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Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210

Testo della legge

 TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 omissis ....

  Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 19.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui all'articolo 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

  Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)

1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.

  Art. 15.
(Società per la gestione dei rimborsi)

1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.

3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.

4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.

5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.