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Tribunale di Genova 10 agosto 2000

Il Tribunale (omissis).
In via preliminare, il collegio ritiene che il ricorso introduttivo presenti tutti i requisiti prescritti dall'art. 163 codice di procedura civile ed in particolare quello indicato al n. 4), relativo all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (cd. causa petendi), sufficientemente individuati dalla richiesta di ammissione in via condizionale e con riserva delle anticipazioni effettuate (pari a lire 31.855.454, come da estratto conto allegato), in dipendenza del contratto di factoring stipulato tra le parti il 26 febbraio 1997: per tale ragione, la pregiudiziale eccezione di nullità del ricorso deve essere disattesa.
Nel merito, la banca ricorrente si duole della ricevuta ammissione in via definitiva allo stato passivo del Fallimento Tecno Elettrica Industriale S.r.l. in liquidazione del credito per anticipazioni di lire 31.855.454, insinuato in via chirografaria e con riserva condizionale, sul presupposto di poter riscuotere i crediti fattorizzati dalla debitrice ceduta.
Il provvedimento reso dal giudice delegato in sede di verifica sottende, al contrario, il diritto del fallimento ad ottenere il pagamento dei crediti ceduti all'odierna ricorrente (e non ancora riscossi dalla stessa alla data del fallimento) nell'ambito del contratto di factoring concluso tra le parti.
Al riguardo, il tribunale ritiene di dovere confermare il proprio consolidato indirizzo (ed in tale senso, si rinvia principalmente a: Trib. Genova 17 ottobre 1994, in Giur. comm. 1995, II, 697, recentemente ribadito dalla sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, Banca Carige s.p.a. c/Fallimento Luce Quattro s.r.l.).
Infatti, con il contratto di factoring concluso, originante un rapporto a tempo indeterminato (art. 19), la Tecno Elettrica Industriale s.r.l. (in esso indicata come "Fornitore") ha ceduto alla Banca Carige s.p.a. (indicata come "Factor") tutti i proprii crediti presenti e futuri per forniture di beni e servizi (art. 1), garantendone l'esistenza e la libertà da vincoli, nonché la solvenza del debitore (art. 3).
In relazione ai crediti ceduti, il Fornitore si è quindi principalmente obbligato a non compiere atti dispositivi degli stessi, né ad agire per la loro riscossione, ad operare per il diretto pagamento dei medesimi dal debitore al factor ed in ogni caso a rimettergli immediatamente quanto pervenutogli, a non modificare condizioni o termini di pagamento concordati con il debitore, né a praticare sconti o autorizzare restituzioni di beni forniti, senza previo consenso scritto del factor (art. 6).
A fronte della cessione del fornitore, il factor si è correlativamente obbligato a rendere un servizio di amministrazione e di incasso dei crediti, remunerato a titolo di corrispettivo con una commissione calcolata percentualmente sull'importo dei crediti cedutigli (art. 1, terzo, quarto e quinto comma), con suo diritto in qualsiasi momento all'esame di tutte le scritture contabili e dei documenti inerenti l'azienda del fornitore, con facoltà di estrarne altresì copia (art. 7).
Lo stesso si è poi anche obbligato (art. 9 primo comma) al pagamento eventuale, in tutto o in parte, dei corrispettivi per i crediti ceduti, prima del loro incasso ed a sua discrezionale scelta nei tempi e nei modi, con percezione dal fornitore di interessi convenzionali e di commissioni, su base annua, sulle somme versate, da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la data dei versamenti e quella dell'avvenuto pagamento da parte del debitore, con retrocessione dal factor al fornitore, qualora il corrispettivo pagato sia inferiore al valore nominale del credito ceduto, dell'importo residuo al netto di interessi, commissioni e spese (art. 9 secondo comma), con il ritrasferimento quindi del credito al fornitore, ad avvenuta restituzione dei corrispettivi corrisposti e di quant'altro dovuto (art. 9 quarto comma).
