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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2009, n. 29

Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare: 
- l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento; 
l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico; 
- l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;
- l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo della lettera b), che include le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
- l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario; 
- l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1; 
- l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;
- l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla Banca d'Italia; 
- l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
- l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo; 
- l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti già sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione; 
- l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
- l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
- l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106 del Testo unico; 
- l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico; 
- l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute; 
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare: 
- l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo; 
- l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico; Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo unico; 
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni; 
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell'operatività degli intermediari, la necessità di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del: 
- 6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;
- 6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1; 
- 6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
- 28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
- 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
- 2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
- 31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;
- 9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare: 
- l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
- l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;
- l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare. Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008; 
Adotta il seguente regolamento: 

Art. 1. Definizioni 

1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del Testo unico; 
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio; 
f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita sezione dell'elenco generale; 
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l'attività consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; 
h) «gruppo di appartenenza», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche; 
i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto; 
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione; 
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione; 
l) «esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di società finanziarie aventi sede legale all'estero; 
m) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell'intermediario finanziario; 
n) «esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni; 
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale; 
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
r) «rilascio di garanzie», l'attività indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto; 
s) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre; 
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che può essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITà

Art. 2.Ambito di applicazione

1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  agli intermediari  finanziari,  agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari,  ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di  cui  all'articolo  113  del  Testo  unico,  ai cambiavalute ed ai confidi.

Art. 3. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

1.  Per  attività  di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di  garanzie  sostitutive  del  credito  e  di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di :
   a) locazione finanziaria;
   b) acquisto di crediti;
   c)  credito  al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo  unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento  del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
   d) credito ipotecario;
   e) prestito su pegno;
   f)  rilascio  di  fideiussioni,  l'avallo,  l'apertura  di credito documentaria,   l'accettazione,  la  girata,  l'impegno  a  concedere credito,  nonchè  ogni  altra  forma  di  rilascio  di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma  previsti  nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Art. 4.  Attività di intermediazione in cambi

1.   Per   intermediazione  in  cambi  si  intende  l'attività  di negoziazione  di  una  valuta  contro un'altra, a pronti o a termine, nonchè ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 5. Attività di prestazione di servizi di pagamento

1.  Per  prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di:
   a) incasso e trasferimento di fondi;
   b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
   c) compensazione di debiti e crediti;
   d)  emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi  di  pagamento,  nel  rispetto  del  divieto  di  raccolta  del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico.
  2.  Non  rientrano  nella  prestazione  di  servizi di pagamento le attività di:
   a) recupero crediti;
   b) trasporto e consegna di valori;
   c)  emissione  o  gestione,  da  parte  di  un fornitore di beni o servizi,  di  carte  prepagate  utilizzabili esclusivamente presso lo stesso  o,  in  base  ad  un  accordo  commerciale  con  l'emittente, all'interno  di  una  rete  limitata  di  prestatori  di  tali beni o servizi;
   d)  emissione  o  gestione,  da  parte  di  un fornitore di beni o servizi,  di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso   lo   stesso  o,  in  base  ad  un  accordo  commerciale  con l'emittente,  all'interno  di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;
   e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;
   f)  trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria attività  principale, a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.

Art. 6 Attività di assunzione di partecipazioni

1.  Per  assunzione  di  partecipazioni  si  intende l'attività di acquisizione  e  gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli,sul capitale di altre imprese.
  2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con  le  imprese  partecipate  per  lo  sviluppo  dell'attività  del partecipante.   Si  ha  in  ogni  caso  attività  di  assunzione  di partecipazioni  quando  il  partecipante  sia  titolare  di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Art. 7. Altre attività finanziarie esercitabili

1.  Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli  3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve  le  riserve  di  attività  previste dalla legge, le attività previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.

Art. 8. Attività strumentali e connesse

1.   Gli   intermediari  finanziari  possono  esercitare  attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
  2.  è strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a  quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
   a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
   b) gestione di immobili ad uso funzionale;
   c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
   d) formazione e addestramento del personale.
  3.  è  connessa  l'attività  accessoria  che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
   a) informazione commerciale;
   b) locazione di cassette di sicurezza.

TITOLO II
ESERCIZIO DI ATTIVITà NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Art. 9.Esercizio di attività nei confronti del pubblico

1.  Le  attività  indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei  confronti  del  pubblico  qualora  siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
  2.  Non  configurano  operatività  nei  confronti  del pubblico le attività  esercitate  esclusivamente  nei  confronti  del  gruppo di appartenenza.  La  deroga  non trova applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.
  3.  Non  costituisce  attività  di finanziamento nei confronti del pubblico  l'acquisto  di  crediti  vantati  da terzi nei confronti di società del gruppo medesimo.
  4.   L'attività  di  credito  al  consumo  si  considera  comunque esercitata  nei  confronti  del  pubblico  anche  quando  è limitata all'ambito dei soci.
  5.  L'attività  di  rilascio  di  garanzie, di cui all'articolo 3, comma  1, lettera f) del presente decreto è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della   garanzia  non  faccia  parte  del  gruppo  dell'intermediario finanziario.  Tuttavia  l'attività  di  rilascio  di garanzie non è esercitata  nei  confronti  del pubblico se il garantito fa parte del gruppo  del  soggetto  garante  ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.
  6.  L'attività  di  assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere  di  professionalità  e  le  assunzioni  di partecipazioni avvengano  nell'ambito  di  un  progetto che conduca alla alienazione delle  partecipazioni  dopo  interventi  volti  alla riorganizzazione aziendale,  allo  sviluppo  produttivo  o  al  soddisfacimento  delle esigenze  finanziarie  delle  imprese  partecipate  anche  tramite il reperimento del capitale di rischio.

TITOLO III
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO

CAPO I
Elenco generale

Art. 10. Iscrizione e poteri dell'autorità di vigilanza

1.  I  soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le  attività  di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale.
  2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del Testo unico.
  3.  La  Banca  d'Italia può chiedere agli intermediari finanziari, per   i  controlli  di  competenza,  atti  e  documenti,  nonchè  la trasmissione  di  dati  e  notizie  anche con carattere periodico, ed effettuare ispezioni.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta della Banca  d'Italia,  provvede alla cancellazione dall'elenco generale ai sensi  dell'articolo  111 del testo unico quando si verifichi uno dei seguenti casi:
   a)  siano  decorsi  ventiquattro  mesi  dall'iscrizione  senza che l'intermediario abbia dato inizio all'attività;
   b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attività per non meno di ventiquattro mesi continuativi.

Art. 11. Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie

1.  I  soggetti  che  intendono  esercitare l'attività rilascio di garanzie   nei   confronti   del   pubblico  devono  essere  iscritti
nell'elenco  generale  e,  oltre  a rispettare le condizioni previste nell'art.   106   del  Testo  unico,  devono  soddisfare  i  seguenti requisiti:
   a) costituzione in forma di società per azioni;
   b)  capitale  sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale  sociale  deve  essere  investito  in attività liquide o in titoli  di  pronta  liquidabilità,  entrambi  depositati su un unico conto  costituito  presso  una  succursale  operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità  si  intendono  titoli  di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai  sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta  di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo  i  principi  contabili  internazionali (IAS/IFRS), al valore
equo.
   c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;
   d)   oggetto   sociale   che   preveda  espressamente  l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  2.  I  requisiti  indicati  al  precedente  comma  1  devono essere mantenuti  in  via  continuativa  per  tutto  il periodo di attività dell'intermediario  finanziario.  In  caso di riduzione dei requisiti patrimoniali  al  di  sotto  dei  limiti  fissati  dal  primo  comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
  3.  Gli  intermediari  finanziari iscritti nel solo elenco generale non  possono  avere  per  oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente  o  rilevante  l'attività  di  rilascio  di  garanzie nei confronti del pubblico.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo 10, comma 3 gli intermediari  di  cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia,  per  i  controlli di competenza, il bilancio annuale e una situazione  dei conti semestrale nei termini e con le modalità dalla stessa  indicate.  La situazione semestrale, sottoscritta dall'organo amministrativo  e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare totale  delle  garanzie in essere, l'ammontare totale delle attività
dello   stato  patrimoniale,  l'ammontare  dei  ricavi  prodotti  dal rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di riferimento,  l'ammontare  massimo e l'ammontare medio delle garanzie nel periodo di riferimento.
  5.  Qualora  dal  bilancio  o dalla situazione dei conti semestrale risulti  l'esercizio  in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie  l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla  Banca  d'Italia,  e,  nel  frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
  6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attività di  rilascio  di  garanzie,  l'intermediario  finanziario è tenuto a
darne  pronta  comunicazione  alla  Banca  d'Italia;  deve, altresì, ricondurre  l'attività  nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone  pronta  comunicazione  alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
  7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie: 
   a)  rilasciate  a  favore  di  banche  o  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco  speciale,  in  relazione  alla  concessione di finanziamenti;
   b)  connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dall'intermediario finanziario.

