C. 2436-B – Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari
TITOLO I
MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI
AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Art. 1.
(Nomina
e requisiti degli amministratori)
1. Nel
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita
la seguente sezione:
«Sezione
IV-bis.
Organi di
amministrazione
Art. 147-ter.
– (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo
statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti
sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione
richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un
quarantesimo del capitale sociale.
2.
Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con
scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies
del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è
espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti
e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista
risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il
sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3,
qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri,
almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli
ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente
comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate
secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto
dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater.
- (Composizione del consiglio di gestione). – 1. Qualora il consiglio di
gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo
148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). –
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono
possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di
controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi
dell’articolo 148, comma 4.
2.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».
Art. 2.
(Collegio
sindacale e organi corrispondenti
nei modelli dualistico e monistico)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 148:
1) al
comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2.
La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l’elezione di un membro
effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci
eletti dalla minoranza»;
3)
al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite
le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui
alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono
aggiunte le seguenti: «o professionale»;
4)
i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai
seguenti:
«4.
Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP,
sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei
commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del
consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell’articolo 147-ter,
comma 2.
4-quater. Nei casi previsti dal presente
articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle
società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa
di decadenza»;
b)
dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:
«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi).
– 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di
controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V,
titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti
avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico,
anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione
delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione
della sua struttura organizzativa.
2.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice
civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente
capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e
il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e
controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo
V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal
regolamento di cui al primo periodo»;
c)
all’articolo 149:
1) al
comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) sulle modalità
di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi»;
2) al
comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;
d) all’articolo 151:
1) al
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione
e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono
sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad
eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato
da almeno due membri»;
e)
all’articolo 151-bis:
1) al
comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del
consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può
essere esercitato da almeno due membri»;
f)
all’articolo 151-ter:
1) al
comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato»
sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del
comitato»;
g)
all’articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai componenti del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei
doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter,
ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3».
2. Al
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;
b) all’articolo 2409-quaterdecies,
primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e
quarto»;
c)
all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al
momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima
dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».
Art. 3.
(Azione
di responsabilità)
1. Al
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2393:
1) dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
«L’azione di responsabilità può anche essere promossa a
seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti»;
2) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«La deliberazione dell’azione di responsabilità importa
la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia
presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In
questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;
b) all’articolo 2393-bis,
secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
quarantesimo»;
c)
all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma
dell’articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma
dell’articolo 2393».
2.
All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e
quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».
Capo II
ALTRE
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
Art. 4.
(Delega
di voto)
1.
All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono
sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».
Art. 5.
(Integrazione
dell’ordine del giorno dell’assemblea)
1. Dopo
l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
126-bis. - (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti.
2.
Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a
seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
3. L’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».
Capo III
DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ ESTERE
Art. 6.
(Trasparenza
delle società estere)
1. Nel
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis,
introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge,
è aggiunta la seguente sezione:
«Sezione
VI-bis.
Rapporti
con società estere aventi sede
legale in Stati che non garantiscono
la trasparenza societaria
Art. 165-ter.
– (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute
nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i
cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della
situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali
siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2.
Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di
collegamento previste dall’articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati
con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a)
per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
1)
mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché
delle successive modificazioni di esso;
2)
mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i
terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di
scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3)
mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto
appositamente nominato;
4)
mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò
abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti
di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle
società;
b)
per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un
organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di
ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e
sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c)
per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1)
mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente
almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei
seguenti princìpi:
1.1)
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio;
1.2)
illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del
conto economico e dello stato patrimoniale;
2)
mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o
giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);
3)
mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società
a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera
b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d)
la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita
l’operatività della società stessa sul proprio territorio;
e)
la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento
dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero
consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o
in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di
un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività sociale
dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
g) mancanza di adeguate
sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la
contabilità e i bilanci.
4.
Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere
individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in
ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano
considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale
e organizzativa determinati nel presente articolo.
5.
I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti
presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle
lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta
criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all’articolo
119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di controllare imprese
aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in
considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il
controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta informazione
societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni
emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale
ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del codice
civile.
Art. 165-quater.
- (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le
società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano società
aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui
all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio
o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della
società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili
ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili
internazionalmente riconosciuti.
2.
Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di
amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di quest’ultima, che attestano la veridicità
e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è
altresì allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul
bilancio della società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana controllante
è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti
fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare
riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce,
compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in
Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta
dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di
controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata,
allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto
a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della società incaricata della
revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di
revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata,
deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la
responsabilità dell’operato di quest’ultima. Ove la società italiana, non
avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di
revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio
della società estera controllata.
5. Il bilancio della società estera controllata,
sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati
e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del
comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies.
- (Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le
quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra
la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo
alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute
tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal
direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di
controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane
controllate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di
credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli
Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra
la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa
controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle
operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari
emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso
dall’organo di controllo.
Art. 165-septies.
- (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1. La CONSOB
esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate
dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente
sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione
da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi
delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o
chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di
accordi di cooperazione con esse.
2.
La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione
della presente sezione».
2. Dopo
l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è inserito il seguente:
«Art.
193-bis. - (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il
bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2,
le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3,
165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che
esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono
soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto
previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti
dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’articolo 193, comma 1».
Art. 7.
(Modifiche
al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153)
1.
All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A
partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto
nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e
2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni
aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione
dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la
predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di
voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».
TITOLO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI
E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI
Art. 8.
(Concessione
di credito in favore di azionisti
e obbligazioni degli esponenti bancari)
1.
All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni
indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per
le attività di rischio nei confronti di:
a) soggetti che,
direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o
comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b)
soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o
più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della
società capogruppo;
c) coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la
società capogruppo;
d) società controllate
dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali
gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che
sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca
d’Italia»;
b)
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono
determinate tenuto conto:
a) dell’entità del
patrimonio della banca;
b)
dell’entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle
attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al
comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito
dalla Banca d’Italia.
4-ter.
La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater.
La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i
conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione alle altre attività bancarie».
2.
All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2
rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai
soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le
società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le
parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».
Art. 9.
(Conflitti
d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo
del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione
di portafogli su base individuale)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi
nella gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del
risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e
nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto
terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato
finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del
risparmio.
b) limitazione
dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di
previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per
conto terzi in strumenti finanziari emessi o collocati da società
appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i
suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza
complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive;
c)
limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e
di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale
per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati
da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali
patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del limite
per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti
finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente
articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto disposto
dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei
patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare,
nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla
lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche
praticate nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti, l’impiego
di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di
strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al
presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione
dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti
assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su
base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare
agli investitori la misura massima dell’impiego di intermediari appartenenti al
medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera d),
all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di
previdenza complementare ovvero all’atto del conferimento dell’incarico di
gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi,
nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
g) attribuzione del
potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), d’intesa con la Banca d’Italia per quanto riguarda
gli OICR;
h) previsione di
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle
norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e
criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e
proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o
di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del
potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB,
d’intesa con la Banca d’Italia;
l) riferimento, per la
determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta
nell’articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Art. 10.
(Conflitti
d’interessi nella prestazione
dei servizi d’investimento)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la
CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse
nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre
attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere
prestate da strutture distinte e autonome.»;
b) all’articolo 190,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non
osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero
le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla
Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquantamila euro a cinquecentomila euro».
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 11.
(Circolazione in Italia di
strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi
informativi) 1.
All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per
obbligazioni emesse da altre società, anche estere»;
b) il settimo comma è
abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 30, il
comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo
si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e
dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando
l’obbligo di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del
comma 1 dell’articolo 100 è abrogata;
c)
dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:
«Art.
100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari). – 1. Nei casi di
sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a),
e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando
quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza
dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto
stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2.
Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo
contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano
investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di
questi ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto
agli obblighi indicati dal presente comma»;
d)
all’articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti
finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da
banche e da imprese di assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi
da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In
relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle
imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e
all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di
assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di
cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione
contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del
comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo
che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione
contabile presso le società che controllano l’impresa di assicurazione o che
sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano
reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di svolgere
accertamenti su aspetti di propria competenza».
Art. 12.
(Attuazione della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa
al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito
denominata «direttiva».
2. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al
comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di
conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre
conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico
dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti,
rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b)
individuare nella CONSOB l’Autorità nazionale competente in materia;
c) prevedere che la
CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione del
prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di
debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato,
stipuli accordi di collaborazione con la Banca d’Italia;
d) assicurare la
conformità della disciplina esistente in materia di segreto d’ufficio alla
direttiva;
e) disciplinare i
rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari
esercitabili;
f) individuare, anche
mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea:
1)
i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto
nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla
cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare un
prospetto;
2)
le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la
successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si
applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto
obbligo;
g)
prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro
d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla
negoziazione in Italia;
h)
prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto
dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia
denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni
lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario
responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni
idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri
in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e
piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini
dell’esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati
dall’obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una
disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute
nel prospetto;
m) prevedere che la
CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto, verifichi la
completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la
comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB
il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle
relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le
seguenti materie:
1)
impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota
di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2)
obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni
che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di
un anno;
3)
condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’Autorità
competente di un altro Stato membro;
4) casi
nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma
elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il
prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o)
avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società
di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;
p)
fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto,
prevedere, per la violazione dell’obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore
offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove
quest’ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e
massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della
normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da
cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità dell’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere
la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la
pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno
sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla
CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che
salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano
commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo
di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI
PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI
E INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 13.
(Pubblicità
del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari)
1. Al
comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso
effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma
dell’articolo 122».
Art. 14.
(Modifiche
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali
minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi
della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e rispettano il
principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o
effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato
sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti
finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento
e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente
impartite dall’investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante
comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché siano
adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la
conservazione della documentazione dell’ordine»;
b)
all’articolo 31:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È istituito l’albo unico dei promotori
finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede
un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei
promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è
ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria,
nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie
strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria
l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire
lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo,
previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività
necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei princìpi
e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza
della medesima»;
2) al
comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;
3)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:
a) alla formazione
dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b)
ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei
promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all’iscrizione all’albo
previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di
riammissione;
d) alle cause di
incompatibilità;
e) ai provvedimenti
cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso
articolo 196, comma 1;
f) all’esame, da parte
della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’organismo di cui al
comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di
presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare
nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di
tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai promotori
finanziari;
i) all’attività
dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza
da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di
aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;
c)
all’articolo 62:
1) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della società di
gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al
comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;
2) dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento può stabilire che le
azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto
dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni
quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato»;
3) dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio
regolamento:
a) i criteri di
trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del
sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate
dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare
affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un
mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui
all’articolo 93;
b)
le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di
società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di
altra società;
c) i criteri di
trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare
italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito
esclusivamente da partecipazioni»;
d)
all’articolo 64:
1) al
comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle
decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il
termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
La CONSOB:
a) può vietare
l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la
revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli
elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle
finalità di cui all’articolo 74, comma 1;
b)
può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili
per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla
società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter.
L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti
finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da
apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per
regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti
strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato»;
e) all’articolo 74, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di
cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;
f) all’articolo 94 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o
prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico
ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un
contenuto tipico determinato»;
g) all’articolo 114:
1) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB può, anche in via generale,
richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un
patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico.
In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto
inadempiente»;
2) il
comma 8 è sostituto dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono
ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1,
lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che
producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di
ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l’informazione si riferisce»;
h) all’articolo 115:
1) al
comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie,
anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle
società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;
2) al
comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;
3) al
comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo l’articolo 117
sono inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni
quotate e società con azioni non quotate). – 1. Sono assoggettate alle
disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società
con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate,
quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità
liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,
sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.
2. Fermi
restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio
regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza
etica). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti
interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con
proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione
cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che
promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili»;
l)
nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite
al pubblico). – 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini
per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di
legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli
emittenti quotati»;
m) nella parte IV,
titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 è inserita la seguente sezione:
«Sezione
I-bis.
Informazioni
sull’adesione a codici
di comportamento
Art. 124-bis.
- (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le
società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le
modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di
comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò
conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.
Art. 124-ter.
- (Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento). – 1.
La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di
pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli
operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento
degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le
corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;
n)
nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 è inserita la seguente
sezione:
«Sezione
V-bis.
Redazione
dei documenti contabili societari
Art. 154-bis.
- (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1.
Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio
dell’organo di controllo.
2.
Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al
mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza
al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e
contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del
bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi
per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano
con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al
bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure
di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché
la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento
dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la
responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro
spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
società»;
o)
all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la
seguente:
«d-bis) ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all’articolo 191, al
comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q)
all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per
l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se
le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest’ultima».
Art. 15.
(Responsabilità
dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
1. Al
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le
seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari»;
b)
all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono
inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,»;
c) all’articolo 2638,
commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le
seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,».
2.
All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura
civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».
3. Al
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono
sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari»;
b)
all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono
sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari»;
c) all’articolo 622,
secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti:
«dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».
Art. 16.
(Informazione
al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali,
dipendenti o collaboratori)
1. Dopo
l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
114-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1. I piani di compensi
basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero
di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o
controllate sono approvati dall’assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima
dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato
alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente
a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni
concernenti:
a) le ragioni che
motivano l’adozione del piano;
b)
i soggetti destinatari del piano;
c) le modalità e le
clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è
subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di
risultati determinati;
d) l’eventuale sostegno
del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità per la
determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la
sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;
f) i vincoli di
disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti,
con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato
il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116.
3. La
CONSOB definisce con proprio regolamento:
a)
le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere
fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo
informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b)
cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti
contrastanti con l’interesse della società, anche disciplinando i criteri per
la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le
modalità e i termini per l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i
limiti alla loro circolazione».
Art. 17.
(Disposizioni
in materia di mediatori
creditizi)
1. I mediatori
creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella
gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari
finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.
(Modifiche
alla disciplina relativa
alla revisione dei conti)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente:
«160»;
b)
l’articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art.
159. - (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in
occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista
dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce
l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad
una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161
determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L’assemblea
revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra una
giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra
società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce
giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni
contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile
continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la
deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero
fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2
adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni
quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del codice civile.
4. L’incarico ha durata di sei esercizi, è
rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il
responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2
sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7,
lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento
della deliberazione di conferimento dell’incarico, può vietarne l’esecuzione
qualora accerti l’esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora
rilevi che la società cui è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad
esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi
già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione
di revoca, la CONSOB può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di
una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico
hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e
al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l’esecuzione.
6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca
dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di
incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello
svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e
criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a).
Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato
immediatamente alla società interessata, con l’invito alla società medesima a
deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione, secondo
le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale
termine, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico entro
trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere
esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di
conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a)
i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico
di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere
subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, né la
misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi
aggiuntivi da parte della società di revisione;
b)
la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai
commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;
c) le modalità e i
termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da
essa assunti;
d) i termini entro i
quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso
il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi
1, 2, 5 e 6.
8. Non
si applica l’articolo 2409-quater del codice civile»;
c) all’articolo 160, il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della
società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito
a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di
incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis.
Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i
criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di
revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società
stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale
vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che
controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate,
ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le
caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere
l’indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità
dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete
hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione
di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì
prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per
prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità
appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano
nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale da compromettere
l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano.
1-ter. La società di revisione e le entità
appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti
degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e
delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o
sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti
servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da
essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a)
tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili
o alle relazioni di bilancio;
b)
progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di
valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei
servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi
in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e
gestione del personale;
g) intermediazione di
titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;
h) prestazione di difesa
giudiziale;
i) altri servizi e
attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in
ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del
Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di
revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater.
L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società
non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei
esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico,
relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da
essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a
comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non
siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies.
Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i
soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società
di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle
società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non
possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha
conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa
collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o
subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un
triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui
abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di
controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di
controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori,
componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono
esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle
società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non
sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o
rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei
dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle
attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure
parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli
incarichi di revisione ricevuti o dall’entità dei compensi per essi percepiti
dalla società.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;
d)
all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono sostituite dalle
seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della
copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di
volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente
individuati con regolamento»;
e)
all’articolo 162:
1)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale
attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno
ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei
responsabili della revisione»;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito
il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione
contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie,
amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
b)
può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) può eseguire
ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai
membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;
3)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le società di revisione, in relazione a
ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei
responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati
designati»;
f) all’articolo 163:
1) il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello
svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società
di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
cinquecentomila euro;
b)
intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di
revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del
responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le
irregolarità;
c) revocare gli
incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159,
comma 6;
d) vietare alla società
di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non
superiore a tre anni.
1-bis.
Quando l’irregolarità consista nella violazione delle disposizioni
dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies
del medesimo articolo non pregiudica l’applicabilità dei provvedimenti indicati
nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;
2) al
comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) la violazione
attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora risulti la responsabilità
della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei
dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della
giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori
contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88»;
g)
all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo
quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato
del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società
incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al
gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori
delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla
revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli
presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza
indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della
società interessata»;
h) nella parte IV,
titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 è aggiunto il seguente:
«Art. 165-bis. - (Società che controllano società
con azioni quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad
eccezione dell’articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano
società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune
controllo.