Tutti i rapporti di dare/avere tra le parti, compresi gli importi delle fatture relative ai crediti ceduti, i loro incassi, i versamenti anticipati, con relativi competenze, rimborsi spese ed interessi, sono poi stati regolati con registrazioni su conti intestati al fornitore, mensilmente chiusi dal factor ed inviati per estratti periodici al primo (art. 16) e con previsione di compensazione per il factor tra le varie partite (art. 17: compensazione volontaria).
Così sinteticamente riportata la regolamentazione del rapporto negoziale convenuta tra le parti nei suoi elementi più significativi e caratterizzanti, occorre ancora procedere, ad avviso del Collegio, al giudizio della sua compatibilità con la disciplina introdotta dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Essa non opera una qualificazione del contratto di factoring, ma prevede la cessione dei crediti d'impresa attraverso un contratto, dalla trasparente causa di scambio (ben assimilabile a quella del contratto di compravendita), con il quale un imprenditore trasferisce verso corrispettivo tutti i proprii crediti, già sorti nell'esercizio della propria attività commerciale o non ancora sorti, purché derivanti da contratti da stipulare entro un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi (artt. 1 e 3), ad una società o ad un ente personificato, pubblico o privato, avente i requisiti e soggetto ai controlli previsti dagli artt. 1 lett. c) e 2.
La legge ha l'obbiettivo di dare un fondamento normativo alla cessione in massa dei crediti futuri (art. 3, secondo comma) e di agevolare l'opponibilità dei crediti ceduti attraverso l'introduzione del nuovo criterio del pagamento, anche parziale, avente data certa (art. 5, primo comma), senza peraltro escludere quello tradizionale previsto dal codice civile (art. 5, secondo comma).
La nuova cessione opera poi in un ambito più ristretto rispetto a quella codicistica, sia sotto il profilo soggettivo (per la previsione della qualità di imprenditori di entrambi i contraenti e del requisito di un particolare assetto organizzativo del cessionario), sia sotto il profilo oggettivo, dovendo avere ad oggetto crediti pecuniari derivanti a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa.
Per le riferite caratteristiche di finalità e di disciplina, come è stato anche puntualmente osservato dai primi commentatori, non si può ritenere che la nuova legge abbia precluso la possibilità del compimento di operazioni di factoring con l'utilizzazione dei formulari correnti ed il ricorso alle cessioni di tipo codicistico, sicché la sua corretta applicabilità ai rapporti di factoring sorti dopo la sua entrata in vigore non può essere sbrigativamente ed acriticamente inferita da questa sola circostanza, ma al contrario attentamente valutata in stretto riferimento ai singoli casi di specie.
La cessione dei crediti d'impresa, per le peculiarità di struttura e di natura giuridica, appare pertanto istituto diverso dal contratto di factoring atipico e ad esso si giustappone senza sopprimerlo: donde l'esigenza, per la risoluzione del quesito che il tribunale si è posto, della qualificazione del contratto concluso tra le parti.
La ricognizione del testo contrattuale operata consente al Collegio di individuare il sinallagma contrattuale del rapporto concluso tra le parti nelle corrispettive ed essenziali obbligazioni di cessione della Tecno Elettrica Industriale s.r.l. di tutti i proprii crediti d'impresa pro solvendo (salvo espressa ed approvata eccettuazione ex art. 10) alla Banca Carige s.p.a. per la gestione e l'incasso degli stessi, remunerato da una commissione percentuale a titolo di compenso per il servizio prestato, con l'obbligo di quest'ultima di rimettere, previa annotazione in conto ed operate le dovute compensazioni, quanto incassato dai debitori ceduti alla società fornitrice.