CAPO II
Sezioni dell'elenco generale

Art. 12. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico

1.  Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale  prevista  dall'articolo  113 del Testo unico i soggetti che esercitano,  non  nei  confronti del pubblico, in via esclusiva una o più  delle  attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico.
  2.  L'obbligo  ricorre  anche  a carico dei soggetti che esercitano dette  attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica  di  tale  condizione va effettuata mediante la comparazione delle  citate  attività  con  quelle di natura diversa, industriale, commerciale  o  di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13.
  3.  In  deroga  ai  commi  precedenti, l'attività di assunzione di partecipazioni   rileva   ai  fini  dell'iscrizione  solo  se  svolta congiuntamente  ad  altra  attività  finanziaria nei confronti delle partecipate.

Art. 13 Prevalente operatività non nei confronti del pubblico e modalità di calcolo

1.  L'esercizio  in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di  una  o  più delle attività finanziarie di cui all'articolo 106,
comma  1,  del  Testo  unico,  fermo  restando  quanto  previsto dal precedente  articolo  12,  comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei  bilanci  approvati  relativi  agli  ultimi  due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
   a)  l'ammontare  complessivo  degli elementi dell'attivo di natura finanziaria   di   cui   alle   anzidette   attività,  unitariamente considerate,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
   b)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi  prodotti dagli elementi dell'attivo  di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni  di  intermediazione  su valute e delle commissioni attive percepite  sulla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.
  2.  Nei  confronti  degli  intermediari esercenti la prestazione di servizi  di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).

Art. 14. Cambiavalute

1.   I   soggetti  in  qualsiasi  forma  giuridica  costituiti  che esercitano   in   via   professionale,   anche  su  base  stagionale, l'attività  di  cambiavalute,  sono  iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale.
  2. I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e  connesse,  attività  connesse  al  turismo  o alla prestazione di servizi   di   trasporto  di  persone  e  attività  numismatica,  in conformità al regime proprio di ciascuna di esse.
  3.  I  partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti  di  onorabilità  determinati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico.
  4.  I  titolari  di  ditte  individuali nonchè coloro che svolgono funzioni,   comunque  denominate,  di  amministrazione,  direzione  e controllo  presso  soggetti  che  svolgono attività di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico. 

CAPO III
Elenco speciale

Art. 15.Obbligo di iscrizione

1.   Al   ricorrere  delle  condizioni  di  seguito  indicate,  gli intermediari  finanziari  hanno  l'obbligo  di  richiedere alla Banca d'Italia  l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.
  2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
   a)   gli   intermediari   finanziari   esercenti   l'attività  di finanziamento   sotto  qualsiasi  forma  che  abbiano  un  volume  di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;
   b) i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni;
   c) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di assunzione di   partecipazioni,   ivi   comprese  le  società  finanziarie  per l'innovazione  e  lo  sviluppo  di  cui  all'articolo 2 della legge 5 ottobre  1991, n. 317, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni;
   d)   gli   intermediari   finanziari   esercenti   l'attività  di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
   e)  gli intermediari finanziari esercenti l'attività di emissione o gestione di carte di credito e di debito;
   f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni stabilite  dalla  Banca  d'Italia  in  armonia  con  le  disposizioni comunitarie   riguardanti   il   mutuo   riconoscimento,   ai   sensi dell'articolo 18 del Testo unico;
   g)  gli  intermediari  finanziari incaricati della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di  cassa  e  di pagamento previsti dall'articolo  2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge;
   h)  le  società  cessionarie  per  la  garanzia  di  obbligazioni bancarie,  non  rientranti  nell'ambito  di  un  gruppo bancario come definito dal Testo unico.
  3.  La permanenza nell'elenco speciale è subordinata all'effettivo svolgimento    dell'attività    finanziaria   che   ha   determinato l'iscrizione.   La   Banca   d'Italia   provvede  alla  cancellazione dall'elenco speciale ove:
   a)  decorsi  dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia  dato inizio all'attività, ovvero
   b)  abbia  interrotto  l'esercizio dell'attività per oltre dodici mesi continuativi.

Art. 16. Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante attività di rilascio di garanzie

1.  Gli  intermediari  finanziari  che  hanno  per  oggetto sociale esclusivo  o  intendono  esercitare  in  via  prevalente  o rilevante l'attività  di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo  di  iscriversi  nell'elenco speciale e devono soddisfare i seguenti requisiti:
   a) essere costituiti in forma di società per azioni;
   b)  capitale  sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale  sociale  deve  essere  investito  in attività liquide o in titoli  di  pronta  liquidabilità,  entrambi  depositati su un unico conto  costituito  presso  una  succursale  operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità  si  intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai  sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta  di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo  i  principi  contabili  internazionali (IAS/IFRS), al valore
equo;
   c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;
   d)   oggetto   sociale   che   preveda  espressamente  l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco speciale   e   lo   statuto  dell'intermediario  preveda  l'esercizio dell'attività   di  rilascio  di  garanzie  in  via  esclusiva,  gli amministratori  provvedono  a  convocare  l'assemblea  per modificare l'oggetto  sociale  ovvero  per deliberare la liquidazione volontaria della società.
  3.  Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non si applicano ai confidi.

Art. 17. Sussistenza dei requisiti di iscrizione

1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  speciale, le condizioni quantitative,  di  cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
vanno   accertate   con  riferimento  ai  dati  dell'ultimo  bilancio approvato  e  devono  essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce.  La Banca d'Italia  può  definire  le  ipotesi  in  presenza  delle  quali  è possibile  procedere  all'iscrizione  nell'elenco  speciale prima dei citati termini.
  2.  Ai  fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonchè il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico. L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a), b),  c),  d),  e),  f)  e  g)  è  negata qualora l'intermediario non rispetti  le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca d'Italia  e  non  disponga  di  un  sistema informativo-contabile, di metodi  di  misurazione e gestione dei rischi nonchè di strutture di controllo  interno  adeguati  rispetto  al volume e alla complessità dell'attività svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la richiesta   di   iscrizione   nell'elenco   speciale   sia   motivata esclusivamente  dal  tipo di attività esercitata, entro due mesi dal provvedimento  di  diniego  gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione  volontaria  della società; qualora invece la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie  quantitative  previste  dall'articolo  15,  comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve riportare  gli  aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative.   In   caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  che precedono, l'intermediario è cancellato, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale.
  3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli 15,  comma  2  e  16,  comma  1, del presente decreto, verificata con riferimento   ad   almeno   tre  esercizi  consecutivi,  comporta  la cancellazione  dall'elenco  speciale. La Banca d'Italia stabilisce in via  generale  le  condizioni  in presenza delle quali procedere alla cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.
  4.  Per  gli  intermediari  finanziari  di cui al comma 3 che hanno effettuato  operazioni  di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà  riconosciute  dalla  delibera  del CICR del 19 luglio 2005, come  modificata  dalla  deliberazione  del 22 febbraio 2006, e dalle relative    istruzioni   applicative   della   Banca   d'Italia,   la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite stabilito dalle predette disposizioni.
  5.  Gli  intermediari  la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa  ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 18. Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalità di iscrizione nell'elenco speciale

1.  La  Banca  d'Italia  stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di  cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli 11,  comma  1,  lettera  c),  e 16, comma 1, lettera c), del presente decreto.  Nell'individuazione  delle componenti relative ai volumi di attività  finanziaria  e  ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa riferimento  alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  dei  soggetti  sottoposti  a controlli prudenziali.

TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 19. Condizioni  per  l'esercizio  di  attività  finanziaria  da parte di soggetti esteri

1.  L'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria con  stabile  organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di   intermediari   finanziari   comunitari   ed  extracomunitari  è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.

Art. 20. Iscrizione   nell'elenco   generale   degli  intermediari  finanziari comunitari

1.  L'iscrizione  nell'elenco  generale  di intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a)  svolgimento  effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;
   b)   esercizio   in   Italia  dell'attività  finanziaria  in  via esclusiva;
   c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale  sociale  richiesto,  dall'articolo  106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilasciano di garanzie nei  confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo  non  inferiore  a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove   l'attività  è  esercitata  in  via  esclusiva,  prevalente  o rilevante.  Il  fondo  di  dotazione deve essere investito per almeno euro  1,5  milioni  in  attività  liquide  o  in  titoli  di  pronta liquidabilità,  entrambi  depositati  su  un  unico conto costituito presso  una  succursale  operante  in  Italia di una banca nazionale, comunitaria  o  extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si  intendono  i  titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani  autorizzati  o  esteri  riconosciuti  dalla Consob ai sensi degli  articoli  63  e  seguenti  del Testo unico della finanza. Tali titoli  devono  essere  valutati  al  prezzo di mercato ovvero, se si tratta  di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo  i  principi  contabili  internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
   d)  sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità  previsti  dell'articolo  109 del Testo unico in capo ai soggetti  che  svolgono  la funzione di direzione dell'organizzazione stabile operante in Italia;
   e)  sussistenza  dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari di    partecipazioni    rilevanti    nell'intermediario   finanziario
comunitario  che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia.
  2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella   prevista   dal   titolo  V  del  Testo  unico,  l'iscrizione nell'elenco   generale  è  subordinata  al  verificarsi  della  sola condizione di cui al comma 1, lettera a).

Art. 21. Iscrizione   nell'elenco   generale   degli  intermediari  finanziari extracomunitari

1.  L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari   è   subordinata   al   ricorrere   delle  seguenti condizioni:
   a)  sussistenza  dei  requisiti  di cui al precedente articolo 20, comma 1;
   b)  rilascio  da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui  alle  raccomandazioni  emesse  dal  Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Art. 22. Norme applicabili

1.  Agli  intermediari  finanziari  comunitari  ed  extracomunitari iscritti  nell'elenco  generale,  ai  sensi  del  presente decreto si applicano,  in  quanto  compatibili  con  la  presente  disciplina in relazione  all'attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108 e  109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità, indipendenza  ed  onorabilità  richiesti  ai  soggetti  che svolgono funzioni   di  direzione,  ed  articolo  111  del  Testo  unico.  Per verificare  la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione  nell'elenco  speciale  si  fa  riferimento  all'attività esercitata in Italia.
  2.   Il   Ministro   dell'Economia   e  delle  Finanze  dispone  la cancellazione   dall'elenco   generale,   secondo   quanto   previsto dall'articolo  111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto
.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.Disposizioni transitorie e finali

1.  Gli  intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il solo  superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli   intermediari   finanziari   nell'elenco   speciale   di   cui all'articolo  107,  comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione nell'elenco  speciale  per  dodici mesi dalla data medesima. Qualora, entro  tale  termine,  non  superino  le  soglie  di rilevanza di cui all'articolo  15,  comma  2,  del  presente  decreto, sono cancellati
dall'elenco speciale.
  2.  Le  istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli intermediari  finanziari, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  per  il  superamento  del  solo parametro relativo ai mezzi patrimoniali  previsto  dal  decreto  ministeriale  13  maggio  1996, recante   criteri   di   iscrizione   degli  intermediari  finanziari nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.
  3.  Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  già  svolgono  l'attività  di  rilascio di garanzie  nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima  si  adeguano  alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono    l'attività,   adottando   le   conseguenti   modifiche statutarie.  In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario   è  cancellato  dall'elenco  generale,  secondo  le 
modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.
  4.  La  Banca  d'Italia determina le modalità per la cancellazione dall'apposita  sezione  dell'elenco  generale di cui all'articolo 113 del  Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente    decreto,    esercitano   attività   di   assunzione   di partecipazioni   senza   svolgere   congiuntamente   altra  attività finanziaria  nei  confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.
  5.  Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto, già svolgono attività di intermediazione in cambi  senza  assunzione  di  rischi in proprio (money broker), entro centottanta  giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del  presente  decreto  ovvero  dismettono  l'attività, adottando le conseguenti  modifiche  statutarie.  In  caso  di  inosservanza delle disposizioni  che precedono l'intermediario è cancellato dall'elenco
generale,  secondo  le  modalità  di  cui all'articolo 111 del Testo unico.
  6.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni volte ad assicurare la continuità  dell'invio da parte delle società di cui all'articolo 3 della  legge  30  aprile  1999, n. 130 delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati.
  7.  Per  tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca d'Italia determina le modalità di iscrizione nei relativi elenchi.

Art. 24. Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti:
   a)  il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai  sensi  dell'articolo  106,  comma  4,  del decreto legislativo 1° settembre  1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso  articolo  106,  comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
   b)  il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai  sensi  dell'articolo  113,  comma  1,  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
   c)  il  decreto  ministeriale  6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione  dei  soggetti  che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
   d)  il  decreto  ministeriale  28  luglio 1994, recante disciplina dell'esercizio  nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi  sede  legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
   e)  il  decreto  ministeriale  13  maggio 1996, recante criteri di iscrizione  degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
   f)  il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione, ai  sensi  dell'articolo  106,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi  agli  intermediari  che  svolgono  attività di rilascio di garanzie  nonchè  a  quelli  che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
   g)  il  decreto  ministeriale  31  luglio 2001, n. 372, contenente disposizioni  applicative  dell'articolo  155,  comma  5, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  recante  disposizioni sui soggetti    che    esercitano    professionalmente   l'attività   di cambiavalute;
   h)  il  decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione  dei  confidi  nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107,  comma  1,  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti  salvi  l'articolo  3  e  l'articolo  2,  secondo  comma, primo periodo.


  Il  presente  decreto,  munito  delle  sigillo  dello  Stato, sarà inserito   nella   raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Roma, 17 febbraio 2009
                                               Il Ministro : Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1   Economia e finanze, foglio n. 342