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DECRETO LEGISLATIVO 6 Febbraio 2004 , n. 37

  Modifiche  ed  integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17  gennaio  2003,  recanti la riforma del diritto societario, nonché al  testo  unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo  unico dell'intermediazione  finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

   

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 ottobre  2001,  n.  366,  concernente delega al Governo  per  la  riforma  del  diritto societario, ed in particolare
l'articolo 1, commi 2 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  5,  recante definizione  dei  procedimenti  in materia di diritto societario e di
intermediazione   finanziaria,   nonché   in   materia   bancaria  e creditizia,  in  attuazione  dell'articolo  12  della legge 3 ottobre
2001, n. 366;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica  della  disciplina  delle  società  di  capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato  con  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, e
successive modificazioni;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai  conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e  della  direttiva  89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicità  dei  documenti  contabili delle succursali, stabilite in uno  Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  apportare  alcune correzioni ai decreti  legislativi  17 gennaio  2003,  n.  5  e  n.  6,  nonché  a
coordinare le disposizioni contenute nei medesimi con le disposizioni contenute  nei  testi unici approvati, rispettivamente, con i decreti
legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, a norma dell'articolo 1,
comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
  Sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
Capo I COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NN. 5 E 6, RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385, E CON IL TESTO UNICO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, n. 58 Sezione I Norme generali
Art. 1 Definizioni
  1.  Nei  decreti  legislativi  numero  385 del 1993 e numero 58 del 1998,  le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono   sostituite  dalle  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»  e  le  parole:  «Ministero  del  tesoro»  e: «Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica», ovunque
ricorrano,  sono  sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».
Sezione II
Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di
capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, con il decreto legislativo 1° settembre
1993, numero 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.       
   Art. 2.
Norme di coordinamento con il testo unico bancario
  1.  Dopo  l'articolo  9  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, numero  6,  recante  riforma  organica  delle  società di capitali e
società  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  9.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993).  
1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
      "h-quater)  `partecipazionì:  le  azioni, le quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque  i  diritti  previsti  dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
      h-quinquies)  `partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano   il   controllo   della   società  e  le  partecipazioni
individuate  dalla  Banca  d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo
conto  dei  diritti  di  voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.";
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      "3-bis.  Se  non  diversamente  disposto, le norme del presente decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di
amministrazione,  all'organo  amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
      3-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le norme del presente decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci  ed  all'organo  che  svolge  la  funzione  di  controllo  si applicano  anche  al  consiglio di sorveglianza ed al comitato per il
controllo sulla gestione e ai loro componenti.".
 
 Art.  9.2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
      "3.  Il  CICR  stabilisce  limiti e criteri, anche con riguardo all'attività  ed  alla  forma  giuridica del soggetto che acquisisce
fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in
ragione di rapporti societari o di lavoro.";
    b) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      "4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
        a) agli  Stati  comunitari,  agli organismi internazionali ai quali  aderiscono  uno  o  più  Stati comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio é consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
        b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
        c) alle  società,  per  la  raccolta effettuata ai sensi del codice  civile  mediante  obbligazioni,  titoli  di  debito  od altri
strumenti finanziari;
        d) alle  altre  ipotesi  di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.";
    c) il comma 4-bis é sostituito dal seguente:
      "4-bis.  Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti   finanziari,   comunque   denominati,   la  cui  emissione
costituisce raccolta del risparmio.";
    d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
      "4-ter.  Se  non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione  e,  su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita
la   CONSOB,   può  determinare  durata  e  taglio  degli  strumenti finanziari,  diversi  dalle  obbligazioni, utilizzati per la raccolta
tra il pubblico.
      4-quater.   Il   CICR,   a   fini   di   tutela  della  riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga
a  quanto  previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti  che  esercitano  nei  confronti  del  pubblico attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
      4-quinquies.  A  fini  di tutela del risparmio, gli investitori professionali,  che  ai  sensi  del  codice  civile  rispondono della
solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla stessa, devono rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.";
    e) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4,  lettere c) e d), sono comunque  precluse  la  raccolta  di  fondi  a vista ed ogni forma di
raccolta  collegata  all'emissione  od  alla  gestione  di  mezzi  di pagamento a spendibilità generalizzata.".

  Art.  9.3 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 é sostituito dal seguente:
      "3.   L'emissione   delle   obbligazioni   non  convertibili  o convertibili  in  titoli  di altre società é deliberata dall'organo
amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del 
codice civile.";
    b) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      "4.   Alle  obbligazioni  convertibili  in  azioni  proprie  si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.";
    c) dopo il comma 4 é inserito il seguente:
      "4-bis.  I  commi  3  e  4  si  applicano  anche agli strumenti finanziari  assoggettati  alla disciplina delle obbligazioni prevista
dal codice civile.";
    d) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni
non  convertibili  o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.".

  Art.  9.4 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 385  del  1993). 
 1. All'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
    "d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità  stabiliti  dall'articolo  25 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza indicati nell'articolo 26.".

  Art.  9.5 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca d'Italia autorizza preventivamente  l'acquisizione  a qualsiasi titolo di partecipazioni
rilevanti  in  una  banca  e  in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote  di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto
delle  azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5  per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto.
    2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente le variazioni delle  partecipazioni  rilevanti quando comportano il superamento dei
limiti  dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
    3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 é necessaria anche per l'acquisizione   del   controllo  di  una  società  che  detiene  le
partecipazioni di cui al medesimo comma.
    4.  La  Banca  d'Italia  individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti  dalle partecipazioni
rilevanti  spettano  o  sono  attribuiti  ad  un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
    5.  La  Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca;
l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
    6.   I  soggetti  che,  anche  attraverso  società  controllate, svolgono  in  misura  rilevante  attività  d'impresa  in settori non
bancari  né  finanziari  non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni  quando  la quota dei diritti di voto complessivamente
detenuta  sia  superiore  al  15  per  cento  o  quando  ne consegua, comunque,  il  controllo  della banca. A tali fini, la Banca d'Italia
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
    7.  La  Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di  accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente,
in   capo   ai   soggetti   indicati   nel  comma  6,  una  rilevante concentrazione  di potere per la nomina o la revoca della maggioranza
degli  amministratori  o dei componenti del consiglio di sorveglianza della  banca,  tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della
banca stessa. 
    8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1 e 3 partecipano soggetti  appartenenti  a  Stati  extracomunitari  che non assicurano
condizioni  di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
    9.  La  Banca  d'Italia,  in  conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.".

  Art.  9.6 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1. Chiunque é titolare di una partecipazione rilevante in una banca  ne  dà  comunicazione  alla  Banca d'Italia ed alla banca. Le
variazioni  della  partecipazione  sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
    b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" é soppressa;
    c) al  comma  3,  la  parola: "socio" é sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione.".

  Art.  9.7 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia può richiedere  alle  banche  ed  alle società ed agli enti di qualsiasi
natura   che   possiedono   partecipazioni   nelle   banche  medesime l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo
quanto  risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
    2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle  società  e  degli  enti  titolari di partecipazioni in banche
l'indicazione dei soggetti controllanti.
    3.  Le  società  fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
    4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
    5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle richieste che interessano  società  ed  enti  con  titoli  negoziati in un mercato
regolamentato.".

  Art.  9.8 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.    22    (Partecipazioni   indirette).   -   1.   Ai   fini dell'applicazione   dei   capi  III  e  IV  del  presente  Titolo  si
considerano  anche  le  partecipazioni acquisite o comunque possedute per  il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona.".

  Art.  9.9 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
 1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  23  (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
società,  nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,  commi  primo  e secondo, del codice civile.
    2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,   salvo  prova  contraria,  allorché  ricorra  una  delle
seguenti situazioni:
      1)  esistenza  di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto  di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o
del   consiglio   di   sorveglianza  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza  dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative alle
materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
      2)  possesso  di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del  consiglio  di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
      3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di carattere finanziario  ed  organizzativo  idonei  a conseguire uno dei seguenti
effetti:
        a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
        b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
        c) l'attribuzione   di  poteri  maggiori  rispetto  a  quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
        d) l'attribuzione,  a  soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
      4)   assoggettamento   a   direzione   comune,   in  base  alla composizione  degli  organi  amministrativi  o  per altri concordanti
elementi.".