La disciplina negoziale adottata dalle parti induce pertanto ad escludere, in assenza di una cessione definitiva dei crediti (con effetto traslativo pieno, non solo strumentale all'attuazione dell'incasso) verso il pagamento di un prezzo corrispettivo (certamente non rinvenibile nel testo contrattuale non solo nella sua enunciazione letterale, ma neppure nella sua sostanza solutoria), una sua causa di scambio, con conseguenti irriconducibilità all'ipotesi di vendita dei crediti d'impresa ed inapplicabilità della nuova legge più volte citata e sopra esaminata.
Ciò che, in sintesi ed ormai in via riepilogativa, osta incompatibilmente è essenzialmente rappresentato dalla previsione: a) di interessi sui versamenti anticipati dal factor, privi di ogni ragione nell'ottica di un pagamento anticipato di prezzo; b) di un compenso a titolo di commissione per un servizio di gestione e di riscossione che, nell'ipotesi di vendita, il factor renderebbe a se stesso, definitivo acquirente; c) di rimborsi spese per il medesimo servizio, inspiegabili per le stesse ragioni.
Il tribunale ritiene invece che nel caso di specie, coerentemente con il proprio prevalente indirizzo (oltre alle sentenze sopra citate, si vedano anche: Trib. Genova 17 luglio 1991, n. 2304, Fallimento Nuova Impa s.n.c. c/Trade Factoring s.p.a.; Trib. Genova, 23 giugno 1992, n. 2113, San Paolo Factoring s.p.a. c/Fallimento Fin. Eur. s.p.a.), il rapporto di factoring in esame abbia una prevalente causa di mandato: in tale senso depone, infatti, la natura di durata del contratto, la sua finalità gestoria del monte-crediti della società fornitrice, affidato nella contabilizzazione, nell'amministrazione (con penetranti poteri di indagine ispettiva e di controllo sulla documentazione contabile) e soprattutto nella riscossione al factor, per tale servizio essenziale remunerato, con la previsione di un rendiconto periodico tra le parti e con l'obbligo di restituzione delle somme incassate dal secondo alla prima, operate le debite deduzioni ed addirittura con il programmaticamente preventivato ritrasferimento dei crediti ceduti, una volta restituiti i corrispettivi corrisposti e quant'altro dovuto.
La natura essenzialmente gestoria del contratto di factoring è stata peraltro recentemente riconosciuta (seppure al fine dell'inquadramento previdenziale dell'esercizio dell'attività come industriale produttiva di servizi, ai sensi dell'art. 2195 n. 1 codice civile) dalla stessa Corte regolatrice, che ha affermato non esaurirsi le operazioni in esso previste "nella pura e semplice cessione di uno o più crediti", ma comportare "per le parti e soprattutto per il factor (...) l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di facere, non facere, praestare) non strettamente inerenti alla cessione ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, per effetto delle quali l'impresa utilizzatrice del factoring consegue notevoli vantaggi, consistenti nella semplificazione della contabilità e dell'amministrazione aziendale ... nell'eliminazione (o rilevante attenuazione) del rischio di insolvenza dei clienti; nell'assunzione di una fonte supplementare di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite (...) Questo "risultato" economico, globalmente considerato, costituisce il servizio "prodotto" dall'attività di impresa del factor. Esso si concreta in utilità nuove ed originali, non diversamente acquisibili" (così, testualmente: Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 198, in Foro it. 1992, I, 1107).
Analoga accentuazione del profilo della prestazione di servizi (e così di una prevalente causa gestoria del contratto) si rinviene quindi nella definizione offerta dall'art. 1 della Convenzione Unidroit sul factoring internazionale di Ottawa del 26 maggio 1992 (ratificata dall'Italia con la legge 14 luglio 1993, n. 260), che, accanto alla cessione di crediti da parte del fornitore, prevede l'obbligatorio svolgimento di almeno una delle seguenti due funzioni: finanziamento del fornitore, attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato; la tenuta dei conti relativi ai crediti; l'incasso dei crediti; la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori.
Quanto poi alle cessioni di credito, esse possono essere considerate, per la loro evidente finalità strumentale, quali mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, a sensi dell'art. 1719 codice civile: esse costituiscono atti esecutivi del contratto di factoring, aventi in esso la propria causa, strumentali alla realizzazione della sua finalità negoziale.
D'altro canto, è variamente affermato sia in dottrina che in giurisprudenza che la cessione non è un tipo di negozio a sé stante, ma che costituisce un negozio astratto o neutro, che assume le caratteristiche del tipo mediante il quale essa viene attuata, con conseguente variabilità della sua qualificazione in funzione degli scopi che le parti hanno inteso raggiungere, con carattere integrativo delle disposizioni degli artt. 1260 ss. codice civile di quelle proprie del contratto mediante il quale si attua la cessione (in tale senso: Cass. 12 novembre 1973, n. 3004, in Foro it., 1974, I, 1121; Cass. 15 maggio 1974, n. 1396, in Banca, borsa, tit. cred. 1974, II, 205; App. Milano 31 ottobre 1989, in Giust civ. 1990, I, 463); od ancora che essa non ha causa tipica, ma costituisce un negozio a causa variabile o generica, che deve essere integrata da quella specifica del contratto sottostante così: Cass. 3 luglio 1980, n. 4213; Cass. 2 agosto 1977, n. 3421; Cass. 20 novembre 1975, n. 3887, in Giur. it. I, 1, 126).
Le superiori argomentazioni inducono quindi a ritenere la causa di mandato, già riconosciuta al contratto di factoring, anche alle cessioni di esso attuative.
Tali conclusioni definitorie, ridondanti, nell'ipotesi (come appunto quella di specie) del fallimento del fornitore cedente, nella legittimazione del factor al solo incasso (quale mandatario in rem propriam) e non anche alla definitiva acquisizione dei crediti ceduti (ed in tale senso, tra le altre: Cass. 18 dicembre 1984, n. 6625, in Il fallimento, 1985, 530; Cass. 1689/1984; Cass. 587/1983; Cass. 1182/1981), senza possibilità di compensazione del credito da anticipazioni, effettuate dal factor prima di esso, con il suo debito di restituzione delle somme riscosse (sorto dopo), preclusa dal difetto di coeva preesistenza al fallimento (per una più diffusa motivazione sul punto, si rinvia ancora a: Trib. Genova 17 ottobre 1994; Trib. Genova 10 gennaio 2000, n. 4, Banca Carige s.p.a. c/ Fallimento Luce Quattro s.r.l., entrambe citate sopra), sono state tuttavia disattese dalla Corte di cassazione con la sentenza 12 aprile 2000, n. 4654, Fallimento Cogeli s.r.l. c/ Banca Carige s.p.a., ined.
Con tale pronuncia, la Corte regolatrice ha, infatti, escluso vizi di motivazione nella sentenza della Corte d'appello di Genova impugnata (n. 628 del 9 settembre 1997), che, "all'esito della attenta e motivata disamina dei dati letterali, sistematici, teleologici e comportamentali, ha ritenuto" (nel contratto di factoring, costituito da una convenzione complessa) "la compresenza di tutti e tre gli elementi" (di gestione della totalità dei crediti di un'impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti; di finanziamento della stessa e talora di assicurazione) "ma la prevalenza delle ragioni del finanziamento e dei trasferimenti dei crediti su quella della gestione".
Ritiene il collegio che l'arresto interpretativo riportato, pure autorevole per ogni interprete in quanto per la prima volta espressivo dell'orientamento della Corte di cassazione (tale, invece, non potendosi considerare il precedente della stessa Corte 12 maggio 1998, n. 4755, limitatosi alla sola rilevazione dell'insussistenza di un vizio di motivazione nell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Genova 8 ottobre 1998, n. 4755, senza assunzione di alcuna posizione in ordine alla qualificazione del contratto di factoring), debba essere criticamente applicato al concreto andamento del rapporto nel caso di specie.
La Banca Carige s.p.a. ha, infatti, insinuato allo stato passivo del Fallimento il credito per anticipazioni pari a lire 31.855.454, con riserva condizionata all'incasso del credito di lire 60.261.886, relativo alla fattura n. 46/97 del 5 novembre 1997 della Cet Costruzioni s.r.l., scadente il 31 marzo 1998, ceduto dalla società in bonis alla banca, con raccomandata a.r. ricevuta il 10 novembre 1997 dalla debitrice ceduta, nell'ambito del rapporto di factoring in esame. Il superiore credito non è tuttavia rappresentato dall'anticipazione effettuata dal factor in riferimento a detta cessione: esso è piuttosto il saldo, aggiornato degli interessi maturati alla data del fallimento del fornitore cedente, del conto corrente a quest'ultimo intestato, in relazione appunto al contratto di factoring, nel quale sono confluite, in addebito, le varie operazioni di anticipazione ed, in accredito, i bonifici dai vari debitori ceduti, senza alcuna distinzione di imputazione, tra le varie anticipazioni, ai diversi crediti ceduti.
La risultanza documentale è stata pure confermata dalle dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio all'udienza del 19 gennaio 2000, fissata ai sensi dell'art. 183 codice di procedura civile, dalla Dott.ssa Marina Curlo, funzionario della Banca Carige s.p.a., che ha riferito di avere personalmente seguito il rapporto di factoring in questione soltanto nella sua fase di sofferenza, per cercare di recuperare il suindicato credito nei confronti di Cet Costruzioni s.p.a., che ha altresì specificato essere l'unico, tra quelli ceduti, ancora da incassare dalla banca. Ella ha in particolare illustrato la prassi in gestione di tali rapporti della banca Factor "nel senso di fare anticipazioni complessive su tutto il monte crediti fattorizzato, senza specifiche imputazioni ad ogni singolo credito".
Tale indiscussa acquisizione induce la certa estraneità del futuro ed eventuale incasso del credito ceduto, relativo alla menzionata fattura dell'importo di L. 60.261.886, rispetto al credito insinuato (e definitivamente ammesso) di L. 31.855.454, che, come giova ribadire, non è il corrispettivo anticipatamente versato a fronte della detta cessione, ma la risultante di una serie di operazioni in addebito ed in accredito, confluite sul conto corrente di gestione del rapporto di factoring: ciò esclude, ad avviso del collegio, l'esistenza di una causa di scambio, rinvenibile soltanto nella diretta ed immediata correlazione tra singola cessione e versamento (anticipato o meno) del corrispettivo della stessa.
Ora, un tale nesso di corrispettività sinallagmatica, integrante appunto la caratteristica peculiare della causa di scambio sottesa ad ogni contratto di compravendita, risulta chiaramente sia dalla disciplina della cessione dei crediti di impresa (introdotta dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52), sia dalla regolamentazione negoziale del contratto di factoring tra le parti.
Quanto alla prima, lungi dal prevedere, a fronte della cessione dei crediti di impresa anche futuri ed in massa stabilita dall'art. 3, il pagamento di un corrispettivo globale per tutti indistintamente, essa al contrario riferisce il pagamento del corrispettivo ad ogni singola cessione: ciò chiaramente si evince dall'art. 4, che prevede la garanzia, da parte del cedente, della solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo pattuito (con differenziazione significativa dalla disciplina dell'art. 1267 codice civile, che, esclude in via generale, salvo sua espressa assunzione, la prestazione di una tale garanzia dal cedente, che ne risponde in ogni caso nei limiti di quanto ricevuto); dall'art. 5, che introduce, accanto a quello generale dell'art. 1265 codice civile, un regime di opponibilità della (singola) cessione, basato proprio sulla certezza di data del pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della (singola) cessione; dall'art. 7, che, nell'ipotesi del fallimento del cedente, esclude l'opponibilità ad esso dell'efficacia della cessione prevista dal primo comma dell'art. 5, nel caso in cui il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza del cedente da parte del cessionario al momento del pagamento infraannuale e prima della scadenza del credito ceduto.
Ma anche il contratto di factoring concluso tra le parti, che nella sua parte definitoria (in particolare sotto la voce "Cessione") reca l'espresso richiamo all'applicazione della legge 52/1991, contiene alcune clausole che chiaramente riferiscono il pagamento (eventuale) del corrispettivo, in tutto o in parte, alla singola cessione di credito: così, in particolare, gli artt. 1 terzo comma, 4 e 9 primo comma, che correlano l'eventuale pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti (con evidente riferimento ad ognuno singolarmente), in relazione al tasso di interesse dovuto dal cedente, in caso di pagamento anticipato, alla scadenza del credito od al suo pagamento, nonché il tetto di anticipazione al valore nominale del credito ceduto; ed ancora, l'art. 16 secondo comma, che disciplina la contabilizzazione del corrispettivo e la sua disponibilità per il cedente all'avvenuto incasso del credito ceduto.
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre pertanto concludere che nel rapporto di factoring in esame la banca ricorrente non ha effettuato le anticipazioni dei corrispettivi in riferimento alle singoli cessioni di credito rientranti nel rapporto, come pure previsto per legge e per contratto: pertanto, deve essere esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di una causa di scambio (e segnatamente: vendendi) alla base delle cessioni di credito operate, sicché, sotto questo profilo, il credito per anticipazioni insinuato non può essere ammesso condizionatamente all'incasso della cessione del credito della società fallita nei confronti della Cet Costruzioni s.r.l., relativo alla fattura n. 46/97 del 5 novembre 1997 dell'importo di lire 60.261.886, con la quale non ha alcun rapporto.
Occorre allora esaminare le anticipazioni effettuate dalla banca sotto il profilo del finanziamento erogato dal factor al fornitore cedente, non già come motivo economico (di consentire all'imprenditore lo smobilizzo di propri crediti attraverso l'acquisizione di liquidità immediata) accedente ad uno schema negoziale atipico, prevalentemente connotato da una causa di vendita (esclusa nel caso di specie, per le ragioni sopra enunciate) ovvero di mandato (come al collegio appare più corretto ritenere), ma come causa del contratto (atipico di factoring), ossia come funzione economico-sociale realizzata dall'accordo delle parti, meritevole di tutela giuridica. Se questo è, sembra al collegio che l'operazione così realizzata meriti una più attenta qualificazione giuridica, non potendocisi limitare (come, in particolare, la Corte di appello di Genova con la citata sentenza 9 settembre 1997, n. 628) a sottolineare "il rilievo preminente, rispetto a quello di mandato, dello scopo di finanziamento, perseguito dalle parti fin dal principio con il contratto" di factoring, per giustificare la maturazione degli interessi sul pagamento anticipato dei corrispettivi dovuti dal Factor come significativo "di un criterio di calcolo del prezzo di vendita", concludendo infine per "la natura effettivamente condizionale del credito insinuato in quanto derivante da cessio pro solvendo, con interpretazione avallata dalla Corte di cassazione, con la sentenza pure citata 12 aprile 2000, n. 4654, che ha laconicamente giustificato la ravvisata (dalla Corte di appello, appunto, con la sentenza confermata, in quanto esente da vizi di motivazione) "prevalenza delle ragioni del finanziamento e dei trasferimenti dei crediti su quella della gestione".
Occorre chiarire bene che cosa in realtà si ritenga prevalente: se una causa (non soltanto un motivo, pure economicamente rilevante) di finanziamento ovvero di vendita, qualificando quindi le cessioni di credito. Francamente, la motivazione del giudice d'appello sopra richiamato non scioglie la contraddizione tra prevalenza di finanziamento ovvero di vendita, dal momento che qualifica le anticipazioni come modalità di pagamento del prezzo delle cessioni; delle due l'una: o contratto di finanziamento, di credito e quindi non di scambio; o contratto di vendita e quindi di scambio, con possibilità di qualificare (ma solo in questa ipotesi) le anticipazioni come pagamento del prezzo corrispettivo delle cessioni solo in questo caso pienamente e definitivamente trasferite nel patrimonio del factor, salva la garanzia della solvenza del debitore ceduto).
Se allora, come parrebbe, se non altro per quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (ma il condizionale è qui davvero d'obbligo), di contratto di finanziamento si tratta, se ne deve affermare la natura reale, ad esecuzione istantanea, che si perfeziona con la dazione o comunque con la disponibilità offerta di una somma di denaro (anticipazione), senza alcun rapporto di sinallagmatica corrispettività con dazione di altro (proprio perché al di fuori della categoria dei contratti di scambio): in particolare senza alcun rapporto di corrispettività, sul piano dello scambio (e quindi della realizzazione di un trasferimento in proprietà piena), con le cessioni di credito.
Esse assolvono piuttosto, in questo caso, ad una diversa funzione: quella di garantire la restituzione della somma mutuata od, in senso lato, concessa in finanziamento, come d'altro canto si evince chiaramente dal primo comma dell'art. 9 del contratto di factoring tra le parti ("Qualora il corrispettivo pagato sia inferiore al valore nominale del credito ceduto, il Factor, ad avvenuto incasso del credito stesso, retrocederà al fornitore l'importo residuo al netto del corrispettivo pagato e di quant'altro"). Tale garanzia si può realizzare o attraverso lo schema negoziale, più debole, del conferimento di un mandato all'incasso in rem propriam, legittimante la banca creditrice alla riscossione dei crediti ceduti (per la sola legittimazione all'esazione, appunto) o attraverso lo schema negoziale, più forte, della cessione dei crediti a scopo di garanzia. La dottrina più avvertita, anche recente, ha al riguardo problematicamente prospettato la possibilità della violazione del patto commissorio, per la peculiare natura della garanzia così apprestata, sottolineando con particolare forza come, con l'incasso del credito ceduto, si attui un meccanismo di autosoddisfazione del creditore, in tal modo garantito, incompatibile con la procedura concorsuale: la riscossione del credito ceduto, a scopo di garanzia (che realizza sì l'effetto traslativo della titolarità del credito, tipico di ogni specie di cessione, ma perché, proprio attraverso questo effetto, si attui la garanzia, operando nella detta ipotesi la cessione come negozio indiretto; in tale senso, per tutte: Cass. 30 maggio 1960, n. 1398, in Banca, borsa, tit. cred. 1962, II, 62), da parte della banca e la ritenzione in via definitiva di una somma pari a quella da essa vantata verso il cedente realizza pertanto la solutio del debito del cedente verso la banca. Ma la soddisfazione per un credito anteriore all'apertura della procedura concorsuale avviene, ove l'incasso del credito ceduto in garanzia sia successivo al fallimento, in palese violazione della disciplina prevista dall'art. 44 legge fallimentare, appunto per la sua natura di atto solutorio, estintivo del credito da anticipazione (né potendosi correttamente invocare l'integrazione di un fenomeno compensativo per la mancanza di reciprocità tra le due posizioni).
Si deve allora concludere che neppure la qualificazione dell'anticipazione come contratto di finanziamento (sia che, in relazione ad esso, le cessioni di credito rientrino in uno schema causale di mandato all'incasso in rem propriam, sia che assolvano invece ad uno scopo di garanzia) consente al factor la possibilità di un incasso dei crediti ceduti successivo al fallimento, con la conseguente esclusione dell'ammissione del credito da anticipazioni con riserva in via condizionale.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione della banca ricorrente deve pertanto essere respinta.
(omissis).