Decreto Ministro del Tesoro 30 dicembre 1998, n° 516
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e dionorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllopresso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1settembre 1993, n° 385.
1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nell' ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.