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Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Banca d'Italia - Provvedimento del 24-1-2002

Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "Testo Unico");

VISTE in particolare le parti III e V del Testo Unico;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 471, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

VISTO il regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219, "Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato";

VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 settembre 2000, "Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del Testo Unico";

VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 settembre 2000, "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del Testo Unico";

RAVVISATA la necessità di fornire da un lato un quadro di riferimento unitario alle società di gestione per gli adempimenti connessi con lo svolgimento delle proprie attività, dall'altro uno strumento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza assegnate dall'ordinamento alle autorità;

LA BANCA D'ITALIA

E

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Emanano

le unite Istruzioni di vigilanza sulla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del Testo Unico).

Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(1).

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 gennaio 2002

 

Il Governatore della Banca d'Italia  Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Antonio Fazio  Luigi Spaventa

_________
NOTA:

1. Il Provvedimento e le annesse Istruzioni sono pubblicati nel S.O. n. 31 alla G.U. della Repubblica n. 40 del 16.2.2002.


Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari
(Parte III del D.Lgs. 58/98)

Istruzioni di Vigilanza

 

PREMESSA

PARTE I - MERCATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE

Definizioni

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Premessa
2. Autorizzazione
3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

 5.  Requisiti di onorabilità
 6.  Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti
 7.  Partecipanti persone giuridiche
 8.  Soggetti esenti
 9.  Soggetti esteri
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
11. Modalità di calcolo della quota di capitale
12. Partecipazioni indirette
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità
15. Soggetti esenti
16. Situazioni impeditive
17. Decadenza
18. Sospensione e revoca
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia
20. Soggetti esteri

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa
22. Incontri con gli esponenti aziendali
23. Modificazioni dello statuto
24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione
25. Documentazione di bilancio
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
27. Comunicazioni del collegio sindacale
28. Informativa sulla compagine azionaria
29. Variazioni degli esponenti aziendali
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi
31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato
33. Informazioni relative ai mercati
34. Informativa alla CONSOB
35. Ispezioni
36. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza
37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione
38. Profili sanzionatori

PARTE II - MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DA QUELLI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE

Definizioni

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Premessa
2. Autorizzazione
3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

 5. Requisiti di onorabilità
 6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti
 7. Partecipanti persone giuridiche
 8. Soggetti esenti
 9. Soggetti esteri
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
11. Modalità di calcolo della quota di capitale
12. Partecipazioni indirette
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità
15. Soggetti esenti
16. Situazioni impeditive
17. Decadenza
18. Sospensione e revoca
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB
20. Soggetti esteri

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa
22. Incontri con gli esponenti aziendali
23. Modificazioni dello statuto
24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione
25. Documentazione di bilancio
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
27. Comunicazioni del collegio sindacale
28. Informativa sulla compagine azionaria
29. Variazioni degli esponenti aziendali
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi
31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato
33. Informazioni relative ai mercati
34. Informativa alla Banca d'Italia
35. Ispezioni
36. Provvedimenti della CONSOB in caso di necessità e urgenza
37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione
38. Profili sanzionatori

PARTE III - I SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Definizioni

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa
2. Autorizzazione
3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

TITOLO II PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

CAPITOLO I PARTECIPANTI AL CAPITALE

 5. Requisiti di onorabilità
 6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti
 7. Partecipanti persone giuridiche
 8. Soggetti esenti
 9. Soggetti esteri
10. Divieto di esercizio dei diritti di voto
11. Modalità di calcolo della quota di capitale
12. Partecipazioni indirette
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità
15. Soggetti esenti
16. Situazioni impeditive
17. Decadenza
18. Sospensione e revoca
19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia
20. Soggetti esteri

TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa
22. Incontri con gli esponenti aziendali
23. Modificazioni dello statuto
24. Regolamento dei servizi
25. Documentazione di bilancio
26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
27. Comunicazioni del collegio sindacale
28. Informativa sulla compagine azionaria
29. Variazioni degli esponenti aziendali
30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi
31. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera n, del regolamento CONSOB 11768
32. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
33. Convenzioni
34. Informazioni sui servizi
35. Informativa sulle cautele e garanzie adottate a favore degli investitori
36. Ispezioni
37. Crisi delle società di gestione accentrata
38. Profili sanzionatori

PARTE IV - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA E SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

Definizioni

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa
2. Autorizzazione

TITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

3. Premessa
4. Requisiti di professionalità e di onorabilità

TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 5. Premessa
 6. Incontri con gli esponenti aziendali
 7. Modificazioni dello statuto
 8. Regolamento operativo e disposizioni di attuazione
 9. Documentazione di bilancio
10. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
11. Comunicazioni del collegio sindacale
12. Informativa sulla compagine azionaria
13. Variazioni degli esponenti aziendali
14. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei servizi di liquidazione
15. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
16. Attività accessorie e partecipazioni
17. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF
18. Informazioni sul funzionamento dei servizi di liquidazione
19. Ispezioni
20. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza
21. Revoca dell'autorizzazione
22. Profili sanzionatori

PARTE V - SISTEMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Definizioni

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa
2. Approvazione del regolamento operativo

TITOLO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 3. Premessa
 4. Incontri con gli esponenti aziendali
 5. Modificazioni dello statuto
 6. Regolamento dei sistemi e disposizioni di attuazione
 7. Documentazione di bilancio
 8. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi
 9. Comunicazioni del collegio sindacale
10. Informativa sulla compagine azionaria
11. Variazioni degli esponenti aziendali
12. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei sistemi di compensazione e garanzia
13. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione
14. Attività diverse e partecipazioni
15. Accordi con altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati
16. Informazioni sui sistemi
17. Ispezioni
18. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza
19. Profili sanzionatori

 

Premessa

Le presenti "Istruzioni di vigilanza" relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari sono emanate sulla base delle norme contenute nella Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito TUF) e delle relative disposizioni di attuazione e costituiscono il completamento del corpus normativo di riferimento. La Banca d'Italia e la CONSOB si riservano di aggiornare il testo ai sensi degli articoli 68 e 69, comma 2 e di definire istruzioni ai sensi degli articoli 78 e 79 del TUF.

Le "Istruzioni" intendono fornire alle società di gestione un quadro di riferimento unitario per gli adempimenti connessi con lo svolgimento delle proprie attività; esse costituiscono nel contempo uno strumento per l'esercizio, da parte di Banca d'Italia e CONSOB, delle funzioni di vigilanza assegnate dall'ordinamento.