2.
Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si
applicano le disposizioni dell’articolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di
esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che
non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto
anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCÌPI
DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
Art. 19
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo
di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca
centrale europea.
2. La Banca d'Italia è istituto di diritto
pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di
rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti
dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il
migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti
e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle
proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel
rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza
dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al
Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca
d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i
provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del
governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite
al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5.
Le deliberazioni dei direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità
dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo
periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni
del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni,
con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del
direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del
mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal
governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze
disciplinata dallo statuto dell'istituto, compresa in un periodo comunque non
superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento
previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo
14.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del
presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d'Italia è
adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal
comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il
medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è adeguato ridefinendo le
competenze del consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche
funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le
istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da
1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10 Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto
proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di
trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in
possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di
cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi
dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono
necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato
articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia
l'autorizzazione della Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle
valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle autorità di cui
al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto
deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle
due autorità.
14. Al fine di assicurare la funzionalità
dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati,
le autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.
Art. 20.
(Coordinamento
dell’attività delle Autorità)
1. La
Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento
per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le
forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità
indicate nel medesimo comma almeno una volta l’anno.
Art. 21.
(Collaborazione
fra le Autorità)
1. La
Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità
non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le
informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche
attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti
al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per
l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione
da parte
del Corpo della guardia di finanza)
1.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di
cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità
degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri
ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di
finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal
segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle
Autorità competenti.
Capo II
DISPOSIZIONI
GENERALI
SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ
Art. 23.
(Procedimenti
per l’adozione
di atti regolamentari e generali)
1. I
provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP
aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti
all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte
di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli
atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le
conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli
operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella
definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di
cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità,
inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del
fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine,
esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei
prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del
mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza
per cui è ammesso derogarvi.
Art. 24.
(Procedimenti
per l’adozione
di provvedimenti individuali)
1. Ai
procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti
all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile
del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della
facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le
Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
2. Gli
atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione
deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno
determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza
per cui è ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in
misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo
193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi
2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al
comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della
metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non
possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità
sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le
disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori
dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dall’articolo 195, commi 4 e seguenti,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto
comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall’articolo
10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall’articolo 11, comma
5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall’articolo 18-bis, comma
5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza
o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle stesse né
l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Capo III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE
E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ
Art. 25.
(Competenze
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli
intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia»
sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»;
b)
all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia»
sono inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo,
dopo le parole: «della Banca d’Italia» sono aggiunte le seguenti:
«, adottate d’intesa con la CONSOB»;
c) all’articolo 127,
comma 3, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le seguenti:
«, d’intesa con la CONSOB».
2. Le
competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III
della lettera A) della tabella di cui all’allegato I del medesimo decreto
legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB.
3. Le
competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia
di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità
previdenziali.
4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, all’alinea, le parole: «l’unitarietà e» sono
soppresse.
Art. 26.
(Trasferimento
di funzioni ministeriali
e poteri sanzionatori)
1. Sono
trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero
dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2.
All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o
l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni
raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.»;
b) il comma 2 è
abrogato;
c)
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi
3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al
quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione
delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul
bollettino previsto dall’articolo 8.
4.
Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla
corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che
ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.»;
d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d’appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto
dall’articolo 8».
3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro
delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma,
della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonchè le altre
analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre
leggi.
4. Sono
trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Procedure
di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per
i risparmiatori e gli investitori)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in
materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato
e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità,
dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i
risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le
banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi
di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali
con la clientela;
b)
previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori,
esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli
intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di
cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli
obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste
per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia
dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione
ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni
caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per
le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
e) attribuzione alla
CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni
regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di
un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) destinazione del
fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei
danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in
giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al comma 1
eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso
comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b)
previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato,
limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del
fondo stesso nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile;
c) legittimazione della
CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei
diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la
facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da
propri funzionari;
d) finanziamento del
fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni
irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a), nonché
con le somme di cui al comma 4 dell’articolo 120-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
e) attribuzione della
gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei
soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo
comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura
massima;
g) attribuzione del
potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello
statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei
diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace
diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la
redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni
in materia di personale della CONSOB)
1. Al
fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti
derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta
organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale
di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo
determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la
maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge n.
95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e
successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del
citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le
risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e succesive modificazioni.
Art. 29.
(Risoluzione
delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari)
1. Dopo
l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, è aggiunto il seguente:
«Art.
128-bis. - (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di
cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con i consumatori.
2. Con
deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione
dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello
stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle
controversie e l’effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall’ordinamento».
TITOLO V
MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False
comunicazioni sociali)
1.
L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto
dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o
le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio,
al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura
non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di
cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».
2.
L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i
soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di
valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo
ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai
creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si
procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato,
a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che
sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.
Nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a
sei anni se, nelle ipotesi di cui ai terzo comma, il fatto cagiona un grave
nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si
considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore
allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT,
ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di
titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno
lordo.
La
punibilità per i fatti previsti dal primo e
terzo comma è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i
fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento.
In ogni caso il
fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta.
Nei casi previsti
dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la
sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell'impresa.».
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata:
«Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio
dei ministri.
4. La Commissione è
organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
5. Il Governo
adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della
Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia
e l'efficacia operativa.
6. La Commissione:
a)
svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b)
relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle
Camere;
c)
si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d)
ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge.
Art. 31.
(Omessa
comunicazione
del conflitto d’interessi)
1. Nel
libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è
inserito il seguente:
«Art.
2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). –
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12
agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla
società o a terzi».
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono
inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto
d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile».
Art. 32.
(Ricorso
abusivo al credito)
1.
L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art.
218. - (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i
direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività
commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di
fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo
stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La
pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo
II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al
libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa
l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».
Art. 33.
(Istituzione
del reato di mendacio bancario)
1.
All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:
«1-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere
concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad
una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione
del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad
euro 10.000».
Art. 34.
(Falso
in prospetto)
1. Dopo
l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è inserito il seguente:
«Art.
173-bis. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di
conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per
la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari
del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo
idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni».
2. L’articolo 2623 del codice civile è abrogato.
Art. 35.
(Falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
1. Nel
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi
i seguenti:
«Art.
174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione). – 1. I responsabili della revisione delle società con azioni
quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con
l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo
a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
2.
Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra
utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori
generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è
aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si
applica a chi dà o promette l’utilità nonchè agli amministratori, ai direttori
generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano
concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter.
- (Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i
responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di
revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società con
azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che
emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis,
per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni.
2.
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità».
Art. 36.
(False
comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate)
1. Dopo
l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è inserito il seguente:
«Art.
192-bis. - (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste
nei codici di comportamento delle società quotate). – 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e
i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali
omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle
stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano
divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei
medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli
stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione
nazionale».
Art. 37.
(Omessa
comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e
controllo)
1.
All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
«3-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i
quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per
l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il
provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico».
Art. 38.
(Abusive
attività finanziarie)
1.
All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività
riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco».
Art. 39.
(Aumento
delle sanzioni penali
e amministrative)
1. Le
pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal
libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
b) all’articolo 2635,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
c) all’articolo 2638, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non
sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4.
All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229,
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis)
raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima
delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad
eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni».
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
Art. 40.
(Sanzioni
accessorie)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative
applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata,
comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione,
valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o
della sua reiterazione;
b)
previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle
cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti
operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi
ricoperti presso società;
c) previsione della
sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri
intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della
sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a
carico dell’autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di
comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e
degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della violazione
ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della
sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e
dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;
f) attribuzione della
competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente
ad irrogare la sanzione principale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
(Soppressione
della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e
sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La
Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla
circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
2. Sono
abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo
periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere
della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».
Art. 42.
(Termine
per gli adempimenti previsti
dalla presente legge)
1. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società
iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della
presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle
disposizioni da questa introdotte.
2. Fino
alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi
dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera b),
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di
albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter,
165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della
presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge,
si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data,
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche
di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per
le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro
soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti
della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa
collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono
essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza
possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società,
o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da
contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di
rimuovere una causa di in compatibilità, non comporta obblighi di indennizzo,
risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste
in norme di legge o in clausole contrattuali.
Art. 43.
(Delega
al Governo
per il coordinamento legislativo)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonchè
delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando
le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 44.
(Procedura
per l’esercizio
delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.