento e al
procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori;
disciplinare gli effetti
della cancellazione della società dal registro delle
imprese, il regime
della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle
sopravvenienze
attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e
le modalità per la
conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella
salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e
procedure per la
revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e
i doveri degli
amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di
nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei bilanci
nella fase di liquidazione
sulla base di criteri adeguati alle loro
specifiche finalità.
Art. 9
Cancellazione
1. La riforma
in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale
è
possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze,
cancellare
le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere
forme di pubblicità della cancellazione dal registro
delle
imprese.
Art. 10
Gruppi
1. La riforma in
materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di
trasparenza e tale da
assicurare che l'attività di direzione e di
coordinamento contemperi
adeguatamente l'interesse del gruppo, delle
società controllate e dei soci di
minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una
valutazione
dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme
di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali
riconoscere adeguate forme di tutela
al socio al momento dell'ingresso e
dell'uscita della società dal gruppo,
ed eventualmente il diritto di recesso
quando non sussistono le condizioni
per l'obbligo di offerta pubblica di
acquisto.
Art. 11
Disciplina degli illeciti penali
e amministrativi riguardanti le società
commerciali
1. La riforma
della disciplina penale delle società commerciali e delle
materie connesse è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti
reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o
nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto
degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali,
nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla
legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali
non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre
in
errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene, con
l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa
intenzione
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è
imposta
dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta
a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare
altresì che
le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da
alterare
sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, anche
attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere
la punibilità al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla
società per conto di terzi; prevedere autonome figure di
reato a seconda
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato
un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando
la
condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai
creditori
la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la
condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1)
la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a
querela
nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo
III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia
di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio
1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e
la
procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle
disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di
cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti
della
fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;
prevedere
idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;
2) falso
in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini
della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei
mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
con la consapevolezza della
falsità e l'intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false
informazioni idonee ad indurre in
errore od occulta dati o notizie con la
medesima intenzione; precisare che
la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto; precisare che
la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari del
prospetto; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e
di conseguenza: 2.1) la
pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta
non abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della
reclusione da uno a
tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno
patrimoniale ai
destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni della società di
revisione, consistente nel fatto dei
responsabili della revisione, i quali,
nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della
falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni,
attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria
della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione; precisare che la
condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a
seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia
cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la
pena
dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato
un
danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un
anno
a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale
ai
destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di
documenti od altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di
controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali ovvero alle società
di revisione; prevedere la sanzione
amministrativa fino a lire venti
milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un
danno ai soci prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno e la
procedibilità a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa
delle
funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di
un
consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere
la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire
quattro
milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei
bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto
degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano
od
aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione
di
azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante
sopravvalutazione dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della
società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della
reclusione fino
ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai
soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la
pena della
reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione degli
utili e delle riserve, consistente
nel fatto degli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite; prevedere
la pena dell'arresto fino ad un anno.
La ricostituzione degli utili o delle
riserve prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio estingue
il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della
società controllante, consistente nel fatto degli amministratori
che
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della
società
controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale
sociale e
delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena
della
reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve
sono
ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio
relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la
condotta, il reato è estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei
creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione
delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni
con altra società o scissioni, cagionando danno ai
creditori; prevedere la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la
procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio
estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei
liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i
quali, ripartendo
beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o
dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano
un
danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre
anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del
danno
ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà
patrimoniale, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali
e liquidatori, i quali, in una
situazione di conflitto di interessi,
compiendo o concorrendo a deliberare
atti di disposizione dei beni sociali al
fine di procurare a sè o ad altri
un ingiusto profitto, ovvero altro
vantaggio, intenzionalmente cagionano un
danno patrimoniale alla società;
estendere la punibilità al caso in cui il
fatto sia commesso in relazione a
beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera
ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è
compensato da vantaggi, anche se
soltanto ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi
a tre anni e la procedibilità a querela;
13)
comportamento infedele, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori
generali, sindaci, liquidatori e responsabili
della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della promessa di
utilità, compiono od omettono atti
in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio, se ne deriva nocumento
per la società; prevedere la pena
della reclusione fino a tre anni; estendere
la punibilità a chi dà o
promette l'utilità; prevedere la procedibilità a
querela;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto
di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in
assemblea,
allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15)
omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare
l'assemblea nei
casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto;
determinare, qualora
la legge o lo statuto non prevedano uno specifico
termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza;
prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
dodici milioni,
aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue
a perdite o ad
una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di
chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici,
concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di
strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo
significativo
sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di
banche o
gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie
riguardanti
falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza,
ostacolo
allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni
alle
autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali,
sindaci e
liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla
vigilanza
di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a
carattere
generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste
dai
numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina
del
capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in
attuazione
della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a
condotte
omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i
predetti
beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie
sociali
riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile,
introducendo una
circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto
professionale,
previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto
sia commesso
da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o
da chi
svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì
le
fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed
ai
commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario,
prevista
dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle
lettere
a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di
particolare
tenuità;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta
punita sia
individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione
prevista
dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della
qualifica o
titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a
svolgere la
stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza
di formale
investitura, esercita in modo continuativo e significativo i
poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che,
fuori dei
casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei
pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro che
sono
legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica
di
vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti
o
gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena
su richiesta delle parti per i reati indicati nelle
lettere a) e b), sia
disposta la confisca del prodotto o del profitto del
reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile
l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad
oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare
le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo
che la pena si applichi alle sole condotte
integrative di reati societari che
abbiano cagionato o concorso a cagionare
il dissesto della società;
h)
prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
contenuti nella
legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo
8 giugno 2001, n.
231, una specifica disciplina della responsabilità
amministrativa delle
società nel caso in cui un reato tra quelli indicati
nelle lettere a) e b)
sia commesso, nell'interesse della società, da
amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla vigilanza di questi
ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato
se essi avessero vigilato
in conformità degli obblighi inerenti alla loro
carica;
i) abrogare le
disposizioni del titolo XI del libro V del codice
civile e le altre
disposizioni incompatibili con quelle introdotte in
attuazione del presente
articolo; coordinare e armonizzare con queste
ultime le norme sanzionatorie
vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparità di trattamento rispetto a
fattispecie di identico valore, anche
mediante l'abrogazione, la
riformulazione o l'accorpamento delle norme
stesse, individuando altresì la
loro più opportuna collocazione; prevedere
norme transitorie per i
procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del
tribunale in
composizione collegiale.
Art. 12.
Nuove norme di
procedura
testo annota
1. Il Governo è inoltre delegato ad
emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per
materia, siano dirette ad assicurare
una più rapida ed efficace definizione
di procedimenti nelle seguenti
materie:
a) diritto societario, comprese le
controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai
patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni
in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico
delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il
perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al
comma 1, il Governo è
delegato a dettare regole processuali, che in
particolare possano
prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei
termini
processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al
comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo
ipotesi eccezionali
di giudizio monocratico in considerazione della natura
degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa
di merito dopo l'emanazione di un provvedimento
emesso all'esito di un
procedimento sommario cautelare in relazione alle
controversie nelle
materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività
degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorchè gli stessi non
acquistino
efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per
finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca
alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di
efficacia
di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un
tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone espressamente gli
elementi essenziali,
assegnando eventualmente un termine per la modificazione
o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di
mancata
conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al
riguardo
assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di
lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica
degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in
estensione
delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la
rapidità di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto
processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei
diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati
dai
tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il
Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti
delle società
commerciali contengano clausole compromissorie, anche in
deroga agli articoli
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o
alcune tra le
controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la
controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di
transazione, la
clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto,
restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà
impugnabile anche per
violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di
conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi
ad organismi
istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed
efficienza e
che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della
giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
--------
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 1137):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli)
il
3 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e
VI
(Finanze), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri
delle
commissioni I, V, X, XI, XIV e del Comitato per la
legislazione.
Esaminato
dalle commissioni riunite II e VI, in sede
referente, il 10, 11, 12, 17, 18,
19 e 25 luglio 2001.
Esaminato in aula il 27 luglio 2001, il 1o e il
2
agosto 2001 e approvato il 3 agosto 2001.
Senato della Repubblica (atto n.
608):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a
(Finanze), in
sede referente, l'8 agosto 2001, con pareri
delle commissioni 1a, 5a, 9a,
10a, 11a e della Giunta per
gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato
dalle commissioni riunite 2a e 6a, in sede
referente, il 12, 13, 18 e 19
settembre 2001.
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 settembre 2001
e
approvato il 28 settembre 2001.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti
del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
- I capi V, VI, VII, VIII e
IX del titolo V del libro V
del codice civile, trattano rispettivamente
"Della societa'
per azioni", "Della societa' in accomandita per
azioni",
"Della societa' a responsabilita' limitata",
"Della
trasformazione della fusione e della scissione delle
societa'" e
"Delle societa' costituite all'estero, od
operanti all'estero".
Nota
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
24 novembre
2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la
semplificazione di
procedimenti amministrativi. Legge di
semplificazione
1999):
"Art. 32 (Semplificazione della fase costitutiva
e
della fase modificativa delle societa' di capitali). - 1.
