Tribunale di Genova 10 agosto 2000
Il Tribunale (omissis).
In via preliminare, il collegio ritiene che il ricorso
introduttivo presenti tutti i requisiti prescritti dall'art. 163
codice di procedura civile ed in particolare quello indicato al
n. 4), relativo all'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda (cd. causa petendi),
sufficientemente individuati dalla richiesta di ammissione in via
condizionale e con riserva delle anticipazioni effettuate (pari a
lire 31.855.454, come da estratto conto allegato), in dipendenza
del contratto di factoring stipulato tra le parti il 26 febbraio
1997: per tale ragione, la pregiudiziale eccezione di nullità
del ricorso deve essere disattesa.
Nel merito, la banca ricorrente si duole della ricevuta
ammissione in via definitiva allo stato passivo del Fallimento
Tecno Elettrica Industriale S.r.l. in liquidazione del credito
per anticipazioni di lire 31.855.454, insinuato in via
chirografaria e con riserva condizionale, sul presupposto di
poter riscuotere i crediti fattorizzati dalla debitrice ceduta.
Il provvedimento reso dal giudice delegato in sede di verifica
sottende, al contrario, il diritto del fallimento ad ottenere il
pagamento dei crediti ceduti all'odierna ricorrente (e non ancora
riscossi dalla stessa alla data del fallimento) nell'ambito del
contratto di factoring concluso tra le parti.
Al riguardo, il tribunale ritiene di dovere confermare il proprio
consolidato indirizzo (ed in tale senso, si rinvia principalmente
a: Trib. Genova 17 ottobre 1994, in Giur. comm. 1995, II, 697,
recentemente ribadito dalla sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, Banca
Carige s.p.a. c/Fallimento Luce Quattro s.r.l.).
Infatti, con il contratto di factoring concluso, originante un
rapporto a tempo indeterminato (art. 19), la Tecno Elettrica
Industriale s.r.l. (in esso indicata come "Fornitore")
ha ceduto alla Banca Carige s.p.a. (indicata come
"Factor") tutti i proprii crediti presenti e futuri per
forniture di beni e servizi (art. 1), garantendone l'esistenza e
la libertà da vincoli, nonché la solvenza del debitore (art.
3).
In relazione ai crediti ceduti, il Fornitore si è quindi
principalmente obbligato a non compiere atti dispositivi degli
stessi, né ad agire per la loro riscossione, ad operare per il
diretto pagamento dei medesimi dal debitore al factor ed in ogni
caso a rimettergli immediatamente quanto pervenutogli, a non
modificare condizioni o termini di pagamento concordati con il
debitore, né a praticare sconti o autorizzare restituzioni di
beni forniti, senza previo consenso scritto del factor (art. 6).
A fronte della cessione del fornitore, il factor si è
correlativamente obbligato a rendere un servizio di
amministrazione e di incasso dei crediti, remunerato a titolo di
corrispettivo con una commissione calcolata percentualmente
sull'importo dei crediti cedutigli (art. 1, terzo, quarto e
quinto comma), con suo diritto in qualsiasi momento all'esame di
tutte le scritture contabili e dei documenti inerenti l'azienda
del fornitore, con facoltà di estrarne altresì copia (art. 7).
Lo stesso si è poi anche obbligato (art. 9 primo comma) al
pagamento eventuale, in tutto o in parte, dei corrispettivi per i
crediti ceduti, prima del loro incasso ed a sua discrezionale
scelta nei tempi e nei modi, con percezione dal fornitore di
interessi convenzionali e di commissioni, su base annua, sulle
somme versate, da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la
data dei versamenti e quella dell'avvenuto pagamento da parte del
debitore, con retrocessione dal factor al fornitore, qualora il
corrispettivo pagato sia inferiore al valore nominale del credito
ceduto, dell'importo residuo al netto di interessi, commissioni e
spese (art. 9 secondo comma), con il ritrasferimento quindi del
credito al fornitore, ad avvenuta restituzione dei corrispettivi
corrisposti e di quant'altro dovuto (art. 9 quarto comma).
Tutti i rapporti di dare/avere tra le parti, compresi gli importi
delle fatture relative ai crediti ceduti, i loro incassi, i
versamenti anticipati, con relativi competenze, rimborsi spese ed
interessi, sono poi stati regolati con registrazioni su conti
intestati al fornitore, mensilmente chiusi dal factor ed inviati
per estratti periodici al primo (art. 16) e con previsione di
compensazione per il factor tra le varie partite (art. 17:
compensazione volontaria).
Così sinteticamente riportata la regolamentazione del rapporto
negoziale convenuta tra le parti nei suoi elementi più
significativi e caratterizzanti, occorre ancora procedere, ad
avviso del Collegio, al giudizio della sua compatibilità con la
disciplina introdotta dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Essa non opera una qualificazione del contratto di factoring, ma
prevede la cessione dei crediti d'impresa attraverso un
contratto, dalla trasparente causa di scambio (ben assimilabile a
quella del contratto di compravendita), con il quale un
imprenditore trasferisce verso corrispettivo tutti i proprii
crediti, già sorti nell'esercizio della propria attività
commerciale o non ancora sorti, purché derivanti da contratti da
stipulare entro un periodo di tempo non superiore a ventiquattro
mesi (artt. 1 e 3), ad una società o ad un ente personificato,
pubblico o privato, avente i requisiti e soggetto ai controlli
previsti dagli artt. 1 lett. c) e 2.
La legge ha l'obbiettivo di dare un fondamento normativo alla
cessione in massa dei crediti futuri (art. 3, secondo comma) e di
agevolare l'opponibilità dei crediti ceduti attraverso
l'introduzione del nuovo criterio del pagamento, anche parziale,
avente data certa (art. 5, primo comma), senza peraltro escludere
quello tradizionale previsto dal codice civile (art. 5, secondo
comma).
La nuova cessione opera poi in un ambito più ristretto rispetto
a quella codicistica, sia sotto il profilo soggettivo (per la
previsione della qualità di imprenditori di entrambi i
contraenti e del requisito di un particolare assetto
organizzativo del cessionario), sia sotto il profilo oggettivo,
dovendo avere ad oggetto crediti pecuniari derivanti a contratti
stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa.
Per le riferite caratteristiche di finalità e di disciplina,
come è stato anche puntualmente osservato dai primi
commentatori, non si può ritenere che la nuova legge abbia
precluso la possibilità del compimento di operazioni di
factoring con l'utilizzazione dei formulari correnti ed il
ricorso alle cessioni di tipo codicistico, sicché la sua
corretta applicabilità ai rapporti di factoring sorti dopo la
sua entrata in vigore non può essere sbrigativamente ed
acriticamente inferita da questa sola circostanza, ma al
contrario attentamente valutata in stretto riferimento ai singoli
casi di specie.
La cessione dei crediti d'impresa, per le peculiarità di
struttura e di natura giuridica, appare pertanto istituto diverso
dal contratto di factoring atipico e ad esso si giustappone senza
sopprimerlo: donde l'esigenza, per la risoluzione del quesito che
il tribunale si è posto, della qualificazione del contratto
concluso tra le parti.
La ricognizione del testo contrattuale operata consente al
Collegio di individuare il sinallagma contrattuale del rapporto
concluso tra le parti nelle corrispettive ed essenziali
obbligazioni di cessione della Tecno Elettrica Industriale s.r.l.
di tutti i proprii crediti d'impresa pro solvendo (salvo espressa
ed approvata eccettuazione ex art. 10) alla Banca Carige s.p.a.
per la gestione e l'incasso degli stessi, remunerato da una
commissione percentuale a titolo di compenso per il servizio
prestato, con l'obbligo di quest'ultima di rimettere, previa
annotazione in conto ed operate le dovute compensazioni, quanto
incassato dai debitori ceduti alla società fornitrice.
La disciplina negoziale adottata dalle parti induce pertanto ad
escludere, in assenza di una cessione definitiva dei crediti (con
effetto traslativo pieno, non solo strumentale all'attuazione
dell'incasso) verso il pagamento di un prezzo corrispettivo
(certamente non rinvenibile nel testo contrattuale non solo nella
sua enunciazione letterale, ma neppure nella sua sostanza
solutoria), una sua causa di scambio, con conseguenti
irriconducibilità all'ipotesi di vendita dei crediti d'impresa
ed inapplicabilità della nuova legge più volte citata e sopra
esaminata.
Ciò che, in sintesi ed ormai in via riepilogativa, osta
incompatibilmente è essenzialmente rappresentato dalla
previsione: a) di interessi sui versamenti anticipati dal factor,
privi di ogni ragione nell'ottica di un pagamento anticipato di
prezzo; b) di un compenso a titolo di commissione per un servizio
di gestione e di riscossione che, nell'ipotesi di vendita, il
factor renderebbe a se stesso, definitivo acquirente; c) di
rimborsi spese per il medesimo servizio, inspiegabili per le
stesse ragioni.
Il tribunale ritiene invece che nel caso di specie, coerentemente
con il proprio prevalente indirizzo (oltre alle sentenze sopra
citate, si vedano anche: Trib. Genova 17 luglio 1991, n. 2304,
Fallimento Nuova Impa s.n.c. c/Trade Factoring s.p.a.; Trib.
Genova, 23 giugno 1992, n. 2113, San Paolo Factoring s.p.a.
c/Fallimento Fin. Eur. s.p.a.), il rapporto di factoring in esame
abbia una prevalente causa di mandato: in tale senso depone,
infatti, la natura di durata del contratto, la sua finalità
gestoria del monte-crediti della società fornitrice, affidato
nella contabilizzazione, nell'amministrazione (con penetranti
poteri di indagine ispettiva e di controllo sulla documentazione
contabile) e soprattutto nella riscossione al factor, per tale
servizio essenziale remunerato, con la previsione di un
rendiconto periodico tra le parti e con l'obbligo di restituzione
delle somme incassate dal secondo alla prima, operate le debite
deduzioni ed addirittura con il programmaticamente preventivato
ritrasferimento dei crediti ceduti, una volta restituiti i
corrispettivi corrisposti e quant'altro dovuto.
La natura essenzialmente gestoria del contratto di factoring è
stata peraltro recentemente riconosciuta (seppure al fine
dell'inquadramento previdenziale dell'esercizio dell'attività
come industriale produttiva di servizi, ai sensi dell'art. 2195
n. 1 codice civile) dalla stessa Corte regolatrice, che ha
affermato non esaurirsi le operazioni in esso previste
"nella pura e semplice cessione di uno o più crediti",
ma comportare "per le parti e soprattutto per il factor
(...) l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di facere, non
facere, praestare) non strettamente inerenti alla cessione ma di
essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato
con il contratto, per effetto delle quali l'impresa utilizzatrice
del factoring consegue notevoli vantaggi, consistenti nella
semplificazione della contabilità e dell'amministrazione
aziendale ... nell'eliminazione (o rilevante attenuazione) del
rischio di insolvenza dei clienti; nell'assunzione di una fonte
supplementare di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite
(...) Questo "risultato" economico, globalmente
considerato, costituisce il servizio "prodotto"
dall'attività di impresa del factor. Esso si concreta in
utilità nuove ed originali, non diversamente acquisibili"
(così, testualmente: Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 198, in
Foro it. 1992, I, 1107).
Analoga accentuazione del profilo della prestazione di servizi (e
così di una prevalente causa gestoria del contratto) si rinviene
quindi nella definizione offerta dall'art. 1 della Convenzione
Unidroit sul factoring internazionale di Ottawa del 26 maggio
1992 (ratificata dall'Italia con la legge 14 luglio 1993, n.
260), che, accanto alla cessione di crediti da parte del
fornitore, prevede l'obbligatorio svolgimento di almeno una delle
seguenti due funzioni: finanziamento del fornitore, attraverso,
in specie, il prestito o il pagamento anticipato; la tenuta dei
conti relativi ai crediti; l'incasso dei crediti; la protezione
contro il mancato pagamento da parte dei debitori.
Quanto poi alle cessioni di credito, esse possono essere
considerate, per la loro evidente finalità strumentale, quali
mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, a sensi dell'art.
1719 codice civile: esse costituiscono atti esecutivi del
contratto di factoring, aventi in esso la propria causa,
strumentali alla realizzazione della sua finalità negoziale.
D'altro canto, è variamente affermato sia in dottrina che in
giurisprudenza che la cessione non è un tipo di negozio a sé
stante, ma che costituisce un negozio astratto o neutro, che
assume le caratteristiche del tipo mediante il quale essa viene
attuata, con conseguente variabilità della sua qualificazione in
funzione degli scopi che le parti hanno inteso raggiungere, con
carattere integrativo delle disposizioni degli artt. 1260 ss.
codice civile di quelle proprie del contratto mediante il quale
si attua la cessione (in tale senso: Cass. 12 novembre 1973, n.
3004, in Foro it., 1974, I, 1121; Cass. 15 maggio 1974, n. 1396,
in Banca, borsa, tit. cred. 1974, II, 205; App. Milano 31 ottobre
1989, in Giust civ. 1990, I, 463); od ancora che essa non ha
causa tipica, ma costituisce un negozio a causa variabile o
generica, che deve essere integrata da quella specifica del
contratto sottostante così: Cass. 3 luglio 1980, n. 4213; Cass.
2 agosto 1977, n. 3421; Cass. 20 novembre 1975, n. 3887, in Giur.
it. I, 1, 126).
Le superiori argomentazioni inducono quindi a ritenere la causa
di mandato, già riconosciuta al contratto di factoring, anche
alle cessioni di esso attuative.
Tali conclusioni definitorie, ridondanti, nell'ipotesi (come
appunto quella di specie) del fallimento del fornitore cedente,
nella legittimazione del factor al solo incasso (quale mandatario
in rem propriam) e non anche alla definitiva acquisizione dei
crediti ceduti (ed in tale senso, tra le altre: Cass. 18 dicembre
1984, n. 6625, in Il fallimento, 1985, 530; Cass. 1689/1984;
Cass. 587/1983; Cass. 1182/1981), senza possibilità di
compensazione del credito da anticipazioni, effettuate dal factor
prima di esso, con il suo debito di restituzione delle somme
riscosse (sorto dopo), preclusa dal difetto di coeva preesistenza
al fallimento (per una più diffusa motivazione sul punto, si
rinvia ancora a: Trib. Genova 17 ottobre 1994; Trib. Genova 10
gennaio 2000, n. 4, Banca Carige s.p.a. c/ Fallimento Luce
Quattro s.r.l., entrambe citate sopra), sono state tuttavia
disattese dalla Corte di cassazione con la sentenza 12 aprile
2000, n. 4654, Fallimento Cogeli s.r.l. c/ Banca Carige s.p.a.,
ined.
Con tale pronuncia, la Corte regolatrice ha, infatti, escluso
vizi di motivazione nella sentenza della Corte d'appello di
Genova impugnata (n. 628 del 9 settembre 1997), che,
"all'esito della attenta e motivata disamina dei dati
letterali, sistematici, teleologici e comportamentali, ha
ritenuto" (nel contratto di factoring, costituito da una
convenzione complessa) "la compresenza di tutti e tre gli
elementi" (di gestione della totalità dei crediti di
un'impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei
crediti; di finanziamento della stessa e talora di assicurazione)
"ma la prevalenza delle ragioni del finanziamento e dei
trasferimenti dei crediti su quella della gestione".
Ritiene il collegio che l'arresto interpretativo riportato, pure
autorevole per ogni interprete in quanto per la prima volta
espressivo dell'orientamento della Corte di cassazione (tale,
invece, non potendosi considerare il precedente della stessa
Corte 12 maggio 1998, n. 4755, limitatosi alla sola rilevazione
dell'insussistenza di un vizio di motivazione nell'impugnata
sentenza della Corte d'appello di Genova 8 ottobre 1998, n. 4755,
senza assunzione di alcuna posizione in ordine alla
qualificazione del contratto di factoring), debba essere
criticamente applicato al concreto andamento del rapporto nel
caso di specie.
La Banca Carige s.p.a. ha, infatti, insinuato allo stato passivo
del Fallimento il credito per anticipazioni pari a lire
31.855.454, con riserva condizionata all'incasso del credito di
lire 60.261.886, relativo alla fattura n. 46/97 del 5 novembre
1997 della Cet Costruzioni s.r.l., scadente il 31 marzo 1998,
ceduto dalla società in bonis alla banca, con raccomandata a.r.
ricevuta il 10 novembre 1997 dalla debitrice ceduta, nell'ambito
del rapporto di factoring in esame. Il superiore credito non è
tuttavia rappresentato dall'anticipazione effettuata dal factor
in riferimento a detta cessione: esso è piuttosto il saldo,
aggiornato degli interessi maturati alla data del fallimento del
fornitore cedente, del conto corrente a quest'ultimo intestato,
in relazione appunto al contratto di factoring, nel quale sono
confluite, in addebito, le varie operazioni di anticipazione ed,
in accredito, i bonifici dai vari debitori ceduti, senza alcuna
distinzione di imputazione, tra le varie anticipazioni, ai
diversi crediti ceduti.
La risultanza documentale è stata pure confermata dalle
dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio all'udienza
del 19 gennaio 2000, fissata ai sensi dell'art. 183 codice di
procedura civile, dalla Dott.ssa Marina Curlo, funzionario della
Banca Carige s.p.a., che ha riferito di avere personalmente
seguito il rapporto di factoring in questione soltanto nella sua
fase di sofferenza, per cercare di recuperare il suindicato
credito nei confronti di Cet Costruzioni s.p.a., che ha altresì
specificato essere l'unico, tra quelli ceduti, ancora da
incassare dalla banca. Ella ha in particolare illustrato la
prassi in gestione di tali rapporti della banca Factor "nel
senso di fare anticipazioni complessive su tutto il monte crediti
fattorizzato, senza specifiche imputazioni ad ogni singolo
credito".
Tale indiscussa acquisizione induce la certa estraneità del
futuro ed eventuale incasso del credito ceduto, relativo alla
menzionata fattura dell'importo di L. 60.261.886, rispetto al
credito insinuato (e definitivamente ammesso) di L. 31.855.454,
che, come giova ribadire, non è il corrispettivo anticipatamente
versato a fronte della detta cessione, ma la risultante di una
serie di operazioni in addebito ed in accredito, confluite sul
conto corrente di gestione del rapporto di factoring: ciò
esclude, ad avviso del collegio, l'esistenza di una causa di
scambio, rinvenibile soltanto nella diretta ed immediata
correlazione tra singola cessione e versamento (anticipato o
meno) del corrispettivo della stessa.
Ora, un tale nesso di corrispettività sinallagmatica, integrante
appunto la caratteristica peculiare della causa di scambio
sottesa ad ogni contratto di compravendita, risulta chiaramente
sia dalla disciplina della cessione dei crediti di impresa
(introdotta dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52), sia dalla
regolamentazione negoziale del contratto di factoring tra le
parti.
Quanto alla prima, lungi dal prevedere, a fronte della cessione
dei crediti di impresa anche futuri ed in massa stabilita
dall'art. 3, il pagamento di un corrispettivo globale per tutti
indistintamente, essa al contrario riferisce il pagamento del
corrispettivo ad ogni singola cessione: ciò chiaramente si
evince dall'art. 4, che prevede la garanzia, da parte del
cedente, della solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo
pattuito (con differenziazione significativa dalla disciplina
dell'art. 1267 codice civile, che, esclude in via generale, salvo
sua espressa assunzione, la prestazione di una tale garanzia dal
cedente, che ne risponde in ogni caso nei limiti di quanto
ricevuto); dall'art. 5, che introduce, accanto a quello generale
dell'art. 1265 codice civile, un regime di opponibilità della
(singola) cessione, basato proprio sulla certezza di data del
pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della (singola)
cessione; dall'art. 7, che, nell'ipotesi del fallimento del
cedente, esclude l'opponibilità ad esso dell'efficacia della
cessione prevista dal primo comma dell'art. 5, nel caso in cui il
curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza del
cedente da parte del cessionario al momento del pagamento
infraannuale e prima della scadenza del credito ceduto.
Ma anche il contratto di factoring concluso tra le parti, che
nella sua parte definitoria (in particolare sotto la voce
"Cessione") reca l'espresso richiamo all'applicazione
della legge 52/1991, contiene alcune clausole che chiaramente
riferiscono il pagamento (eventuale) del corrispettivo, in tutto
o in parte, alla singola cessione di credito: così, in
particolare, gli artt. 1 terzo comma, 4 e 9 primo comma, che
correlano l'eventuale pagamento del corrispettivo dei crediti
ceduti (con evidente riferimento ad ognuno singolarmente), in
relazione al tasso di interesse dovuto dal cedente, in caso di
pagamento anticipato, alla scadenza del credito od al suo
pagamento, nonché il tetto di anticipazione al valore nominale
del credito ceduto; ed ancora, l'art. 16 secondo comma, che
disciplina la contabilizzazione del corrispettivo e la sua
disponibilità per il cedente all'avvenuto incasso del credito
ceduto.
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre pertanto
concludere che nel rapporto di factoring in esame la banca
ricorrente non ha effettuato le anticipazioni dei corrispettivi
in riferimento alle singoli cessioni di credito rientranti nel
rapporto, come pure previsto per legge e per contratto: pertanto,
deve essere esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di una
causa di scambio (e segnatamente: vendendi) alla base delle
cessioni di credito operate, sicché, sotto questo profilo, il
credito per anticipazioni insinuato non può essere ammesso
condizionatamente all'incasso della cessione del credito della
società fallita nei confronti della Cet Costruzioni s.r.l.,
relativo alla fattura n. 46/97 del 5 novembre 1997 dell'importo
di lire 60.261.886, con la quale non ha alcun rapporto.
Occorre allora esaminare le anticipazioni effettuate dalla banca
sotto il profilo del finanziamento erogato dal factor al
fornitore cedente, non già come motivo economico (di consentire
all'imprenditore lo smobilizzo di propri crediti attraverso
l'acquisizione di liquidità immediata) accedente ad uno schema
negoziale atipico, prevalentemente connotato da una causa di
vendita (esclusa nel caso di specie, per le ragioni sopra
enunciate) ovvero di mandato (come al collegio appare più
corretto ritenere), ma come causa del contratto (atipico di
factoring), ossia come funzione economico-sociale realizzata
dall'accordo delle parti, meritevole di tutela giuridica. Se
questo è, sembra al collegio che l'operazione così realizzata
meriti una più attenta qualificazione giuridica, non potendocisi
limitare (come, in particolare, la Corte di appello di Genova con
la citata sentenza 9 settembre 1997, n. 628) a sottolineare
"il rilievo preminente, rispetto a quello di mandato, dello
scopo di finanziamento, perseguito dalle parti fin dal principio
con il contratto" di factoring, per giustificare la
maturazione degli interessi sul pagamento anticipato dei
corrispettivi dovuti dal Factor come significativo "di un
criterio di calcolo del prezzo di vendita", concludendo
infine per "la natura effettivamente condizionale del
credito insinuato in quanto derivante da cessio pro solvendo, con
interpretazione avallata dalla Corte di cassazione, con la
sentenza pure citata 12 aprile 2000, n. 4654, che ha
laconicamente giustificato la ravvisata (dalla Corte di appello,
appunto, con la sentenza confermata, in quanto esente da vizi di
motivazione) "prevalenza delle ragioni del finanziamento e
dei trasferimenti dei crediti su quella della gestione".
Occorre chiarire bene che cosa in realtà si ritenga prevalente:
se una causa (non soltanto un motivo, pure economicamente
rilevante) di finanziamento ovvero di vendita, qualificando
quindi le cessioni di credito. Francamente, la motivazione del
giudice d'appello sopra richiamato non scioglie la contraddizione
tra prevalenza di finanziamento ovvero di vendita, dal momento
che qualifica le anticipazioni come modalità di pagamento del
prezzo delle cessioni; delle due l'una: o contratto di
finanziamento, di credito e quindi non di scambio; o contratto di
vendita e quindi di scambio, con possibilità di qualificare (ma
solo in questa ipotesi) le anticipazioni come pagamento del
prezzo corrispettivo delle cessioni solo in questo caso
pienamente e definitivamente trasferite nel patrimonio del
factor, salva la garanzia della solvenza del debitore ceduto).
Se allora, come parrebbe, se non altro per quanto ritenuto dalla
Corte di cassazione (ma il condizionale è qui davvero
d'obbligo), di contratto di finanziamento si tratta, se ne deve
affermare la natura reale, ad esecuzione istantanea, che si
perfeziona con la dazione o comunque con la disponibilità
offerta di una somma di denaro (anticipazione), senza alcun
rapporto di sinallagmatica corrispettività con dazione di altro
(proprio perché al di fuori della categoria dei contratti di
scambio): in particolare senza alcun rapporto di
corrispettività, sul piano dello scambio (e quindi della
realizzazione di un trasferimento in proprietà piena), con le
cessioni di credito.
Esse assolvono piuttosto, in questo caso, ad una diversa
funzione: quella di garantire la restituzione della somma mutuata
od, in senso lato, concessa in finanziamento, come d'altro canto
si evince chiaramente dal primo comma dell'art. 9 del contratto
di factoring tra le parti ("Qualora il corrispettivo pagato
sia inferiore al valore nominale del credito ceduto, il Factor,
ad avvenuto incasso del credito stesso, retrocederà al fornitore
l'importo residuo al netto del corrispettivo pagato e di
quant'altro"). Tale garanzia si può realizzare o attraverso
lo schema negoziale, più debole, del conferimento di un mandato
all'incasso in rem propriam, legittimante la banca creditrice
alla riscossione dei crediti ceduti (per la sola legittimazione
all'esazione, appunto) o attraverso lo schema negoziale, più
forte, della cessione dei crediti a scopo di garanzia. La
dottrina più avvertita, anche recente, ha al riguardo
problematicamente prospettato la possibilità della violazione
del patto commissorio, per la peculiare natura della garanzia
così apprestata, sottolineando con particolare forza come, con
l'incasso del credito ceduto, si attui un meccanismo di
autosoddisfazione del creditore, in tal modo garantito,
incompatibile con la procedura concorsuale: la riscossione del
credito ceduto, a scopo di garanzia (che realizza sì l'effetto
traslativo della titolarità del credito, tipico di ogni specie
di cessione, ma perché, proprio attraverso questo effetto, si
attui la garanzia, operando nella detta ipotesi la cessione come
negozio indiretto; in tale senso, per tutte: Cass. 30 maggio
1960, n. 1398, in Banca, borsa, tit. cred. 1962, II, 62), da
parte della banca e la ritenzione in via definitiva di una somma
pari a quella da essa vantata verso il cedente realizza pertanto
la solutio del debito del cedente verso la banca. Ma la
soddisfazione per un credito anteriore all'apertura della
procedura concorsuale avviene, ove l'incasso del credito ceduto
in garanzia sia successivo al fallimento, in palese violazione
della disciplina prevista dall'art. 44 legge fallimentare,
appunto per la sua natura di atto solutorio, estintivo del
credito da anticipazione (né potendosi correttamente invocare
l'integrazione di un fenomeno compensativo per la mancanza di
reciprocità tra le due posizioni).
Si deve allora concludere che neppure la qualificazione
dell'anticipazione come contratto di finanziamento (sia che, in
relazione ad esso, le cessioni di credito rientrino in uno schema
causale di mandato all'incasso in rem propriam, sia che assolvano
invece ad uno scopo di garanzia) consente al factor la
possibilità di un incasso dei crediti ceduti successivo al
fallimento, con la conseguente esclusione dell'ammissione del
credito da anticipazioni con riserva in via condizionale.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione della
banca ricorrente deve pertanto essere respinta.
(omissis).