DECRETO 17 febbraio 2009, n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «Testo unico») e, in particolare:
- l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse
al mutuo riconoscimento;
l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai
poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta
del risparmio fra il pubblico;
- l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento
da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato
comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel
medesimo Stato;
- l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le
definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in
tema di società finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo
della lettera b), che include le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione
nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;
- l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica
il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali
circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei
confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;
- l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro,
al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per
gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dal medesimo articolo 106, comma 3;
- l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le
modalità di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla
Banca d'Italia;
- l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro
dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai
quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
- l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco
generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei
confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e
delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del
medesimo articolo;
- l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle
Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del
pubblico e nel territorio della Repubblica delle attività indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le
disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano
ai soggetti già sottoposti, per legge, a forme di vigilanza
sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta,
disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;
- l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
- l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque
svolga una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi
previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
- l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione
dell'articolo 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito
su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo
106 del Testo unico;
- l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di
garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del
medesimo Testo unico;
- l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che
esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106
del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5
medesimo, individuando in particolare le attività che possono essere
esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:
- l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107
del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo;
- l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie
garantite;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla
deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del
risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle
quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli
intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di
finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad
alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo
unico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese
costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto
normativo e nell'operatività degli intermediari, la necessità di
modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti
ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in
particolare, i Decreti ministeriali del:
- 6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma
1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del
pubblico;
- 6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei
criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non
nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui
all'articolo 106, comma 1;
- 6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che
operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
- 31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative
dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano
professionalmente l'attività di cambiavalute;
- 9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare:
- l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca
d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei
Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
- l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla
Banca d'Italia;
- l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa
succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di
cui l'UIC è titolare.
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre
2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1,
del Testo unico;
d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1,
del Testo unico;
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio;
f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai
sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita
sezione dell'elenco generale;
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5,
del Testo unico che esercitano professionalmente l'attività
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta;
h) «gruppo di appartenenza», le società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè
controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione
dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono
gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la
delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione
del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte
di soggetti diversi dalle banche;
i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento,
danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di
trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale
alla transazione;
l) «esercizio di attività finanziarie nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti
del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attività
di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di società finanziarie aventi sede legale all'estero;
m) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di
garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla
situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare
delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività
dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal
rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi
dell'intermediario finanziario;
n) «esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di
garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel
semestre sia superiore a euro 25 milioni;
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco
generale;
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede
legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo
riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più
delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi
sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più
delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
r) «rilascio di garanzie», l'attività indicata dall'articolo 3,
comma 1, lettera f), del presente decreto;
s) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni
bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo
l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310,
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche
dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero
di imprese che può essere chiaramente individuato in base: alla loro
ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo
stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in
funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o
distribuzione.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITà
Art. 2.Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli intermediari finanziari, agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'articolo 113 del Testo unico, ai cambiavalute ed ai confidi.
Art. 3. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
1. Per attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio
di garanzie sostitutive del credito e
di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso
con operazioni di :
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito
dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di
pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di
beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni,
l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,
l'impegno a concedere credito, nonchè ogni altra forma di
rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di
firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in
esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Art. 4. Attività di intermediazione in cambi
1. Per intermediazione in
cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a
pronti o a termine, nonchè ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
Art. 5. Attività di prestazione di servizi di pagamento
1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende
l'attività di:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche
tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito
o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico.
2. Non rientrano nella prestazione
di servizi di pagamento le attività di:
a) recupero crediti;
b) trasporto e consegna di valori;
c) emissione o gestione, da
parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili
esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo
commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di
prestatori di tali beni o servizi;
d) emissione o gestione, da
parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente
presso lo stesso o, in
base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di
tali beni o servizi;
e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;
f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale
alla propria attività principale, a condizione che il soggetto che effettua tali
operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.
Art. 6 Attività di assunzione di partecipazioni
1. Per assunzione di partecipazioni
si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da
titoli,sul capitale di altre imprese.
