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Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385

"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre1993

 

 

Titolo I Definizioni e Autorità creditizie (artt. da 1 a 9)
Titolo II
Banche (artt. da 10 a 50) 
Titolo III
Vigilanza (artt. da 51 a 69) 
Titolo IV
Disciplina delle crisi (artt. da 70 a 105) 
Titolo V
Soggetti operanti nel settore finanziario (artt. da 106 a 114) 
Titolo V-bis
Istituti di moneta elettronica (artt. da 114-bis a 114-quinquies)  
Titolo V-ter
Istituti di pagamento (artt. da 114-sexies a 114-sexiesdecies)
Titolo VI
Trasparenza e condizioni contrattuali (artt. da 115 a 128)

Titolo VI-bis Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (artt. da 128-bis a 128-quaterdecies)
Titolo VII
Altri controlli (art. 129) 
Titolo VIII
Sanzioni (artt. da 130 a 145) 
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali (artt. da 146 a 162)

 

Il presente Testo è coordinato con le modificazioni e integrazioni apportate con:
- decreto legge 4 gennaio 1994 n° 1 (conv. L.17/2/94 n°135) - Misure a garanzia del credito agrario
- legge 7 marzo 1996 n° 108 - Disposizioni in materia di usura
- decreto legislativo 23 luglio 1996 n° 415 - Eurosim
- decreto legislativo 4 dicembre 1996 n° 659 - Rec. Dir. Cee sui sistemi di garanzia dei depositi

- decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 - Testo Unico sulla finanza
- decreto legislativo 10 marzo 1998 n° 43 - Disposizioni per l'adeguamento al SEBC
- decreto legislativo 24 giugno 1998 n° 213 - Disposizioni per l'introduzione dell'euro

- decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 333 - Rafforzamento vigilanza (rec. direttiva post BCCI)
- decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 342 - Modifiche al Testo Unico bancario
- art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39 - Legge comunitaria per il 2001 - Istituti di moneta elettronica
- art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n° 61 - Illeciti penali e amministrativi delle società commerciali
- art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n° 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
- decreto legislativo 6 febbraio 2004 n° 37 - Disciplina di coordinamento con il "nuovo diritto societario".
- decreto legislativo 9 luglio 2004 n° 197 - Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

- decreto legislativo 28 dicembre 2004 n°310 - Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- decreto legislativo 30 maggio 2005 n°142 - Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari

- decreto legislativo 20 giugno 2005 n° 122 - Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

-
decreto legislativo 6 settembre 2005 n° 206 - Codice del consumo
- legge 28 dicembre 2005 n° 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

- decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale
- decreto legislativo 27 dicembre 2006 n° 297 - Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE

- decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 - Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F.

- art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 - Attribuzione delle competenze dell'Ufficio italiano dei cambi alla Banca d'Italia
- art. 14 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
- art. 14 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- artt.33, 34 e 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. Attuazione della direttiva 2007/64/CE (PSD) relativa ai servizi di pagamento
- decreto legislativo 13 agosto 2010 n°141 -
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa al credito al consumo, nonché modifiche dei titoli V e VI del testo unico bancario sui soggetti operanti nel settore finanziario, sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi
- decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218 - che modifica il D.Lgs 141 del 13 agosto 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.

a cura di Valerio Carnovale


 

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

    a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

    b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

    c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

    d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

    d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;(*)

    e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    f) (abrogato)(******) ;

    g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;

    g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività; (*****)

    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi (*****);

    h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;

    i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari".(*)

    m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il Ministro dell'economia e delle finanze.(*)

 

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

    a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

    b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

    c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

    d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

    e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

    f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

        1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

        2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

        3) leasing finanziario;

        4) servizi di pagamento;

        5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4 (*******);

        6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

        7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

            - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

            - cambi;

            - strumenti finanziari a termine e opzioni;

            - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

             - valori mobiliari;

        8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

        9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

        10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

        11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

        12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

        13) servizi di informazione commerciale;

        14) locazione di cassette di sicurezza;

        15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

    g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106.

    h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

        1) controlla la banca;

        2) è controllato dalla banca;

        3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

        4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

        5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;(*)
    h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;(***)
    h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;(***)

    h-quater)  "partecipazionì":  le  azioni, le quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque  i  diritti  previsti  dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;(****)
     h-quinquies)  `partecipazioni rilevantì: le partecipazioni che comportano   il   controllo   della   società  e  le  partecipazioni individuate  dalla  Banca  d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto  dei  diritti  di  voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.(****)

     h-sexies) ‘istituti di pagamento:’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);(********)
     h-septies) ‘istituti di pagamento comunitari’: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;(********)
     h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamento’: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’istituto di pagamento.(********)

 

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.(**)

 

3-bis.  Se  non  diversamente  disposto, le norme del presente decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di amministrazione,  all'organo  amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.(****)

3-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le norme del presente decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci  ed  all'organo  che  svolge  la  funzione  di  controllo  si applicano  anche  al  consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.(****)

_______________________________________

(*) Lettera così aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(**) Comma così aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(***) Lettera così aggiunta dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.

(****) Lettera e comma così aggiunto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

(*****) Lettera così aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 9 luglio 2004 n°197.
(******) art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

(*******) Numero modificato dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. 

(********) Lettera così aggiunta dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. 

 

Autorità creditizie

Art. 2

(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia(*).

 

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.(**)

 

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
(**) Comma sostituito dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

 

Art. 3

(Ministro dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

 

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

 

Art. 4

(Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

 

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

 

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

 

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

 

Art. 5

(Finalità e destinatari della vigilanza)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

 

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. (*)

 

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. 

 

Art. 6

(Rapporti con il diritto comunitario)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

 

Art. 7

(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.(*)

 

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

 

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

 

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

 

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP (***) collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.(*)

 

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.(*)

 

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.(*)

 

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.(*)

 

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.(*)

 

9-bis. ... abrogato ... (**)

 

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.(*)

_______________________________________

(*) Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n. 297.

(**) Comma inserito da D.Lgs. 4 dicembre 1996, n° 659 e poi abrogato con D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(***) modificato dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC).

 

Art. 8

(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.

 

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

 

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

 

 

Art. 9

(Reclamo al CICR)

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199.

 

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

 

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.


 

Titolo II

Banche

Capo I

Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Art. 10

(Attività bancaria)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

 

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

 

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11

(Raccolta del risparmio)

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

 

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

 

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. (*****)

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezionedi fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. (*******)

3.  Il  CICR  stabilisce  limiti e criteri, anche con riguardo all'attività  ed  alla  forma  giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.(******)

 

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
        a) agli  Stati  comunitari,  agli organismi internazionali ai quali  aderiscono  uno  o  più  Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio é consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
        b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
        c) alle  società,  per  la  raccolta effettuata ai sensi del codice  civile  mediante  obbligazioni,  titoli  di  debito  od altri strumenti finanziari;
        d) alle  altre  ipotesi  di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.(******)

 

4-bis.  Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti   finanziari,   comunque   denominati,   la  cui  emissione costituisce raccolta del risparmio.(******).

 

4-ter.  Se  non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione  e,  su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la   CONSOB,   può  determinare  durata  e  taglio  degli  strumenti finanziari,  diversi  dalle  obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. (******)

4-quater.   Il   CICR,   a   fini   di   tutela  della  riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga
a  quanto  previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti  che  esercitano  nei  confronti  del  pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (******)

4-quinquies.  A  fini  di tutela del risparmio, gli investitori professionali,  che  ai  sensi  del  codice  civile  rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.(******)

 

5.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4,  lettere c) e d), sono comunque  precluse  la  raccolta  di  fondi  a vista ed ogni forma di raccolta  collegata  all'emissione  od  alla  gestione  di  mezzi  di pagamento a spendibilità generalizzata.(******).

_______________________________________

(*) Lettera così aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 342/99.

(**) Lettera così sostituita dall'art. 64, D.Lgs. 23.7.1996, n. 415.

(***)Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 342/99.

(****) Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era stata sostituita dall'art. 64 del D.Lgs. 415/96.

(*****) Comma così aggiunto dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.

(******) Comma così modificato o introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

(*******) Comma aggiunto dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. 

 

Art. 12

(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

 

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati(*).

 

3.   L'emissione   delle   obbligazioni   non  convertibili  o convertibili  in  titoli  di altre società é deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del  codice civile.(***)

 

4.   Alle  obbligazioni  convertibili  in  azioni  proprie  si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.(***)

 

4-bis.  I  commi  3  e  4  si  applicano  anche agli strumenti finanziari  assoggettati  alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.(***)

 

5.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non  convertibili  o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.(***)

 

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

 

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

_______________________________________

(*) L'art. 64, D.Lgs. n. 415 ha abrogato il comma 2, disponendo che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamento previsto dall'art. 56 del medesimo decreto nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.

(**) Comma così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

(***) Comma così modificato o introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Capo II

Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 13

(Albo)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

 

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Art. 14

(Autorizzazione all'attività bancaria)

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;(*)

    b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

    c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

    d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità  stabiliti  dall'articolo  25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;(***)
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26.(***)

    f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.(*)

 

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

 

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività(**).

 

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

 

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. (****)

_______________________________________

(*) Lettera così aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(**) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 342/99.

(***) Lettera così modificata dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.
(****) Comma così modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

 

Art. 15

(Succursali)

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

 

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

 

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

 

Art. 16

(Libera prestazione di servizi)

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

 

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

 

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare(*).

 

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 17

(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 18

(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

 

2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

 

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.

 

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.

Capo III

Partecipazioni al capitale delle banche

Art. 19

(Autorizzazioni) (*)

1.  La  Banca d'Italia autorizza preventivamente  l'acquisizione  a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti  in  una  banca  e  in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote  di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle  azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5  per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente le variazioni delle  partecipazioni  rilevanti quando comportano il superamento dei limiti  dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 é necessaria anche per l'acquisizione   del   controllo  di  una  società  che  detiene  le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4.  La  Banca  d'Italia  individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti  dalle partecipazioni rilevanti  spettano  o  sono  attribuiti  ad  un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5.  La  Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

6.   ... abrogato ... (***).

7. 
  ... abrogato ... (***).


8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1 e 3 partecipano soggetti  appartenenti  a  Stati  extracomunitari  che non assicurano condizioni  di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.(**)

9.  La  Banca  d'Italia,  in  conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.
_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.
(**) Comma così introdotto dall'art. 39, D.Lgs. n. 310/04.

(***) Comma abrogato dall'art. 14 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

 

Art. 20

(Obblighi di comunicazione)

1. Chiunque é titolare di una partecipazione rilevante in una banca  ne  dà  comunicazione  alla  Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni  della  partecipazione  sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.(*)

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.(*)

 

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.(*)

 

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 21

(Richiesta di informazioni)(*)

1. La Banca d'Italia può richiedere  alle  banche  ed  alle società ed agli enti di qualsiasi natura   che   possiedono   partecipazioni   nelle   banche  medesime l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo quanto  risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle  società  e  degli  enti  titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3.  Le  società  fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle richieste che interessano  società  ed  enti  con  titoli  negoziati in un mercato regolamentato.

_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 22

(Partecipazioni indirette)(*)

1.   Ai   fini dell'applicazione   dei   capi  III  e  IV  del  presente  Titolo  si considerano  anche  le  partecipazioni acquisite o comunque possedute per  il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 23

(Nozione di controllo)(*)

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società,  nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,  commi  primo  e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,   salvo  prova  contraria,  allorché  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
      1)  esistenza  di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto  di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del   consiglio   di   sorveglianza  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza  dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
      2)  possesso  di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del  consiglio  di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
      3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di carattere finanziario  ed  organizzativo  idonei  a conseguire uno dei seguenti effetti:
        a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
        b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
        c) l'attribuzione   di  poteri  maggiori  rispetto  a  quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
        d) l'attribuzione,  a  soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
      4)   assoggettamento   a   direzione   comune,   in  base  alla composizione  degli  organi  amministrativi  o  per altri concordanti elementi.
_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

(**) Comma così modificato dall'art. 40, del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n°310.

Art. 24

(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)(*)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli  altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti
alle   partecipazioni   per   le  quali  le  autorizzazioni  previste dall'articolo  19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o  revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire  sulla  società, non possono essere altresì esercitati per le  partecipazioni  per  le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

2.  In  caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione può essere proposta anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3.  Le  partecipazioni  per  le  quali le autorizzazioni previste dall'articolo  19  non  sono  state  ottenute  o sono state revocate, nonché  quelle  possedute  in  violazione dell'articolo 19, comma 6, devono   essere  alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19,  comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse.

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 41 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, che ha altresì introdotto il comma 3-bis

 

Capo IV

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Art. 25

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)(*)

1. Il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.

2.   Con   il  regolamento  previsto  dal  comma  1  il  Ministro dell'economia  e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano anche   le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3.  In  mancanza  dei  requisiti  non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società,  inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In  caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  od  il  diverso atto, adottati   con   il   voto   o   il   contributo  determinanti  delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione può essere proposta anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4.  Le  partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei  soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilità  devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

_______________________________________

(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 26

(Requisiti  di professionalità, onorabilità e indipendenza  degli  esponenti aziendali)(*)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità , onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(*) .

 

2.   Il   difetto   dei   requisiti   determina  la  decadenza dall'ufficio.  Essa  é  dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal  consiglio di gestione entro trenta   giorni   dalla   nomina   o dalla   conoscenza  del  difetto sopravvenuto.  In  caso  di inerzia la decadenza é pronunciata dalla Banca d'Italia.(*)


2-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.(*)

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

_______________________________________

(*) Rubrica e comma così modificato o introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

 

Art. 27

(Incompatibilità)

1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26.

 

Capo V

Banche cooperative

Art. 28

(Norme applicabili)

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

 

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis.   Ai  fini  delle  disposizioni  fiscali  di  carattere agevolativo,  sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche   di   credito  cooperativo  che  rispettano  i  requisiti  di mutualità   previsti  dall'articolo 2514  del  codice  civile  ed  i requisiti  di  operatività  prevalente  con  soci  previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.(*)
_______________________________________

(*) Comma così introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Sezione I

Banche popolari

Art. 29

(Norme generali)

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. (*)

 

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.(**)

 

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213.

(**) Comma così modificato dall'art. 42 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n° 310.

 

Art. 30

(Soci)

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

 

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

 

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

 

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (*).

 

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 342/99.

 

Art. 31

(Trasformazioni e fusioni)

1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

 

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. é fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 

3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

 

Art. 32

(Utili)

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

 

 

Sezione II

Banche di credito cooperativo

Art. 33

(Norme generali)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

 

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.(*)

 

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.(**)
______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n° 310.
(**) Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213.

 

 

Art. 34

(Soci)

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

 

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

 

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. (***)

 

5. ….omissis….(*)

 

6. Si applica l'articolo 30, comma 5(**)

_______________________________________

(*) Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 342/99.

(**) Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 342/99.

(***) Comma così modificato dal D.Lgs. 24 giugno 1988 n. 213.

 

 

 

Art. 35

(Operatività)

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

 

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

 

Art. 36

(Fusioni)

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

 

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. é fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

 

3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

 

Art. 37

(Utili)

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

 

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

 

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

 

Capo VI

Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I

Credito fondiario e alle opere pubbliche

Art. 38

(Nozione di credito fondiario)

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

 

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

 

Art. 39

(Ipoteche)

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

 

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

 

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

 

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

 

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.

 

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. (*)

 

6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine e' aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.(**)

 

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.(**)

 

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento e' pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso e' regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.(**)

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122.

(**) Comma così introdotto dal D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122.

 

Art. 40

(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni(*)(**).

 

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

_______________________________________

(*) Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 342/99.

(**) Il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 342/99 prevede che: "La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo".

 

Art. 40-bis (*)

(Cancellazione delle ipoteche)

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e  in  deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato  a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20 giugno 2005, n.  122,  ancorché  annotata  su  titoli  cambiari,  si estingue automaticamente alla data  di  estinzione  dell'obbligazione garantita. 

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante  la  data di  estinzione  dell'obbligazione  e  trasmette  al  conservatore  la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa  data,  senza alcun onere per  il  debitore  e  secondo  le  modalità  determinate dall'Agenzia del territorio. 

3. L'estinzione non si verifica  se  il  creditore,  ricorrendo  un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del  territorio  e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e  con  le  modalità previste dal codice civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno  successivo al  ricevimento  della  dichiarazione,  procede  all'annotazione   in margine all'iscrizione dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento  rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui  al presente comma. 

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore,  accertata la presenza della  comunicazione  di  cui  al  medesimo  comma  e  in mancanza della comunicazione di cui al  comma  3,  procede  d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il  giorno  successivo  e  fino all'avvenuta  cancellazione  rende  comunque  conoscibile  ai   terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.  

5. Per gli atti previsti dal presente articolo  non  è  necessaria l'autentica notarile. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,  nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti  concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

_______________________________________

(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 41

(Procedimento esecutivo)

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

 

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

 

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

 

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile.

 

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

 

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

 

Art. 42

(Nozione di credito alle opere pubbliche)

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

 

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

 

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

 

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

 

Sezione II

Credito agrario e peschereccio

Art. 43

(Nozione)

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

 

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

 

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

 

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

 

Art. 44(*)(**)

(Garanzie)

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

 

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

 

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

 

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima é effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

 

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 342/99.

(**) Il presente articolo, nella sua versione originale, era già stato sostituito dall'art. 1, D.L. 4.1.1994, n. 1 (pubblicato nella G.U. n. 4 del 7.1.1994), convertito nella L. 17.2.1994, n. 135 (pubblicata nella G.U. n. 49 dell'1.3.1994).

 

Art. 45

(Fondo interbancario di garanzia)

.. omissis ..(*)

_______________________________________

(*) Articolo abrogato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

.

 

 

Sezione III

Altre operazioni

Art. 46

(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti(*).

 

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

 

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni é subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio(*).

 

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

 

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

 

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà(**)

_______________________________________

(*) Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 342/99.

(**) Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 342/99.

 

Art. 47(*)(**)

(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

 

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.

 

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale é attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione é tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 342/99.

(**) Il comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 342/99 prevede che: "La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1 luglio 2000."

 

Art. 48(*)(**)

(Credito su pegno)

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 10 del D Lgs. 342/99.

(**) Il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 342/99 prevede che: "La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno."

Capo VII

Assegni circolari e decreto ingiuntivo

Art. 49

(Assegni circolari)

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

 

Art. 50

(Decreto ingiuntivo)

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

 


 

Titolo III

Vigilanza

Capo I

Vigilanza sulle banche

Art. 51

(Vigilanza informativa)

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

 

Art. 52(*)

(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incarica del controllo dei conti)(**)

1. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini  lo  statuto  della  banca,  indipendentemente  dal  sistema  di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.(***)

 

2. Il soggetto incaricato della  revisione  o  del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.(***)

2-bis.  Lo  statuto  delle  banche di credito cooperativo può prevedere  che  il  controllo  contabile  sia  affidato  al  collegio sindacale.(***)

 

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

 

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

_______________________________________

(*) Articolo così modificato dall'art. 211 del Testo Unico della Finanza.

(**) Rubrica così modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 342/99.
(***) Comma così modificato o introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 53

(Vigilanza regolamentare)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).(*)

 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
        a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento; 
        b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.(*)

 

2-ter.  Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del garante per la protezione dei dati personali. (*)

 

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.(*)

 

4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.(**)

 

4-bis.  ... omissis ...(****) 

 

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. (***)

 

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. (***)
_______________________________________

(*) lettere e commi aggiunti o modificati dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297

(**) Comma così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e poi sostituito prima dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262 e poi dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n.303.

(***) Comma introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262.

(****) Comma introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262 e abrogato dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 303.

(*****) Comma introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262 e modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 303.

Art. 54

(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

 

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

 

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 55

(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

 

Art. 56

(Modificazioni statutarie)

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

 

Art. 57

(Fusioni e scissioni)

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. é fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

 

2.  Non  si  può  dare  corso all'iscrizione nel registro delle imprese  del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.(*)

 

3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

 

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 58

(Cessione di rapporti giuridici)(*)

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2.  La  banca  cessionaria  dà  notizia  dell'avvenuta cessione mediante  iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.(****)

 

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti(**).

 

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

 

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

 

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle cessioni in  favore  dei  soggetti,  diversi  dalle  banche,  inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65  e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti  dall'articolo 106.(***).

_______________________________________

(*) Rubrica così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 342/99.

(**) Comma così sostituito dall'articolo 12 del D.Lgs. 342/99.

(***) Comma aggiunto dall'articolo 12 del D.Lgs. 342/99.
(****) Comma così sostituito prima dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e poi dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141..

 

Capo II

Vigilanza su base consolidata

Art. 59

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo:

    a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;(*)

    b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;(**)

    c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici(**)

 

1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.(**)
______________________________________

(*) Lettera così modificata dall'art. 44 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n° 310.
(**) Lettere modificate e comma aggiunto  dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297

 

Sezione I

Gruppo bancario

Art. 60

(Composizione)

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

    a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

    b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie. (*)

______________________________________

(*) Lettera modificata dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297

 

Art. 61

(Capogruppo)

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.(*)

 

2. ... abrogato ...(*)

 

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

 

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

 

5.  Alla  società  finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.(**)
_______________________________________
(*) Comma modificato o abrogato dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.
(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

Art. 62

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza)(*)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
_______________________________________

(*) Rubrica e articolo così modificati dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

 

Art. 63

(Partecipazioni)(*)

1. Alle società  finanziarie  capogruppo  si  applicano  le disposizioni del titolo II, capi III e IV.(**)

2.  Nei  confronti  delle  altre  società appartenenti al gruppo bancario  e  dei  titolari  di partecipazioni nelle medesime società sono  attribuiti  alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.

_______________________________________

(*) Articolo così modificato D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37.

(**) Comma così modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n° 310.

 

Art. 64

(Albo)

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

 

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

 

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

 

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

 

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

 

 Sezione II

Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 65

(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

    a) società appartenenti a un gruppo bancario;

    b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

    c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

    d) ... soppressa ...(*)

    e) ... soppressa ...(*)

    f)  ... soppressa ...(*)

    g)  ... soppressa ...(*)

    h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca; (*)
    i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.(*)

 

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

_______________________________________

(*) Lettere soppresse o modificate dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

Art. 66

(Vigilanza informativa)

1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.(*)

 

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

 

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.(*)

 

4. Le società indicate nell'articolo 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.(*)

 

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

_______________________________________

(*) Comma sostituito o modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

Art. 67

(Vigilanza regolamentare)

1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: 
        a) l'adeguatezza patrimoniale; 
        b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
        c) le partecipazioni detenibili; 
        d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; 
        e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.(*)

 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

 

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare: 
        a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
        b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione é di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. (*)

 

2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio. (*)

.

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. (*)

 

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.(*)

_______________________________________

(*) Comma sostituito o introdotto dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

Art. 68

(Vigilanza ispettiva)

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

 

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte(*).

 

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.(**)

_______________________________________

(*) Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 342/99 e modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 142/2005.

(**) Comma introdotto dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

Art. 69

(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi) (*)

1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.(*)

 

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche: 
        a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana; 
        b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a); 
        c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). (**)

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.(**)

_______________________________________

(*) Rubrica e comma modificati dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

(**) Comma introdotti dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n 297.

 

 


 

Titolo IV

Disciplina delle crisi

Capo I

Banche

Sezione I

Amministrazione straordinaria

Art. 70

(Provvedimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

 

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

 

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73(*) .

 

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

 

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

 

7.  Alle  banche  non  si  applica  il  titolo  IV  della  legge fallimentare  e  l'articolo  2409 del codice civile. Se vi é fondato sospetto   che   i  soggetti  con  funzioni  di  amministrazione,  in violazione  dei  propri  doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella  gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società  controllate,  l'organo  con funzioni di controllo od i soci che  il  codice  civile  abilita  a presentare denuncia al tribunale, possono  denunciare  i  fatti  alla  Banca  d'Italia,  che decide con provvedimento motivato.(**)

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

(**)Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 71

(Organi della procedura)

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:

    a) uno o più commissari straordinari;

    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

 

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.(**)

 

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

 

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

 

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

 

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 26(*).

_______________________________________

(*) Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 342/99
(**)Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 72

(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)

1.  I  commissari  esercitano  le  funzioni  ed  i  poteri  di amministrazione   della   banca.  Essi  provvedono  ad  accertare  la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni  utili  nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice  civile,  statutarie  o  convenzionali  relative  ai poteri di controllo  dei  titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei   commissari.   In  caso  di  impugnazione  delle  decisioni  dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione   delle   decisioni   dei   commissari   soggette  ad autorizzazione  o  comunque  attuative  di  provvedimenti della Banca d'Italia.  I  commissari,  nell'esercizio  delle  loro funzioni, sono pubblici ufficiali.(**)

 

2.  Il  comitato  di  sorveglianza  esercita  le  funzioni  di controllo  e  fornisce  pareri  ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.(**)

 

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti(*) .

 

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

 

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri  dei  disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del  controllo  contabile  o  della  revisione,  spetta ai  commissari straordinari,   sentito   il   comitato   di   sorveglianza,   previa autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Gli   organi    succeduti all'amministrazione    straordinaria    proseguono   le   azioni   di responsabilità  e  riferiscono  alla  Banca  d'Italia in  merito alle stesse.(**)

5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.(**)

 

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

 

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. é fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

 

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

(**) Comma così sostituito o introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 73

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale(*). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

 

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

 

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

 

4.    Quando   il   bilancio   relativo   all'esercizio   chiuso anteriormente  all'inizio  dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del  registro  delle  imprese,  in  sostituzione del  bilancio, di una relazione  sulla  situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base  delle informazioni disponibili. La  relazione é  accompagnata da un  rapporto  del  comitato di sorveglianza. é comunque esclusa ogni distribuzione di utili.(**)

_______________________________________

(*) Punto così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 74

(Sospensione dei pagamenti)

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

 

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

 

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza(*) .

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 75

(Adempimenti finali)

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

 

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

 

Art. 76(*)

(Gestione provvisoria)

1.  La  Banca  d'Italia,  fatto  salvo  quanto  stabilito  negli articoli precedenti,  può  disporre, nei casi indicati nell'articolo 70,  comma  1,  e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno  o  più  commissari  assumano  i poteri di  amministrazione della banca.  Le  funzioni  degli  organi di amministrazione e di controllo sono  frattanto  sospese.  Possono   essere  nominati commissari anche funzionari  della  Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.(**)

 

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

 

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.

 

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 342/99
(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 77

(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

 

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione é data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.(*)

 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

_______________________________________

(*) Comma inserito dal D.Lgs. 197/2004

 

Sezione II

Provvedimenti straordinari

Art. 78

(Banche autorizzate in Italia)

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

 

Art. 79

(Banche comunitarie)

1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

 

2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.

 

Sezione III

Liquidazione coatta amministrativa

Art. 80

(Provvedimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.

 

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

 

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 85(*) .

 

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 81

(Organi della procedura)

1. La Banca d'Italia nomina:

    a) uno o più commissari liquidatori;

    b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

 

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono 
pubblicati per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  della   nomina,  i  commissari depositano   in   copia   gli  atti  di  nomina  degli  organi  della liquidazione coatta e del presidente  del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.(*)

 

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

 

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 82

(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.

 

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

 

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

 

Art. 83

(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori

e sui rapporti giuridici preesistenti)

1.  Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, é rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. (*)

 

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. (**)

 

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale(**).

_______________________________________

(*) Comma prima modificato dal D.Lgs. 416/96 e poi così sostituito dal D.Lgs. 197/2004 

(**)Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 84

(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

 

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

 

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

 

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.(*)

 

5.  L'esercizio  dell'azione  sociale  di  responsabilità  e di quella  dei  creditori  sociali  contro  i  membri dei cessati organi amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro  il  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  o  della revisione,  nonché  dell'azione  del  creditore  sociale  contro  la società   o   l'ente   che   esercita  l'attività  di  direzione  e coordinamento,   spetta   ai   commissari,  sentito  il  comitato  di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.(**)

 

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.

 

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.
_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 197/2004 

(**)Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 85

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario(*).

 

2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 86

(Accertamento del passivo)

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

 

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (*).

 

3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

 

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

 

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

 

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo(**).

 

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

 

8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

_______________________________________

(*) Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 342/99. Il presente comma era stato sostituito, nella sua versione originaria, dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.

(**)Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 342/99. L'ultimo periodo del presente comma era stato aggiunto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 87

(Opposizioni allo stato passivo)

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

 

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

 

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

 

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

 

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

 

Art. 88

(Appello e ricorso per Cassazione)

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

 

2. Il termine per il ricorso per Cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

 

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

 

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

 

Art. 89

(Insinuazioni tardive)

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile(*).

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 90

(Liquidazione dell'attivo)

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

 

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo(*).

 

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo(**).

 

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

_______________________________________

(*) comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 342/99.

(**) Periodo aggiunto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.

 

Art. 91(*)

(Restituzioni e riparti)

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare(**).

 

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione(***).

 

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

 

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

 

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

 

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

 

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

 

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

 

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

 

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

 

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

_______________________________________

(*). Articolo così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.

(**) Comma così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 342/99.

(***) Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 342/99.

 

Art. 92(*)

(Adempimenti finali)

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

 

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

 

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

 

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

 

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

 

6.  Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione  delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.(**)

 

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

 

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

 

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

_______________________________________

(*) Articolo così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.

(**) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

Art. 93

(Concordato di liquidazione)

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare,

con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

 

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

 

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

 

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

 

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

 

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.

 

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.

 

Art. 94

(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

 

2.  Eseguito  il  concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea  dei  soci della banca perché sia deliberata la  modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione  alla revoca dell'autorizzazione all'attività  bancaria.  Nel caso in cui non abbia luogo  la modifica dell'oggetto  sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione  della  società  ed  il  deposito   dei  libri  sociali previsti   dalle   disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.(*)

 

3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge fallimentare.
_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 95 (*)

(Succursali di banche estere)

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
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(*) Articolo così riformulato dal D.Lgs. 9 luglio 2004 n° 197

Sezione III-bis  
Banche operanti in ambito comunitario (*)
Art. 95-bis 
(Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione)

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.
_______________________________________
(*). Sezione inserita dal D.Lgs 9 luglio 2004 n° 197,

Art. 95-ter
(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:
   
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
   
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio é situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
   
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;
   
d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
   
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini é assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
   
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
   
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole é disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca é spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa é pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-quater
(Collaborazione tra autorità)

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione é data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Art. 95-quinquies
(Pubblicità e informazione agli aventi diritto)

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies
(Norme di attuazione)

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Art. 95-septies
(Applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.

Sezione IV

Sistemi di garanzia dei depositanti(*)

Art. 96

(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

 

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

 

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

 

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

 

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi(**).

_______________________________________

(*). L'art. 2, D.Lgs. 4.12.1996, n. 659 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.1996) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater.

(**). Articolo così sostituito con D.Lgs. 659/96.

 

Art. 96-bis(*)

(Interventi)

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

 

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

 

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

 

4. Sono esclusi dalla tutela:

    a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

    b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

    c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
    c-bis)   gli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal  codice civile;(***)

    d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

    e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

    f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

    g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica (**);

    h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

    i)  i  depositi,  anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;(***)

    l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

 

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni (euro 103.291).

 

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

 

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

 

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi .

_______________________________________

(*) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 659/96.

(**) aggiunto dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n° 39
(***) Lettera così sostituita o introdotta dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 96-ter(*)

(Poteri della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

_______________________________________

(*) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 659/96.

 

Art. 96-quater(*)

(Esclusione)

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

 

2. I sistemi di garanzia previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.

 

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

 

4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

 

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

_______________________________________

(*) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 659/96.

 

Sezione V(*)

Liquidazione volontaria

Art. 96-quinquies (**)

(Liquidazione ordinaria)

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.
_______________________________________

(*). Sezione così aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 659/96
(*) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 197/2004.

 

Art. 97

(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.

 

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

 

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Sezione V-bis (*)
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 97-bis (*)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, é trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.
_______________________________________

(*). Sezione e articolo così aggiunti dal D.Lgs. n. 197/2004

 

Capo II

Gruppo bancario

Sezione I

Capogruppo

Art. 98

(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

 

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4;

b)  una  delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla  procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa, dell'amministrazione  straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista  da  leggi  speciali,  nonché  quando  sia  stato  nominato l'amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice civile  in  materia  di  denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella  gestione  e  possa  essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. (*)

 

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.

 

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

 

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

 

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

 

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.

_______________________________________

(*). Lettera così sostituita dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 99

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

 

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

 

3.   I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente  presso l'ufficio  del  registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile  e  sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia  sullo  svolgimento  delle  procedure  cui  sono sottoposte altre società  del  gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi a tutela dei depositanti. La relazione é accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.(*)

 

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.

 

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
_______________________________________

(*) Comma così sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Sezione II

Società del gruppo

Art. 100

(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

 

2.   Quando   presso  una  società  del  gruppo  sia  in  corso l'amministrazione  controllata  o sia stato nominato l'amministratore giudiziario  secondo  le disposizioni del codice civile in materia di denuncia  al  tribunale  di  gravi  irregolarità  nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.(*)

 

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

 

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, comma 8.

 

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
_______________________________________

(*) Comma così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37

 

Art. 101

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

 

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

 

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.

 

Art. 102

(Procedure proprie delle singole società)

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 103

(Organi delle procedure)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

 

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

 

Art. 104

(Competenze giurisdizionali)

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

 

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

 

Art. 105

(Gruppi e società non iscritti all'albo)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64.

 


 

Titolo V

Soggetti operanti nel settore finanziario

Art. 106 (*)

(Albo degli intermediari finanziari)

1.  L'esercizio  nei  confronti  del  pubblico  dell'attività   di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato  agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti  in  un  apposito  albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

2. Oltre  alle  attività  di  cui  al  comma  1  gli  intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento,  a  condizione  che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma  4, e  iscritti  nel  relativo  albo,   nonché   prestare   servizi   di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma  3,  del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari finanziari possono altresì esercitare  le  altre  attività  a  loro eventualmente consentite dalla legge  nonché  attività  connesse  o strumentali, nel rispetto  delle  disposizioni  dettate  dalla  Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate  nel  comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. 
_______________________________________

(*) Articolo modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 342/99, dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37, dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC) e dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11, poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 . 

 

Art. 107 (*)

(Autorizzazione)

1. La Banca  d'Italia  autorizza  gli  intermediari  finanziari  ad esercitare  la  propria  attività  al   ricorrere   delle   seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di società di capitali; 
    b) la sede  legale  e  la  direzione  generale  siano  situate  nel territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di  ammontare  non  inferiore  a  quello determinato dalla Banca  d'Italia  anche  in  relazione  al  tipo  di operatività; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto  costitutivo  e  allo statuto; 
    e) il possesso da parte  dei  titolari  di  partecipazioni  di  cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; 
    f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti   legami   che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 
    g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole  attività  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. 

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i casi  di  revoca,  nonché  di  decadenza,   quando   l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio  dell'attività,  e  detta disposizioni attuative del presente articolo. 

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(*) Articolo modificato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98,dall'art. 21 del D.L.gs. 342/99,  dal D.Lgs. 197/2004,  dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n. 297, e dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11,
poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 . 

 

Art. 108 (*)

(Vigilanza)

1. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale aventi a oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento  del rischio   nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione amministrativa  e  contabile   e   i   controlli   interni,   nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,  provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di  attività la  Banca  d'Italia  può  inoltre  dettare  disposizioni  volte   ad assicurarne il regolare esercizio. 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono  che  gli intermediari finanziari possano utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da  società  o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); 
    b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la  determinazione dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione   della   Banca d'Italia. 

3. La Banca d'Italia può: 
    a) convocare gli amministratori, i  sindaci  e  i  dirigenti  degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli   organi   collegiali   degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno,  e  proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli  intermediari  finanziari  quando  gli  organi  competenti  non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la  situazione lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di   singoli intermediari  finanziari,  riguardanti  anche  la  restrizione  delle attività o della  struttura  territoriale,  nonché  il  divieto  di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria,  e  di distribuire utili o altri elementi del patrimonio. 

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con  le modalità e nei termini da essa st
abiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le  modalità  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca d'Italia. 

5.  La  Banca  d'Italia  può  effettuare  ispezioni   presso   gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo  la  Banca d'Italia osserva criteri di  proporzionalità,  avuto  riguardo  alla complessità   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

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(*) Articolo modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 . 

Art. 109 (*)

(Vigilanza consolidata)

  1. La Banca d'Italia emana  disposizioni  volte  a  individuare  il gruppo  finanziario,  composto  da   un   intermediario   finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come  definite  dall'articolo 59,  comma  1,  lettera  b),  che  sono  controllate  direttamente  o indirettamente da un  intermediario  finanziario  ovvero  controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo  III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

2.  La  Banca  d'Italia  può  esercitare  la  vigilanza  su   base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di: 
    a) intermediari  finanziari  e  società  bancarie,  finanziarie  e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle  società appartenenti  a  un  gruppo  finanziario  o   da   un   intermediario finanziario; 
    b) intermediari  finanziari  e  società  bancarie,  finanziarie  e strumentali non comprese in un  gruppo  finanziario,  ma  controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo  finanziario o un intermediario finanziario; 
    c) società diverse  dagli  intermediari  finanziari  e  da  quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano  controllate  da  un intermediario finanziario ovvero quando società  appartenenti  a  un gruppo   finanziario    detengano,    anche    congiuntamente,    una partecipazione di controllo. 

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2,  la Banca d'Italia: 
    a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti  di  carattere generale  o   particolare,   disposizioni   concernenti   il   gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi  componenti,  sulle materie indicate  nell'articolo  108,  comma  1.  L'articolo  108  si applica anche al gruppo finanziario. Le  disposizioni  emanate  dalla Banca d'Italia  per  esercitare  la  vigilanza  su  base  consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo  intermediario finanziario, della situazione dei  soggetti  indicati  nel  comma  2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni  anche nei  confronti  di  un  solo  o  di  alcuni  componenti   il   gruppo finanziario; 
    b) può richiedere, nei termini e con le modalità  dalla  medesima determinati, alle società  appartenenti  al  gruppo  finanziario  la trasmissione, anche periodica, di situazioni  e  dati,  nonché  ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2,  lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni  utili  per consentire l'esercizio della  vigilanza  consolidata;  tali  soggetti forniscono alla capogruppo ovvero  all'intermediario  finanziario  le situazioni,  i  dati  e  le  informazioni  richieste  per  consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; 
    c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga  necessari;  le  ispezioni  nei  confronti  di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali  hanno il  fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle informazioni forniti per il consolidamento.

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(*) Articolo così modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.


Art. 110 (*)

(Rinvio)

1.  Agli  intermediari   finanziari   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

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(*) Articolo modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 111 (*)

(Microcredito)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti  in  un apposito elenco, tenuto  dall'organismo  indicato  all'articolo  113, possono concedere finanziamenti  a  persone  fisiche  o  società  di persone  o  società  cooperative,  per  l'avvio  o  l'esercizio   di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a  condizione  che  i
finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: 
    a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00  e  non  siano assistiti da garanzie reali; 
    b) siano  finalizzati  all'avvio  o  allo  sviluppo  di  iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; 
    c) siano accompagnati dalla prestazione  di  servizi  ausiliari  di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1  è  subordinata  al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) forma di società di capitali; 
    b) capitale versato di ammontare non inferiore a  quello  stabilito ai sensi del comma 5; 
    c) requisiti di onorabilità dei soci  di  controllo  o  rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
    d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma  1, nonché alle attività accessorie e strumentali; 
    e) presentazione di un programma di attività. 


3. I soggetti di  cui  al  comma  1  possono  erogare  in  via  non prevalente  finanziamenti  anche  a  favore  di  persone  fisiche  in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da  garanzie  reali,   siano   accompagnati   dalla
prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e  abbiano  lo scopo  di  consentire  l'inclusione   sociale   e   finanziaria   del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di  quelle prevalenti sul mercato. 

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici  senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai  sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1  e  3  a condizione che i  finanziamenti  siano  concessi  a  condizioni  più
favorevoli di  quelle  prevalenti  sul  mercato.  L'iscrizione  nella sezione speciale è subordinata al possesso  dei  requisiti  previsti dal comma 2, lettere c) ed e). 

5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente  articolo,  anche disciplinando: 
    a) requisiti concernenti i beneficiari  e  le  forme  tecniche  dei finanziamenti; 
    b) limiti oggettivi,  riferiti  al  volume  delle  attività,  alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo  dei  singoli finanziamenti, anche modificando i  limiti  stabiliti  dal  comma  1, lettera a) e dal comma 3; 
    c) le caratteristiche dei soggetti  che  beneficiano  della  deroga prevista dal comma 4; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela.

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(*) Articolo modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 342/99, dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96, dall'art. 211, D.Lgs. n. 58/98, dall'art. 22 del D.Lgs. 342/99, dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 112 (*)

(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanzaimenti)

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in  un  elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa  connessi  o  strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. 

2. L'iscrizione è subordinata al  ricorrere  delle  condizioni  di forma  giuridica,   di   capitale   sociale   o   fondo   consortile, patrimoniali,  di  oggetto  sociale   e   di   assetto   proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, e successive modificazioni, nonché  al  possesso  da  parte  di coloro che detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei  requisiti  di onorabilità stabiliti ai sensi degli  articoli  25  e  26.  La  sede legale e quella amministrativa devono essere situate  nel  territorio della Repubblica. 

3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, determina i criteri  oggettivi,  riferibili  al  volume  di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione  per  l'iscrizione  nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da  prendere  in  considerazione  per  il calcolo del volume di attività finanziaria. In  deroga  all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare  la  forma di società consortile a responsabilità limitata. 

4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via  prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. 

5. I confidi iscritti nell'albo possono  svolgere,  prevalentemente nei  confronti  delle  imprese  consorziate  o  socie,  le   seguenti attività: 
    a)  prestazione   di   garanzie   a   favore   dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al  fine  dell'esecuzione  dei  rimborsi  di imposte alle imprese consorziate o socie; 
    b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi  pubblici di agevolazione; 
    c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare  i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine  di  facilitarne la fruizione. 

6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in  via   residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi  dell'articolo  106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 

7. I soggetti diversi dalle banche,  già  operanti  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di  modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in  una  sezione separata dell'elenco di cui all'articolo  111,  comma  1,  e  possono continuare a svolgere la propria  attività,  in  considerazione  del carattere  marginale  della  stessa,  nel  rispetto  delle  modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. 

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo  115  del reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono   sottoposte   alle disposizioni  dell'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  può  dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

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(*) Articolo modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 112-bis (*)

(Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi)

1. è istituito un  Organismo,  avente  personalità  giuridica  di diritto privato ed ordinato in forma di associazione,  con  autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la  gestione dell'elenco  di  cui  all'articolo  112,  comma   1.   I   componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. 

2. L'Organismo svolge ogni attività  necessaria  per  la  gestione dell'elenco, determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli iscritti, entro il  limite  dell'uno  per  cento  dell'ammontare  dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul  rispetto,  da  parte   degli iscritti,  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai  sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio  di  tali  attività  può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. 

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i  relativi  termini,  e  può  effettuare ispezioni. 

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; 
    d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per  un  periodo  di tempo non inferiore a un anno. 

5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente  comma,  la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria  dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione  delle  attività   per violazioni  di  disposizioni  legislative  o  amministrative  che  ne regolano l'attività. 

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa  stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalità   ed economicità  dell'azione  di  controllo  e  con  la   finalità   di verificare   l'adeguatezza   delle   procedure    interne    adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività. 

7. La Banca d'Italia informa  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze   delle   eventuali   carenze   riscontrate    nell'attività dell'Organismo e in caso di grave  inerzia  o  malfunzionamento  può proporne lo scioglimento. 

8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, disciplina: 
    a)  la  struttura,  i  poteri  e  le  modalità  di   funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza; 
    b)  i  requisiti,  ivi  compresi  quelli  di   professionalità   e onorabilità degli  organi  di  gestione  dell'Organismo,  nonché  i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 113 (*)

(Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111)

1. è istituito un  Organismo,  avente  personalità  giuridica  di diritto privato ed ordinato in forma di associazione,  con  autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la  gestione dell'elenco di cui  all'articolo  111,  comma  1,  e  delle  relative sezioni separate.  I  componenti  dell'organismo  sono  nominati  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. 

2. L'Organismo svolge ogni attività  necessaria  per  la  gestione dell'elenco nonché delle relative  sezioni  separate;  determina  la misura dei contributi  a  carico  degli  iscritti,  entro  il  limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote  i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione  nell'  elenco  e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. 

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i  relativi  termini,  nonché  effettuare ispezioni. 

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco  e  dalle relative sezioni separate: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni di norme  di  legge  e  delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; 
    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; 
    d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per  un  periodo  di tempo non inferiore a un anno. 

5. Fermo restando le disposizioni di  cui  al  comma  4,  la  Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere  nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni  di disposizioni   legislative   o   amministrative   che   ne   regolano l'attività. 

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa  stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalità   ed economicità dell'azione di controllo e fondate  su  controlli  sulle procedure interne adottate  dall'Organismo  per  lo  svolgimento  dei compiti a questo affidati. 

7. La Banca d'Italia informa  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze   delle   eventuali   carenze   riscontrate    nell'attività dell'Organismo e in caso di grave  inerzia  o  malfunzionamento  può proporne lo scioglimento. 

8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, disciplina: 
    a)  la  struttura,  i  poteri  e  le  modalità  di   funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza; 
    b)  i  requisiti,  ivi  compresi  quelli  di   professionalità   e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i  criteri  e  le modalità per la loro nomina e sostituzione.

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(*) Articolo modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37 e poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 113-bis (*)

(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)

1.  Qualora  risultino  gravi  irregolarità   nell'amministrazione ovvero   gravi    violazioni    delle    disposizioni    legislative, amministrative o statutarie nonché  ragioni  di  urgenza,  la  Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto  all'albo  di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di  amministrazione  e di controllo sono frattanto sospese. 

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della  Banca d'Italia. I  commissari  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono pubblici ufficiali. 

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  può  avere  una durata  superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando  quanto   previsto dall'articolo  113-ter,   comma   1,   lettera   c),   i   commissari restituiscono l'azienda agli organi di  amministrazione  e  controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi  irregolarità  riferibili  agli organi  aziendali  sospesi  e  previa  autorizzazione   della   Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la  nomina  di  nuovi organi  di  amministrazione  e  controllo.  Si  applica,  in   quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4. 
 
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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.


   Art. 113-ter. 
(Revoca dell'autorizzazion
e)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis,  la  Banca d'Italia,  può  disporre  la  revoca  dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 107, comma 1, quando: 
    a) risultino      irregolarità      eccezionalmente      gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente  gravi  delle disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano l'attività dell'intermediario; 
    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità; 
    c) la  revoca  sia  richiesta  su  istanza  motivata  degli  organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari  di  cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 

2. Il provvedimento di revoca  è  pubblicato  per  estratto  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana;  della  intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare  idonea  evidenza  nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di  scioglimento della  società.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   del provvedimento di revoca, l'intermediario  finanziario  comunica  alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società.  L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo
stato di avanzamento della liquidazione. 

4.  Agli  intermediari  finanziari  si   applicano   gli   articoli 96-quinquies e 97. 

5. Ove  la  Banca  d'Italia  accerti  la  mancata  sussistenza  dei presupposti  per  un  regolare   svolgimento   della   procedura   di liquidazione si applica il comma 6. 

6.  Agli  intermediari  finanziari  che  siano  stati   autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento  ovvero  abbiano  acquisito fondi  con  obbligo  di  rimborso  per  un  ammontare  superiore   al patrimonio  ovvero  dei  quali  sia  stato  accertato  lo  stato   di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura
di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo  IV,  capo I, sezione III. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche alle  succursali  di  intermediari  finanziari  aventi  sede   legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività  di  cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i  provvedimenti adottati all'Autorità competente. 

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

 

Art. 114 (*)

(Norme finali)

1.  Fermo   quanto   disposto   dall'articolo   18,   il   Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio  nel  territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106. 

2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si  applicano  ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze sentita la Banca d'Italia,  già  sottoposti,  in  base  alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

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(*) Articolo modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 333/99 e dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.


Titolo V-bis. 
Istituti di moneta elettronica.
(*)
Art. 114-bis.
(Emissione di moneta elettronica). 

1.L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresí attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.

2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
_______________________________________
(*) Titolo così aggiunto dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.

 

Art. 114-ter.
 (Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera).

 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.

2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
    a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
    b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.

 

Art. 114-quater
(Vigilanza). 

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.

3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. (*)
_______________________________________

(*)  Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11. 

 

Art. 114-quinquies
(Deroghe). 

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
    a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
    b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
    c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.

2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento"


Titolo V-ter. 
Istituti di pagamento.
(*)

Art. 114-sexies.
(Servizi di pagamento). 

1.La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
_______________________________________

(*) Titolo così aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11.

 

Art. 114-septies.
(Albo degli Istituti di pagamento). 

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 

3. ... (omissis) ... (*)
_______________________________________

(*) Comma abrogato dal 
D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

Art. 114-octies.
(Attività accessorie esercitabili).

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
   a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
   b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
   c) gestire sistemi di pagamento.

 

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

 

Art. 114-novies.
(Autorizzazione).

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sia adottata la forma di società di capitali;
   b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
   c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
   d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
   e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
   f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

 

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività. 

 

4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114–terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

 

5. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

 

Art. 114-decies.
(Operatività transfrontaliera).

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

 

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza.

 

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

 

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

 

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.

 

Art. 114-undecies.
(Rinvio).

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché nel titolo VI.

 

2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.

 

Art. 114-duodecies.
(Conti di pagamento e forme di tutela).

1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’articolo 11, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter).

 

2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietà dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

 

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

 

Art. 114-terdecies.
(Patrimonio destinato).

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.

 

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114 – duodecies, comma 2.

 

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

Art. 114-quaterdecies.
(Vigilanza).

1.  Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

3. La Banca d'Italia può:
   a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
   b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
   c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
   d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

Art. 114-quinquiesdecies.
(Scambio di informazioni).

1.  Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
   a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
   b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

 

Art. 114-sexiesdecies.
(Deroghe).

1.   La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
   b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114–decies.

4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.


 

Titolo VI (*)

Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti

Capo I

Operazioni e servizi bancari e finanziari

Art. 115 (**)

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente capo si applicano  alle  attività  svolte nel territorio della Repubblica dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può  individuare,  in considerazione dell'attività svolta, altri  soggetti  da  sottoporre alle norme del presente capo. 


3.  Le  disposizioni  del  presente  capo,   a   meno   che   siano espressamente richiamate, non si applicano ai  contratti  di  credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento  disciplinati  dal capo II-bis.  (**)
_______________________________________

(*) Titolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

(**) Articolo modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 116 (*)

(Pubblicità)

1. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono  noti  in  modo chiaro ai  clienti  i  tassi  di  interesse,  i  prezzi  e  le  altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi  offerti, ivi compresi  gli  interessi  di  mora  e  le  valute  applicate  per l'imputazione degli interessi. Per le  operazioni  di  finanziamento, comunque denominate, è  pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e  2,  della  legge  7  marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la  CONSOB  e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 
      a) criteri e parametri  per  la  determinazione  delle  eventuali commissioni massime addebitabili  alla  clientela  in  occasione  del collocamento; 
      b)  criteri  e  parametri  volti  a  garantire   la   trasparente determinazione dei rendimenti; 
      c)  gli  ulteriori  obblighi  di   pubblicità,   trasparenza   e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento. 

3. Il CICR: 
      a)  individua  le  operazioni  e  i  servizi  da   sottoporre   a pubblicità; 
      b) dette disposizioni relative alla  forma,  al  contenuto,  alle modalità della  pubblicità  e  alla  conservazione  agli  atti  dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; 
      c)  stabilisce  criteri  uniformi  per  l'indicazione  dei  tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli  altri  elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; 
      d) individua gli elementi essenziali,  fra  quelli  previsti  dal comma 1, che devono essere  indicati  negli  annunci  pubblicitari  e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati,  con  cui  i  soggetti indicati nell'articolo  115  rendono  nota  la  disponibilità  delle operazioni e dei servizi. 

4. Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono  offerta  al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. 

_______________________________________

(*) Articolo modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262 e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dal'art. 23 del D.Lgs. 342/99. poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 116-bis (*)
(Decisioni di rating)

... (omissis) ..

_______________________________________

(*) Articolo aggiunto dal D.Lgs 27 dicembre 2006 n. 297 e poi abrogato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141..

 

Art. 117 (*)

(Contratti)

 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

 

 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. soppresso

 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
        a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
        b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
_______________________________________

(*) articolo così modificato dalla Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 e riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218..

Art. 118 (*)

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere  convenuta,  con clausola  approvata  specificamente  dal  cliente,  la  facoltà   di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e  le  altre  condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di  modifica  unilaterale  può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 

2. Qualunque modifica  unilaterale  delle  condizioni  contrattuali deve essere comunicata espressamente  al  cliente  secondo  modalità contenenti in modo evidenziato  la  formula:  "Proposta  di  modifica unilaterale del contratto", con preavviso  minimo  di  due  mesi,  in forma scritta o  mediante  altro  supporto  durevole  preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione  è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR.  La  modifica  si intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal contratto entro la data prevista per la  sua  applicazione.  In  tale caso, in sede di liquidazione del rapporto,  il  cliente  ha  diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 

3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state osservate le prescrizioni del presente articolo sono  inefficaci,  se sfavorevoli per il cliente. 

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza   di   decisioni   di   politica   monetaria   riguardano contestualmente sia i tassi  debitori  che  quelli  creditori,  e  si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. 
_______________________________________

(*) articolo così modificato dalla Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 e riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 119 (*)

(Comunicazioni periodiche alla clientela)

1. Nei contratti di durata i soggetti  indicati  nell'articolo  115 forniscono al cliente, in forma scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla  scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
contenuto e le modalità della comunicazione. 

2. Per i rapporti regolati in conto corrente  l'estratto  conto  è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del  cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.  

3. In mancanza di opposizione scritta da  parte  del  cliente,  gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela  si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni  hanno  diritto  di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine  e  comunque  non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a  singole operazioni poste in  essere  negli  ultimi  dieci  anni.  Al  cliente
possono  essere  addebitati  solo i  costi  di  produzione  di tale documentazione.(**) 

_______________________________________

(*) Articolo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 342/99 e riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.
(**) Comma così modificato
con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art.120 (*)

(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
        a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;
        b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
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(*) Articolo modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 342/99 e riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

Art.120-bis (*)

(Recesso)

1. Il cliente  ha  diritto  di  recedere  in  ogni  momento  da  un contratto a tempo indeterminato senza penalità  e  senza  spese.  Il CICR individua i casi in cui la banca o  l'intermediario  finanziario possono chiedere al cliente un  rimborso  delle  spese  sostenute  in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in  occasione  del recesso. 
 
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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art.120-ter (*)

(Estinzione anticipata ei mutui immobiliari)

1. è nullo qualunque  patto  o  clausola,  anche  posteriore  alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia  tenuto  al  pagamento  di  un  compenso  o  penale  o  ad  altra prestazione  a  favore  del  soggetto   mutuante   per   l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati  a  seguito  di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122,  per  l'acquisto  o  per  la  ristrutturazione   di   unità immobiliari adibite  ad  abitazione  ovvero  allo  svolgimento  della propria attività economica  o  professionale  da  parte  di  persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera  di  diritto  e
non comporta la nullità del contratto. 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e  quelle  contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi  previsti,  anche  per  i  finanziamenti  concessi  da  enti   di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. 

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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art.120-quater (*)

(Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità)

 1. In caso di contratti di finanziamento conclusi  da  intermediari bancari  e  finanziari,  l'esercizio  da  parte  del  debitore  della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del  codice  civile non  è  precluso  dalla  non  esigibilità  del  credito   o   dalla pattuizione di un termine a favore del creditore. 

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma  1,  il  mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali,  accessorie  al credito cui la surrogazione si riferisce. 

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento  del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali  o  altri  oneri  di  qualsiasi natura.  L'annotamento  di  surrogazione  può  essere  richiesto  al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento,  per  l'istruttoria  e  per  gli accertamenti  catastali,  che  si  svolgono  secondo   procedure   di collaborazione tra  intermediari  improntate  a  criteri  di  massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In  ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela  costi  di  alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. 

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà  di surrogazione di cui al comma  1,  resta  salva  la  possibilità  del finanziatore originario e del  debitore  di  pattuire  la  variazione senza spese  delle  condizioni  del  contratto  in  essere,  mediante scrittura privata anche non autenticata. 

6. è nullo ogni patto,  anche  posteriore  alla  stipulazione  del contratto, con il quale si  impedisca  o  si  renda  oneroso  per  il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui  al  comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. 

7. Nel caso in cui la  surrogazione  di  cui  al  comma  1  non  si perfezioni entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della richiesta di avvio delle procedure di  collaborazione  da  parte  del mutuante  surrogato  al  finanziatore  originario,  quest'ultimo   è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento
del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di  mese  di ritardo. Resta ferma la possibilità per il  finanziatore  originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il  ritardo  sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir  meno  dei  benefici fiscali. 
9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
      a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi  previsti,  anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai  loro iscritti; 
      b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater  dell'articolo 8  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

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(*) Articolo introdotto con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 Capo II

Credito ai consumatori (*)

Art. 121 (*)

(Definizioni)

1. Nel presente capo, l'espressione: 
  a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206; 
  b) "consumatore" indica una persona fisica  che  agisce per  scopi estranei all'attività imprenditoriale,  commerciale, artigianale  o professionale eventualmente svolta; 
  c)  "contratto  di  credito"  indica  il  contratto  con cui   un finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; 
  d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o  la prestazione di un servizio specifici  se  ricorre  almeno  una  delle seguenti condizioni: 
     1)  il  finanziatore  si  avvale  del  fornitore  del  bene  o  del prestatore del servizio per promuovere o concludere il  contratto  di credito; 
     2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente  individuati nel contratto di credito; 
  e) "costo totale del credito" indica  gli  interessi  e  tutti  gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  è  a conoscenza; 
  f) "finanziatore" indica  un  soggetto  che,  essendo  abilitato  a erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; 
  g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di  un  contratto di credito; 
  h) "intermediario del  credito"  indica  gli  agenti  in  attività finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto delle riserve di attività previste dal  Titolo  VI-bis,  almeno  una delle seguenti attività: 
     1) presentazione o proposta di contratti di  credito  ovvero  altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 
     2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; 
  i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte  del  consumatore  di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto  al  saldo  del conto corrente in assenza di  apertura  di  credito  ovvero  rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; 
  l) "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che  permetta  al consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che  permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
  m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo  totale del  credito  per  il  consumatore  espresso  in  percentuale   annua dell'importo totale del credito. 

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,  o  per ottenerlo alle condizioni offerte. 

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni  del  CICR, stabilisce  le  modalità  di  calcolo  del  TAEG,  ivi  inclusa   la specificazione dei casi in cui  i  costi  di  cui  al  comma  2  sono compresi nel costo totale del credito. 

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(*) Capo e articolo riformulati con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 122 (*)

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

   a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

   b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

   c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

   d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

   e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

   f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

   g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

   h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

   i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

   l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

   m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

   n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

   o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-septies.(**)

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.


5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di
credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

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(*) Articolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.
(**) Comma così modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art. 123 (*)

(Pubblicità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

   a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

   b) l'importo totale del credito; 

   c) il TAEG;

   d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

   e) la durata del contratto, se determinata;

   f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.(**)

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.
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(*) Articolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.
(**) Comma così modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art. 124 (*)

(Obblighi precontrattuali)

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla

conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.(**)


5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le

conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di
assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.


7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

  a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

  b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

  c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.
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(*) Articolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.
(**) Comma così modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art. 124-bis (*)

(Verifica del merito creditizio)

1.  Prima  della  conclusione  del   contratto   di   credito,   il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore  sulla  base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore  stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 

2. Se le  parti  convengono  di  modificare  l'importo  totale  del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni  finanziarie  di  cui  dispone  riguardo  al consumatore e valuta il  merito  creditizio  del  medesimo  prima  di procedere  ad  un  aumento  significativo  dell'importo  totale   del credito.
 
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni  del  CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125 (*)

(Banche dati)

 1. I gestori delle banche dati contenenti  informazioni  nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati  membri dell'Unione  europea  alle  proprie  banche  dati  a  condizioni  non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel  territorio  della  Repubblica.  Il  CICR,  sentito  il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto  del  principio  di  non discriminazione. 

2.  Se  il  rifiuto  della  domanda  di  credito  si   basa   sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore  informa  il consumatore  immediatamente  e  gratuitamente  del  risultato   della consultazione e degli estremi della banca dati. 

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che  segnalano  a  una  banca  dati  le  informazioni  negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa  unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 

4. I finanziatori assicurano che le  informazioni  comunicate  alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore  rettificano prontamente i dati errati. 

5. I finanziatori informano il consumatore  sugli  effetti  che  le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. 

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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(*) Articolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

 

Art. 125-bis (*)

(Contratti e comunicazioni)

1. I contratti di credito sono redatti su supporto  cartaceo  o  su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma  scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro  e  conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla  Banca  d'Italia,  in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del  contratto  è
consegnata ai clienti. 

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2,  3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 


3. In caso di offerta contestuale di più contratti  da  concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  d),  il  consenso  del  consumatore  va  acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 

4. Nei contratti di credito  di  durata  il  finanziatore  fornisce periodicamente al cliente, su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto durevole  una  comunicazione  completa  e  chiara  in   merito   allo svolgimento del rapporto. La  Banca  d'Italia,  in  conformità  alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti  e  le  modalità  di  tale comunicazione. 

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al  consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi  a  carico del consumatore  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  ai  sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo  non  corretto  nel  TAEG  pubblicizzato  nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 

 7. Nei casi di  assenza  o  di  nullità  delle  relative  clausole contrattuali: 
    a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni  del  tesoro annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi precedenti la conclusione  del  contratto.  Nessuna  altra  somma  è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni  o altre spese; 
    b) la durata del credito è di trentasei mesi.
 
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
    a) il tipo di contratto; 
    b) le parti del contratto; 
    c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. 

9. In caso di nullità  del  contratto,  il  consumatore  non  può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha  facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa  periodicità  prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-ter (*)

(Recesso del consumatore)

1. Il consumatore può recedere  dal  contratto  di  credito  entro quattordici  giorni;  il  termine  decorre  dalla   conclusione   del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore  riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di  uso  di  tecniche  di  comunicazione  a
distanza il termine è  calcolato  secondo  l'articolo  67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo. 

2. Il consumatore che recede: 
    a) ne dà comunicazione al finanziatore  inviandogli,  prima  della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione  secondo le  modalità   prescelte   nel   contratto   tra   quelle   previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; 
    b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in  parte,  entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista  dalla  lettera a), restituisce il capitale e paga gli  interessi  maturati  fino  al momento della restituzione, calcolati secondo  quanto  stabilito  dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non  ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori  rispetto  a quelle previste dal comma 2, lettera b). 

4.  Il  recesso  disciplinato  dal  presente  articolo  si  estende automaticamente,  anche  in  deroga  alle  condizioni  e  ai  termini eventualmente previsti  dalla  normativa  di  settore,  ai  contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un  terzo  sulla
base di un accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo  è presunta. è ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal  presente  capo  non  si  applicano  gli  articoli  64,  65,  66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo. 
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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-quater (*)

(Contratti a tempo indeterminato)

1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  125-ter,  nei contratti di credito a  tempo  indeterminato  il  consumatore  ha  il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 

2. I contratti di credito a tempo indeterminato  possono  prevedere il diritto del finanziatore a: 
    a) recedere dal contratto con un  preavviso  di  almeno  due  mesi, comunicato al consumatore  su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto durevole; 
    b) sospendere, per una giusta  causa,  l'utilizzo  del  credito  da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia  possibile,
immediatamente dopo la sospensione. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-quinquies (*)

(Inadempimento del fornitore)

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento  da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo  aver inutilmente effettuato la costituzione  in  mora  del  fornitore,  ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono  le  condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 

2. La risoluzione del contratto di credito comporta  l'obbligo  del finanziatore di  rimborsare  al  consumatore  le  rate  già  pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione  del contratto di  credito  non  comporta  l'obbligo  del  consumatore  di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato  già  versato  al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha  il  diritto  di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore,  dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore  di  agire  per  la risoluzione del contratto. La richiesta  al  fornitore  determina  la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione  di  diritto,  senza  penalità  e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 

4. I diritti previsti dal presente articolo  possono  essere  fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il  finanziatore  abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-sexies (*)

(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore  può  rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto  al  finanziatore.  In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo  totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti  per la vita residua del contratto. 

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato  per  eventuali  costi direttamente  collegati   al   rimborso   anticipato   del   credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo  rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua  del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni  caso,  l'indennizzo non può  superare  l'importo  degli  interessi  che  il  consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: 
    a) se il rimborso anticipato è  effettuato  in  esecuzione  di  un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di  apertura  di credito; 
    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui  non  si applica un tasso di interesse espresso da una  percentuale  specifica fissa predeterminata nel contratto; 
  d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde  all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-septies (*)
(Rimborso anticipato)

1. In caso di cessione del credito o del contratto di  credito,  il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva  far  valere  nei  confronti  del  cedente,  ivi  inclusa   la compensazione, anche in deroga al  disposto  dell'articolo  1248  del codice civile. 

2. Il consumatore è informato della cessione del credito,  a  meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire  il credito  nei  confronti  del  consumatore.  La  Banca  d'Italia,   in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le  modalità  con cui il consumatore è informato. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

 

Art. 125-opties (*)
(Sconfinamento) 

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore  sia  concesso  uno  sconfinamento,   si   applicano   le disposizioni del capo I. 

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per  oltre un mese, il creditore  comunica  senza  indugio  al  consumatore,  su supporto cartaceo o altro supporto durevole: 
    a) lo sconfinamento; 
    b) l'importo interessato; 
    c) il tasso debitore; 
    d) le penali, le  spese  o  gli  interessi  di  mora  eventualmente applicabili. 

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni  del  CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento: 
    a) al termine di invio della comunicazione; 
    b)  ai  criteri  per  la  determinazione  della  consistenza  dello sconfinamento.(**)

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

(**) Comma così modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art. 125-nonies (*)
(Intermediari del credito) 

1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.(**)

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso  da  versare all'intermediario del credito per i  suoi  servizi.  Il  compenso  è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario  del  credito su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto   durevole   prima   della conclusione del contratto di credito. 

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso  che  il  consumatore  deve  versare  all'intermediario  del credito per i suoi servizi, al fine del  calcolo  del  TAEG,  secondo quanto stabilito dal CICR. 

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(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

(**) Comma così modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Art. 126

(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare,  con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, i  casi  in  cui  le  comunicazioni  previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2,  lettera  b),  non sono effettuate in  quanto  vietate  dalla  normativa  comunitaria  o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

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(*) Articolo riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

 

Capo II bis (*)

Servizi di pagamento

Art. 126-bis

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

 

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica.

 

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.

 

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

 

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

 

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.
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(*) Capo così aggiunto dall'art. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11.

 

Art. 126-ter

(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

 

Art. 126-quater

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d'Italia disciplina:
   a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
   b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.

 

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:
   a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
   b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

 

Art. 126-quinquies


(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

 

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.

 

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

 

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

 

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Art. 126-septies
(Recesso)

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

 

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

 

Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

 

2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

 

Capo III (*)

Regole generali e controlli

Art. 127

(Regole generali)(**)

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
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(*) Capo sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.
(**) Articolo modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 342/99, dalla Legge 28 dicembre 2005 n° 262, dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (cancellazione dell'UIC), poi riformulato con D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e modificato con decreto legislativo 14 dicembre 2010 n°218.

Art. 127-bis (*)

(Spese addebitabili)  

1. Le banche e gli intermediari finanziari non  possono  addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle  informazioni  e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione  telematica.  Le  comunicazioni  previste  ai  sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti  di comunicazione impiegati. 

2. Il contratto può prevedere che, se  il  cliente  richiede  alla banca o all'intermediario finanziario  informazioni  o  comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle  previste  dal  presente titolo ovvero la loro trasmissione  con  strumenti  di  comunica