In attesa
della riforma del diritto societario, la fase
costitutiva e la fase
modificativa delle societa' di
capitali sono regolate dalle disposizioni del
presente
articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'art. 2330 del
codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della societa'
nel registro delle imprese
e' richiesta contestualmente al deposito
dell'atto
costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la
regolarita' formale della documentazione,
iscrive la societa' nel
registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali
con
riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo
decorrono dalla
data dell'iscrizione nel registro delle
imprese .
3. Nel comma primo
dell'art. 2332 del codice civile e'
soppresso il numero 3).
4. Il comma
primo dell'art. 2411 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Il
notaio che ha verbalizzato la deliberazione
dell'assemblea, entro trenta
giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge,
ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al
deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del
registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale
della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio
ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da'
comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il detto termine, agli
amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e,
in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai commi
secondo e terzo. Tutti i
termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione
della delibera
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro
delle
imprese .
5. Dopo l'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n.
89,
e' inserito il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede
l'iscrizione
nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa'
di
capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando
risultino manifestamente
inesistenti le condizioni,
richieste dalla legge, viola l'art. 28, primo
comma, n. 1,
della presente legge, ed e' punito con la
sospensione
prevista dal secondo comma dell'art. 138 e con la
sanzione
amministrativa da L. 1.000.000 a L. 30.000.000.
2. Con sanzione
amministrativa pari a quella di cui al
comma 1, e' punito il notaio che
chiede l'iscrizione nel
registro delle imprese di un atto costitutivo di
societa'
di capitali, da lui rogato, quando risultino
manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge. ".
Nota
all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 32 della legge 24 novembre
2000, n.
340, vedi nota all'art. 3.
Note all'art. 5:
- Il titolo VI del libro V del
codice civile tratta:
"Delle imprese cooperative e delle mutue
cooperative".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina
delle agevolazioni tributarie):
"Art. 14 (Condizioni di applicabilita'
delle
agevolazioni). - Le agevolazioni previste in questo titolo
si
applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi,
che siano disciplinate
dai principi della mutualita'
previsti dalle leggi dello Stato e siano
iscritti nei
registri prefettizi o nello schedario generale
della
cooperazione.
I requisiti della mutualita' si ritengono
sussistenti
quando negli statuti sono espressamente e
inderogabilmente
previste le condizioni indicate nell'art. 26 del
decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni,
e tali condizioni sono state in fatto
osservate nel periodo di imposta e nei
cinque precedenti,
ovvero nel minor periodo di tempo
trascorso
dall'approvazione degli statuti stessi.
I presupposti di
applicabilita' delle agevolazioni sono
accertati dall'amministrazione
finanziaria sentiti il
Ministero del lavoro o gli altri organi di
vigilanza.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art. 17
(Interpretazione autentica
sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche
da parte
delle societa' cooperative e loro consorzi). - 1. Le
disposizioni
di cui all'art. 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951,
n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11,
comma 5, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, si
interpretano nel senso che la soppressione
da parte di
societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al
predetto art. 26 comporta comunque per le stesse
l'obbligo di devolvere il
patrimonio effettivo in essere
alla data della soppressione, dedotti il
capitale versato e
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi
mutuatistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso
obbligo
si intendono soggette le stesse societa'
cooperative e loro consorzi nei casi
di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente,
in
enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le
clausole di cui
al citato art. 26, nonche' in caso di
decadenza dai benefici fiscali.".
-
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992, n.
59 (Nuove norme in materia di
societa' cooperative):
"5. Deve inoltre
essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle
cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed
i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c),
dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni".
- Si riporta il
testo dell'art. 2409 del codice civile:
"Art. 2409 (Denunzia al tribunale). -
Se vi e' fondato
sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei
doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che
rappresentano il
decimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale.
Il
tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci,
puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei
soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una
cauzione.
Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale
puo'
disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e
convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei
casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed i
sindaci e nominare un amministratore
giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore
giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli
amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico
l'amministratore
giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la
nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la
messa in liquidazione della societa'.
I provvedimenti previsti da questo
articolo possono
essere adottati anche su richiesta del pubblico
ministero,
e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico
della
societa'".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 70 del
decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
"7. Alle banche non si applicano il titolo IV
della
legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi
e' fondato
sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
dei doveri degli
amministratori e dei sindaci di banche, i
soci che rappresentano il ventesimo
del capitale sociale,
ovvero il cinquantesimo in caso di banche con
azioni
quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca
d'Italia,
che decide con provvedimento motivato.".
Note all'art. 7:
- Si riporta il
testo degli articoli 2357, 2357-quater
e 2358 del codice civile:
"Art.