2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame
con le imprese partecipate per lo sviluppo
dell'attività del
partecipante. Si ha in ogni caso
attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia
titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Art. 7. Altre attività finanziarie esercitabili
1. Gli intermediari finanziari, oltre alle
attività indicate
agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte
salve le riserve di attività previste dalla
legge, le attività previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri
da 2 a 12 e numero 15.
Art. 8. Attività strumentali e connesse
1. Gli intermediari finanziari
possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
2. è strumentale l'attività che ha carattere ausiliario
rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le
attività
strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e
finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
3. è connessa l'attività accessoria
che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono
attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza.
TITOLO II
ESERCIZIO DI ATTIVITà NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO
Art. 9.Esercizio di attività nei confronti del pubblico
1. Le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5
sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano
svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
2. Non configurano operatività nei
confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei
confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli
acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.
3. Non costituisce attività di
finanziamento nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti vantati da
terzi nei confronti di società del gruppo medesimo.
4. L'attività di credito al
consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico
anche quando è limitata all'ambito dei soci.
5. L'attività di rilascio di
garanzie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto
è esercitata nei confronti
del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte
del gruppo dell'intermediario finanziario. Tuttavia
l'attività di
rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa
parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia
una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.
6. L'attività di assunzione di partecipazioni è
esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con
carattere di professionalità e le
assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca
alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti
alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o
al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese
partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.
TITOLO III
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL
TESTO UNICO
CAPO I
Elenco generale
Art. 10. Iscrizione e poteri dell'autorità di vigilanza
1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del
pubblico, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico
sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale.
2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 106, comma 3, del Testo unico.
3. La Banca d'Italia può chiedere agli
intermediari finanziari, per i controlli di competenza,
atti e documenti, nonchè la
trasmissione di dati e notizie anche con
carattere periodico, ed effettuare ispezioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco
generale ai sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi
uno dei seguenti casi:
a) siano decorsi ventiquattro
mesi dall'iscrizione senza che l'intermediario abbia dato inizio all'attività;
b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attività
per non meno di ventiquattro mesi continuativi.
Art. 11. Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie
1. I soggetti che intendono
esercitare l'attività rilascio di garanzie nei confronti del
pubblico devono essere iscritti
nell'elenco generale e, oltre a rispettare le
condizioni previste nell'art. 106 del Testo unico,
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) costituzione in forma di società per azioni;
b) capitale sociale versato non inferiore a euro
1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in
attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi
depositati su un unico conto costituito presso una succursale
operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilità si intendono titoli di debito
negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.
Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS),
al valore
equo.
c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;
d) oggetto sociale
che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
2. I requisiti indicati al
precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa per
tutto il periodo di attività dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei
requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti
fissati dal primo comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo
elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o
svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di
rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
4. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 10, comma 3 gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio
annuale e una situazione dei conti semestrale nei termini e con le
modalità dalla
stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta
dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare
totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale delle
attività
dello stato patrimoniale, l'ammontare
dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di
riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio delle
garanzie nel periodo di riferimento.
5. Qualora dal bilancio o dalla situazione
dei conti semestrale risulti l'esercizio in via prevalente dell'attività di
rilascio di garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attività nei
limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia, e, nel frattempo, non
può rilasciare nuove garanzie.
6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attività
di rilascio di garanzie, l'intermediario
finanziario è tenuto a
darne pronta comunicazione alla Banca
d'Italia; deve, altresì, ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro sessanta
giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel
frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a) rilasciate a favore di
banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, in relazione
alla concessione di
finanziamenti;
b) connesse o accessorie a specifiche operazioni
riconducibili ad altra attività svolta dall'intermediario finanziario.
CAPO II
Sezioni dell'elenco generale
Art. 12. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico
1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione
dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico i
soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via
esclusiva una o più delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del
Testo unico.
2. L'obbligo ricorre anche a carico dei
soggetti che esercitano
dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La
verifica di tale condizione va effettuata mediante la
comparazione delle citate attività con quelle di natura
diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto,
secondo quanto indicato nel successivo articolo 13.
3. In deroga ai commi precedenti, l'attività
di assunzione di partecipazioni rileva ai fini
dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra
attività finanziaria nei
confronti delle partecipate.
Art. 13 Prevalente operatività non nei confronti del pubblico e modalità di calcolo
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui
all'articolo 106,
comma 1, del Testo unico, fermo
restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in
base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi
dell'attivo di natura finanziaria di cui alle
anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei
ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da
operazioni di intermediazione su valute e delle
commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi
di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei
proventi complessivi.
2. Nei confronti degli intermediari
esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi
è sufficiente il
verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).
Art. 14. Cambiavalute
1. I soggetti in
qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano in via
professionale, anche su base stagionale, l'attività di cambiavalute, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco generale.
2. I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali
e connesse, attività connesse al
turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone
e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse.
3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono
possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del
Testo unico.
4. I titolari di ditte individuali
nonchè coloro che svolgono funzioni, comunque denominate, di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che
svolgono attività
di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti
di onorabilità determinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.
CAPO III
Elenco speciale
Art. 15.Obbligo di iscrizione
1. Al ricorrere delle
condizioni di seguito indicate, gli
intermediari finanziari hanno l'obbligo di
richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione
può essere
effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.
2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
a) gli intermediari
finanziari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma
che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;
b) i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria
pari o superiore a euro 75 milioni;
c) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di
assunzione di partecipazioni, ivi comprese
le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui
all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di
attività finanziaria
pari o superiore a euro 52 milioni;
d) gli intermediari
finanziari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
e) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di
emissione o gestione di carte di credito e di debito;
f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in
armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il
mutuo riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico;
g) gli intermediari finanziari incaricati
della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e di pagamento previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n.
130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge;
h) le società cessionarie per
la garanzia di obbligazioni bancarie, non rientranti nell'ambito di
un gruppo bancario come definito dal Testo unico.
3. La permanenza nell'elenco speciale è subordinata
all'effettivo
svolgimento dell'attività
finanziaria che ha determinato l'iscrizione. La Banca
d'Italia provvede alla cancellazione dall'elenco speciale ove:
a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione
l'intermediario non abbia dato inizio all'attività, ovvero
b) abbia interrotto l'esercizio dell'attività
per oltre dodici mesi continuativi.
Art. 16. Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante attività di rilascio di garanzie
1. Gli intermediari finanziari che
hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in
via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno
l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e devono
soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere costituiti in forma di società per azioni;
b) capitale sociale versato non inferiore a euro
1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in
attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi
depositati su un unico conto costituito presso una succursale
operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su
mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS),
al valore
equo;
c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;
d) oggetto sociale
che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco
speciale e lo statuto
dell'intermediario preveda l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie
in via esclusiva, gli amministratori provvedono a convocare
l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della società.
3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11
non si applicano ai confidi.
Art. 17. Sussistenza dei requisiti di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione
nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b)
e c),
vanno accertate con riferimento
ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce. La Banca d'Italia può definire le ipotesi in
presenza delle quali è possibile procedere all'iscrizione nell'elenco
speciale prima dei citati termini.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la
Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui
agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonchè il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico.
L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g)
è negata qualora l'intermediario non rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca
d'Italia e non disponga di un sistema
informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi
nonchè di
strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e
alla complessità dell'attività svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la
richiesta di iscrizione
nell'elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di
attività esercitata, entro due
mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a
convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della società; qualora invece la
richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle
soglie quantitative previste dall'articolo
15, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve
riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime
soglie quantitative. In caso di
inosservanza delle disposizioni che precedono, l'intermediario
è cancellato, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale.
3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli
15, comma 2 e 16, comma 1, del
presente decreto, verificata con riferimento ad almeno tre
esercizi consecutivi, comporta la cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia
stabilisce in via generale le condizioni in presenza delle quali
procedere alla cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.
4. Per gli intermediari finanziari di
cui al comma 3 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi
delle facoltà riconosciute dalla delibera del CICR del
19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22
febbraio 2006, e dalle relative istruzioni applicative
della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che
l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite stabilito dalle predette disposizioni.
5. Gli intermediari la cui cancellazione
dall'elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni
di raccolta tra il pubblico.
Art. 18. Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalità di iscrizione nell'elenco speciale
1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera c), del presente decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai volumi di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.
TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
Art. 19. Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri
1. L'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.
Art. 20. Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari
1. L'iscrizione nell'elenco
generale di
intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) svolgimento effettivo dell'attività
finanziaria nel Paese di provenienza;
b) esercizio in
Italia dell'attività finanziaria in via
esclusiva;
c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno
pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106,
comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per
gli intermediari che esercitano l'attività di rilasciano di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di
importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro
5 milioni ove l'attività è esercitata in
via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di
dotazione deve essere
investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide
o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un
unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di
una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati
regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti
dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico
della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di
mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS),
al valore equo;
d) sussistenza dei requisiti di professionalità,
indipendenza ed onorabilità previsti dell'articolo 109 del Testo unico
in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione
dell'organizzazione stabile operante in Italia;
e) sussistenza dei requisiti di onorabilità in
capo ai titolari di partecipazioni
rilevanti nell'intermediario finanziario
comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione
operante in Italia.
2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario
finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo
V del Testo unico, l'iscrizione nell'elenco generale
è subordinata al
verificarsi della sola condizione di cui al comma 1, lettera a).
Art. 21. Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari
1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari
finanziari extracomunitari è subordinata
al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sussistenza dei requisiti di cui
al precedente articolo 20, comma 1;
b) rilascio da parte del rappresentante legale
della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di
cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo
di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da
attività illecite.
Art. 22. Norme applicabili
1. Agli intermediari finanziari
comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale, ai sensi
del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con
la presente disciplina in relazione all'attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108
e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità,
indipendenza ed onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di direzione, ed articolo
111 del Testo unico. Per verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di
iscrizione nell'elenco speciale si fa
riferimento all'attività esercitata in Italia.
2. Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze dispone
la cancellazione dall'elenco generale,
secondo quanto previsto dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni
stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.Disposizioni transitorie e finali
1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale
per il solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui
al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono
l'iscrizione nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data
medesima. Qualora, entro tale termine, non superino le
soglie di rilevanza di cui all'articolo 15, comma 2, del presente
decreto, sono cancellati
dall'elenco speciale.
2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale
presentate dagli intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per il superamento del solo
parametro relativo ai mezzi patrimoniali previsto dal decreto
ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.
3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, già svolgono l'attività
di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data
medesima si adeguano alle disposizioni del presente
decreto ovvero dismettono l'attività,
adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono
l'intermediario è cancellato dall'elenco
generale, secondo le
modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.
4. La Banca d'Italia determina le modalità per
la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui
all'articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto,
esercitano attività di
assunzione di partecipazioni senza svolgere
congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, già svolgono attività di
intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money
broker), entro centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni
del presente decreto ovvero dismettono l'attività,
adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso
di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario
è cancellato dall'elenco
generale, secondo le modalità di cui
all'articolo 111 del Testo
unico.
6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la
continuità dell'invio da parte delle società di cui all'articolo 3
della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle
informazioni relative ai crediti cartolarizzati.
7. Per tutti i soggetti destinatari del presente
decreto la Banca d'Italia determina le modalità di iscrizione nei relativi elenchi.
Art. 24. Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti decreti:
a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante
determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle
attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1,
nonchè in quali
circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante
determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) il decreto ministeriale 6 luglio
1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore
finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) il decreto ministeriale 28
luglio 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie
elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
e) il decreto ministeriale 13
maggio 1996, recante criteri di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante
determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4,
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei
requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono
attività di rilascio di garanzie nonchè a quelli
che operano quali
intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
g) il decreto ministeriale 31
luglio 2001, n. 372, contenente disposizioni applicative dell'articolo 155,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante disposizioni sui soggetti che
esercitano professionalmente l'attività
di cambiavalute;
h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007,
recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fatti salvi l'articolo 3 e l'articolo
2, secondo comma, primo periodo.
Il presente decreto, munito delle
sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2009
Il Ministro : Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 342