L'attività di vigilanza sulle società di gestione del mercato, sui sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari, sui sistemi di compensazione e garanzia nonché sui servizi di liquidazione è affidata alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Laddove le norme primarie dispongano una competenza più penetrante in capo ad una delle due autorità, le "Istruzioni" prevedono che l'aggiornamento delle stesse avvenga a cura di una sola delle due.

~~~

Il documento allegato si compone di cinque Parti, ognuna relativa ad un'area soggetta a vigilanza:

    1. mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e società di gestione;

    2. mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli di Stato e società di gestione;

    3. sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

    4. servizio di liquidazione su base lorda e servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati;

    5. sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati.

Ciascuna Parte contiene, compatibilmente con la normativa vigente, tre distinti titoli concernenti: a) l'esercizio dell'attività; b) i partecipanti al capitale e gli esponenti aziendali; c) le modalità di esercizio della vigilanza.

Nel caso in cui una società di gestione risulti sottoposta a diverse discipline dettate in due o più Parti delle presenti Istruzioni, a motivo della pluralità delle attività dalla stessa svolte o gestite, essa dovrà procedere ad un'unica trasmissione delle informazioni e documenti comuni richiesti nelle Parti di interesse. In tal caso, la società di gestione specificherà che il singolo flusso informativo avviene in ottemperanza dei comuni obblighi previsti dalle discipline dettate dalle Parti delle Istruzioni in cui la stessa ricade.

 

PARTE I - MERCATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE

L'aggiornamento della Parte I è curato dalla Banca d'Italia.

Definizioni

"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

"DM 219/99": decreto del Ministro del tesoro 13 maggio 1999, n. 219 "Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato";

"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB;

"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione;

"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese;

"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;

"società di gestione": le società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato;

"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario);

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Premessa

In considerazione della particolare rilevanza dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato per la gestione del debito pubblico nonché per i riflessi che gli stessi hanno sul corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria, il TUF prevede, rispetto alla disciplina relativa ai mercati regolamentati, norme speciali in materia.

Al Ministro dell'economia e delle finanze sono affidati i poteri di disciplinare e autorizzare i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB competono sia una funzione consultiva rispetto all'esercizio dei suddetti poteri ministeriali, sia una funzione di vigilanza ripartita in ragione delle rispettive competenze.

2. Autorizzazione

L'esercizio dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato è autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, del TUF e il regolamento del mercato proposto dalla società stessa è stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 219/99.

3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell' art. 61, comma 2, del TUF.

L'attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato implica pertanto anche una verifica delle attività esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.

Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le attività connesse e strumentali che intendono esercitare, nonché le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

Al fine di garantire la "qualità" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione dei mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di professionalità e di onorabilità. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98).

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

5. Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art. 5 del DM 471/98.

6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti

In base al combinato disposto degli articoli 2, comma 4, del DM 219/99 e 5, comma 1, del DM 471/98, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore, oltre che alla CONSOB e alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità di cui al DM 471/98.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la società di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

7. Partecipanti persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della società di gestione, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti.

La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

8. Soggetti esenti

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'ordinamento italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

9. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilità.

10. Divieto di esercizio dei diritti di voto

L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che, in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare può essere proposta, oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 219/99 entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

11. Modalità di calcolo della quota di capitale

Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto:

          a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

          b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

          c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.

12. Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione è acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione può essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) oltre che alla CONSOB e alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze. La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata, oltre che alla CONSOB e alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità

I requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.

15. Soggetti esenti

Si applica il precedente paragrafo 8.

16. Situazioni impeditive

Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.

17. Decadenza

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 219/99, il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2 e 3 del DM 471/98.

18. Sospensione e revoca

La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, è dichiarata con le stesse modalità della dichiarazione di decadenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione può essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non può durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione della società di gestione verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la società di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

20. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilità.

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa

Il combinato disposto degli artt. 76, 74 e 75 del TUF e del DM 219/99 affida alla Banca d'Italia la vigilanza sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e sulle relative società di gestione. Obiettivi dell'azione di vigilanza sui mercati sono l'efficienza complessiva e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

Poteri di vigilanza informativa sono assegnati anche alla CONSOB dall'art. 6 del DM 219/99 al fine di accertare che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli investitori.

22. Incontri con gli esponenti aziendali

L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali.

Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.

23. Modificazioni dello statuto

Le società di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, i progetti di modificazione dello statuto.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modificazioni statutarie proposte.

Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 7, comma 2 del DM 219/99.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione

Le società di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento del mercato.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

Il testo integrale del regolamento approvato dall'assemblea dei soci è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 219/99.

Una volta avvenuta l'approvazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, le società di gestione trasmettono al Ministero stesso, alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato.

Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento; in materia le predette autorità forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine.

