Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"
Capo I
Art. 1
(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)
... abrogato ...
Art. 2
(Obblighi di identificazione e di registrazione)
... abrogato ...
Art. 3
(Segnalazioni di operazioni)
... abrogato ...
Art. 3-bis
(Riservatezza delle segnalazioni)
... abrogato ...
Art. 3-ter
(Commissione di indirizzo)
... abrogato ...
Art. 4
(Disposizioni applicative)
... abrogato ...
Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli)
abrogati commi da 1 a 13 ...
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».
Capo II
Art. 6
(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)
... abrogato ...
Art. 7
(Elenco speciale)
... abrogato ...
Art. 8
(Onorabilità dei soci e degli esponenti)
... abrogato ...
Capo III
Art. 9
(Sospensione dalle cariche)
... abrogato ...
Art. 10
(Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Art. 11
(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)
... abrogato ...
Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.