Decreto Ministro del Tesoro 30 dicembre
1998, n° 517
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e dionorabilità dei partecipanti
al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385.
1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.
1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.