La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
224 del 26 settembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 18.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
SETTEMBRE 2001, N. 350.
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati). - 1. I
tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico
dei valori bollati possono restituire al loro punto di
approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi
dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre
il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori
di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo
percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei
valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
determinate le modalita' di attuazione della conversione dei valori
di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a
garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili
abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con
riferimento ai valori citati.
3. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 ha luogo la
sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una
volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal
giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del
secondo mese successivo.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori
postali, ancorche' gli stessi non siano dichiarati ufficialmente
fuori corso per l'affrancatura".
All'articolo 2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la tredicesima
mensilita' dovute" sono sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la
tredicesima mensilita' dovuti".
All'articolo 5, al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la
parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ", programmi
informatici ".
All'articolo 8, comma 3, le parole: "quindicimila euri" sono
sostituite dalle seguenti: "quindicimila euro" e le parole: "articolo
145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 145 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "approvato con"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati). - 1. Al decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli
Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai
decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di
soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo
periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle
riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con
la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati
ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ;
b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al
comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi
dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente
agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si
considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e
l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal
relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta
in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001.
La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non
deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al
medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o
altre finalita';
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo
beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice
identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli
interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta
sostitutiva, di sua pertinenza ;
d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole:
"dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: "della
dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta
attestazione sono sostituite dalle seguenti: "La predetta
dichiarazione .
2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la
documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 .
3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni .
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei
soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di
capitale divenuti esigibili, nonche' alle plusvalenze e agli altri
redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1
gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale
privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle societa' indicati
nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere previste modalita' semplificate di acquisizione delle
informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di
mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza,
riservatezza e affidabilita' dei dati".
All'articolo 11: al comma 1, lettera a), le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettera b), le parole: "emanato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: "d.l." e "d.
lgs." sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"decreto-legge" e "decreto legislativo";
al comma 1, la lettera f) e' soppressa.
All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: "comunque
detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "detenute almeno al 1 agosto 2001"; al
medesimo comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
", rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano
conseguentemente nel reddito imponibile". All'articolo 13, comma 1,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella dichiarazione
gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da
rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato,
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001".
All'articolo 14: al comma 1, lettera c), dopo la parola:
"nonche'" e' inserita la seguente: "per";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di tutti gli
altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo
nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate
diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo
fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della
dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella
dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati
comunicano all' intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del
predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo
complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse
specie delle predette attivita'".
All'articolo 17: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla
criminalita' organizzata e al terrorismo";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16
per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita'
detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali
e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per
cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione
riservata".
All'articolo 19:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con
la confisca di beni di corrispondente valore";
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con
la confisca di beni di corrispondente valore";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione
prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello
Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre
mesi a un anno".
All'articolo 20:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
nella rubrica le parole: "Vincoli di destinazione e" sono
soppresse.
All'articolo 21, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle
generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in
misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento ;
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8
per cento fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per
cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e
dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si
applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento
per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per
cento per il terzo anno ;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non
si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti
periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della
dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a
condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione;
non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione ;
d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali
sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi ;
e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I
lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione
pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati
presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla
quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,
che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria,
integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico
del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di
sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di
lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio
2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi ;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione
della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate
all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si
impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera
b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento
della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale
versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della
loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai
sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse
all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e'
inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa
ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione
alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota
residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti
pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del
2000 sono abrogati ;
g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede
annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad
una verifica dei risultati del processo di emersione in base al
numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle
disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori,
alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle
conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile ".
All'articolo 22:
al comma 1, capoverso 1, le parole: "10.000 euri" sono sostituite
dalle seguenti: "10.000 euro";
al comma 1, capoverso 8, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono
assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione
in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il
collocamento anche sui mercati esteri".
All'articolo 25, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali
ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi
all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui
mercati esteri".
L'articolo 26 e' soppresso.
Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente:
"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in
materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione
di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1654):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 26 settembre 2001.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 27 settembre 2001 con pareri del comitato per
la legislazione, delle commissioni I, II, V, XI, XIV.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il
9, 10, 15, 18 ottobre 2001.
Esaminato in aula il 22, 24, 25 ottobre 2001 ed
approvato il 26 ottobre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 786):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 29 ottobre 2001.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 31 ottobre 2001.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
30 ottobre 2001; il 5, 6, 12, 13 novembre 2001.
Esaminato in aula e approvato il 20 novembre 2001.