Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (in Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 47).
Disciplina della cessione dei crediti di impresa. (FACTORING)
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. (*)
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
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lettera così modificata dall'art. 156 del testo unico bancario (d.lgs.
n° 385/93)
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articolo abrogato dall'art. 161 del testo unico bancario (d.lgs.
n° 385/93) che così recitava:
1. É istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione
dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento
della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.
2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede
con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti
e le modalità della vigilanza, nonchè le relative sanzioni amministrative.
3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo
di certificazione del proprio bilancio annuale.
1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri,
se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.
1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario
rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1.
2. É fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
3. É fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal
debitore a terzi.
1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. É fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista
dall'art. 4.
1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'art. 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al
cedente per le cessioni previste nel comma 2.