Le società di gestione danno idonea pubblicità (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del DM 219/99 la Banca d'Italia può proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, di richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza che impediscano l'effettivo conseguimento dell'efficienza complessiva del mercato, di un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

25. Documentazione di bilancio

Le società di gestione inviano alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi

Le società di gestione provvedono ad inviare alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

27. Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

28. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

29. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli organi sociali.

30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi

Il consiglio di amministrazione delle società di gestione invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;

2. meccanismi di delega;

3. articolazione del sistema dei controlli interni;

4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

6. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate.

31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla Banca d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Alla Banca d'Italia vanno altresì comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andrà fornita tempestivamente alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del DM 219/99, le società di gestione comunicano tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte.

33. Informazioni relative ai mercati

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 219/99, le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, dati e notizie relativi ai mercati.

L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia.

Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva del mercato e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Se rilevante per la trasparenza tale comunicazione va inviata alla CONSOB.

Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del mercato e i conseguenti adattamenti tecnico- informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 219/99, la Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. La richiesta di informazioni può essere sia periodica, secondo modalità e termini indicati dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operatività sul mercato che fuori mercato.

34. Informativa alla CONSOB

Ai sensi dell'art. 6 del DM 219/99, la CONSOB acquisisce, anche periodicamente, dalla società di gestione dati, notizie, atti e documenti al fine di accertare che sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli investitori.

35. Ispezioni

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 76, comma 1, e 74, comma 2, del TUF la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società di gestione.

36. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 219/99, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità dell'efficienza complessiva del mercato e dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione, la Banca d'Italia si avvale dei poteri previsti dall'art. 9 del DM 219/99.

38. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

 

PARTE II - MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DA QUELLI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE

L'aggiornamento della Parte II è curato dalla CONSOB.

Definizioni

"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB;

"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione;

"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese;

"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;

"società di gestione": le società di gestione dei mercati regolamentati;

"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario);

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Premessa

In considerazione della centralità della posizione delle società di gestione dei mercati, l'art. 63 del TUF prevede, con riferimento ai mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere della CONSOB di autorizzare il loro esercizio ed approvare il regolamento del mercato al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori.

2. Autorizzazione

L'esercizio dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF e il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del TUF, la CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati e di approvazione del regolamento del mercato sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali vengono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, e strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d), del TUF, nonché per gli strumenti derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle società di gestione dei mercati sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell' art. 61, comma 2, del TUF. L'attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati regolamentati implica pertanto anche una verifica delle attività esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.

Le società di gestione comunicano alla CONSOB le attività connesse e strumentali che intendono esercitare, nonché le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

Al fine di garantire la "qualità" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione dei mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di professionalità e di onorabilità. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98).

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

5. Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art. 5 del DM 471/98.

6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti

In base all'art. 61, comma 6, del TUF, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto delle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità individuati ai sensi dell'art. 61, comma 5 del TUF.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la società di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

7. Partecipanti persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La CONSOB si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità. In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della società di gestione, semprechè questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti.

La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

8. Soggetti esenti

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

9. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale delle società di gestione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il comma 1 del precedente paragrafo 7.

10. Divieto di esercizio dei diritti di voto

L'art. 61, comma 7, stabilisce che, in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare può essere proposta oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla CONSOB ai sensi dell'art. 14, comma 6, del TUF entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

11. Modalità di calcolo della quota di capitale

Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.

12. Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione è acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione può essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) alla CONSOB e alla società di gestione.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla CONSOB e alla società di gestione.

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità

I requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.

15. Soggetti esenti

Si applica il precedente paragrafo 8.

16. Situazioni impeditive

Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.

17. Decadenza

In base al DM 471/98, il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.

I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98.

18. Sospensione e revoca

La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, è dichiarata con le stesse modalità della dichiarazione di decadenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione può essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non può durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB

Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione della società di gestione verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla CONSOB. La CONSOB si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La CONSOB pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la CONSOB chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la società di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla CONSOB.

20. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa

L'art. 73 del TUF affida alla CONSOB la vigilanza sulle società di gestione dei mercati la quale, a tal fine, si avvale dei poteri previsti all'art. 74, comma 2, del TUF. Obiettivi dell'azione di vigilanza sui mercati regolamentati sono la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF la CONSOB, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

22. Incontri con gli esponenti aziendali

L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali.

Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla CONSOB o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.

23. Modificazioni dello statuto

Le società di gestione inviano alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modificazioni statutarie proposte.

Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 73, comma 3, del TUF.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione

Le società di gestione inviano alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento del mercato.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

Il testo integrale del regolamento approvato dall'Assemblea dei soci è trasmesso alla CONSOB per l'approvazione ai sensi dell'art. 63, comma 2, del TUF.

Una volta avvenuta l'approvazione da parte della CONSOB, le società di gestione trasmettono alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato.

Laddove il regolamento attribuisce al consiglio di Amministrazione di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUF la CONSOB si riserva la facoltà di chiedere alla società di gestione di sottoporre ad una procedura di silenzio-assenso le norme regolamentari ivi contenute che assumono particolare rilievo ai fini della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.

Le società di gestione danno idonea pubblicità (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

La medesima informativa è trasmessa anche alla Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 63, comma 3, del TUF.

25. Documentazione di bilancio

Le società di gestione dei mercati inviano alla CONSOB entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi

Le società di gestione provvedono ad inviare alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

27. Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

28. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di gestione comunicano senza indugio alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione comunicano annualmente alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

29. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di gestione comunicano entro 15 giorni alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione comunicano alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali.

30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi

Il consiglio di amministrazione delle società di gestione invia alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;

2. meccanismi di delega;

3. articolazione del sistema dei controlli interni;

4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

6. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale invia alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purchè diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB, che verrà informata successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate.

31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Alla CONSOB vanno altresì comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andrà fornita tempestivamente alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato

Le società di gestione comunicano tempestivamente alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte.

33. Informazioni relative ai mercati

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF le società di gestione forniscono alla CONSOB, secondo i criteri da questa indicati, dati e notizie relativi ai mercati.

L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

Va tempestivamente comunicato alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sulla trasparenza, sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela degli investitori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF la CONSOB può chiedere ai soggetti abilitati come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera r), del TUF la comunicazione di dati e notizie sull'attività svolta e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e i termini dalla stessa stabiliti.

34. Informativa alla Banca d'Italia

Con riguardo ai mercati di cui all'art. 63, comma 3, del TUF, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di acquisire dati, notizie e documenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa assegnati dagli artt. 63, comma 3, e 75, comma 5, del TUF.

35. Ispezioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 74, comma 2, del TUF, la CONSOB può eseguire ispezioni presso le società di gestione e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

36. Provvedimenti della CONSOB in caso di necessità e urgenza

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del TUF, in caso di necessità e urgenza la CONSOB, per il perseguimento delle finalità della trasparenza, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione, la CONSOB si avvale dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF.

38. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

 

PARTE III: I SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

L'aggiornamento della Parte III è curato congiuntamente dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

Definizioni:

"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB;

"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione;

"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese;

"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;

"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario);

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa

L'attività di gestione accentrata è esercitata nella forma di società per azioni e ha carattere d'impresa, in coerenza con l'evoluzione dei mercati regolamentati.

L'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio è dato dal particolare rilievo che tale funzione di supporto riveste per il buon funzionamento del complessivo sistema di negoziazione. L'attività di vigilanza è informata agli obiettivi di trasparenza, ordinata prestazione dei servizi, tutela degli investitori.

2. Autorizzazione

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 9, del TUF la società è autorizzata dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attività di gestione accentrata quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 80, commi 3, 4, 5 e 6, del TUF e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, del TUF.

3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Ai sensi dell'art. 80, comma 2, del TUF alle società di gestione accentrata è consentito di svolgere attività connesse e strumentali.

Le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle società di gestione accentrata sono disciplinate dall'art. 21 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del TUF.

L'attività di vigilanza sulle società di gestione accentrata implica pertanto anche una verifica delle attività esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.

Le società di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia le attività connesse e strumentali che intendono esercitare nonché le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

4. Premessa

Al fine di garantire la "qualità" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione accentrata l'articolo 80, comma 6, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determini con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione accentrata debbano possedere requisiti di professionalità e di onorabilità. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98).

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

5. Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art. 5 del DM 471/98.

6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti

In base all'art. 80, comma 7, del TUF, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle società di gestione accentrata, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione accentrata, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità di cui al DM 471/98.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione , il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

7. Partecipanti persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La CONSOB e la Banca d'Italia si riservano la facoltà, nei casi in cui lo ritengano opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della società di gestione, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti.

La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

8. Soggetti esenti

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

9. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale delle società di gestione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il comma 1 del precedente paragrafo 7.

10. Divieto di esercizio dei diritti di voto

L'art. 80, comma 8, del TUF stabilisce che in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare può essere proposta oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14, comma 6, del TUF entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

11. Modalità di calcolo della quota di capitale

Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il

soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione accentrata singolarmente posseduta.

12. Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione è acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione può essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) alla società di gestione accentrata, alla CONSOB e alla Banca d'Italia.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla alla società di gestione accentrata, alla CONSOB e alla Banca d'Italia.

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

14. Requisiti di professionalità e di onorabilità

I requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98.

15. Soggetti esenti

Si applica il precedente paragrafo 8.

16. Situazioni impeditive

Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98.

17. Decadenza

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 4, e 13, comma 2, del TUF, il difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione accentrata, comporta la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia.

I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98.

18. Sospensione e revoca

Le cause della sospensione dalla carica sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98.

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del TUF, la sospensione è dichiarata con le stesse modalità della dichiarazione di decadenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione può essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non può durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia

Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione delle società di gestione accentrata verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la astensione di ciascuno di essi. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La CONSOB e la Banca d'Italia si riservano la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la società di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla CONSOB e alla Banca d'Italia.

20. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali è effettuata sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale nel rispetto di quanto previsto nello stesso art. 3.

TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

21. Premessa

L'art. 82 del TUF affida alla CONSOB e alla Banca d'Italia la vigilanza sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Per lo svolgimento di tali funzioni le autorità possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, indicandone modalità e termini. Le autorità inoltre vigilano affinchè la regolamentazione dei servizi delle società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità sopra indicate e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

22. Incontri con gli esponenti aziendali

L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali.

Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CONSOB e la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.

23. Modificazioni dello statuto

Le società di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla CONSOB e alla Banca d'Italia.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

24. Regolamento dei servizi

Le società di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi.

La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le società di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia una copia del testo regolamentare aggiornato.

Le società di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento; in materia le predette autorità forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tal fine.

In occasione delle modifiche regolamentari le società di gestione accentrata danno idonea pubblicità (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del TUF, la CONSOB e la Banca d'Italia possono richiedere alle società di gestione accentrata modificazioni della regolamentazione idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

25. Documentazione di bilancio

Le società di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, della relazione della società di revisione.

Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi

Le società di gestione accentrata provvedono ad inviare alla CONSOB e alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di gestione accentrata inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla CONSOB e alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

27. Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

28. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nel libro dei soci.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione accentrata comunicano annualmente alla CONSOB e alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

29. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di gestione accentrata comunicano entro 15 giorni alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli organi sociali.

30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi

Il consiglio di amministrazione delle società di gestione accentrata invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;

2. meccanismi di delega;

3. articolazione del sistema dei controlli interni;

4. metodologie adottate per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'art. 81, comma 2, del TUF nonchè i presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Particolare attenzione andrà dedicata, in tale ambito, agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalità di registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura. Andranno altresì fornite indicazioni sui presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio;

5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

6. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

Le società di gestione accentrata, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alle società, purchè diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla CONSOB e alla Banca d'Italia, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB e alla Banca d'Italia, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate.

31. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera n, del regolamento CONSOB 11768

Le società di gestione accentrata comunicano, preventivamente, alla CONSOB e alla Banca d'Italia - nelle modalità da queste indicate - le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera n) del regolamento CONSOB 11768, unitamente alla documentazione attestante l'assoggettamento di tali soggetti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

32. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, l'ordinata prestazione dei servizi, alla CONSOB e alla Banca d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Alla CONSOB e alla Banca d'Italia vanno altresì comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti.

Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andrà tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22.

33. Convenzioni

In base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del regolamento CONSOB 11768, le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia le convenzioni stipulate con organismi esteri, comunitari ed extracomunitari, che svolgono funzioni analoghe, nonché le convenzioni stipulate con gli emittenti nel caso di gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti a estrazione ovvero emessi da società o enti di diritto estero.

Nel caso in cui le suddette convenzioni siano aderenti a schemi standardizzati, le società di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia gli schemi-tipo e un elenco dei soggetti con cui tali convenzioni sono state stipulate.

34. Informazioni sui servizi

Le società di gestione accentrata forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni sugli strumenti finanziari accentrati e sui soggetti ammessi al sistema, nonché dati e notizie relativi alle istruzioni di trasferimento tra conti, ai saldi dei conti di deposito e ai saldi dei conti emittente.

L'acquisizione può avvenire attraverso:

La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia.

La CONSOB si riserva comunque la facoltà di richiedere direttamente l'acquisizione dei suddetti dati.

Va tempestivamente comunicato alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sulla trasparenza, sull'ordinata prestazione dei servizi e sulla tutela degli investitori.

Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del servizio e i conseguenti adattamenti tecnico- informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla CONSOB e alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

35. Informativa sulle cautele e garanzie adottate a favore degli investitori

In base a quanto previsto dall'art. 32 del regolamento CONSOB 11768, le società di gestione accentrata comunicano annualmente alla CONSOB e alla Banca d'Italia:

1. le polizze stipulate con una o più compagnie assicurative ai fini del risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività;

2. le cautele e garanzie assunte ai fini di limitare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari.

36. Ispezioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 1, del TUF, la CONSOB e la Banca d'Italia possono eseguire ispezioni presso le società di gestione accentrata.

37. Crisi delle società di gestione accentrata

In caso di crisi delle società di gestione accentrata, si applica l'art. 83 del TUF.

38. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

 

PARTE IV - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA E SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

L'aggiornamento della Parte IV è curato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

Definizioni

"Autorizzazione BI 30/10/2000": autorizzazione alla Monte Titoli S.p.A. a svolgere i servizi di liquidazione rilasciata il 30/10/2000 dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB;

"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB;

"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione;

"Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata;

"Provvedimento BI ex art. 69 del TUF": provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, 8 settembre 2000 "Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati";

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa

Il Provvedimento BI ex art. 69 del TUF prevede che l'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione sia su base lorda che su base netta può essere rilasciata ad una sola società. Essa può essere una società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da organismi di deposito accentrato anche esteri, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

La società autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione deve assicurare la permanenza di tali requisiti e informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB di ogni progetto destinato ad incidere sulla configurazione degli stessi in essere all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

2. Autorizzazione

I servizi di liquidazione sono gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF.

Con autorizzazione 30/10/2000 la Monte Titoli è stata autorizzata a svolgere entrambi i servizi di liquidazione.

TITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

3. Premessa

Tra i requisiti della società di gestione dei servizi di liquidazione l'art. 3, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo debbano possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali previsti per le società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80, comma 4, del TUF.

4. Requisiti di professionalità e di onorabilità

Si applica il Titolo II, Capitolo II, della Parte III relativa ai sistemi di gestione accentrata.

TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

5. Premessa

L'art. 77 del TUF affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sulla società autorizzata, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del TUF, alla gestione dei servizi di liquidazione e sui sistemi da essa gestiti.

Le autorità perseguono obiettivi volti a garantire la stabilità nella fase di regolamento, il trasparente e ordinato svolgimento dei servizi nonché la tutela degli investitori. Gli stretti legami che uniscono mercati, sistemi di regolamento titoli e sistemi di pagamento rendono infatti evidenti i riflessi sistemici che possono avere eventuali disfunzioni nei meccanismi di regolamento.

La particolare rilevanza assegnata dal legislatore alla tutela della stabilità dei servizi di regolamento è attestata dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 77 del TUF, in base alla quale, "in caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti necessari a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli artt. 69 e 70".

Al fine di vigilare sul funzionamento dei servizi di liquidazione le autorità ai sensi dell'art. 77, comma 1, del TUF possono richiedere alla società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni.

6. Incontri con gli esponenti aziendali

L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali.

Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB o dalla stessa società di gestione. Quest'ultima si attiva, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.

7. Modificazioni dello statuto

La società di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la società di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

8. Regolamento operativo e disposizioni di attuazione

La società di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento operativo.

La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, la società di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato.

Ai sensi del citato art. 4, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento aggiornato da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il testo proposto si intende approvato.

La società di gestione dei servizi di liquidazione comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento. In materia le predette autorità forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine.

In occasione delle modifiche regolamentari la società di gestione dei servizi di liquidazione dà idonea pubblicità (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione.

9. Documentazione di bilancio

La società di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e degli altri eventuali allegati. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

10. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi

La società di gestione dei servizi di liquidazione provvede ad inviare alla Banca d'Italia e alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

La società di gestione dei servizi di liquidazione invia, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

11. Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

12. Informativa sulla compagine azionaria

La società di gestione dei servizi di liquidazione comunica senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, la società di gestione dei servizi di liquidazione comunica annualmente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

13. Variazioni degli esponenti aziendali

La società di gestione dei servizi di liquidazione comunica entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la società di gestione dei servizi di liquidazione comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali.

14. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei servizi di liquidazione

Il consiglio di amministrazione della società di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;

2. meccanismi di delega;

3. articolazione del sistema dei controlli interni;

4. metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento di cui all'art. 4 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF;

5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

6. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, la società di gestione dei servizi di liquidazione, almeno una volta l'anno, sottopone a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purchè diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6, sulle misure correttive adottate.

15. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, il buon funzionamento del servizio, alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno altresì comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti.

Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andrà fornita tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6.

16. Attività accessorie e partecipazioni

La società di gestione comunica in via preventiva alla Banca d'Italia e alla CONSOB le attività accessorie di cui all'art. 10 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, nonché le eventuali attività diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione, richiamate all'art. 3, comma 5, lett. c) di tale Provvedimento; con riferimento a dette attività, la società di gestione comunica le misure di contenimento dei rischi adottate. Essa comunica inoltre alle predette autorità le partecipazioni assunte.

Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6.

17. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF

La società di gestione comunica, tempestivamente, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF.

18. Informazioni sul funzionamento dei servizi di liquidazione

La società di gestione dei servizi di liquidazione fornisce alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai sistemi (partecipanti, titoli ammessi, organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento di strumenti finanziari, ecc.) nonché dati e notizie relativi alle singole operazioni immesse nei servizi stessi.

L'acquisizione può avvenire attraverso:

La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia.

La CONSOB si riserva comunque la facoltà di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati.

Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi.

Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei servizi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB con congruo anticipo.

19. Ispezioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la CONSOB possono eseguire ispezioni presso la società di gestione dei servizi di liquidazione.

20. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza

Ai sensi dell'art. 77, comma 2, del TUF, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi alla società di gestione.

21. Revoca dell'autorizzazione

La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF.

22. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

 

PARTE V - SISTEMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'aggiornamento della Parte V è curato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

Definizioni

"Esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB;

"organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione;

"partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese;

"Provvedimento BI ex art. 70 del TUF": provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, 8 settembre 2000 "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati";

"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario);

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Premessa

Il TUF prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, possa disciplinare i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 70 del TUF stesso. In tale disciplina assume particolare rilevanza, ai fini del contenimento del rischio sistemico, il corretto svolgimento del servizio di compensazione e garanzia nonché l'adozione di adeguate forme di prevenzione dei rischi.

2. Approvazione del regolamento operativo

Ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, l'accesso all'esercizio dell'attività di compensazione e garanzia è consentito alle società per azioni aventi sede legale in Italia, con capitale minimo pari a 25 milioni di euro; il regolamento dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia deve essere approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF.

TITOLO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

3. Premessa

L'art. 77 del TUF affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi indicati nell'art. 70 del TUF e sui soggetti che li gestiscono.

Le autorità perseguono obiettivi volti a garantire la stabilità dei sistemi, la trasparenza e l'ordinato svolgimento dei servizi, nonché la tutela degli investitori.

La particolare rilevanza assegnata dal legislatore alla tutela della stabilità dei sistemi di compensazione e garanzia è attestata dalla previsione contenuta all'art. 77, comma 2, del TUF, in base alla quale "in caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti necessari a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli artt. 69 e 70".

Al fine di vigilare sul funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia le autorità, ai sensi dell'art.77, comma 1, del TUF, possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni.

4. Incontri con gli esponenti aziendali

L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali.

Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche.

5. Modificazioni dello statuto

Le società di compensazione e garanzia trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto.

La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

6. Regolamento dei sistemi e disposizioni di attuazione

Le società di compensazione e garanzia inviano alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento dei sistemi.

La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le società di compensazione e garanzia trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento, o delle modifiche, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il testo proposto si intende approvato.

Le società di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento. In materia le predette autorità forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine.

In occasione delle modifiche regolamentari, le società di compensazione e garanzia danno idonea pubblicità (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di compensazione e garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

7. Documentazione di bilancio

Le società di compensazione e garanzia inviano alla Banca d'Italia e alla CONSOB, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e degli altri eventuali allegati. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

8. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi

Le società di compensazione e garanzia provvedono ad inviare alla Banca d'Italia e alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di compensazione e garanzia inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

9. Comunicazioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

10. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di compensazione e garanzia comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di compensazione e garanzia comunicano annualmente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

11. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di compensazione e garanzia comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali.

12. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei sistemi di compensazione e garanzia

Il consiglio di amministrazione delle società di compensazione e garanzia invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;

2. meccanismi di delega;

3. articolazione del sistema dei controlli interni;

4. metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento di cui all'art. 4 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF;

5. misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

6. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le società di compensazione e garanzia, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purchè diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4, sulle misure correttive adottate.

13. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, il buon funzionamento del servizio, alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno altresì comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti.

Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andrà fornita tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4.

14. Attività diverse e partecipazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le società di compensazione e garanzia che partecipano come aderenti ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani o esteri, provvedono alla separazione contabile di tale attività e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del predetto Provvedimento, le società di compensazione e garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari e da quella di cui al comma 3 dell'art. 3 del ripetuto Provvedimento, e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Le società di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alle predette autorità, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4.

15. Accordi con altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati

In base all'art. 14, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le convenzioni o gli accordi che le società di compensazione e garanzia intendono stipulare con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati, relativi alla determinazione dei margini dovuti da aderenti comuni, sono preventivamente trasmessi alla Banca d'Italia e alla CONSOB per l'approvazione.

Gli accordi sottoposti all'approvazione devono illustrare dettagliatamente le metodologie seguite nella determinazione della correlazione statistica fra le posizioni registrate a nome degli aderenti e delle specifiche misure di controllo dei rischi adottate.

16. Informazioni sui sistemi

Le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai sistemi.

L'acquisizione può avvenire attraverso:

La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia.

La CONSOB si riserva comunque la facoltà di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati.

Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei sistemi.

Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico- informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB con congruo anticipo.

17. Ispezioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, del TUF la Banca d'Italia e la CONSOB possono eseguire ispezioni presso le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia.

18. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza

Ai sensi dell'art. 77, comma 2, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia.

19. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.