  Art. 9.10 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero 385  del 1993).
 1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.   24   (Sospensione   del   diritto  di  voto,  obbligo  di alienazione).  
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli  altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti
alle   partecipazioni   per   le  quali  le  autorizzazioni  previste dall'articolo  19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese
o  revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire  sulla  società, non possono essere altresì esercitati per
le  partecipazioni  per  le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.
    2.  In  caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione può essere proposta
anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro
delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    3.  Le  partecipazioni  per  le  quali le autorizzazioni previste dall'articolo  19  non  sono  state  ottenute  o sono state revocate,
nonché  quelle  possedute  in  violazione dell'articolo 19, comma 6, devono   essere  alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19,  comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse".

  Art. 9.11 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
 1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  25  (Requisiti  di onorabilità dei partecipanti). 
 1. Il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
    2.   Con   il  regolamento  previsto  dal  comma  1  il  Ministro dell'economia  e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per
l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano anche   le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
    3.  In  mancanza  dei  requisiti  non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
società,  inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In  caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  od  il  diverso atto,
adottati   con   il   voto   o   il   contributo  determinanti  delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione può essere proposta anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se é
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    4.  Le  partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei  soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilità  devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".

  Art. 9.12 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  é  sostituita  dalla  seguente:  "(Requisiti  di professionalità,   onorabilità   e   indipendenza  degli  esponenti
aziendali)";
    b) al  comma  1,  le  parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
    c) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.   Il   difetto   dei   requisiti   determina  la  decadenza dall'ufficio.  Essa  é  dichiarata dal consiglio di amministrazione,
dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal  consiglio di gestione entro trenta   giorni   dalla   nomina   o dalla   conoscenza  del  difetto
sopravvenuto.  In  caso  di inerzia la decadenza é pronunciata dalla Banca d'Italia.";
    d) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
      "2-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il
comma 2.".

  Art. 9.13 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente:
      "2-bis.   Ai  fini  delle  disposizioni  fiscali  di  carattere agevolativo,  sono considerate cooperative a mutualità prevalente le
banche   di   credito  cooperativo  che  rispettano  i  requisiti  di mutualità   previsti  dall'articolo 2514  del  codice  civile  ed  i
requisiti  di  operatività  prevalente  con  soci  previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.".

  Art. 9.14 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"A tali fini  lo  statuto  della  banca,  indipendentemente  dal  sistema  di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo 
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "Le  società che esercitano   attività   di  revisione  contabile  presso  le  banche
comunicano"  sono  sostituite  dalle  parole: "Il soggetto incaricato della  revisione  o  del controllo contabile comunica" e, nel secondo
periodo,  le  parole:  "Tali  società inviano" sono sostituite dalle parole: "Tale soggetto invia";
    c) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
      "2-bis.  Lo  statuto  delle  banche di credito cooperativo può prevedere  che  il  controllo  contabile  sia  affidato  al  collegio
sindacale.";
    d) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole: ", primo periodo,".

  Art. 9.15 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 
 1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel primo periodo le parole: "al capitale" sono soppresse;
    b) nel   terzo   periodo  le  parole:  "i  loro  azionisti"  sono sostituite dalle parole: "chi detiene una partecipazione rilevante".

  Art. 9.16 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  Non  si  può  dare  corso all'iscrizione nel registro delle imprese  del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.".

  Art. 9.17 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  La  banca  cessionaria  dà  notizia  dell'avvenuta cessione mediante  iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.".

  Art. 9.18 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 é sostituito dal seguente:
    "5.  Alla  società  finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.".

  Art. 9.19 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
    b)  nel  comma  1  le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza".

  Art. 9.20 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385  del 1993). 
 1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  63  (Partecipazioni). 
 1. In materia di partecipazioni in società  finanziarie  capogruppo  si  applicano  le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
  2.  Nei  confronti  delle  altre  società appartenenti al gruppo bancario  e  dei  titolari  di partecipazioni nelle medesime società
sono  attribuiti  alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.".

  Art. 9.21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 é sostituito dal seguente:
    "7.  Alle  banche  non  si  applica  il  titolo  IV  della  legge fallimentare  e  l'articolo  2409 del codice civile. Se vi é fondato
sospetto   che   i  soggetti  con  funzioni  di  amministrazione,  in violazione  dei  propri  doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità
nella  gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società  controllate,  l'organo  con funzioni di controllo od i soci
che  il  codice  civile  abilita  a presentare denuncia al tribunale, possono  denunciare  i  fatti  alla  Banca  d'Italia,  che decide con
provvedimento motivato.".

  Art. 9.22 (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza per l'iscrizione nel
registro delle imprese.".

  Art. 9.23 (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  I  commissari  esercitano  le  funzioni  ed  i  poteri  di amministrazione   della   banca.  Essi  provvedono  ad  accertare  la
situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni  utili  nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del
codice  civile,  statutarie  o  convenzionali  relative  ai poteri di controllo  dei  titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei   commissari.   In  caso  di  impugnazione  delle  decisioni  dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione   delle   decisioni   dei   commissari   soggette  ad autorizzazione  o  comunque  attuative  di  provvedimenti della Banca
d'Italia.  I  commissari,  nell'esercizio  delle  loro funzioni, sono pubblici ufficiali.";
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  Il  comitato  di  sorveglianza  esercita  le  funzioni  di controllo  e  fornisce  pareri  ai commissari nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.»;
    c) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri  dei  disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo ed il
direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del  controllo  contabile  o  della  revisione,  spetta ai 
commissari straordinari,   sentito   il   comitato   di   sorveglianza,   previa autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Gli   organi   
succeduti all'amministrazione    straordinaria    proseguono   le   azioni   di responsabilità  e  riferiscono  alla  Banca  d'Italia in 
merito alle stesse.";
    d) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
      "5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.".

  Art. 9.24 (Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 é sostituito dal seguente:
    "4.    Quando   il   bilancio   relativo   all'esercizio   chiuso anteriormente  all'inizio  dell'amministrazione straordinaria non sia
stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del  registro  delle  imprese,  in  sostituzione del 
bilancio, di una relazione  sulla  situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base  delle informazioni disponibili. La 
relazione é  accompagnata da un  rapporto  del  comitato di sorveglianza. é comunque esclusa ogni distribuzione di utili.".

  Art. 9.25 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385  del  1993). 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 é sostituito dal seguente:
    "1.  La  Banca  d'Italia,  fatto  salvo  quanto  stabilito  negli articoli precedenti,  può  disporre, nei casi indicati nell'articolo
70,  comma  1,  e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno  o  più  commissari  assumano  i poteri di 
amministrazione della banca.  Le  funzioni  degli  organi di amministrazione e di controllo sono  frattanto  sospese.  Possono  
essere  nominati commissari anche funzionari  della  Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici 
ufficiali.".

  Art. 9.26 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono 
pubblicati per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  
nomina,  i  commissari depositano   in   copia   gli  atti  di  nomina  degli  organi  della liquidazione coatta e del presidente 
del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.".

  Art. 9.27 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 é sostituito dal seguente:
    "5.  L'esercizio  dell'azione  sociale  di  responsabilità  e di quella  dei  creditori  sociali  contro  i  membri dei cessati organi
amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro  il  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  o  della
revisione,  nonché  dell'azione  del  creditore  sociale  contro  la società   o   l'ente   che   esercita  l'attività  di  direzione  e
coordinamento,   spetta   ai   commissari,  sentito  il  comitato  di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.".
  
Art. 9.28 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 é sostituito dal seguente:
    "6.  Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione  delle società di capitali, relative alla cancellazione
della società ed al deposito dei libri sociali.".

  Art. 9.29 (Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  Eseguito  il  concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea  dei  soci della banca perché sia deliberata la 
modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione  alla revoca dell'autorizzazione all'attività  bancaria.  Nel caso in cui non abbia luogo 
la modifica dell'oggetto  sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione  della  società  ed  il  deposito  
dei  libri  sociali previsti   dalle   disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di scioglimento e liquidazione delle società di 
capitali.".

  Art.  9.30  (Modifiche  all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero  385 del 1993). 
 1. All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo   numero   385   del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo la lettera c) é inserita la seguente:
      "c-bis)   gli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal  codice civile;";
    b) la lettera i) é sostituita dalla seguente:
      "i)  i  depositi,  anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".

  Art. 9.31 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 é sostituita dalla seguente:
    "b)  una  delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla  procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa, dell'amministrazione  straordinaria ovvero ad altra analoga procedura
prevista  da  leggi  speciali,  nonché  quando  sia  stato  nominato l'amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice
civile  in  materia  di  denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella  gestione  e  possa  essere alterato in modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo.".

  Art. 9.32 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385  del  1993).  
 1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 é sostituito dal seguente:
    "3.   I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente  presso l'ufficio  del  registro delle imprese una relazione sulla situazione
contabile  e  sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia  sullo  svolgimento  delle  procedure  cui  sono sottoposte altre
società  del  gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi a tutela dei depositanti. La relazione é accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.".

  Art.  9.33  (Modifiche  all'articolo  100  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 100 del decreto legislativo numero  385  del 1993, il primo periodo del comma 2 é sostituito dal
seguente:
    "2.   Quando   presso  una  società  del  gruppo  sia  in  corso l'amministrazione  controllata  o sia stato nominato l'amministratore
giudiziario  secondo  le disposizioni del codice civile in materia di denuncia  al  tribunale  di  gravi  irregolarità  nella gestione, le
relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.".

  Art.  9.34  (Modifiche  all'articolo  106  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero  385  del  1993, la lettera d) del comma 3 é sostituita dalla
seguente:
    "d)  possesso,  da  parte  dei titolari di partecipazioni e degli esponenti  aziendali,  dei  requisiti  previsti  dagli articoli 108 e
109.".

  Art.  9.35  (Modifiche  all'articolo  108  del  decreto legislativo numero  385  del  1993).  
 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  108  (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). 
 1. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,  determina, con regolamento emanato ai sensi 
dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  i  requisiti  di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti 
in intermediari finanziari.
    2.   Con  il  regolamento  previsto  dal  comma  1,  il  Ministro dell'economia  e  delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai
fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma  1.  A  questo  fine si considerano  anche  le  partecipazioni  possedute  per  il tramite di
società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 
    3.  In  mancanza  dei  requisiti  non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
società,  inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In  caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto,  adottati  con  il  voto  o  il  contributo  determinanti delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le
previsioni  del  codice civile. L'impugnazione della deliberazione é obbligatoria   da   parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione  e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere  esercitato  il  diritto  di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione della relativa assemblea.
    4.   Le   partecipazioni   in  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco  speciale,  possedute  da soggetti privi dei requisiti di
onorabilità  in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono   essere  alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia.".

  Art.  9.36  (Modifiche  all'articolo  109  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
      "(Requisiti  di  professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)";
    b) al  comma  1,  le  parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
    c) il comma 2 é sostituito dal seguente: 
      "2.   Il   difetto   dei   requisiti   determina  la  decadenza dall'ufficio.  Essa  é  dichiarata dal consiglio di amministrazione,
dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal  consiglio di gestione entro trenta   giorni   dalla   nomina   o  dalla  conoscenza  del  difetto
sopravvenuto.";
    d) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      "4.  In  caso  di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio  di  sorveglianza  o  del  consiglio  di gestione, la Banca
d'Italia  pronuncia  la  decadenza  o la sospensione dei soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo 
presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.";
    e) dopo il comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente:
      "4-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza stabiliti  dal  codice  civile  o  dallo  statuto  dell'intermediario
finanziario si applicano i commi 2 e 4.".

  Art.  9.37  (Modifiche  all'articolo  110  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società   fiduciarie  o  per  interposta  persona,  é  titolare  di
partecipazioni  rilevanti  in  un  intermediario  finanziario  ne dà comunicazione  all'intermediario  finanziario nonché all'UIC ovvero,
se   é  iscritto  nell'elenco  speciale,  alla  Banca  d'Italia.  Le variazioni  della  partecipazione  sono comunicate quando superano la
misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
    b) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      "4.  I  diritti  di voto e gli altri diritti, che consentono di influire  sulla  società,  inerenti alle partecipazioni per le quali
siano  state  omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In  caso  di inosservanza del divieto, la deliberazione od il
diverso atto,  adottati  con  il  voto  o  il  contributo  determinanti delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,  sono impugnabili 
secondo le previsioni   del  codice  civile.  Per  gli  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  l'impugnazione  può essere 
proposta anche  dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione 
nel registro delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione o, se é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro 
delle imprese, entro  centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto 
sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.".

  Art.  9.38  (Modifiche  all'articolo  111  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 é sostituito dal seguente:
    "4.  Entro  sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di  cancellazione,  l'organo  amministrativo  convoca 
l'assemblea per modificare   l'oggetto   sociale  o  per  assumere  altre  iniziative conseguenti  al  provvedimento  ovvero per 
deliberare  la liquidazione volontaria della società.".

  Art.  9.39  (Modifiche  all'articolo  112  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Il  collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la  Banca  d'Italia  qualora  si  tratti di un intermediario iscritto
nell'elenco  speciale,  di  tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza  nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una  irregolarità  nella  gestione od una violazione delle norme che disciplinano  l'attività  degli intermediari finanziari. A tali fini
lo  statuto  dell'intermediario,  indipendentemente  dal  sistema  di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che 
svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) il comma 2 é abrogato.

  Art.  9.40  (Modifiche  all'articolo  113  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento   ai   requisiti   di  onorabilità  e  di  indipendenza,
l'articolo 109.".

  Art.  9.41  (Modifiche  all'articolo  129  del  decreto legislativo numero  385  del  1993).  
 1. All'articolo 129, comma 5, del decreto legislativo  numero  385  del 1993, dopo la lettera b) é inserita la
seguente:
    "b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;".

  Art.  9.42  (Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993). 
 1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). -
1.  Se  vi  é  fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di
moneta  elettronica  o  attività  finanziaria  in  violazione  degli articoli 130,  131,  131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare  i  fatti  al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti  previsti  dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero
possono    richiedere    al   tribunale   l'adozione   dei   medesimi provvedimenti.   Le   spese  per  l'ispezione  sono  a  carico  della
società.".

  Art.  9.43  (Modifiche  all'articolo  135  del  decreto legislativo numero  385  del  1993).  
 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 é sostituito dal seguente:
    "Art.  135  (Reati societari). 
 1. Le disposizioni contenute nel titolo  XI  del  libro  V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni  di  amministrazione,  
direzione  e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.".

  Art.  9.44  (Modifiche  all'articolo  136  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.   Chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e controllo  presso  una  banca  non  può  contrarre  obbligazioni  di
qualsiasi  natura  o  compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente,  con  la banca che amministra, dirige o 
controlla, se non   previa   deliberazione  dell'organo  di  amministrazione  presa all'unanimità   e   col   voto  favorevole  di  tutti  i 
componenti dell'organo  di  controllo,  fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
    b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
      "3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 é punita con  la  reclusione  da  uno a tre anni e con la multa da 206 a 
2.066 euro.".

  Art.  9.45  (Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII del  decreto legislativo 385 del 1993). 
 1. Alla sezione IV del capo III  del  titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la rubrica é sostituita dalla seguente: 
"(Partecipazioni)".
 
 Art.  9.46  (Modifiche  all'articolo  139  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
      "(Partecipazioni  in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)";
    b) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.   L'omissione  delle  domande  di  autorizzazione  previste dall'articolo  19,  la  violazione  degli  obblighi  di comunicazione
previsti  dall'articolo  20,  comma  2,  nonché  la violazione delle disposizioni  dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3
e  4,  dell'articolo 108,  commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 
5.164 a 51.645 euro.";
    c) il comma 3 é sostituito dal seguente:
      "3.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e  la  pena  prevista  dal  comma  2  si  applicano  per  le 
medesime violazioni  in  materia  di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.".

  Art.  9.47  (Modifiche  all'articolo  140  del  decreto legislativo numero  385  del 1993). 
 1. All'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica é sostituita dalla seguente:
    "(Comunicazioni   relative  alle  partecipazioni  in  banche,  in società  appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  ed  in intermediari
finanziari).".».
Sezione III Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 9 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 3.
Norme di coordinamento con il testo unico della finanza
  1.  Dopo  l'articolo  9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero  6,  recante  riforma  organica  delle  società di capitali e
società  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9.48 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 58  del  1998). 
 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera b) é inserita la seguente:
      "b-bis)  gli  strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;";
    b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
      "6-bis. Per `partecipazionì si intendono le azioni, le quote e gli    altri   strumenti   finanziari   che   attribuiscono   diritti
amministrativi  o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
      6-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le norme del presente decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di
amministrazione,  all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
      6-quater.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di  sorveglianza e al comitato per il controllo
sulla gestione e ai loro componenti.".

  Art.  9.49 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo numero 58  del  1998). 
 1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 3 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle  SICAV,  indipendentemente  dal  sistema  di  
amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo  che  svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
    b) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che  svolge  funzioni  di controllo ed alle società incaricate della
revisione  contabile  presso  le  società che controllano le SIM, le società  di  gestione  del risparmio o le SICAV o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.".

  Art. 9.50 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
      "(Requisiti  di  professionalità,  onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)";
    b)  al comma 1, le parole: "e onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
    c) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la decadenza dalla carica.  Essa  é  dichiarata  dal  consiglio di amministrazione, dal
consiglio  di  sorveglianza  o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
    d) dopo il comma 3 é inserito il seguente:
      "3-bis.  Nel  caso  di  difetto  dei  requisiti di indipendenza stabiliti  dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e
3.".

  Art. 9.51 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 58  del  1998).  
 1. L'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art.   14   (Requisiti   di   onorabilita)   
  1.  Il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i 
requisiti di  onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti
al capitale delle  SICAV.
    2.   Con   il  regolamento  previsto  dal  comma  1  il  Ministro dell'economia  e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per
l'applicazione  del  comma  1,  tenendo  conto  dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le 
SICAV si fa   riferimento  alle  sole  azioni  nominative  ed  il  regolamento stabilisce  le  ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del 
diritto di  voto,  tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
    3.  Ai  fini  del  comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute  per  il  tramite  di  società  controllate,  di  società
fiduciarie  o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti  dalle  partecipazioni  spettano  o  sono  attribuiti ad un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
    4.  In  assenza  dei  requisiti  non  possono essere esercitati i diritti  di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla
società,  inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.
    5.  In  caso  di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso  atto,  adottati  con  il  voto  o,  comunque,  il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni  del  codice civile. Le partecipazioni 
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
    6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o   dalla   CONSOB   entro   centottanta   giorni  dalla  data  
della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro delle  imprese,  entro  centottanta  giorni  dall'iscrizione 
o, se é soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
    7.  Le  partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei  soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilità  devono essere
alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Banca d'Italia o dalla CONSOB.".

  Art. 9.52 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque,  a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una
SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  La comunicazione 
preventiva é dovuta  anche  per  gli  acquisti  e  le  cessioni  da  cui  derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della 
partecipazione quando ciò  comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai  sensi  del  comma 5, ovvero l'acquisizione o 
la perdita del controllo della società.";
    b) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
        a)   le  partecipazioni  qualificate  e  le  relative  soglie partecipative,   tenendo   conto  dell'influenza  che  consentono  di
esercitare sulla società;
        b) i  soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti  derivanti  dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a
un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
        c) le  procedure  ed  i  termini  per  l'effettuazione  delle comunicazioni.".

  Art. 9.53 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica é sostituita dalla seguente:
      "(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)";
    b) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Il  diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire  sulla  società,  inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie  stabilite  ai  sensi  dell'articolo 15,  comma 5, non possono essere  esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni
previste  dall'articolo  15,  commi  1 e 3, quando sia intervenuto il divieto  della  Banca  d'Italia  o  non sia ancora decorso il termine
entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia  scaduto  il  termine  massimo  eventualmente  fissato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2.";
    c) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni  momento  sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che
consentono  di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata  in  una SIM, in una società di gestione del risparmio o
in  una  SICAV,  quando  l'influenza  esercitata  dal  titolare della partecipazione  possa  pregiudicarne  la  gestione  sana e prudente o
l'effettivo esercizio della vigilanza.";
    d) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma:
      "4.  La  Banca  d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti
ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le  comunicazioni  preventive  previste  dall'articolo  15,  comma 1,
ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto  della  Banca  d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine
massimo per l'acquisizione eventualmente fissato.".

  Art. 9.54 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo numero 58  del  1998).  
 1. L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art.  17  (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). 
 1. La  Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
      a)  alle  SIM,  alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV,  l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni
secondo  quanto  risulta  dal  libro  dei  soci,  dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
      b)   alle  società  ed  agli  enti  di  qualsiasi  natura  che possiedono  partecipazioni  nei  soggetti  indicati nella lettera a),
l'indicazione  nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo quanto  risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da
altri dati a loro disposizione;
      c) agli  amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni  nelle SIM, nelle società di gestione del risparmio e
nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
      d)  alle  società  fiduciarie  che abbiano intestato a proprio nome  partecipazioni  in  società  indicate  nella  lettera  c),  le
generalità dei fiducianti.".

  Art. 9.55 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera f) é sostituita dalla seguente:
      "f)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalità,
indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13;";
    b) la lettera g) é sostituita dalla seguente:
      "g)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;".

  Art. 9.56 (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) é sostituita dalla seguente:
      "d)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalità,
indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;";
    b) la lettera e) é sostituita dalla seguente:
      "e)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;".

  Art. 9.57 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) é sostituita dalla seguente:
      "d)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione  e  controllo  abbiano  i  requisiti  di  professionalità,
indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;";
    b) la lettera e) é sostituita dalla seguente:
      "e)  i  titolari  di  partecipazioni  abbiano  i  requisiti  di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;".

  Art. 9.58 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 é sostituito dal seguente:
    "7.  Alle  SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349,  2350,  commi  2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, 
comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.".

  Art. 9.59 (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al
di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c),  e  permane  tale  per  un periodo di sessanta giorni, la
società  si scioglie. Il termine é sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.";
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.   Gli   atti   per  i  quali  é  prevista  la  pubblicità dall'articolo  2484,  commi  terzo e quarto, del codice civile devono
essere  anche  pubblicati  sui  quotidiani  previsti  dallo statuto e comunicati   alla   Banca   d'Italia  nel  termine  di  dieci  giorni
dall'avvenuta  iscrizione  nel registro delle imprese. L'emissione ed il  rimborso  di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo
2484,  primo  comma,  numero  6  del  codice  civile,  dalla  data di assunzione  della  delibera,  nei  casi  previsti dall'articolo 2484,
primo  comma,  numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente  articolo,  dal  momento  dell'assunzione della delibera
del consiglio  di  amministrazione  ovvero  dal  momento  dell'iscrizione presso  il  registro  delle  imprese  del  decreto del presidente 
del tribunale.  La delibera del consiglio di amministrazione é trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.";
    c) il comma 3 é sostituito dal seguente:
      "3.  La  nomina,  la  revoca  e la sostituzione dei liquidatori spetta  all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del
codice  civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.";
    d) il comma 7 é sostituito dal seguente:
      "7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo
V, capo VIII, del codice civile.".

  Art. 9.60 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero 58  del 1998). 
 1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "3.  Il  progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base  di  quanto  richiesto  dall'articolo  43,  e  la  deliberazione
assembleare  che  abbia  portato  modifiche ai relativi progetti sono sottoposti  alla  preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che
la rilascia sentita la CONSOB.
    4.  Se  non  consti  l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può  dar  corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste
dal codice civile.".

  Art. 9.61 (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998). 
 1. All'articolo 85, il comma é abrogato.
  
Art.  9.62  (Modifiche  all'articolo  104  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in terza   convocazione"   sono   sostituite   dalle  parole:  "in  ogni
convocazione";
    b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
      "1-bis.  Le  società  italiane  con  azioni quotate in mercati regolamentati  italiani  o di altri Paesi dell'Unione europea possono
emettere  azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta   solo  se,  per  il  verificarsi  della  condizione,  sia
necessaria   un'autorizzazione   assembleare   ai   sensi  del  comma precedente.".

  Art.  9.63  (Modifiche  all'articolo  105  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. L'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art.  105  (Disposizioni  generali).  
   1. Le disposizioni della presente  sezione  si  applicano  alle  società  italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati
 italiani.
   2.  Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una  quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari
o  per  interposta  persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono   diritti   di  voto  nelle  deliberazioni  assembleari
riguardanti  nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
    3.   La  CONSOB  può  con  regolamento  includere  nel  capitale rilevante  categorie  di  azioni che attribuiscono diritti di voto su
uno  o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza  sulla  gestione  della  società  che  può  avere il loro
esercizio anche congiunto.".

  Art.  9.64  (Modifiche  all'articolo  106  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Chiunque,  a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere  una  partecipazione  superiore  alla  soglia del trenta per
cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni  quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105.";
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  Per  ciascuna  categoria  di  azioni  di  cui  al comma 1, l'offerta  é  promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore
alla  media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi  dodici  mesi  e  quello  più  elevato  pattuito nello stesso
periodo   dall'offerente   per  acquisti  di  azioni  della  medesima categoria;  qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta é
promossa  al  prezzo  medio  ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.";
    c) dopo il comma 3 é inserito il seguente:
      "3-bis.  La  Consob,  tenuto  conto delle caratteristiche degli strumenti  finanziari  emessi,  può  stabilire  con  regolamento  le
ipotesi  in  cui  l'obbligo  di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti
finanziari   con   diritto   di   voto   sugli   argomenti   indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo
di  voto  equivalente  a  quella  di  chi  detenga  la partecipazione indicata nel comma 1.";
    d) il comma 4 é sostituito dal seguente:
      "4.  L'obbligo  di  offerta  non  sussiste se la partecipazione indicata  nel comma 1 é detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto  diretta a conseguire la totalità delle azioni previste nel medesimo comma.";
    e) la lettera b) del comma 5 é sostituita dalla seguente:
      "b)  trasferimento  delle azioni previste dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione.".

  Art.  9.65  (Modifiche  all'articolo  107  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nell'alinea, le parole: "avente a oggetto almeno il sessanta per  cento  delle  azioni  ordinarie"  sono  sostituite dalle parole:
"avente  a  oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in  mercati  regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105";
      2)  nella  lettera  b),  le  parole:  "azioni  ordinarie"  sono sostituite  dalle  parole:  "azioni previste dall'articolo 106, comma
1,";
    b) al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
      "b)  la  società  emittente  abbia  deliberato  operazioni  di fusione o di scissione.".

  Art.  9.66  (Modifiche  all'articolo  108  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale). 
 1. Chiunque venga  a  detenere  una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica 
di acquisto sulla totalità  delle  azioni  con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob,  se  non  ripristina  entro  centoventi  giorni  
un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
    2.  L'obbligo  di  acquisto  sussiste  anche per chiunque venga a detenere  una  partecipazione  superiore  al novanta per cento in una
categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati regolamentati  italiani.  In  tal  caso  l'offerta é rivolta solo ai
possessori di azioni della medesima categoria.".

  Art.  9.67  (Modifiche  all'articolo  116  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di  esercizio  e  quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una
società  di  revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si  applicano  le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162,
commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.".

  Art.  9.68  (Modifiche  all'articolo  120  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo la lettera d), é aggiunta la seguente: 
      "d-bis)  i  casi  in  cui  le  comunicazioni  sono  dovute  dai possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti  previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.";
    b) il comma 5 é sostituito dal seguente:
      "5.  Il  diritto  di  voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti  finanziari  per i quali sono state omesse le comunicazioni
previste  dal  comma  2  non  può  essere  esercitato.  In  caso  di inosservanza,  si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può
essere   proposta  anche  dalla  Consob  entro  il  termine  indicato nell'articolo 14, comma 6.".

  Art.  9.69  (Modifiche  all'articolo  122  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 122 del decreto legislativo numero  58  del  1998,  dopo  il  comma  5  é  aggiunto, in fine, il
seguente:
    "5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.".

  Art.  9.70  (Modifiche  all'articolo  134  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.   Alle   deliberazioni   di   aumento  di  capitale  previste dall'articolo  2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile
si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione  che l'aumento non ecceda la misura dell'uno 
per cento del capitale.".
 
  Art.  9.71  (Modifiche  all'articolo  135  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art.   135   (Società   cooperative).  
  1.  Per  le  società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per  l'esercizio  di  diritti  da  parte  dei soci 
sono  rapportate al numero complessivo dei soci stessi.".

  Art.  9.72  (Modifiche  all'articolo  145  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  3, secondo periodo, la parola: "2355" é sostituita dalla parola: "2354";
    b) il comma 4 é abrogato;
    c) il comma 6 é sostituito dal seguente:
      "6.  Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio   non   si   tiene   conto   ai   fini  della  costituzione
dell'assemblea  e  della  validità  delle  deliberazioni, né per il calcolo  delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e
quinto  comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.".

  Art.  9.73  (Modifiche  all'articolo  146  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio é  convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio,
ovvero  dagli  amministratori  della  società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano
necessario  o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio  che  rappresentino  almeno l'uno per cento delle azioni di
risparmio della categoria.";
    b) dopo il comma 2 é inserito il seguente:
      "2-bis.  In  caso  di  omissione o di ingiustificato ritardo da parte  degli  amministratori  l'assemblea  speciale  é convocata dal
collegio  sindacale  o  dal  consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal
comitato per il controllo sulla gestione.".

  Art.  9.74  (Modifiche  alla  Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). 
 1. Alla Sezione  IV  del  Capo  II  del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 la rubrica é sostituita dalla seguente:
    "(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)".
  
 Art.   9.75   (Introduzione   dell'articolo   147-bis  del  decreto legislativo numero 58 del 1998). 
 1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é inserito il seguente:
    "Art.  147-bis  (Assemblee di categoria). 
 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma  1,  del  codice  civile,  qualora  le  azioni 
siano quotate in mercati   regolamentati   italiani   o  di  altri  Paesi  dell'Unione europea.".

  Art.  9.76  (Modifiche  alla  Sezione  V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). 
 1. Alla Sezione  V  del  Capo  II  del  Titolo III della Parte IV del decreto legislativo  numero  58 del 1998, nella rubrica, le parole: "collegio
sindacale" sono sostituite dalle parole: "organi di controllo".
  Art.  9.77  (Modifiche  all'articolo  148  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
      "b)  il  coniuge,  i parenti e gli affini entro il quarto grado degli  amministratori della società, gli amministratori, il coniuge,
i  parenti  e  gli  affini entro il quarto grado degli amministratori delle   società   da  questa  controllate,  delle  società  che  la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 
      c)  coloro  che  sono  legati alla società od alle società da questa  controllate  od  alle società che la controllano od a quelle
sottoposte  a  comune  controllo  da  rapporti  di  lavoro autonomo o subordinato  ovvero  da  altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.";
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "4-bis.   Al   consiglio   di   sorveglianza  si  applicano  le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.
      4-ter.  Lo  statuto  stabilisce  requisiti  di  onorabilità  e professionalità dei componenti del consiglio di sorveglianza.
      4-quater.  Al  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, limitatamente alla
lettera d), 2 e 3.".

  Art.  9.78  (Modifiche  all'articolo  149  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato
esecutivo.  I  sindaci,  che  non assistono senza giustificato motivo alle  assemblee  o,  durante un esercizio sociale, a due adunanze del
consiglio   d'amministrazione  o  del  comitato  esecutivo,  decadono dall'ufficio.";
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "4-bis.  Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e  4.  Almeno  un  componente del consiglio di sorveglianza partecipa
alle riunioni del consiglio di gestione.
      4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.".

  Art.  9.79  (Modifiche  all'articolo  150  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. L'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
    "Art.  150  (Informazione).  
  1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente,  secondo  le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, 
al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società 
o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un  interesse,  per conto proprio o di terzi, 
o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
    2.  L'obbligo  previsto  dal  comma  precedente é adempiuto, nel sistema  dualistico,  dal  consiglio  di  gestione  nei confronti del
consiglio  di  sorveglianza  e,  in  quello  monistico,  dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
    3.  Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
    4.  Coloro  che  sono  preposti  al controllo interno riferiscono anche  al  collegio  sindacale  di  propria iniziativa o su richiesta
anche di uno solo dei sindaci.
    5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio  di  sorveglianza  ed  al  comitato  per il controllo sulla
gestione.".

  Art.  9.80  (Modifiche  all'articolo  151  del  decreto legislativo numero   del  58  del  1998).  
  1.  All'articolo  151  del  decreto legislativo   numero   58   del   1998  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  I  sindaci  possono,  anche  individualmente, procedere in qualsiasi  momento  ad  atti  di  ispezione  e  di controllo, nonché
chiedere   agli  amministratori  notizie,  anche  con  riferimento  a società  controllate,  sull'andamento  delle operazioni sociali o su
determinati affari.";
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  Il  collegio  sindacale  può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di    amministrazione   e   controllo   ed   all'andamento   generale dell'attività   sociale.  Può  altresì,  previa  comunicazione  al
presidente  del  consiglio  di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed
avvalersi  di  dipendenti  della  società  per  l'espletamento delle proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione  e  di  richiesta  di
collaborazione  possono  essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.".

  Art.  9.81  (Introduzione  degli  articoli 151-bis  e  151-ter  del decreto legislativo numero 58 del 1998). 
 1. Dopo l'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  151-bis  (Poteri  del  consiglio  di sorveglianza). 
 1. I componenti    del    consiglio   di   sorveglianza   possono,   anche individualmente,  chiedere  notizie ai consiglieri di gestione, anche
con   riferimento   a   società  controllate,  sull'andamento  delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a
tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.
    2.  I  componenti  del  consiglio  di sorveglianza possono, anche individualmente,  chiedere al presidente la convocazione dell'organo,
indicando   gli  argomenti  da  trattare.  La  riunione  deve  essere convocata  senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
comunicate  al  richiedente  ed  illustrate  al  consiglio alla prima riunione successiva.
    3.  Il  consiglio  di  sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci,
il  consiglio  di  gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e
di  richiesta  di  collaborazione  possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.
    4.  Il  consiglio  di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente  delegato,  può procedere in qualsiasi momento ad atti
d'ispezione  e  di  controllo  nonché  scambiare  informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di    amministrazione   e   controllo   ed   all'andamento   generale dell'attività sociale.
    Art.   151-ter  (Poteri  del  comitato  per  il  controllo  sulla gestione).  
  1.  I  componenti  del comitato per il controllo sulla gestione   possono,   anche   individualmente,  chiedere  agli  altri
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento  delle  operazioni sociali o su determinati affari. Le
notizie  sono  fornite  a  tutti  i  componenti  del  comitato per il controllo sulla gestione.
    2.  I  componenti  del  comitato  per il controllo sulla gestione possono,   anche   individualmente,   chiedere   al   presidente   la
convocazione  del  comitato,  indicando gli argomenti da trattare. La riunione  deve  essere  convocata  senza ritardo, salvo che vi ostino
ragioni  tempestivamente  comunicate  al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
    3.  Il  comitato  per  il  controllo  sulla gestione può, previa comunicazione   al   presidente  del  consiglio  di  amministrazione,
convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi  di  dipendenti  della  società  per  l'espletamento delle
proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione  e  di  richiesta  di collaborazione  possono  essere esercitati anche da almeno due membri
del comitato.
    4.  Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello  stesso  appositamente  delegato,  può  procedere in qualsiasi
momento   ad  atti  d'ispezione  e  di  controllo  nonché  scambiare informazioni  con  i corrispondenti organi delle società controllate
in  merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.".

  Art.  9.82  (Modifiche  all'articolo  152  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  Il  collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato  per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che
gli  amministratori,  in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi  irregolarità  nella  gestione  che  possono recare danno alla
società  o  ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti  al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In
tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.";
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
      "2.  La  Consob,  se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento  dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del
consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo
2409  del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.".

  Art.  9.83  (Modifiche  all'articolo  153  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 é sostituito dal seguente:
    "1.  Il  collegio  sindacale,  il consiglio di sorveglianza ed il comitato  per  il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività
di  vigilanza  svolta  e  sulle  omissioni  e  sui  fatti censurabili rilevati  all'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio di
esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.".

  Art.  9.84  (Modifiche  all'articolo  154  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 é sostituito dal seguente:
  "Art.   154  (Disposizioni  non  applicabili).  
  1.  Al  collegio sindacale  delle  società  con  azioni  quotate non si applicano gli articoli 2397,  2398, 2399, 2403, 2403-bis, 
2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile. 
  2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non  si  applicano  gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo
comma,  2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
    3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni  quotate  non  si  applicano gli articoli 2399, primo comma, e
2409-septies del codice civile.".

  Art.  9.85  (Modifiche  all'articolo  156  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 é sostituito dal seguente:
    "5.   Le   relazioni   sui   bilanci   sono  depositate  a  norma dell'articolo  2435  del  codice  civile  e devono restare depositate
presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  o  la riunione del consiglio di sorveglianza che approva
il bilancio e finché il bilancio non é approvato.".

  Art.  9.86  (Modifiche  all'articolo  157  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 é sostituito dal seguente:
    "1.  Salvi  i  casi  previsti  dall'articolo  156,  comma  4,  la deliberazione  dell'assemblea  o  del  consiglio  di sorveglianza che
approva  il  bilancio  d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità  del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del  capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la 
medesima quota di  capitale  della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale  di  accertare la conformità del bilancio
 consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.".

  Art.  9.87  (Modifiche  all'articolo  158  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 é sostituito dal seguente:
      "3.  La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione  della  società  di revisione prevista dall'articolo 2441,
comma 4, seconda parte, del codice civile.";
    b) i commi 4 e 5 sono soppressi. 

  Art.  9.88  (Modifiche  all'articolo  159  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
      "1.  L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della  convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2,
del  codice  civile,  conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio  e  del  bilancio consolidato a una società di revisione
iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del  collegio  sindacale.  Essa  determina il corrispettivo spettante
alla società di revisione.";
    b) al  comma  3,  la  parola:  "2469" é sostituita dalla parola: "2459".

  Art.  9.89  (Modifiche  all'articolo  164  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo  numero  58  del  1998,  le  parole:  "primo  comma" sono soppresse.
  
 Art.  9.90  (Modifiche  all'articolo  160  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. All'articolo 160, comma 2, del decreto legislativo  numero  58  del  1998,  le  parole:  "quarto comma" sono
sostituite dalle parole: "quinto comma".

  Art.  9.91  (Modifiche  all'articolo  166  del  decreto legislativo numero  58  del  1998). 
 1. All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 é sostituito dal seguente:
    "3.  Se vi é fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza
esservi  abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la   Consob   denunziano  i  fatti  al  pubblico  ministero  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409  del codice  civile  ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi  provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.".

  Art.  9.92  (Modifiche  all'articolo  189  del  decreto legislativo numero  58  del  1998).  
  1. All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 é sostituito dal seguente:
    "2.  La  stessa  sanzione  si  applica  in caso di violazione dei divieti  di  esercizio  dei diritti ed in caso di inadempimento degli
obblighi  di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8."».
Capo II DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 5, RECANTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHE¨ IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, n. 366.
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003
  1.  Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al  comma  1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «nonché  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
contabile  per  i  danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti  commessi  nei  confronti  della  società  che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.»;
      2.  al  comma  3,  dopo le parole: «il tribunale giudica», sono inserite  le seguenti: «a norma del capo I del titolo II del presente
decreto»;
    b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «2.  Tutti  i  termini del procedimento possono essere ridotti alla metà  con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2,
del codice di procedura civile.
  3.  I  termini  sono  ridotti  alla metà nel caso di opposizione a norma  dell'articolo  645  del  codice  di procedura civile. Ciascuna
delle  parti,  al momento della costituzione, ovvero successivamente, può  chiedere  con  ricorso  che  sia  designato  il  magistrato per
l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.»;
    c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole: «ovvero entro cinque giorni  nel  caso  di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo
163-bis,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,»  sono soppresse;
    d) all'articolo   4,   comma   1,   sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
      1.  dopo  le  parole: «che offre in comunicazione», inserire le seguenti: «; a pena di decadenza deve»;
      2.  dopo  le parole «mezzo di eccezione», inserire la seguente: «e»;
      3.  dopo  le  parole:  «precisandone  le  ragioni», inserire le seguenti: «; deve»;
    e) all'articolo  5,  comma 1, le parole: «scadenza del termine di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c)»  sono sostituite dalle
parole: «notifica della comparsa di risposta»;
    f)  all'articolo  6,  comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle parole:   «proporre»  e:  «dichiarare»,  inserire,  in  entrambe,  le
seguenti: «a pena di decadenza»;
    g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1.  al comma 1 dopo le parole: «nuovi documenti e», é inserita la seguente: «di»;
      2.  al  comma  1  dopo  le parole: «richieste istruttorie,», la parola: «nonche» é soppressa;
      3.  al comma 1 le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
      4. al comma 1 dopo le parole: «per una ulteriore replica», sono aggiunte  le  seguenti: «, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni
non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni   proposte   dall'attore   a   norma   del   secondo  comma
dell'articolo precedente»;
      5. al comma 2, le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
      6.  al  comma  3, le parole: «otto giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
    h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.   le  parole:  «sedici  giorni»,  ovunque  ricorrenti,  sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
      2.  al  comma  1, lettera a), le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa
di risposta»;
      3.  al  comma  1,  lettera b) le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa
stessa»;
      4.  al  comma 2, lettera b) le parole: «termine di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «relativo termine»;
      5. al comma 3, dopo le parole: «terzo chiamato sono inserite le seguenti: «, ovvero intervenuto,»;
      6.  al comma 4, primo periodo, le parole: «quindici giorni sono sostituite   dalle   seguenti:   «venti   giorni»;  dopo  le  parole:
«successivi  alla  scadenza» sono inserite le parole: «dei termini di cui ai commi precedenti o»;
    i) all'articolo   10,   comma   2,  le  parole:  «non  rilevabili d'ufficio» sono soppresse;
    l)   all'articolo  11,  comma  3,  le  parole:  «tre  mesi»  sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
    m) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1.  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «ovvero depositare», sono inserite  le  seguenti:  «,  previa  notifica,»  e le parole: «si sia
tardivamente  costituito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione».
      2. il comma 4 é sostituito dal seguente:
  «4.  Fermo  quanto  disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini  previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le
decadenze,  sono  rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia  interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva,
a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.»;
    n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. il comma 2 é sostituito dal seguente:
  «2.  Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di   comparizione   delle   parti,   assegnando  il  termine  per  la
costituzione  del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima  dell'udienza;  il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza,  deve  essere  notificato  al  convenuto  almeno trenta giorni prima della data di udienza»;
      2. dopo il comma 2 é inserito il seguente:
  «2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i  fatti  costitutivi  della  domanda  e  manifestamente infondata la
contestazione   del  convenuto,  pronuncia  ordinanza  immediatamente esecutiva   di   condanna  e  dispone  sulle  spese  ai  sensi  degli
articoli 91  e  seguenti  del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.»;
      3.  al comma 3, dopo le parole: «cognizione non sommaria», sono inserite  le  parole: «ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a
norma del comma 2-bis,»;
    o) all'articolo  29,  dopo  le parole: «2343-bis, secondo comma,» sono  inserite  le parole: «2347» e, dopo le parole: «2437-ter, sesto
comma,» sono inserite le parole: «2468»;
    p) all'articolo  32,  comma  1,  le  parole: «dell'udienza di cui all'articolo 31,» sono sostituite dalle parole: «delle udienze di cui
agli articoli 30 o 31»;
    q) all'articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» é inserita la parola: «2275»;
    r) all'articolo 35, dopo il comma, é aggiunto il seguente:
  «5-bis.  I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide   sull'impugnazione  devono  essere  iscritti,  a  cura  degli
amministratori, nel registro delle imprese.»;
    s) all'articolo  37, comma 2, le parole: «stabilite nello statuto stesso» sono sostituite dalle parole: «dagli stessi stabilite».
    t) all'articolo  40,  comma  2,  primo  periodo,  le  parole: «Il procedimento  di  conciliazione,  ove  le  parti  non  raggiungano un
accordo»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Se  entrambe le parti lo richiedono,  il  procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto
l'accordo».
         
Capo III DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETà DI CAPITALI E SOCIETà COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003
  1.  Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2325-bis,  primo  comma,  del  codice  civile la parola: «capo» é sostituita dalla parola: «titolo»;
    b) all'articolo  2325-bis,  secondo  comma,  del codice civile le parole: «Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti
di  azioni»  sono sostituite dalle parole: «Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni»;
    c) all'articolo  2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo
Stato»  ed  al  numero  11) dopo la parola «sindaci» sono inserite la parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza»;
    d) all'articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole:  «i  membri  del  collegio  sindacale»  sono sostituite dalle
parole:   «ed   i  sindaci  ovvero  i  componenti  del  consiglio  di sorveglianza»;
    e) all'articolo  2344,  primo comma, del codice civile le parole: «della  loro  partecipazione» sono sostituite dalle parole «alla loro
partecipazione»   e  le  parole:  «nei  mercati  regolamentati»  sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati»;
    f)  all'articolo  2349,  secondo comma, del codice civile dopo le parole:  «assegnazione  ai»  sono  inserite le parole: «prestatori di
lavoro»  e  dopo le parole: «diritti patrimoniali o» sono inserite le parole: «anche di»;
    g) all'articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: «l'eventuali» sono sostituite dalle parole: «le eventuali»;
    h) all'articolo  2354,  primo comma, del codice civile la parola: «stabiliscano» é sostituita dalla parola: «stabiliscono»;
    i) all'articolo  2357-quater,  primo  comma, del codice civile le parole:  «comma  secondo»  sono  sostituite  dalle  parole:  «secondo
comma»;
    l)  all'articolo  2362,  primo  comma,  del codice civile dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
    m) all'articolo   2366,  secondo  comma,  del  codice  civile  é aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «se i quotidiani indicati
nello  statuto  hanno  cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
    n) all'articolo  2369,  quinto comma, del codice civile, in fine, le  parole:  «e  l'emissione  di azioni privilegiate» sono sostituite
dalle  parole:  «e  l'emissione  delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.»;
    o) all'articolo  2377  del codice civile, é inserito il seguente primo comma:
  «Le  deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e  dell'atto  sostitutivo,  vincolano  tutti  i  soci,  ancorché non
intervenuti o dissenzienti»;
    p) all'articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al secondo comma, primo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: «terzo comma»;
      2.  al  quinto  comma,  primo periodo, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle parole: «quarto comma» e nel secondo periodo le
parole: «quinto comma» sono sostituite dalle parole: «sesto comma»;
      3.  in fine, é aggiunto, il seguente comma: «I dispositivi del provvedimento   di   sospensione   e   della   sentenza   che  decide
sull'impugnazione    devono    essere    iscritti,   a   cura   degli amministratori, nel registro delle imprese»;
    q) all'articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
      1.  al  terzo comma, la parola: «tempestivamente» é sostituita dalla parola: «preventivamente»;
      2.  al  quarto  comma,  le parole: «sesto e settimo comma» sono sostituite dalle parole: «settimo e ottavo comma»;
    r) all'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sei mesi»;
    s) all'articolo  2409-terdecies,  primo  comma, del codice civile dopo la lettera f) é aggiunta, in fine, la seguente:
      «f-bis)  se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici,  industriali  e finanziari della società predisposti dal
consiglio  di  gestione,  ferma  in  ogni  caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.»;
    t) all'articolo  2412, quarto comma, del codice civile le parole: «le cui azioni siano» sono sostituite dalle parole: «con azioni»;
    u) all'articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole: «e  delle  riserve  non  eguagli  l'ammontare  delle  obbligazioni in
circolazione» sono sostituite dalle parole: «, della riserva legale e delle  riserve  disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle
obbligazioni in circolazione.»;
    v) all'articolo  2414  del  codice  civile,  dopo il numero 5) é inserito il seguente:
      «6)   la   data   di   rimborso  del  prestito  e  gli  estremi dell'eventuale prospetto informativo. »;
    z)  all'articolo 2414-bis del codice civile, dopo il primo comma, é aggiunto il seguente:
  «Qualora  un  azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414».
    aa)  all'articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole: «Le  quote  previste  dall'articolo  2377  s'intendono riferite» sono
sostituite  dalle parole: «Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento»;
    bb)  all'articolo  2417,  ultimo comma, primo periodo, del codice civile,  le parole: «ad un triennio» sono sostituite dalle parole: «a
tre esercizi sociali»;
    cc)  all'articolo  2437-quater,  quinto  comma, del codice civile dopo  le  parole:  «commi precedenti» sono inserite le parole: «entro
centottanta giorni dalla comunicazione del recesso»;
    dd) all'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole: «la riduzione» sono sostituite dalle parole: «l'operazione»;
    ee)  all'articolo  2447-ter,  primo comma, del codice civile alla lettera  f),  le parole: «assoggettata alla revisione contabile» sono
sostituite  dalle parole: «già assoggettata alla revisione contabile da  parte  di  una  società  di  revisione»  ed all'ultimo comma, le
parole:  «dal  consiglio  di  amministrazione  o  di  gestione»  sono sostituite dalle parole: «dall'organo amministrativo»;
    ff)  all'articolo  2447-sexies del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
    gg)  all'articolo  2447-novies, primo comma, del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
    hh)  all'articolo 2447-decies, quarto comma, del codice civile la parola: «tranne» é sostituita dalla parola: «salva»;
    ii) all'articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo
Stato»;
    ll) all'articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»;
    mm)  all'articolo  2466,  primo  comma, primo periodo, le parole: «apposito   registro   albo»  sono  sostituite  dalle  parole:  «albo
speciale.»;
    nn)  all'articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola: «trasmissibili» é sostituita dalla parola: «trasferibili»;
    oo) all'articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole: «l'iscrizione   del   registro»   sono   sostituite   dalle   parole:
«l'iscrizione  nel  registro»  e dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
    pp) all'articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole: «in mancanza» sono sostituite dalle parole: «, in mancanza,»;
    qq)  all'articolo  2477  del  codice  civile  l'ultimo  comma  é sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal secondo e terzo comma
si  applicano  le  disposizioni  in  tema  di società per azioni; se l'atto  costitutivo  non dispone diversamente, il controllo contabile
é esercitato dal collegio sindacale.».
    rr)  all'articolo  2478-bis,  quinto  comma, del codice civile la parola: «distribuzione» é sostituita dalla parola: «ripartizione»;
    ss)  all'articolo  2479  del  codice  civile  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
      1. al primo comma, in fine, il segno grafico: «:» é sostituito da: «.»;
      2.  al  quarto comma, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle  parole:  «comunque»  e dopo le parole: «del presente articolo»
sono  aggiunte le parole: «nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis»;
      3.  il  sesto  comma é sostituito dal seguente: «Salvo diversa disposizione  dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese
con  il  voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale».
    tt)  all'articolo  2479-ter,  ultimo  comma del codice civile, le parole:  «quarto,  sesto,  settimo  e  ottavo comma,» sono sostituite
dalle parole: «primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,»;
    uu)  all'articolo  2482,  secondo  comma,  del  codice  civile le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «novanta giorni»;
    vv)  all'articolo  2482-bis,  quarto  comma, del codice civile le parole:  «l'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio deve
ridurre  il  capitale  in  proporzione delle perdite accertate.» sono sostituite  dalle  parole:  «deve  essere  convocata  l'assemblea per
l'approvazione  del  bilancio  e  per  la  riduzione  del capitale in proporzione delle perdite accertate»;
    zz)  all'articolo  2497-bis  del  codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al primo comma, le parole: «la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento» sono sostituite dalle parole:
«la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento é soggetta»;
      2. al secondo comma, le parole: «sono indicati i soggetti» sono sostituite dalle parole: «sono indicate le società o gli enti»;
    aaa) all'articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        1.  al  primo comma, le parole: «dalle società o enti tenuti al  consolidamento  dei  loro  bilanci o che comunque le controllano»
sono  sostituite  dalle  parole:  «dalla  società  o  ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla»;
      2. il secondo comma é soppresso;
    bbb)dopo  l'articolo 2497-sexies del codice civile é inserito il seguente:
  «2497-septies  (Coordinamento  fra  societa).  Le  disposizioni del presente  capo  si  applicano  altresì alla società o all'ente che,
fuori   dalle  ipotesi  di  cui  all'articolo  2497-sexies,  esercita attività  di  direzione e coordinamento di società sulla base di un
contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.»;
    ccc)  all'articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile dopo la parola: «allegata» é inserita la parola: «una»;
    ddd) all'articolo 2501-sexies del codice civile il terzo comma é sostituito dal seguente:
  «L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma  dell'articolo  2409-bis  e,  se  la società incorporante o la
società  risultante  dalla  fusione  é una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui
ha   sede   la  società.  Se  la  società  é  quotata  in  mercati regolamentati,  l'esperto  é  scelto  fra  le  società di revisione
iscritte nell'apposito albo».
    eee)  all'articolo  2506,  secondo  comma,  secondo  periodo, del codice  civile  dopo  la  parola:  «azioni»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le parole: «o quote»;
    fff)  all'articolo  2526,  secondo  comma,  del  codice civile le parole: «i diritti di amministrazione o patrimoniali» sono sostituite
dalle parole: «i diritti patrimoniali o anche amministrativi»;
    ggg)  all'articolo  111-quater delle disposizioni di attuazione e transitorie  del  codice civile, le parole: «essa non può essere una
persona fisica» sono soppresse;
    hhh)   dopo   l'articolo   111-duodecies  delle  disposizioni  di attuazione e transitorie del codice civile é inserito il seguente:
  «Art.  111-terdecies.  La  deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo  2446  del  codice  é  verbalizzata  ed  iscritta  nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.».
    iii)   all'articolo   218  delle  disposizioni  di  attuazione  e transitorie  del  codice civile, la parola: «poste», ovunque ricorre,
é soppressa;
    lll)  all'articolo  223-bis  delle  disposizioni  di attuazione e transitorie   del   codice   civile,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1.  dopo  il primo comma é inserito il seguente: «Le decisioni di  trasformazione  della  società  a  responsabilità  limitata  in
società  per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche  in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale»;
      2. il secondo comma é sostituito dal seguente:   «Le  deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento
dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto  a  nuove  disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo
comma,  a  maggioranza  semplice,  qualunque sia la parte di capitale rappresentata  in  assemblea. Con la medesima maggioranza ed 
entro il medesimo    termine   possono   essere   assunte   le   deliberazioni dell'assemblea  straordinaria  aventi ad oggetto l'introduzione 
nellostatuto   di   clausole   che   escludono   l'applicazione  di  nuove disposizioni  di legge, derogabili con specifica clausola statutaria;
fino  alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre  il  30 settembre  2004,  per  tali società resta in vigore la
relativa  disciplina  statutaria  e  di  legge  vigente alla data del 31 dicembre 2003.»;
    mmm)   all'articolo  223-quinquiesdecies  delle  disposizioni  di attuazione e transitorie del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1. dopo il primo comma é inserito il seguente:   «In   deroga   all'articolo   2545-quater  del  codice  civile,  le
cooperative  di  cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali,  devono  destinare  al  fondo di riserva legale il venti per
cento degli utili netti annuali.»;
      2.   al   terzo   comma,   le  parole:  «devolvere  le  riserve indivisibili  previsto  dall'articolo»  sono sostituite dalle parole:
«cui all'articolo».
Capo IV NORME DI COORDINAMENTO TRANSITORIE E FINALI
Art. 6. Disciplina transitoria
  1.   Le   disposizioni   attuative   e  regolamentari  dei  decreti legislativi  numero  385  del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di
sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di
strumenti  finanziari  sono  emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
  2.  Per  le  materie  di  cui  al  comma  1,  le  norme dei decreti legislativi  numero  385  del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o
sostituite  dal  presente  decreto  e  le  correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003,
continuano  a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma
1.
  3.  All'articolo  2250,  ultimo  comma,  del codice civile, dopo le parole: «delle societa» sono inserite le parole: «per azioni ed».
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992
  1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 2 é inserito il seguente:
  «2-bis.  Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va
allegato  al  bilancio  dell'impresa  e  al  bilancio  consolidato un separato  rendiconto  redatto  secondo  le disposizioni contenute nel
presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;»;
    b) all'articolo 15 il comma 3 é abrogato;
    c) all'articolo 39 il comma 2 é abrogato.         
Art. 8.
Modifiche alla legge n. 91 del 1981
 1.  Alla  legge  23 marzo  1981,  n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  10,  primo  comma,  secondo  periodo, la parola: «2488» é sostituita dalla parola: «2477»;
    b) all'articolo  11,  primo  periodo,  le  parole:  «entro trenta giorni   dal   decreto   del  tribunale  previsto  dal  quarto  comma
dell'articolo  2330  del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro  trenta  giorni  dall'iscrizione  nel registro delle imprese a
norma dell'art. 2330 del codice civile»;
    c) l'articolo 13 é sostituito dal seguente:
  «13  (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409  del  codice civile si applica alle società di cui all'articolo
10,  comprese  quelle  aventi  forma  di  società  a responsabilità limitata;  il  potere  di  denuncia  spetta  anche  alle  federazioni
sportive nazionali.».
Art. 9.
Abrogazioni
  1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente  decreto  sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto
legislativo numero 58 del 1998:
    a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
    b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 126;
    c) il comma 3 dell'articolo 134;
    d) il comma 2 dell'articolo 147.
  2. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo é soppresso.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  é  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze
                              Marzano,   Ministro   delle   attività  produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

          Avvertenza:
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie  generale  -  del  10  marzo  2004 si procederà alla
          ripubblicazione  del testo del presente decreto legislativo  corredato  delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
          3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle  disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.