dal Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia febbraio 2001
OGGETTO
Emissione e gestione di carte prepagate.
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine a iniziative
volte a realizzare operazioni di emissione e gestione di "carte
prepagate" per agevolare gli acquisti realizzati attraverso la
rete internet. Considerata la rilevanza del fenomeno e la
complessita' del quadro normativo di riferimento, si forniscono di
seguito alcune indicazioni di carattere generale.
Al riguardo, si ha preliminarmente presente che nel
nostro ordinamento sono previste due tipologie di carte prepagate:
a) carte prepagate emesse da fornitori di beni e servizi e
utilizzabili esclusivamente presso gli stessi (cc.dd. carte
monouso o fidelity cards). L'emissione e la gestione di tali
carte non e' considerata dalla disciplina vigente
prestazione di un servizio di pagamento (cfr. art. 4, comma
2 del Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994). Di
conseguenza, le stesse possono essere emesse anche da
soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
b) carte prepagate a spendibilita' generalizzata (cc.dd. multi
purpose prepaid cards). Si tratta di mezzi di pagamento
emessi a fronte di ricezione di fondi e spendibili anche
presso imprese diverse dall'emittente. In considerazione
della circostanza che l'emissione di tali carte e'
necessariamente collegata a forme di raccolta del risparmio
tra il pubblico, l'emissione delle stesse e' preclusa a
soggetti diversi dalle banche (cfr. art. 4, comma 1, lett.
d) del richiamato D.M. del 6.7.1994 e art. 11, comma 5 del
Testo Unico bancario).
Diversamente, l'emissione o la gestione di carte di
credito (carte che danno luogo ad un regolamento posticipato
rispetto alla transazione) e di debito (carte, quali le carte
bancomat, che realizzano una mera funzione di trasmissione della
moneta, con regolamento contestuale alla transazione e che
presuppongono l'esistenza di un rapporto di provvista presso una
banca) configura attivita' di prestazione di servizi di pagamento
(cfr. il dinanzi richiamato art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. del
6.7.1994). Tale attivita' e' pertanto riservata - oltre che alle
banche - agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del richiamato Testo Unico (art.
2, comma 2, lett. d) del Decreto del Ministro del tesoro del
13.5.96).
Alla luce di quanto precede, si fa presente che le
iniziative che prevedono l'emissione o la gestione di mezzi di
pagamento per transazioni sul circuito internet che non siano
inquadrabili tra le carte di credito, di debito ovvero tra le
carte prepagate aventi le caratteristiche sub a), devono
necessariamente prevedere il coinvolgimento di una banca in
qualita' di emittente e quindi di soggetto che effettua la
provvista.
Nel caso sub b), resta comunque ferma la possibilita'
per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del
Testo Unico bancario di offrire il servizio di gestione delle
"carte prepagate" una volta realizzata la fase della provvista da
parte della banca emittente. Soggetti non bancari o finanziari
possono comunque svolgere nell'ambito delle suddette iniziative
ulteriori attivita', quali, ad esempio, la gestione dei circuiti,
la fornitura di servizi di supporto tecnico, la memorizzazione di
dati, ecc.
Si rammenta, infine, che l'assenza di una banca nella
fase della raccolta ovvero di un intermediario finanziario nella
fase di gestione delle carte di credito, di debito e prepagate sub
b) configurano ipotesi di abusiva raccolta ovvero di abusiva
attivita' finanziaria sanzionate penalmente ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 130 e 132 del Testo Unico bancario.