Stralcio
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269
così come modificato dalla Legge di conversione n° 326 del 24 novembre 2003articolo 13 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
"confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative,
le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di
garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in
tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da
parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
"confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna, le
società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e
medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle
politiche agricole e forestali; per
"testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale",
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma
delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del
terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n.1068, e successive modificazioni
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere
prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi
indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o
socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore
dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie
di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di
altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi é vietato a soggetti
diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 é punito con la medesima
sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del
medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni
rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini
degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino
più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non
possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non
divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro
rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere
inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare
minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al
20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250
euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili,
non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio
netto almeno un quinto é costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da
avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto
economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che
il patrimonio netto é diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo
stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si é ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo
consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede
l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso
diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale
sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una
cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata
restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come
modificato dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto
qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile,
ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del
socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano
il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla
riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n.
59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma primo, lettera d),
del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e
garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono
cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per
azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via
esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie
costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili
possono essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano
annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un
contributo obbligatorio pari allo
0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere
un contributo più elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano
annualmente una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e
delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti é annualmente
assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22
e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai
fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e
28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono
tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti
nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. ai sensi
dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é
conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua
gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della Società per azioni é determinato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. La Società
per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in
tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di
garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per
azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo
attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a
norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle
società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per
azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati
dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi
pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la
maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla
società per azioni di cui al presente comma beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 é rivolto in via
prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o
controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di
rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi
appartenenti alle associazioni socie.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
28. abrogato con D.M.14.3.2005 n. 35 L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é riservato alle operazioni di
controgararizia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché
alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia
del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio
delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le
eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a
responsabilità limitata é consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi
a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni
"confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11, da 19 a 28 e da 33 a 37,
del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto
conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma
29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività
finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività
finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106,
comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti
nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a
favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di
fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via
residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies.
Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2,
3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o
delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in
occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40,
41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e
gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato,
delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli
a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi
indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del
bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con
l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio
sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve
essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui
tenuta é obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati,
nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
b) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se
questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella
lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che
intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai
sensi dell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e deve essere, prima che sia messo in
uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario é sostituito dal
seguente: "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel
presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano
costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano
ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti.
Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o
la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data
dal 1 ° gennaio 2004,; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il
progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non é necessario
redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del
codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle
quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e
2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le
deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste
dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto
per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non
comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo
associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non
sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale
successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal
confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione
vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i
requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di
quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si
considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale. Il reddito d'impresa é determinato senza apportare al
risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel
titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi,
comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta
secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata
nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei
confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per
le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato; é salva ogni eventuale ulteriore
deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate
tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei
confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti
disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione
delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i
confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di
partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse
alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del
patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto
previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei
confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo
restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono
fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre
tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare
garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio
conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle
disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a
cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione
provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione
previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti
dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni
dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione
previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia
procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono
adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma,
oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività
indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico
bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, é
abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, é abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole:
"consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
"Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e
dagli ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari
finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di
imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della
società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
61-quater.introdotto con D.M.14.3.2005 n. 35 Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.