Legge 7 luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
(G.U. 14 luglio 2009, n. 161; s.o. n. 110)
stralcio artt. 32 e 33
(omissis)
Art. 32.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei
pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima
armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento
e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a
livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La
pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di
pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi
dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione
competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di
pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla
prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di
raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare
l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli
istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle
condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di
pagamento;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le
regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando
condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori
di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di
servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di
effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in
relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del
contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare
spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro
diritto nei casi previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i
prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di
un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento
nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori
di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie
relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che
hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla
direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale
attività fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la
normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti
misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di
comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione
della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 33.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del
contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre
tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle
finalità del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti
rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata
reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La
misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo
144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre
disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati
dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i
meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel
settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire
l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che
assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base
delle attività svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità
e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori,
attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di
intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il
divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo
1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui
al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle
sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei
requisiti professionali;
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia
organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali,
costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti
in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con
il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in
attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà
proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento
dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei
poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali,
necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione
degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;
dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in
attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della
determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della
documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e
dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento
professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere
specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di
mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la
trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la
determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la
cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che
l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli
elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione
in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e
l'autonomia dell'operatività;
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità
civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei
nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già
abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova
disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e
intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per
l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le
società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità
del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni
causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e
le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del
consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente
in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica,
in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o
facoltatività degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis)