Disclaimer & Copyright ©

Cassazione civile - Sezione I - 4 agosto 2000, n. 10269 - Pres. Reale P - Rel. Nappi A - P.M. Palmieri R (conf.) - American Express Company S.p.A. c. Fall. Multiproprietà S.p.A. (Cassazione Civile)

La società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore di terzi per conto del titolare della carta stessa, diviene a sua volta creditrice di costui. Ne consegue che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò l'analoga decisione del tribunale, che, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento della Multiproprietà spa, aveva revocato i pagamenti effettuati dalla società poi fallita in favore della American Express Co. Spa, a titolo di rimborso di quanto da questa società versato a terzi in conseguenza dell'utilizzazione di una carta di credito. Ritennero i giudici del merito che la società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore dei terzi per conto del titolare della carta, diviene a sua volta creditrice di costui; con la conseguenza che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito. Ricorre per cassazione la American Express Co. Spa, che propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della Multiproprietà spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1269 e 1270 c.c. e dell'art. 67 legge fall. Sostiene di agire come mandataria con rappresentanza dei titoli delle carte emesse e in esecuzione di due distinti contratti, uno stipulato con gli esercizi commerciali che la accettano come delegata al pagamento per conto dei titolari, l'altro stipulato con gli stessi titolari, che la delegano appunto al pagamento per proprio conto dei beni o servizi acquistati, impegnandosi a rimborsarla delle anticipazioni. Sicché l'estinzione dei debiti dei titolari delle carte avviene in virtù di una delegazione passiva di pagamento allo scoperto. Ed è indiscussa in giurisprudenza la non revocabilità del pagamento eseguito dal terzo che non abbia agito in rivalsa nei confronti del delegato poi fallito. Il pagamento che va revocato è quello eseguito dalla American Express Co. Spa in favore dei fornitori per conto della società poi fallita, non può essere revocato il rimborso eseguito da questa società in favore della società emittente. Del resto non sarebbe neppure equo caricare le società emittenti carte di credito o di pagamento di un rischio economicamente e giuridicamente intollerabile. Il ricorso è infondato. Come ricorda la stessa ricorrente, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento. L'azione revocatoria prevista dall'art. 67 legge fall., infatti, "si caratterizza come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione), e, con riguardo, in particolare, ai pagamenti compiuti in un arco di tempo - predeterminato "ex lege" - anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rendere tali atti inefficaci nei confronti della massa, con effetto retroattivo. Anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla "par condicio", purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito (come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo), realizzandosi, in tal caso, un depauperamento del patrimonio del fallito stesso, mentre, in assenza di tale relazione, detto pagamento assume veste di atto del tutto "neutro" rispetto ai creditori, non comportando né una riduzione dell'attivo, né un incremento del passivo, con conseguente, strutturale inidoneità ad incidere sulla "par condicio" assicurata dalla legge speciale, con conseguente insuscettibilità di revoca ex art. 67 legge fall." (Cass., sez. I, 22 gennaio 1999, n. 570, m. 522517). Tuttavia questa giurisprudenza si fonda sulla considerazione che, "ove la rivalsa del terzo non abbia luogo, non si verifica alcuna lesione della "par condicio creditorum", non venendo in alcun modo modificato l'ammontare dei crediti ammessi alla ripartizione dell'eventuale attivo, una volta che al posto dell'originario creditore viene ad insinuarsi il terzo, per lo stesso ammontare e con i medesimi diritti" (Cass., sez. I, 22 marzo 1991, n. 3110, m. 471404). Sicché è indiscusso che, eseguito il pagamento, il terzo diviene a sua volta creditore dell'originario debitore, tanto che, se non ha già ottenuto la rivalsa prima del fallimento, deve far valere le sue ragioni come ogni altro creditore, mediante l'insinuazione nel passivo fallimentare. Ma se il terzo creditore in via di rivalsa è un creditore come tutti gli altri, è evidente che deve ritenersi revocabile anche il pagamento eseguito nei suoi confronti nell'imminenza del fallimento, ove ricorrano i presupposti indicati nell'art. 67 legge fall. Se infatti il terzo non è stato soddisfatto del suo credito di rivalsa prima del fallimento, ottiene il pagamento in moneta fallimentare; e nel caso contrario l'azione revocatoria tende appunto a rimediare alla disparità di trattamento che consegue a un pagamento eseguito in periodo sospetto. Né ha alcuna rilevanza ai fini di questa conclusione quale sia il titolo per il quale il terzo sia intervenuto a pagare il debito dell'imprenditore poi fallito. Come non ha rilevanza il fatto che l'azione revocatoria potrebbe essere esercitata anche nei confronti dell'originario creditore soddisfatto dal terzo. Si è ritenuto infatti che "il terzo subacquirente in mala fede di un bene trasferito con atto soggetto a revocatoria fallimentare è nella stessa posizione del suo dante causa ed è con lui obbligato in solido alla restituzione o, se questa è impossibile, al pagamento del valore del bene" (Cass., sez. I, 20 marzo 1976, n. 1016, m. 379665). Ed è pertanto del tutto ragionevole che, nel caso di pagamento di un debito del fallito effettuato da un terzo che se ne sia rivalso, il curatore fallimentare possa scegliere il soggetto nei cui confronti esercitare l'azione revocatoria, posto che i tempi e le condizioni, anche psicologiche, dei due pagamenti possono essere significativamente diversi. Rimane salva, naturalmente, l'eventuale disciplina convenzionale dei rapporti di regresso tra il terzo e il creditore da lui soddisfatto con il primo pagamento. Ma ai fini che qui interessano, si ribadisce, è del tutto indifferente la natura e la disciplina di questo rapporto, che costituisce il titolo giuridico e la ragione economica dell'intervento del terzo, sul quale viene certamente a gravare così un rischio imprenditoriale, che appunto in quel rapporto troverà presumibilmente un'adeguata giustificazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della curatela resistente, liquidandole quanto agli onorari in L. 5.000.000, quanto agli esborsi in L. 120.000.

© Copyright Ipsoa Editore srl - Tutti i diritti riservati - 29/6/2001