2357 (Acquisto delle proprie azioni). - La
societa' non puo' acquistare
azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle
riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare
il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai
diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo
minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale
delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere
la
decima parte del capitale sociale (2630, n. 4), tenendosi
conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa'
controllate.
Le azioni
acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo
modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto.
In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla
corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta
dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo
comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli
acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta
persona.".
"Art. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle
proprie
azioni). - In nessun caso la societa' puo'
sottoscrivere azioni proprie. Le
azioni sottoscritte in
violazione del divieto stabilito nel precedente comma
si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai
soci fondatori o, in caso di aumento del
capitale sociale, dagli
amministratori. La presente
disposizione non si applica a chi dimostri di
essere esente
da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma
per
conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato
a tutti
gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni
rispondono solidalmente, salvo che
non dimostrino di essere esenti da colpa,
i promotori, i
soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale
sociale,
gli amministratori".
"Art. 2358 (Altre operazioni sulle
proprie
azioni). - La societa' non puo' accordare prestiti ne'
fornire
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni proprie.
La
societa' non puo', neppure per tramite di societa'
fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia.
Le disposizioni
dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per
favorire
l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa'
o di
quelli di societa' controllanti o controllate. In
questi casi tuttavia le
somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti
degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle
riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente
approvato.".
Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di
intemediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6
febbraio 1996, n. 52) alla parte IV tratta della
disciplina degli emittenti
ed in particolare il capo II
tratta della disciplina delle societa' con
azioni quotate.
- Si riporta il testo dell'art. 2622 del codice
civile:
"Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali
riservate). - Gli
amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i loro dipendenti, i
liquidatori, che, senza
giustificato motivo, si servono a profitto proprio
od
altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne
danno
comunicazione, sono puniti, se dal fatto puo'
derivare pregiudizio alla
societa', con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da lire
duecentomila a due
milioni. Il delitto e' punibile su querela
della
societa'.".
- Si riporta il testo dell'art. 622 del codice
penale:
"Art. 622 (Rivelazione di segreto
professionale). - Chiunque,
avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria
professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal
fatto
puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da
lire sessantamila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della
persona
offesa.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 137
del
citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave,
chi, al fine di ottenere concessioni di
credito per se' o
per le aziende che amministra, o di mutare le
condizioni
alle quali il credito venne prima concesso,
fornisce
dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla
costituzione o
sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria delle aziende comunque
interessate alla
concessione del credito, e' punito con la reclusione fino
a
un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.".
- La legge 29
settembre 2000, n. 300, reca: "Ratifica
ed esecuzione dei seguenti atti
internazionali elaborati in
base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione
europea:
convenzione sulla tutela degli interessi finanziari
delle
Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del
suo
primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996,
del protocollo
concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di
giustizia delle
Comunita' europee, di detta convenzione, con
annessa
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996,
nonche'
della convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari delle
Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione
europea,
fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione
OCSE
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni
economiche internazionali, con
annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
Delega al
Governo per la disciplina della responsabilita'
amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi
di personalita' giuridica.".
-
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
"Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art.
11
della legge 29 settembre 2000, n. 300.".
- Il titolo XI del libro V del
codice civile, reca:
"Disposizioni penali in materia di societa' e
di
consorzi.".
Note all'art. 12:
- Per il titolo del decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedi note all'art. 11.
- Per il
titolo del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, vedi note all'art.
5.
- Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di
procedura
civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento). - I
provvedimenti, che debbono essere
pronunciati in camera di consiglio, si
chiedono con ricorso
al giudice competente e hanno forma di decreto
motivato,
salvo che la legge disponga altrimenti.".
- Si riporta il testo
degli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile:
"Art. 806
(Compromesso). - Le parti possono far
decidere da arbitri le controversie tra
di loro insorte,
tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle
che
riguardano questioni di stato e di separazione personale
tra coniugi e
le altre che non possono formare oggetto di
transazione".
"Art. 808
(Clausola compromissoria). - Le parti, nel
contratto che stipulano o in un
atto separato, possono
stabilire che le controversie nascenti dal
contratto
medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti
di
controversie che possono formare oggetto di compromesso. La
clausola
compromissoria deve risultare da atto avente la
forma richiesta per il
compromesso ai sensi dell'art. 807,
commi primo e secondo.
Le controversie
di cui all'art. 409 possono essere
decise da arbitri solo se cio' sia
previsto nei contratti e
accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a
pena
di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti
di adire
l'autorita' giudiziaria. La clausola
compromissoria contenuta in contratti o
accordi collettivi
o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove
autorizzi
gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari
il
lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve
essere
valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale
si
riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il
potere di convenire la clausola
compromissoria.".
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato