- Sezione Prima Civile -
Sentenza 17 novembre 2000 n. 14899
(omissis)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
G.
M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, la s.p.a. (omissis),
esponendo di aver stipulato con la convenuta, in data 29 maggio 1993, un
contratto di mutuo ipotecario di lire 55.000.000, da destinare all'acquisto di
un immobile, obbligandosi al rimborso mediante rate mensili al tasso annuo del
15/55% costante per i primi cinque anni e con un prospetto di ammortamento che
prevedeva rate crescenti: poiché alla fine del 1994, a fronte di versamenti per
lire 10.324.729, il debito capitale si era ridotto a sole lire 52.020.997, era
evidente che non esisteva un equilibrio sinallagmatico. L'attore chiedeva,
quindi, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta e che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.
Costituitasi, la convenuta resisteva alla domanda, eccependo pregiudizialmente
l'incompetenza per territorio del giudice adito. Con sentenza non definitiva del
14 maggio 1996, il Tribunale dichiarava la propria competenza e, con ordinanza
in pari data, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 giugno
1996 (poi rinviata d'ufficio al 6 novembre '96): con sentenza definitiva del 19
marzo 1997, rigettava la domanda. L'impugnazione proposta dal M. veniva respinta
dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza 25 giugno 1998.
Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che i primi giudici
avevano correttamente dichiarato inammissibile la domanda subordinata di nullità
della clausola contrattuale relativa agli interessi, formulata per la prima
volta in sede di precisazione delle conclusioni, con riferimento all'entrata in
vigore della legge n.108 del 1996 : la tesi dell'appellante, secondo cui la
domanda sarebbe stata tempestiva, perché proposta nel primo atto difensivo
successivo a detta legge e perché controparte non ne aveva comunque eccepito la
preclusione, non poteva essere condivisa, atteso che, sotto il primo profilo, già
anteriormente alla riforma del 1996 il secondo comma dell'art.1815 c.c.
prevedeva la nullità della clausola con la quale fossero stati convenuti
interessi usurari, con la conseguenza che il M. avrebbe potuto dedurne la nullità
sin dall'atto di citazione, a nulla rilevando lo 'ius superveniens', tanto più
che la legge n.108 è entrata in vigore il 9 marzo 1996 e nessuna domanda era
stata avanzata all'udienza del 6 novembre successivo; sotto il secondo profilo,
la novità della domanda è rilevabile d'ufficio e, in ogni caso, non è
sufficiente il mero silenzio della controparte per ritenere che abbia accettato
il contraddittorio.
Quanto alla doglianza del M. circa la rilevabilità d'ufficio della nullità
della clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi, la Corte
falsinea osservava che il Tribunale aveva esattamente applicato il principio
secondo cui la rilevabilità d'ufficio ex art.1421 c.c. va coordinata con
i principi della domanda e della disponibilità delle prove, il giudice non
potendo prospettarsi questioni che implichino indagini per le quali manchino gli
elementi necessari, come nel caso di specie, in cui il carattere usurario degli
interessi non risultava dal contratto di mutuo, dal quale emergeva soltanto il
saggio convenuto. Secondo la Corte territoriale, infatti, il riferimento
normativo non era l'art.1 della legge n.108/96, trattandosi di contratto
stipulato nel 1993, sibbene l'art.644 c.p. nel testo anteriormente vigente: ne
derivava la necessità di accertare la sussistenza dello stato di bisogno
dell'obbligato e dell'approfittamento da parte dell'altro contraente, elementi
che non risultavano direttamente dagli atti: né valeva richiamare l'art.185
disp.att. cod.civ., dal cui tenore emerge che si riferisce all'art.1815 c.c.
nella formulazione anteriore alla novella del 1996.
Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste la Banca (omissis) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.189
c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 dello stesso codice, il ricorrente lamenta
che la Corte territoriale abbia confermato la statuizione dei primi giudici
circa l'inammissibilità della domanda subordinata di nullità della clausola
relativa agli interessi del contratto di mutuo, perché formulata per la prima
volta in sede di precisazione delle conclusioni. Secondo il ricorrente, si
sarebbe dovuto considerare che la questione, derivante da 'ius superveniens',
era stata proposta nel primo atto difensivo successivo all'entrata in vigore
della legge 7 marzo 1996 n.108 ('Disposizioni in materia di usura') e dei
decreti di attuazione: inoltre, vi era stata implicita accettazione del
contraddittorio, atteso che la banca non ne aveva eccepito la preclusione.
Occorre rilevare, anzitutto, che il ricorrente non censura l'affermazione della
Corte falsinea secondo cui la questione avrebbe potuto essere dedotta già con
l'atto di citazione, dal momento che l'art.1815 c.c. prevedeva comunque - prima
della modifica apportata con l'art.4 della legge 7 marzo 1996 n.108 - la nullità
della clausola con la quale fossero stati pattuiti interessi usurari (un breve
cenno al riguardo è contenuto solo nella memoria presentata ai sensi
dell'art.378 c.p.c., peraltro in replica ad argomentazione della controparte):
trattandosi di ragione concorrente idonea a sorreggere anche da sola la
decisione, sotto tale profilo il motivo è inammissibile per difetto di
interesse (cfr. Cass.11902/98, 9866/98, 13117/97), con conseguente irrilevanza
della questione relativa allo 'ius superveniens' ed alla proposizione della
domanda nel primo atto difensivo immediatamente successivo all'entrata in vigore
della L.108/96 e dei relativi decreti di attuazione.
Sotto altro profilo, la censura è infondata: nel ritenere, infatti, che il mero
silenzio della banca non costituisse accettazione dal contraddittorio sulla
domanda intempestivamente proposta, il giudice di merito si è attenuto al
principio - riferibile alla normativa previgente alla novella del 1990 - secondo
cui il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado
non è sanzionabile esclusivamente in presenza di un atteggiamento della parte
interessata consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio, ovvero
in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione, tenendo presente
che, ai fini dell'apprezzamento di tale concludenza, non assume rilievo il
semplice protrarsi del difetto di reazione e non può essere attribuito valore
indicativo al mero silenzio della controparte in sede di precisazione delle
conclusioni, ove la domanda nuova sia proposta in tale sede (SS.UU.4712/96 e, più
di recente, Cass.11508/98).
Con
il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.1421 c.c., il ricorrente
censura la sentenza impugnata per non aver considerato che dagli atti emergevano
gli elementi da cui poter rilevare d'ufficio la nullità della clausola relativa
agli interessi.
Con
il terzo mezzo, infine, denuncia violazione degli artt.1 L.108/96 e 185 disp.att.
cod.civ., rilevando, per un verso, che sull'applicabilità della normativa in
tema di usura non incide la circostanza che il contratto di mutuo sia stato
stipulato nel 1993, e per altro verso, che il ragionamento svolto dalla Corte
territoriale circa l'art.185 disp.att.cod.civ. porta alla sua abrogazione.
Le
censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione,
sono fondate nei limiti di seguito precisati.
È
fuor di dubbio che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di
un contratto o di una clausola di esso, ai sensi dell'art.1421 c.c., vada
coordinato con il principio della domanda ex artt.99 e 112 c.p.c. (tra le
ultime, Cass.123/2000 e 1811/99): nel caso di specie, tuttavia, la Corte
falsinea non ha fatto buon governo di tale principio, essendo evidente che, per
il tramite della domanda principale di risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta, era stata contestata l'esecuzione del contratto,
soprattutto con riferimento alla pattuizione degli interessi, tant'è che la
stessa Corte territoriale non ha posto in discussione tale aspetto, limitandosi
a rilevare che occorrevano indagini sul carattere usurario degli interessi (in
particolare, sullo stato di bisogno dell'obbligato e sul consapevole
approfittamento di detto stato da parte della banca), perché non poteva trovare
applicazione la novella del 1996 in tema di usura, il contratto essendo del
1993.
Si
tratta, allora, di verificare la conformità a diritto di quest'ultima
affermazione, costituente la vera 'ratio decidendi' della sentenza impugnata per
quanto attiene alla rilevabilità d'ufficio della nullità.
Va
subito precisato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, a tali fini non
rileva l'art.185 disp.att. e trans. del codice civile, dal cui tenore si evince
chiaramente che si riferisce alla formulazione dell'art.1815 c.c. anteriore alla
modifica apportata dall'art.4 della L.108/96: in altri termini, la norma in
questione è, ora, sostanzialmente inefficace, dovendosi ritenere che la sua
vigenza formale sia frutto di un difetto di coordinamento legislativo.
La
soluzione è altrove e va individuata nei principi enunciati da questa Corte con
le recenti sentenze 5286/2000 e 1126/2000.
Con
la prima (in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con
argomenti di carattere generale) è stato affermato che la pattuizione di
interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla anche
se compiuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge. Giova
ripercorrere, sia pure sinteticamente, l' 'iter' logico - giuridico di tale
decisione.
Premesso che una pattuizione di interessi intervenuta prima dell'entrata in
vigore della legge 108/96 non può, stante il principio dell'art.25, 2° comma,
Cost., essere ritenuta penalmente rilevante solo perché tali interessi
risultino superiori alla soglia fissata, questa Corte ha osservato che, pur
dovendosi ritenere in via di principio che il giudizio di validità vada
condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del
contratto, tuttavia, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia
ed eteroregolamentazione normativa, diviene insostenibile la tesi che subordina
l'applicabilità dell'art.1419, 2° comma. c.c. all'anteriorità della legge
rispetto al contratto, perché l'inserimento ex art.1339 c.c. del nuovo tasso
incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite, in
tutto o in parte.
Va
ora precisato, con riferimento allo specifico tema del contratto di mutuo, che
merita di essere condiviso l'orientamento dottrinario secondo cui l'ampia
dizione degli artt.1339 e 1419, 2° comma, cod.civ. consente non solo la
sostituzione automatica di clausole con altre volute dall'ordinamento, ma anche
la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendosi
tenere conto del maggior spessore della eteroregolamentazione nell'ambito della
contrapposizione tra autonomia contrattuale ed imperatività della norma.
La
citata sentenza n.5286/2000 ha precisato, altresì, che: a) la tesi ha trovato
l'autorevole avallo della Corte Costituzionale nella sentenza n.204 del 1997,
che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.1938 c.c. proprio sulla base della considerazione che, pur avendo
carattere innovativo la legge n.154/92 e non applicandosi retroattivamente,
tuttavia ciò non implica che la disciplina precedente acquisti carattere
ultrattivo; b) l'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola
prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive; c) ai fini
della qualificazione usuraria degli interessi, il momento rilevante è la
dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall'art.644-ter
cod.pen. (introdotto dall'art.11 L.108/96); d) in tal senso è la giurisprudenza
penale di questa Corte, secondo cui la dazione degli interessi non costituisce
'post factum' non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo
penalmente rilevante; e) anche a non voler aderire alla configurabilità della
nullità parziale sopravvenuta, comunque non si può continuare a dare affetto
alla pattuizione di interessi eventualmente divenuti usurari, a fronte di un
principio introdotto nell'ordinamento con valore generale ed assoluto e di un
rapporto non ancora esaurito.
Quest'ultimo profilo, in particolare, è stato oggetto di esame da parte della
sentenza n.1126/2000, secondo cui 'si può ben ritenere che la sopravvenuta
legge 108/96, di per sé evidentemente non retroattiva e dunque insuscettibile
di operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata
applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di
effetti ancora in corso', quindi, per l'appunto, la corresponsione degli
interessi.
Ne
deriva che, sulla base del contratto di mutuo acquisito agli atti ed in presenza
di un rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n.108/96,
per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma
capitale, anche gli interessi (quantomeno, per il periodo di vigenza del
rapporto, fino alla sua eventuale risoluzione), la Corte di merito non poteva
escludere radicalmente la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità della
clausola relativa agli interessi, solo perché la pattuizione era intervenuta in
epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.108/96: al contrario,
avrebbe dovuto verificare se detta nullità sussistesse o meno, correlando il
convenuto tasso degli interessi alla nuova normativa in tema di mora. Ciò non
ha fatto, di talché, in accoglimento del ricorso nei limiti precisati, la
sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa
Sezione della Corte di Appello di Bologna, che si atterrà a quanto enunciato in
tema di rilevabilità d'ufficio della nullità (eventuale) della clausola
relativa agli interessi del contratto di mutuo.
È
appena il caso di osservare che le considerazioni svolte dalla banca
controricorrente circa i tassi massimi consentiti all'epoca della stipulazione
del contratto ed alla stregua dei decreti attuativi della legge n.108/96, ai
fini della qualificabilità o meno come usurari degli interessi medesimi,
attengono al merito della controversia e non possono trovare ingresso nella
presente sede di legittimità.
Allo
stesso giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così
deciso in Roma, il 13 luglio 2000.
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2000.