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Legge 6 febbraio 2007, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 41/L
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Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
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Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n.
62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come
modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti
finanziari).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è
inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché
della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva
2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e
delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le
competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB) secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 6
del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di
servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti
finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio
nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività
di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in
forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in
materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad
esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione
di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di
gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle
condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB,
in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini
di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella
direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva;
f) stabilire i criteri
generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi
accessori, ispirati ai princìpi di cura dell'interesse del cliente, tenendo
conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di
investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le
controparti qualificate;
g) prevedere che siano
riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle
regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali
dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi;
attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della
direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere
riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i
soggetti abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere
trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i princìpi che devono essere
seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione
dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di
rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni
di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi
della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni
operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior
risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e
conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attività
di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il
potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei
sistemi stessi;
l) al fine di garantire
l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia
del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono
impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico
nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti
previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati
regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela
degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati
regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il
potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli
intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di
sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni
concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine
di assicurare la tutela degli investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati
regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB
possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e
organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e
revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori
e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva
e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai
quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai
sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35
e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il
potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla
negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB
vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di
succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di
esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme
restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilità
per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i princìpi
già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca
d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti
dall'articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le
sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole
dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a
euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro
i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che
la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste
dalla direttiva;
v) prevedere procedure per
la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di
servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle
imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione
nella composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti
con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili
nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata
dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della
legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei mercati
regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere
f), g), h), i) e j), su merci e sui
relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto
proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma
1 del presente articolo".
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'attività di
organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti
finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di
investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e,
limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute,
anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi
interbancari".
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.
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