Legge 14 maggio 2005, n. 80
... OMISSIS ...
Art. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre
disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con
cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto
delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità
che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e
fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del
mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci
anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai
dieci anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel
caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione
decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a
tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del
trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice
di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1,
primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi,
possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute
fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a
tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo
545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: "Non" e
le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti
locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo
periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle
seguenti: "Non si possono perseguire".
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