Disclaimer & Copyright ©

DECRETO LEGISLATIVO 30 Dicembre 2003 , n. 394

Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2001/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   27 settembre   2001,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE,  83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione  per  i  conti  annuali  e  consolidati di taluni tipi di
società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunità  europee  (legge comunitaria 2001), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 30,  che  dispone  il  differimento del termine per l'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;
  Vista  la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127,  recante attuazione   delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai  conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e  della  direttiva  89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicità  dei  documenti  contabili delle succursali, stabilite in uno  Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Nota integrativa del bilancio di esercizio
    1.  Nel  codice  civile,  dopo  l'articolo  2427,  é inserito il seguente:
  <<2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). 
1. Nella nota integrativa sono indicati:
    1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
      a) il loro fair value;
      b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
    2)  per  le  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte  a un valore superiore  al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in
società  controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
      a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
      b)  i  motivi  per  i  quali  il  valore contabile non é stato ridotto,  inclusa  la  natura degli elementi sostanziali sui quali si
basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati  strumenti  finanziari  derivati anche quelli collegati a
merci  che  conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente il diritto  di  procedere alla liquidazione del contratto per contanti o
mediante  altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le  esigenze  previste  dalla  società  che  redige  il  bilancio di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
    b) il  contratto  sia  stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
    c)  si  prevede  che  il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
  3. Il fair value é determinato con riferimento:
    a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali é  possibile  individuare  facilmente  un mercato attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo,  il  valore  di  mercato  può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
    b) al  valore  che  risulta  da modelli e tecniche di valutazione generalmente  accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non sia
possibile  individuare  facilmente  un mercato attivo; tali modelli e tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
  4.  Il  fair value non é determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.
  5.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428,  comma  2,  numero  6-bis)  per  la  definizione  di  strumento
finanziario,  di  strumento  finanziario derivato, di fair value e di modello  e  tecnica  di  valutazione  generalmente  accettato,  si fa
riferimento    ai   principi   contabili   riconosciuti   in   ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.>>.
Art. 2.
Bilancio in forma abbreviata
  1.  All'articolo  2435-bis,  comma  5,  del  codice  civile dopo le parole:  <<e  17) dell'articolo 2427>> sono inserite le seguenti: <<e
dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis>>.
Art. 3.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio
 1.  All'articolo  2428,  comma 2, del codice civile é aggiunto, infine, il seguente numero:
  <<6-bis)  in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari  e  se  rilevanti  per  la  valutazione  della  situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
    a)  gli  obiettivi  e  le  politiche della società in materia di gestione  del  rischio finanziario, compresa la politica di copertura
per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
    b) l'esposizione  della società al rischio di prezzo, al rischio di  credito,  al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari.>>.
Art. 4.
Nota integrativa del bilancio consolidato
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    <<o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
      1) il loro fair value;
      2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
    o-quater)  per  le  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte  a un valore   superiore   al   loro   fair  value,  con  esclusione  delle
partecipazioni   in   società   controllate  e  collegate  ai  sensi dell'articolo  2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint
venture:
      1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
      2)  i  motivi  per  i  quali  il  valore contabile non é stato ridotto,  inclusa  la  natura degli elementi sostanziali sui quali si
basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
  2.  All'articolo  38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
  <<2-bis.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater)  e  dell'articolo  40,  comma  2,  lettera  d-bis),  per la
definizione   di  strumento  finanziario,  di  strumento  finanziario derivato  e  di  fair  value, si fa riferimento ai principi contabili
riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.
 Art. 5.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato
  1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    <<d-bis)  in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio  consolidato  di  strumenti finanziari e se rilevanti per la
valutazione   della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del risultato economico dell'esercizio complessivi:
      1)  gli  obiettivi  e  le politiche delle imprese in materia di gestione  del  rischio  finanziario,  comprese  le  loro politiche di
copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
      2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di  credito,  al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari.>>.
Art. 6.
Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari
  1.  All'articolo  23,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    <<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
      1) il loro fair value;
      2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
    g-ter)  per  le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore  al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in
società  controllate  e  collegate  ai  sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
      1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
      2)  i  motivi  per  i  quali  il  valore contabile non é stato ridotto,  inclusa  la  natura degli elementi sostanziali sui quali si
basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
  2.  All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
  <<2-bis.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e g-ter) e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione
di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.
  3.  All'articolo  40,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<,
g), g-bis) e g-ter)>>.
Art. 7.
Relazioni sulla gestione allegate al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari
  1.  All'articolo  3,  comma  2,  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    <<f-bis)  se  si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in  relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e
se  rilevanti  per  la  valutazione  della  situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
      1)  gli  obiettivi  e  le  politiche dell'impresa in materia di gestione  del  rischio finanziario, compresa la politica di copertura
per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
      2)  l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di  credito,  al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari;
    f-ter)  se  si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime  informazioni  di  cui  alla  lettera  f-bis), riferite alle
imprese incluse nel consolidamento.>>. 
Art. 8.
Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  é  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie
                              Tremonti, Ministro    dell'economia   e delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli